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Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 21 marzo 2002. - Laboratoire Monique Rémy SAS contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Termini - Manifesta irricevibilità. - Causa T-218/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-02139
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Procedura - Termine di ricorso - Decadenza - Caso fortuito o di forza maggiore - Nozione - Limiti
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma)
2. Commissione - Codice di buona condotta amministrativa allegato al regolamento interno - Norma in base alla quale è menzionata negli atti della Commissione la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale e/o di presentare denuncia dinanzi al mediatore europeo - Natura vincolante
(Artt. 195 CE e 230 CE; regolamento interno della Commissione, allegato, punto 3, quarto e quinto comma)
Massima1. Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l'interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Pertanto, le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito non si applicano a una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe stata oggettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.
( v. punto 17 )
2. Il fatto che la Commissione non abbia menzionato in un determinato atto la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale e/o di depositare un reclamo presso il mediatore europeo, conformemente all'art. 230 CE o all'art. 195 CE, costituisce una violazione degli obblighi che questa istituzione si è imposta adottando il codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, contenuto nell'allegato al regolamento interno della Commissione medesima.
( v. punto 25 )
3. La nozione di errore scusabile, che trova origine direttamente nell'esigenza del rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, può avere ad oggetto soltanto circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l'istituzione riguardata ha adottato un comportamento idoneo di per sé, o in una misura determinante, a ingenerare una comprensibile confusione in un interessato di buona fede e che ha fatto prova di tutta la diligenza che si richiede in una persona normalmente accorta. Orbene, se è vero che tale ipotesi può eventualmente sussistere qualora la presentazione tardiva di un ricorso sia stata cagionata dalla circostanza che l'istituzione riguardata abbia fornito informazioni errate o tali da ingenerare comprensibile confusione nell'interessato che presenti tali caratteristiche, ovvero qualora la violazione da parte dell'istituzione riguardata di talune sue norme interne, come ad esempio un codice di condotta, abbia ingenerato una siffatta confusione, tale ipotesi non può ricorrere quando l'interessato non può nutrire alcun dubbio circa la natura di decisione dell'atto notificatogli. In quest'ultimo caso, l'assenza di informazioni circa la possibilità di proporre un ricorso non induce assolutamente l'interessato in errore.
( v. punto 30 )
PartiNella causa T-218/01,
Laboratoire Monique Rémy SAS, con sede in Grasse (Francia), rappresentata dall'avv. J.-F. Pupel,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2001, C(2001) 1380, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione «Orientamento», in precedenza concesso alla ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaFatti e procedimento
1 Con decisione 2 luglio 2001, C(2001) 1380 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), la Commissione sopprimeva il contributo finanziario del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «Orientamento», concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 10 novembre 1993, C(93) 3185, relativa a un progetto pilota e di dimostrazione per la valorizzazione dell'Iris, pianta mediterranea, per l'industria della profumeria di lusso e degli aromi alimentari (Francia, Spagna e Grecia).
2 L'atto impugnato, inviato alla ricorrente dalla Commissione con lettera 2 luglio 2001, veniva ricevuta da quest'ultima il 6 luglio 2001.
3 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2001, la ricorrente proponeva il presente ricorso di annullamento dell'atto impugnato.
4 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2001, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, fondata, da un lato, sulla tardività del ricorso e, dall'altro, sulla violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura.
5 In data 3 dicembre 2001 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione.
Conclusioni delle parti
6 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare l'atto impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.
7 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
8 A norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale il quale ritiene nella specie di essere sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e che non si debba procedere alla fase orale.
9 Ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Secondo l'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, tale termine deve essere inoltre prorogato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. Secondo l'art. 101, n. 2, del medesimo regolamento, se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
10 Nella specie l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente il 6 luglio 2001.
11 Il termine per proporre il ricorso di annullamento è scaduto, secondo le regole ricordate al punto 9 supra, il lunedì 17 settembre 2001, a mezzanotte.
12 Il presente ricorso, proposto il 21 settembre 2001, è pertanto tardivo.
13 La ricorrente sostiene tuttavia, in via principale, che, avendo rimesso alla posta la lettera contenente il ricorso con plico raccomandato l'11 settembre 2001, essa aveva il diritto, tenuto conto dell'asserita circostanza secondo la quale il termine per l'inoltro di un plico raccomandato è di quattro giorni, di ritenere che il detto ricorso sarebbe pervenuto al Tribunale il 17 settembre 2001 al più tardi. Il fatto che tale lettera fosse arrivata solo il 21 settembre 2001 costituirebbe un caso fortuito.
14 Il Tribunale rileva in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la data alla quale la lettera contenente il ricorso è stata rimessa alla posta è il 13 settembre 2001, come indicato dal timbro postale apposto sul plico, cioè al massimo solo cinque giorni tra cui un sabato e una domenica prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso.
