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Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 14 gennaio 2002. - Association contre l'horaire d'été (ACHE) contro Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo. - Ricorso di annullamento - Direttiva 2000/84/CE - Ora legale - Legittimazione ad agire - Associazione - Irricevibilità. - Causa T-84/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00099
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione adottata sotto forma di direttiva - Ricorso di un'associazione - Presupposti - Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
Massima$$Sebbene l'art. 230, quarto comma, CE non disciplini espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti avverso una direttiva, non è sufficiente di per sé questa circostanza per dichiarare irricevibili tali ricorsi. Occorre accertare se la direttiva impugnata non costituisca nondimeno una decisione concernente direttamente e individualmente la ricorrente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, anche se tale decisione è stata adottata sotto forma di direttiva. Infatti, le istituzioni comunitarie non possono escludere, unicamente per la scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai privati.
Un soggetto diverso dal destinatario di una decisione non può sostenere di essere individualmente interessato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, salvo che questa decisione non lo riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario.
Un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente lesa, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata ad agire per l'annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale. Tuttavia, l'esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo avuto da un'associazione nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione di un atto ai sensi dell'art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un'associazione i cui membri non sono direttamente e individualmente interessati da tale atto.
( v. punti 23-25 )
PartiNella causa T-84/01,
Association contre l'heure d'été (ACHE), già Association contre l'horaire d'été (ACHE), con sede in Marly-le-Roy (Francia), rappresentata dall'avv. C. Lepage,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. C. Pennera e dalla sig.ra M. Goméz-Leal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. A. Lopes Sabino, in qualità di agente,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 gennaio 2001, 2000/84/CE, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31, pag. 21),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaContesto normativo e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2001, la ricorrente, un'associazione creata allo scopo di attirare l'attenzione del pubblico sui danni provocati dal cambiamento dell'ora e di ottenere l'abolizione dell'ora legale, ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, con cui chiede l'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 gennaio 2001, 2000/84/CE, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31, pag. 21).
2 Scopo di tale direttiva è l'armonizzazione delle date iniziali e finali del periodo dell'ora legale fra gli Stati membri. Al suo secondo considerando essa precisa che, poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale, valide nell'area comunitaria.
3 Detta direttiva precisa al suo art. 7 che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. (...)».
4 Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2001 ed il 13 luglio 2001, sia il Parlamento che il Consiglio hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
5 Il 26 settembre 2001 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la sua memoria di replica, contenente le sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità.
Conclusioni delle parti
6 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità;
- annullare la direttiva 2000/84/CE;
- condannare i convenuti alle spese.
7 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso, senza impegnare la discussione nel merito;
- condannare la ricorrente alle spese.
8 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso;
- in caso di rigetto dell'eccezione di irricevibilità, dichiarare infondato il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire sulla domanda senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
10 Il Parlamento adduce, innanzi tutto, a sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la circostanza che al momento della proposizione del ricorso la ricorrente non aveva né la capacità di agire in giudizio, né la soggettività giuridica. Peraltro, il Parlamento afferma che nulla indica che la situazione della ricorrente sia stata regolarizzata entro il termine per ricorrere, circostanza che, secondo la giurisprudenza, renderebbe irricevibile il ricorso (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8).
11 Il Parlamento afferma, poi, che, al momento dell'adozione della direttiva 2000/84, la ricorrente non aveva ancora la personalità giuridica, dal momento che il suo statuto data del 31 marzo 2001. Non esistendo il giorno dell'adozione di detta direttiva, la ricorrente non può pretendere di essere una persona giuridica direttamente e individualmente riguardata da quest'ultima.
12 Inoltre, secondo il Parlamento, la ricorrente non è, in ogni caso, direttamente riguardata dalla direttiva 2000/84 in quanto, anche se gli Stati membri non dispongono di un margine discrezionale al momento dell'adozione delle misure nazionali di attuazione, ciò non implica automaticamente che la ricorrente sia direttamente riguardata da tali disposizioni. La direttiva di cui trattasi, limitandosi a fissare una data ed un'ora comuni per l'inizio e per la fine del periodo dell'ora legale, non produrrebbe, di per sé, effetti sulla situazione giuridica della ricorrente. Tale direttiva non imporrebbe alcun obbligo particolare a carico della ricorrente, né pregiudicherebbe alcun diritto di cui la ricorrente era titolare prima della sua adozione.
