Causa T-325/03
E-Sim Ltd
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Cancellazione della causa dal ruolo»
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 6 maggio 2004
Massime dell’ordinanza
Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di marchio intervenuto in seguito ad un’opposizione — Ritiro dell’opposizione — Ammissibilità in qualsiasi momento — Rinuncia agli atti del ricorrente — Cancellazione della causa dal ruolo
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 99; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 5]
In una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario, l’opposizione può essere ritirata in qualsiasi momento. Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la decisione della divisione di opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio.
Se, in tale contesto, il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura.
(v. punti 3-4)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE
6 maggio 2004(1)
«Cancellazione dal ruolo»
Nel procedimento T-325/03, E-Sim Ltd, con sede in Gerusalemme (Israele), rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller,ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,convenuto,
l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è stata Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, con sede in Waiblingen (Germania), avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo E-SIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9 e 42 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 giugno 2003 (procedimento R 281/2002-4), che respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiuta la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento d'opposizione avviato dal titolare del marchio denominativo nazionale ASIM per taluni prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 35, 41 e 42,ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE
dichiara: 1) La causa T‑325/03 viene cancellata dal ruolo del Tribunale. 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese. Lusemburgo, 6 maggio 2004Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: il tedesco. Top
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