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Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2003. - BASF AG contro Commissione delle Comunità europee. - Intervento. - Causa T-15/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina II-00213
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Procedura - Intervento - Presupposti per l'ammissibilità - Interesse alla soluzione della controversia - Controversia relativa all'annullamento di una decisione della Commissione che accerta una violazione dell'art. 81, n. 1, CE - Controversia circoscritta all'annullamento o alla riduzione delle ammende inflitte alla parte ricorrente - Decisione che ha inflitto un'ammenda ad un'impresa terza che chiede di intervenire nella causa e che non può più essere rimessa in discussione - Insussistenza di interesse
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma)
Massima$$La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, dev'essere definita con riferimento all'oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all'esito riservato alle conclusioni in sé e per sé e non come un interesse relativo ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Per statuire sull'ammissibilità di un'istanza d'intervento occorre, in particolare, verificare se l'interveniente sia direttamente interessato dall'atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. In tale contesto occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti.
Non sussiste un interesse diretto e attuale di un'impresa terza che chiede d'intervenire quando, avendo la Commissione accertato che più imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, l'oggetto della causa è circoscritto all'annullamento o alla riduzione dell'importo totale delle ammende inflitte alla parte ricorrente e quest'ultima, con il suo ricorso, cerca di mettere in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione in ordine alla collaborazione fornita dal terzo nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, poiché la decisione che infligge un'ammenda all'impresa che chiede d'intervenire non costituisce oggetto della causa e, peraltro, non è stata impugnata né è impugnabile con ricorso, una sentenza che annullasse o riformasse la decisione contestata dalla parte ricorrente non modificherebbe affatto la decisione adottata nei confronti dell'impresa terza e, in forza del principio «ne bis in idem», non consentirebbe alla Commissione di procedere a una nuova valutazione nel merito dell'effettività dell'infrazione cui quest'ultima decisione si riferisce.
( v. punti 26-27, 32, 34-36 )
PartiNella causa T-15/02,
BASF AG, con sede in Ludwigshafen (Germania), rappresentata dai sigg. N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, R. O'Donoghue, barrister, e dall'avv. C. Feddersen,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainright e dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con decisione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), la Commissione ha constatato che varie imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando ad una serie di accordi distinti che interessano dodici differenti mercati di prodotti vitaminici. Tra tali imprese figurano, in particolare, la BASF AG (in prosieguo: la «ricorrente») e l'Aventis SA, con sede in Schiltigheim (Francia). Più esattamente, la ricorrente è stata ritenuta responsabile di infrazioni sui mercati delle vitamine A, E, B 1, B 2, B 5, C, D 3, H, betacarotene e carotenoidi [art. 1, lett. b) della decisione], e l'Aventis delle infrazioni sui mercati delle vitamine A, E e D 3 [art. 1, lett. c), della decisione].
2 Per la sua partecipazione ad accordi che interessano i mercati delle vitamine A, E, B 2, B 5, C, D 3, betacarotene e carotenoidi alla ricorrente sono state inflitte ammende per una somma ammontante a EUR 296,16 milioni [art. 3, lett. b), della decisione]. Un'ammenda di EUR 5,04 milioni è stata inflitta all'Aventis per la sua partecipazione all'intesa sul mercato della vitamina D 3 [art. 3, lett. c), della decisione].
3 Tali importi risultano in particolare dall'applicazione successiva, effettuata dalla Commissione, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») e della sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
4 Nell'ambito dell'applicazione degli orientamenti, la Commissione ha considerato, tra l'altro, che la ricorrente ha svolto, assieme all'impresa F. Hoffmann-La Roche AG (in prosieguo: la «Roche»), un ruolo di leader e di istigatore per quanto riguarda gli accordi sul mercato delle vitamine A, E, B 2, B 5, C, D 3, betacarotene e carotenoidi. Di conseguenza, a titolo di circostanza aggravante, l'importo di base delle ammende da infliggere alla ricorrente è stato maggiorato del 35% (considerando 712-718 della decisione).
5 Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'Aventis potesse fruire di una riduzione del 50% dell'importo di base dell'ammenda da infliggerle per l'accordo relativo alla vitamina D 3, visto il ruolo passivo da essa svolto in seno a tale accordo (considerando 724 e 725 della decisione).
6 Nell'ambito dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha considerato che l'Aventis è stata la prima impresa ad aver fornito elementi determinati per dimostrare l'esistenza degli accordi relativi alle vitamine A ed E e che soddisfaceva altresì tutte le altre condizioni richieste al punto B della detta comunicazione. Di conseguenza, a tale impresa è stata concessa una riduzione del 100% dell'ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta per la sua partecipazione a questi ultimi accordi (considerando 741 e 742 della decisione).
