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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DELL'11 MAGGIO 1989. - RADIO TELEFIS EIREANN ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - PRATICHE CHE IMPEDISCONO LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DI GUIDE TELEVISIVE GENERALI SETTIMANALI. - CAUSE RIUNITE C-76, 77 E 91/89 R.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01141
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile
( Trattato CEE, art . 185; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
PartiNei procedimenti riuniti 76, 77 e 91/89 R,
Radio Telefis Eireann, ente pubblico con sede in Dublino, rappresentato dagli avv.ti Willy Alexander e Harry Ferment del foro dell' Aia, su incarico del sig . Gerald F . McLaughlin, direttore dell' ufficio legale della Radio Telefis Eireann, e dallo studio Eugene F . Collins & Son, solicitors del foro di Dublino, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv . Ernest A.L . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse ( causa 76/89 R ),
The British Broadcasting Corporation
e
BBC Enterprises Limited, con sede in Londra, rappresentate dai sigg . Christopher Bellamy, QC, Jeremy Lever, QC, e Rupert Anderson del foro d' Inghilterra e del Galles, su incarico del sig . Robin Griffith, solicitor, della Clifford Chance di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv . Loesch e Wolter, 8, rue Zithe ( causa 77/89 R ),
e
Independent Television Publication Limited, con sede in Londra, rappresentata dal sig . Alan Tyrrel, QC, Londra, su incarico del sig . Michael J . Reynolds, dello studio Allen e Overy di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv . Loesch e Wolter, 8, rue Zithe ( causa 91/89 R ),
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Jacques Bourgeois, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig . Ian Forrester, QC, del foro scozzese, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
sostenuta da
Magill TV Guide Limited, con sede in Dublino, rappresentata dal sig . John D . Cooke, Senior Counsel, del foro irlandese, su incarico dello studio Gore & Grimes, solicitors in Dublino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 1988, relativa ad una procedura in applicazione dell' art . 86 del trattato CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE ) ( GU 1989, L 78, pag . 43 ),
IL PRESIDENTE DI SEZIONE T . KOOPMANS,
in sostituzione del presidente della Corte, ai sensi degli artt . 85, secondo comma, e 11 del regolamento di procedura,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 10 marzo 1989, nei procedimenti 76/89 R e 77/89 R, e il 17 marzo 1989, nel procedimento 91/89 R, la Radio Telefis Eireann ( in prosieguo : "RTE "), la British Broadcasting Corporation e la BBC Entreprises Limited ( in prosieguo : "BBC "), nonché l' Indipendent Television Publication Limited ( in prosieguo : "ITP ") hanno presentato una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 1988 relativa ad una procedura ai sensi dell' art . 86 del trattato CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE ). Lo stesso giorno, le richiedenti hanno presentato, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso d' annullamento della decisione suddetta, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo 1989 ( GU L 78, pag . 43 ).
2 I tre procedimenti sono così connessi per il loro oggetto che vanno riuniti ai fini della presente ordinanza .
3 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 24 e 28 aprile 1989, la Magill TV Guide Limited ( in prosieguo : "Magill ") ha presentato domanda di intervento nel procedimento sommario concernente le tre cause a sostegno delle conclusioni della Commissione . La Magill, avendo presentato alla Commissione una denuncia contro la RTE, la BBC e l' ITP, che è all' origine della decisione impugnata, ha interesse alla soluzione della controversia . Di conseguenza, la sua domanda va accolta ai fini del procedimento sommario .
4 La resistente ha presentato osservazioni scritte il 12 aprile 1989 . Le richiedenti e la Commissione hanno fornito chiarimenti orali il 28 aprile 1989 .
5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti d' urgenza, è opportuno far breve menzione degli antefatti della controversia .
6 La maggior parte dei telespettatori irlandesi e nord-irlandesi può ricevere almeno sei canali televisi : RTE 1 e RTE 2, prodotti dalla RTE, la quale fruisce di un monopolio legale per la prestazione di un servizio nazionale radiotelevisivo in Irlanda, BBC 1 e BBC 2, prodotti dalla BBC, nonché ITV e Channel 4, prodotti dalle società radiotelevisive che hanno ottenuto un' autorizzazione dall' Indipendent Broadcasting Authority ( in prosieguo : "IBA ") a produrre programmi televisivi privati . Nel Regno Unito, la BBC e la IBA si trovano in posizione duopolistica per quanto concerne la produzione di servizi radiotelevisivi nazionali . Inoltre, grazie a vari operatori via cavo, molti telespettatori in Irlanda hanno potuto ricevere una serie di canali trasmessi via satellite .
7 Nell' ambito delle loro attività radiotelevisive, la RTE, la BBC e, nel caso dell' IBA, l' ITP, i cui azionisti sono società radiotelevisive autorizzate dalla IBA, producono elenchi di programmi con tanto di canale, date, titoli e ore di trasmissione . I diritti d' autore sui programmi trasmessi dalla BBC 1 e dalla BBC 2 appartengono alla BBC, sui programmi della ITV e di Channel 4 all' ITP, e sui programmi di RTE 1 e RTE 2 all' RTE .