15 Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente si limita ad affermare che l'operatore postale francese «La Poste» si impegna a consegnare entro i quattro giorni, senza fornire a questo riguardo alcuna prova e neanche indicare se tale termine si conta in giorni lavorativi o di calendario. Tale mancanza di prova giustifica di per sé il rigetto del ricorso.
16 Anche se la prova di un siffatto impegno di La Poste fosse stata raggiunta, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza, nella specie, di un caso fortuito. Infatti, il caso fortuito, come la forza maggiore, si caratterizza tra l'altro per la sua imprevedibilità (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag. I-4209, punto 63). Orbene, l'esistenza di un impegno di La Poste nei confronti del mittente di consegnare le lettere entro un certo termine non può, di per sé, avere la conseguenza di rendere imprevedibile qualsiasi ritardo in tale consegna.
17 Inoltre, le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l'interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 32). Pertanto, le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito non si applicano a una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe stata oggettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (v., in questo senso, sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione, Racc. pag. 3089, punto 22).
18 E' giocoforza constatare che, rimettendo alla posta la lettera contenente il ricorso al massimo cinque giorni - tra cui un sabato e una domenica - prima della scadenza del termine di ricorso, quando il rischio di un ritardo rispetto all'asserito impegno di consegna di La Poste non poteva essere escluso ed era chiaro che un siffatto ritardo comportava il rischio di decadenza, la ricorrente non ha dimostrato la diligenza che si richiede in un ricorrente normalmente accorto nel rispetto dei termini di scadenza. Se si esclude un riferimento incidentale agli avvenimenti sopravvenuti negli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e alle perturbazioni nei trasporti che ne sono derivate, la ricorrente non si avvale del resto di alcuna circostanza o di alcun avvenimento particolare idoneo a costituire un caso fortuito o di forza maggiore che giustifichi così, a prescindere dall'accertata assenza di diligenza della ricorrente, il ritardo nel deposito del ricorso. Tale riferimento ai detti eventi e perturbazioni, operato in modo vago e generale, non può tuttavia costituire nel caso di specie la prova di un caso fortuito di forza maggiore.
19 Le circostanze della specie non possono essere confrontate a quelle delle cause che hanno dato luogo alla sentenza della Corte 2 marzo 1967, cause riunite 25/65 e 26/65, Simet e Feram/Alta Autorità (Racc pag. 39), delle quali la ricorrente si avvale. In queste cause, da un lato, i ricorsi erano stati spediti per plico postale raccomandato dieci giorni e non cinque prima della scadenza del termine di ricorso, e, dall'altro lato, la Corte, per concludere per l'esistenza di un caso fortuito, ha constatato che la causa principale del ritardo poteva esser ritrovata nella circostanza che i ricorsi erano entrati nella disponibilità della Corte solo quattro giorni dopo il loro arrivo a Lussemburgo.
20 La responsabilità della ricorrente o del suo avvocato per la tardività del ricorso è tanto più evidente dal momento che, come risulta dall'intestazione del foglio sul quale il ricorso è stampato, l'avvocato della ricorrente disponeva di un apparecchio telefax e di un indirizzo di posta elettronica. Egli poteva pertanto, come previsto dall'art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, comunicare per telecopia o per posta elettronica al cancelliere del Tribunale una copia dell'originale del ricorso firmato, poiché una siffatta comunicazione ha come effetto il rispetto dei termini, purché tale originale, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel n. 1 del detto articolo, sia depositato presso la cancelleria del Tribunale entro i dieci giorni successivi.
21 La ricorrente e il suo avvocato avrebbero non solo potuto utilizzare tali mezzi di comunicazione, i quali, oltre ad assicurare una trasmissione del ricorso pressoché immediata sovente accompagnata da un'accusa di ricezione, fanno altresì decorrere il termine di dieci giorni per il deposito dell'originale presso la cancelleria del Tribunale, ma avrebbero ancora potuto informarsi direttamente presso la detta cancelleria circa il regolare ricevimento della loro lettera. Quest'ultima misura, di elementare prudenza, era particolarmente indispensabile nel caso di specie, dal momento che, in ragione del termine estremamente breve tra l'invio del ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avvenuto il 13 settembre 2001, e la scadenza del termine di ricorso, alla mezzanotte del 17 settembre 2001, la ricorrente e il suo avvocato non potevano comunque fare affidamento nel ritorno dell'accusa di ricezione prima di tale scadenza.
22 In subordine, la ricorrente, nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, fa riferimento al codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico (in prosieguo: il «codice di condotta») contenuto nell'allegato al regolamento interno della Commissione adottato da quest'ultima il 29 novembre 2000 (GU 2000, L 308, pag. 26).