7 Per contro, considerato il ruolo di leader e di istigatore degli accordi relativi alle vitamine A, E, B 2, B 5, C e D 3, betacarotene e carotenoidi, alla ricorrente sono stati negati i benefici di cui ai punti B e C della detta comunicazione, nonostante che la Commissione avesse peraltro riconosciuto che era stata la prima, assieme alla Roche, a fornire elementi determinanti per dimostrare gli accordi relativi alle vitamine B 2, B 5, C, D 3, betacarotene e carotenoidi (considerando 743-745).
8 Infine, la Commissione ha riconosciuto che le imprese sanzionate nella decisione soddisfacevano nel loro insieme le condizioni per fruire di una riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo del punto D della comunicazione sulla cooperazione. A tale titolo, la Commissione ha consentito alla ricorrente e, rispettivamente, all'Aventis una riduzione del 50% e del 10% dell'importo delle ammende che sarebbero state loro inflitte in assenza di cooperazione (considerando 761 e 767 della decisione).
9 L'Aventis non ha proposto ricorso avverso la decisione.
Il procedimento
10 Con atto introduttivo, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso con il quale chiede che il Tribunale annulli o riduca in modo sostanziale l'ammenda inflittale ai sensi dell'art. 3, lett. b), della decisione e condanni la Commissione alle spese (in prosieguo: il «procedimento principale»).
11 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
12 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2002, l'Aventis, rappresentata dagli avv.ti B. Amory e F. Marchini Camia, ha chiesto di intervenire nel procedimento principale a sostegno delle conclusioni della convenuta.
13 L'istanza di intervento è stata notificata alle parti conformemente all'art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2002, la convenuta ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare per quanto riguarda l'istanza di intervento.
15 Con atto depositato in cancelleria il 5 settembre 2002, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l'istanza di intervento dell'Aventis e di condannarla alle spese e agli altri oneri nei quali è incorsa nella presentazione di osservazioni relative alla detta istanza.
16 Conformemente all'art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura il presidente della Quarta Sezione ha deferito l'esame dell'istanza di intervento alla Sezione.
Gli argomenti delle parti
17 A sostegno della sua istanza di intervento, l'Aventis rileva, innanzi tutto, che è uno dei destinatari della decisione. Sostiene di essere stata la prima impresa a denunciare volontariamente l'esistenza di accordi sulle vitamine A ed E e a fornire elementi determinanti per dimostrarne l'esistenza. Ricorda che grazie a tale cooperazione, ha ottenuto un'immunità totale dalle ammende per la sua partecipazione a tali accordi conformemente al punto B della comunicazione sulla cooperazione. Aggiunge di aver beneficiato, per quanto riguarda la sua partecipazione agli accordi sulla vitamina D 3, di una riduzione dell'importo dell'ammenda in ragione del ruolo passivo da essa svolto nell'ambito di tale accordo, conformemente agli orientamenti.
18 L'Aventis ricorda, in secondo luogo, che la ricorrente, nel suo ricorso, afferma di aver soddisfatto tutte le condizioni che conferiscono il diritto alla riduzione dell'importo dell'ammenda previsto al punto B della comunicazione sulla cooperazione e, in particolare, di aver denunciato un accordo segreto alla Commissione prima che questa procedesse ad una verifica e senza che già disponesse di informazioni sufficienti per provare l'esistenza dell'accordo denunciato e di essere stata la prima a fornire elementi determinanti per provare l'esistenza dell'accordo.
19 L'Aventis rileva, in terzo luogo, che la ricorrente nel ricorso contesta il ruolo congiunto di leader e di istigatore dell'asserito accordo attribuitole nella decisione. Afferma che è stato portato a sua conoscenza il fatto che nel ricorso la ricorrente contesta anche la valutazione della Commissione che conclude per l'assenza di ruolo di leader dell'Aventis negli accordi di cui trattasi.
20 Orbene, l'impresa che chiede di intervenire respinge tale affermazione della ricorrente, sostenendo, in primo luogo, che essa, e non già la ricorrente, soddisfaceva le due condizioni sopramenzionate al punto 18 e, in secondo luogo, che non può neanche esserle attribuito il ruolo di leader negli accordi incriminati.
21 Ritiene di avere pertanto un interesse diretto ed effettivo circa l'esito della presente controversia. Poiché la ricorrente intende far constatare che la Commissione sarebbe incorsa in errore nell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione, e che un rigetto delle conclusioni della Commissione su tale punto significherebbe che l'impresa che chiede di intervenire non avrebbe soddisfatto i requisiti che le hanno procurato l'immunità e, rispettivamente, la riduzione dell'importo dell'ammenda nella decisione, le situazioni giuridiche ed economiche dell'impresa che chiede di intervenire sarebbero direttamente interessate dal dispositivo della sentenza che il Tribunale è chiamato a pronunciare.