8 La ITP, la BBC e la RTE pubblicano ognuna una guida radiotelevisiva contenente volta a volta i rispettivi programmi della settimana entrante . I programmi della ITP sono riportati nella "TV Time", quelli della BBC nella "Radio Times" e quelli della RTE nella "RTE Guide ". Inoltre, i giornali, quotidiani e settimanali, ricevono, gratuitamente e su richiesta, i programmi della ITP, della BBC e della RTE . La pubblicazione dei programmi da parte dei giornali è, in ogni modo, soggetta a talune condizioni . In linea di principio, i quotidiani sono autorizzati a pubblicare i programmi per un periodo di 24 o di 48 ore quando trattasi del fine settimana . Le riviste settimanali hanno facoltà di pubblicare solamente "per sommi capi" programmi la cui diffusione è prevista per la settimana successiva . La pubblicazione di una guida radiotelevisiva completa settimanale contenente tutti i programmi dei sette giorni si è rivelata impossibile in Irlanda e, a quanto pare, anche nel Regno Unito, a causa del rifiuto della ITP, della BBC e della RTE di concederne l' autorizzazione .
9 Nei mesi di maggio e giugno 1986, la Magill, casa editrice con sede in Dublino, pubblicava una guida radiotelevisiva settimanale recante indicazioni su tutti i programmi diffusi dai canali ITV, Channel 4, BBC e RTE . In seguito a ingiunzioni rivoltele sulla base di azioni giudiziarie promosse dalla ITP, dalla BBC e dalla RTE in Irlanda, la Magill cessava la pubblicazione della guida . Il 4 aprile 1986 essa presentava una denuncia presso la Commissione, sostenendo in particolare che la ITP, la BBC e la RTE avrebbero abusato della loro posizione dominante sul mercato, negando la concessione di autorizzazioni per la pubblicazione di programmi settimanali .
10 La decisione controversa della Commissione dispone all' art . 1 che le politiche e le pratiche attuate rispettivamente da ITP, BBC e RTE, in relazione ai loro elenchi settimanali dei futuri programmi, concernenti i programmi che possono essere ricevuti in Irlanda e nell' Irlanda del Nord, costituiscono una infrazione dell' art . 86 del trattato, in quanto impediscono la pubblicazione e la vendita di guide TV settimanali in Irlanda e nell' Irlanda del Nord . L' art . 2 così recita :
"ITP, BBC e RTE cessano immediatamente l' infrazione di cui all' articolo 1 fornendo reciprocamente, nonché fornendo a terzi su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti . Tale richiesta non si applica all' informazione fornita a complemento degli elenchi stessi quali definiti nella presente decisione . Se le parti scelgono di farlo tramite la concessione di licenze, gli eventuali diritti richiesti da ITP, BBC e RTE dovrebbero essere di un importo ragionevole . Inoltre, ITP, BBC e RTE possono includere in eventuali licenze concesse a terzi le condizioni che ritengono necessarie per assicurare che tutti i loro programmi vengano compresi in una pubblicazione di alta qualità, ivi inclusi quelli che si rivolgono ad un pubblico minoritario e/o regionale, e quelli di importanza culturale, storica e didattica . Pertanto, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, le parti devono presentare all' approvazione della Commissione delle proposte relativamente alle condizioni alle quali esse ritengono che i terzi possano pubblicare gli elenchi settimanali dei futuri programmi che sono oggetto della presente decisione ".
11 La ITP chiede la sospensione dell' esecuzione dell' art . 2, almeno per quanto riguarda la parte in cui le si impone di fornire a terzi, su richiesta e su base non discriminatoria, i suoi elenchi di futuri programmi settimanali e di cosentirne la riproduzione alla BBC, alla RTE ed a terzi . La BBC chiede la sospensione dell' applicazione degli artt . 1 e 2 della decisione . La RTE chiede la sospensione dell' esecuzione dell' art . 2 nella parte in cui la obbliga a consentire la riproduzione dei suoi programmi settimanali alla BBC, alla ITP ed a terzi, nonché a chiedere il consenso della Commissione relativamente alle condizioni alle quali i terzi vanno autorizzati a pubblicare i programmi di cui trattasi .
12 Ai sensi dell' art . 185 del trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo . Tuttavia la Corte può, come emerge dalla norma di cui sopra, e in combinato disposto con l' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato . Secondo la giurisprudenza della Corte, un provvedimento del genere può essere preso in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerlo ne giustifichino, prima facie, l' adozione . Occorre inoltre che esso sia urgente, nel senso che è necessario che produca effetti già prima della pronunzia nel merito, onde evitare che la parte che l' ha chiesto subisca un danno grave ed irreparabile . Occorre infine che sia provvisorio, nel senso di non pregiudicare la pronunzia nel merito .