23 Il codice di condotta, al punto 3, quarto e quinto comma, dispone quanto segue:
«Quando il diritto comunitario lo prevede, le decisioni notificate devono indicare chiaramente la possibilità di un ricorso ed illustrarne le modalità (nome e indirizzo amministrativo della persona o dell'ufficio cui inoltrare il ricorso e termine per la sua presentazione).
Se del caso, le decisioni dovrebbero indicare la possibilità di adire le vie giudiziarie e di presentare una denuncia al mediatore europeo, in conformità dell'art. 230 e dell'art. 195 del Trattato che istituisce la Comunità europea».
24 La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato tali disposizioni non facendo menzione nell'atto impugnato della possibilità di ricorso. Tale omissione non avrebbe consentito alla ricorrente di rendersi conto dell'urgenza di una reazione da parte sua e sarebbe stata la ragione per la quale il Tribunale è stato adito «negli ultimi giorni in cui la presentazione del ricorso era possibile».
25 Il Tribunale rileva che il fatto che la Commissione non abbia menzionato nell'atto impugnato la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale e/o di depositare un reclamo presso il mediatore europeo, conformemente all'art. 230 CE o all'art. 195 CE, costituisce una violazione degli obblighi che questa istituzione si è imposta adottando il codice di condotta.
26 Il Tribunale rileva tuttavia che tale violazione non presenta alcun nesso con il deposito tardivo del ricorso come del resto viene altresì riconosciuto nelle osservazioni della ricorrente circa l'eccezione di irricevibilità.
27 Infatti, la ricorrente ha adito il suo avvocato alla fine del mese di agosto 2001. Quest'ultimo, operatore del diritto, che non poteva ignorare la problematica dei termini di ricorso, ammette del resto che era a conoscenza della data di scadenza del termine di ricorso nella specie, poiché nelle osservazioni della ricorrente sull'eccezione di irricevibilità scrive che, «indirizzando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (...) l'11 settembre, aveva ragione di ritenere che essa sarebbe stata recapitata al destinatario entro il 17 settembre».
28 Il deposito tardivo del ricorso è pertanto dovuto unicamente alla mancanza, da parte della ricorrente o del suo avvocato, della diligenza e dell'accortezza che la materia di termini di ricorso richiede.
29 Ad ogni modo, la violazione del codice di condotta rilevata supra al punto 25, quand'anche fosse stata la causa del deposito tardivo del ricorso, non avrebbe reso il ricorso ricevibile in deroga alle regole che disciplinano i termini di ricorso.
30 Infatti, la sopra menzionata violazione non avrebbe potuto indurre la ricorrente in un errore scusabile, che il giudice comunitario riconosca idoneo a consentire deroghe alle regole sui termini di ricorso. Infatti, la nozione di errore scusabile, che trova origine direttamente nell'esigenza del rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, può avere ad oggetto secondo la costante giurisprudenza soltanto circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l'istituzione riguardata ha adottato un comportamento idoneo di per sé, o in una misura determinante, a ingenerare una comprensibile confusione in un interessato di buona fede e che ha fatto prova di tutta la diligenza che si richiede in una persona normalmente accorta (v., in particolare, sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, punti 28 e 29, confermata dalla sentenza della Corte Bayer/Commissione, già citata al punto 17 supra; ordinanza del Tribunale 9 luglio 1997, causa T-63/96, Fichter/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-189 e II-563, punto 25, confermata dall'ordinanza della Corte 25 giugno 1998, causa C-312/97 P, Fichter/Commissione, Racc. pag. I-4135, e ordinanza del Tribunale 3 febbraio 1998, causa T-68/96, Polyvios/Commissione, Racc. pag. II-153, punto 43). Orbene, se è vero che tale ipotesi può eventualmente sussistere qualora la presentazione tardiva di un ricorso sia stata cagionata dalla circostanza che l'istituzione riguardata abbia fornito informazioni errate o tali da ingenerare comprensibile confusione nell'interessato che presenti le caratteristiche qui sopra menzionate, ovvero qualora la violazione da parte dell'istituzione riguardata di talune sue norme interne, come ad esempio un codice di condotta, abbia ingenerato una siffatta confusione, tale ipotesi non può ricorrere quando, come nella specie, l'interessato non può nutrire alcun dubbio circa la natura di decisione dell'atto notificatogli. In quest'ultimo caso, l'assenza di informazioni circa la possibilità di proporre un ricorso non induce assolutamente l'interessato in errore.
31 Alla luce di tutto quanto sopra considerato e senza che occorra esaminare la conformità del ricorso ai requisiti posti dall'art. 44 del regolamento di procedura, consegue che il ricorso è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
32 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della convenuta.
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