22 Nelle sue osservazioni sull'istanza di intervento, la ricorrente formula dubbi circa il fatto che all'Aventis possa essere riconosciuto un interesse alla soluzione della controversia ai sensi degli artt. 37 dello Statuto della Corte e 115 del regolamento di procedura di Tribunale, quali interpretati dalla giurisprudenza. Sottolinea che il dispositivo della pronunciata sentenza, quale da lei auspicato, non è tale da interessare direttamente la parte che ha presentato l'istanza di intervento, poiché il giudice comunitario non può, nell'ambito del procedimento principale, procedere a constatazioni che incidono sul dispositivo della decisione della Commissione laddove esso riguarda l'Aventis.
23 La ricorrente aggiunge che, comunque, un intervento dell'Aventis non chiarirebbe in alcun modo le questioni sollevate nel ricorso. Da un lato, l'Aventis non sarebbe in grado di contribuire utilmente al dibattimento circa la questione se, come sostenuto dalla ricorrente, proprio nel corso della riunione tenutasi il 17 maggio 1999 tra essa stessa e la Commissione siano stati presentati per la prima volta elementi determinanti per dimostrare l'esistenza di accordi nel settore delle vitamine. D'altro lato, la ricorrente rileva che l'impresa che chiede di intervenire incorre in errore circa le censure sollevate nel ricorso e aventi ad oggetto il ruolo di leader degli accordi, sottolineando che in nessuna parte nel ricorso ha insinuato che l'Aventis abbia svolto un ruolo di leader in seno ad uno degli accordi di cui trattasi.
Giudizio del Tribunale
24 L'istanza di intervento è stata proposta conformemente all'art. 115 del regolamento di procedura.
25 Ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, appicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostra di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie tra gli Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni comunitarie, dall'altra, ha il diritto di intervenire. Le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
26 Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi della detta disposizione, dev'essere definita con riferimento all'oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all'esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse relativo ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Si deve, in particolare, verificare se l'interveniente sia direttamente interessato dall'atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo [ordinanze della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. pag. 1965, pag. 972, e 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 893, punti 7 e 9; ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I-3499, punti 51-53 e 57; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 marzo 1998, causa T-191/96, CAS Succhi di Frutta/Commissione, Racc. pag. II-573, punto 28, e ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-1797, punto 14].
27 Dalla giurisprudenza risulta altresì che occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanze della Corte 15 novembre 1993, causa C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione, Racc. pagg. I-5715 e I-5721, punto 11; ordinanze del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. pag. II-587, punto 22; 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II-1375, punto 12, e CAS Succhi di Frutta/Commissione, cit., punto 28).
28 Nella specie si deve in primo luogo rilevare che gli argomenti dell'impresa che ha presentato istanza di intervento, secondo i quali il ricorso sarebbe diretto a contestare la conclusione della Commissione circa l'assenza a suo carico del ruolo di leader negli accordi, fanno difetto nel merito. Nel ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nell'attribuirle un ruolo di leader e di istigatore per quanto riguarda gli accordi relativi alle vitamine A, E, B 5, C, D 3, betacarotene e carotenoidi. Sottolinea che i suoi comportamenti non sono stati più gravi di quelli di altri partecipanti agli accordi di cui trattasi e che non sono stati qualificati leader o istigatori. Per quanto riguarda, più esattamente, gli accordi relativi alle vitamine A ed E, lungi dal sostenere che l'Aventis avrebbe dovuto essere considerata leader di tali accordi, la ricorrente si limita ad affermare che la Commissione avrebbe dovuto concludere, come ha «giustamente fatto» nel caso dell'Aventis, che pure lei era un semplice partecipante e non già un leader di tali accordi (punti 129-131 del ricorso).
29 Del resto, la ricorrente sostiene nel ricorso che la Commissione ha erroneamente eluso l'applicazione nei suoi confronti del punto B della comunicazione sulla cooperazione in quanto integrava tutte le condizioni a tal fine richieste. In particolare, sottolinea di essere stata, assieme alla Roche, la prima a fornire alla Commissione elementi determinanti per dimostrare l'esistenza di tutti gli accordi di cui trattasi, ivi compresi quelli relativi alle vitamine A ed E, per i quali all'Aventis è stato concesso il beneficio del punto B della comunicazione sulla cooperazione.
30 In secondo luogo, si deve pertanto verificare se l'interesse di cui si avvale la parte che ha presentato istanza di intervento a sentir respingere domande della ricorrente che mettono in discussione la valutazione della Commissione circa la prima impresa che ha fornito elementi determinanti per dimostrare le infrazioni costituisca un interesse alla soluzione della controversia ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata ai punti 26 e 27.