13 In sede di procedimento sommario, occorre tener conto del fatto che le tre richiedenti sono titolari del diritto d' autore per quanto riguarda le rispettive guide di programmi settimanali, che detto diritto d' autore comporta, ai sensi delle norme vigenti in materia, l' esclusiva della pubblicazione e che, sempre ai sensi delle norme di cui sopra, le richiedenti non erano tenute a concedere autorizzazioni a terzi o a consentire a questi ultimi di pubblicare a loro volta le guide .
14 Ritenendo che le tre imprese avessero fatto uso della loro posizione dominante sul mercato delle guide radiotelevisive e dei programmi settimanali per impedire la messa in commercio di un nuovo prodotto, vale a dire una guida radiotelevisiva completa o "multicanale" settimanale, abusando in tal modo del diritto d' autore, la Commissione ha adottato una decisione che solleva delicate questioni circa l' esatta portata dell' art . 86 del trattato, nonchè dei poteri di cui la Commissione dispone ai sensi del regolamento n . 17 ( GU del 21 febbraio 1962, pag . 204 ). L' esame di tali questioni spetta alla Corte in sede di merito .
15 Stando così le cose, in sede di procedimento sommario occorre accertare innanzitutto se l' eventuale annullamento della decisione controversa da parte della Corte cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell' esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui i ricorsi in via principale siano respinti . Nel caso di specie, quest' ultimo problema non sembra causare difficoltà gravi quanto il primo, visto che la sospensione dell' esecuzione comporterebbe il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che già è esistito per svariati anni . Si deve quindi esaminare in particolare il primo problema e quindi determinare gli effetti che l' esecuzione immediata della decisione produrrebbe .
16 Le richiedenti sostengono in proposito che l' obbligo, di cui all' art . 2 della decisione controversa, di fornire "immediatamente" ai terzi i loro programmi settimanali avrebbe come effetto, se non se ne sospendesse l' esecuzione, di creare una nuova situazione di mercato che poi sarebbe impossibile modificare una volta che la Corte annullasse la decisione . Infatti, le case editrici, i giornali e i consumatori avrebbero già preso l' abitudine di servirsi di elenchi generali di programmi; l' offerta e la domanda ne verrebbero pregiudicate durevolmente .
17 La Commissione sottolinea la seconda parte dell' art . 2 : qualora le imprese di cui trattasi scegliessero di consentire la pubblicazione degli elenchi tramite la concessione di licenze, dovrebbero solo sottoporre le loro proposte alla Commissione per ottenerne il consenso sulle condizioni eventualmente imposte ai terzi interessati . Le tre richiedenti hanno effettivamente presentato le loro proposte alla Commissione, ed esse sono attualmente all' esame . Dopo una prima presa di posizione della Commissione, essa porrebbe le richiedenti in grado di esprimere i loro punti di vista, che la Commissione stessa prenderebbe poi in esame prima di decidere in via definitiva sulle proposte . In tal modo, nessun danno grave e irreparabile risulterebbe dall' esecuzione dell' art . 2, fintantoché la Commissione non si sia ancora definitivamente pronunciata sulle proposte delle richiedenti .
18 A tal proposito, si deve ammettere che l' esecuzione completa dell' art . 2, con l' obbligo, da parte delle ricorrenti, di rendere "immediatamente" disponibili per i terzi gli elenchi tutelati dal diritto d' autore, potrebbe avere l' effetto di provocare una situazione di mercato che poi sarebbe molto difficile, se non impossibile, modificare . In tal senso, dall' annullamento della decisione da parte della Corte deriverebbe per le ricorrenti un danno grave e irreparabile .
19 Queste considerazioni non implicano tuttavia una sospensione totale dell' esecuzione dell' art . 2 . Infatti, è in corso uno scambio di opinioni tra le richiedenti e la Commissione per quanto riguarda le condizioni alle quali le licenze dovrebbero essere concesse ai terzi . Le richiedenti non avrebbero alcun interesse ad opporsi al proseguimento della discussione qualora, eventualmente, il loro ricorso fosse respinto .
20 Date queste circostanze, devesi ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' art . 2 della decisione censurata, in quanto tale norma obbliga le ricorrenti a porre fine immediatamente all' infrazione rilevata dalla Commissione, fornendosi reciprocamente e mettendo a disposizione di terzi, su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di terzi . Per il resto, l' istanza di provvedimenti d' urgenza va respinta .
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DI SEZIONE T . KOOPMANS,
in sostituzione del presidente della Corte ai sensi degli artt . 85, secondo comma, e 11 del regolamento di procedura,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede :
1 ) Si riuniscono, ai fini dell' ordinanza, i procedimenti 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R .
2 ) La Magill TV Guide Limited è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta nelle cause riunite 76, 77 e 91/89 R .
3 ) E' sospesa l' esecuzione dell' art . 2 della decisione della Commissione 21 dicembre 1988, relativa ad una procedura in applicazione dell' art . 86 del trattato CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE ), in quanto tale norma obbliga le ricorrenti a porre fine immediatamente all' infrazione rilevata dalla Commissione, fornendosi reciprocamente e mettendo a disposizione di terzi, su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di terzi .
4 ) Per il resto, l' istanza è respinta .
5 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 11 maggio 1989 .
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