31 A questo proposito si deve innanzi tutto rilevare che la decisione, per quanto redatta sotto forma di una sola decisione, deve analizzarsi come un insieme di decisioni individuali che rilevano nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie la o le infrazioni ascritte a loro carico e che infliggono loro, a seconda dei casi, una o più ammende, secondo quanto è dato altresì rilevare sulla base della formulazione del suo dispositivo e, in particolare, dei relativi artt. 1 e 3 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1997, causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione, Racc. pag. II-1185, punti 56 e 57, annullata per altri aspetti con sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Krafts Products e a., Racc. pag. I-5363).
32 Si deve inoltre rilevare che l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale consiste esclusivamente nell'annullamento o nella riduzione sostanziale dell'importo totale delle ammende inflitte alla ricorrente dall'art. 3, lett. b), della decisione. Per contro, l'art. 3, lett. c), della decisione, che impone all'Aventis un'ammenda di EUR 5,04 milioni, non fa parte dell'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, quale definito nelle conclusioni formulate dalla ricorrente e dalla convenuta.
33 Orbene, è pacifico, da un lato, che l'art. 3, lett. b), della decisione non riguarda la parte che ha presentato istanza di intervento e, dall'altro lato, che l'art. 3, lett. c), della decisione, che invece la riguarda, non verrebbe assolutamente modificato da una sentenza del Tribunale che annulla o riforma l'ammenda inflitta alla ricorrente.
34 Ciò considerato, la parte che ha presentato istanza di intervento ha un interesse a che le conclusioni della ricorrente nella causa principale vengano respinte solo in quanto l'annullamento o la modifica di cui sopra, mettendo in discussione la fondatezza delle constatazioni e delle valutazioni operate nei suoi confronti nella decisione, potrebbero eventualmente indurre la Commissione a ritornare sulla portata dell'art. 3, lett. c), della decisione, quand'anche quest'ultima disposizione non abbia costituito l'oggetto di un ricorso né possa più essere impugnabile.
35 Si deve tuttavia escludere che alla Commissione sia consentita una siffatta possibilità. Si deve a questo proposito considerare che, secondo la giurisprudenza, il principio «ne bis in idem», principio fondamentale del diritto comunitario, sancito peraltro dall'art. 4, n. 1, del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950, vieta, in materia di concorrenza, che un'impresa venga condannata o perseguita un'altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non impugnabile (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 59).
36 Pertanto, il principio «ne bis in idem» vieta una nuova valutazione nel merito dell'effettività dell'infrazione, la quale avrebbe come conseguenza l'inflizione di una seconda sanzione, che si cumulerebbe con la prima, qualora venga nuovamente ritenuta sussistere una responsabilità, ovvero l'inflizione di una prima sanzione, nell'ipotesi in cui la responsabilità, esclusa dalla prima pronuncia, venisse reputata sussistere dalla seconda (sentenza Liumburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 61).
37 Ad ogni modo, quand'anche si ammetta che la Commissione possa, senza pertanto violare il principio «ne bis in idem», ritornare sull'art. 3, lett. c), della decisione per modificarlo in un senso sfavorevole all'Aventis alla luce della motivazione di una sentenza con la quale il Tribunale accoglie il motivo di ricorso sopra considerato al punto 29, l'interesse considerato al punto 34 di cui sopra non costituirebbe un interesse diretto e attuale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata ai punti 26 e 27, ma, al massimo, un interesse indiretto e potenziale. Per contro, in una siffatta ipotesi, la parte che ha presentato l'istanza di intervento potrebbe sempre far valere i suoi argomenti nell'ambito di un ricorso di annullamento che potrebbe proporre dinanzi al Tribunale avverso una siffatta sfavorevole decisione della Commissione.
38 Tenuto conto di quanto sopra, si deve concludere che l'interesse ad intervenire invocato dall'Aventis non può essere qualificato come interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto. Di conseguenza la sua istanza di intervento dev'essere respinta.
Decisione relativa alle speseSulle spese
39 Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine all'istanza nei confronti dell'Aventis, occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d'intervento.
40 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'Aventis è rimasta soccombente, quest'ultima, conformemente alla domanda della ricorrente, dev'essere condannata alle spese da essa sostenute ed a quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento di intervento. Le spese sostenute dalla Commissione, che non ha presentato domande a tal riguardo, restano a carico di quest'ultima.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) L'istanza di intervento è respinta.
2) L'Aventis è condannata a sostenere le spese della ricorrente relative al procedimento di intervento nonché le sue proprie spese.
3) La Commissione sopporterà le sue proprie spese relative al procedimento di intervento.
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