13 Il Parlamento fa valere infine che la ricorrente non è individualmente riguardata. Riferendosi all'ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149, punto 41), ed all'ordinanza del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione (Racc. pag. II-913, punto 30), il Parlamento ritiene che un atto normativo possa riguardare individualmente la ricorrente solo in quanto pregiudichi i diritti specifici di quest'ultima. Per quanto riguarda la fissazione delle date iniziali e finali del periodo dell'ora legale, la ricorrente non potrebbe avvalersi dell'esistenza di un diritto specifico o di circostanze particolari atte a giustificare un interesse individuale che sarebbe diverso da quello che chiunque altro potrebbe far valere.
14 Il Consiglio fa riferimento, innanzi tutto, alla natura della direttiva 2000/84. Fa valere, a tale riguardo, che questa direttiva è un atto avente portata generale, rivolto a tutti gli Stati membri e che interessa in modo identico tutte le persone fisiche e giuridiche in tutto il territorio comunitario. Di conseguenza, la direttiva 2000/84 presenterebbe tutte le caratteristiche di una direttiva e non potrebbe, quindi, in via di principio, essere impugnata da un privato.
15 Il Consiglio afferma poi che, in ogni caso, un privato può agire contro una direttiva solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all'art. 230, quarto comma, CE. Il Consiglio sostiene che la ricorrente non è riguardata né direttamente né individualmente dalle disposizioni della direttiva 2000/84.
16 Per dimostrare che la ricorrente non è direttamente interessata, il Consiglio fa riferimento alla sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio (Racc. pag. II-2487, punto 52), da cui risulterebbe che, perché il privato sia direttamente riguardato dal provvedimento comunitario contestato, occorre che quest'ultimo produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del privato e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua attuazione. Secondo il Consiglio, la direttiva 2000/84, non imponendo alcun obbligo alla ricorrente, non la riguarderebbe direttamente.
17 Il Consiglio rileva poi che la ricorrente non è individualmente riguardata. A tale riguardo osserva che la direttiva 2000/84 non interessa la ricorrente in maniera da caratterizzarla rispetto a chiunque altro e da poterla individuare in maniera analoga a quella del destinatario di una decisione. La direttiva di cui trattasi produrrebbe effetti giuridici in modo generale ed astratto e riguarderebbe la ricorrente al pari di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. La circostanza che esista asseritamente un danno presente o futuro non può essere, di per sé sola, sufficiente a conferire ad un ricorrente la legittimazione ad agire, posto che un danno del genere può riguardare, in modo generale ed astratto, un vasto numero di soggetti che non potrebbero essere determinati ex ante, così da poter essere individuati in maniera analoga a quella del destinatario di una decisione (ordinanza del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punto 51).
18 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma il Parlamento, essa è stata fondata nel 1983. La dichiarazione di modifica, come pubblicata nel Journal officiel de la République française del 26 maggio 2001, secondo la quale sembrerebbe, tra l'altro, che la denominazione della ricorrente sia stata modificata in «Association contre l'heure d'été» (Associazione contro l'ora legale), non avrebbe alcun effetto, né sulla personalità giuridica, né sulla capacità di agire della ricorrente, dal momento che essa dispone sia dell'una che dell'altra sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1983.
19 La ricorrente fa valere che, secondo una giurisprudenza consolidata, e in particolare ai sensi dell'ordinanza Greenpeace e a./Commissione, già citata, le associazioni hanno la legittimazione ad agire innanzi al Tribunale.
20 Essa ritiene poi che un privato possa far riferimento ad una direttiva nell'ambito di un ricorso di annullamento, qualora la decisione impugnata riguardi direttamente e individualmente la ricorrente (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; ordinanza del Tribunale 11 gennaio 1995, causa T-116/94, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consiglio, Racc. pag. II-1, punto 26).
21 Per dimostrare di essere direttamente riguardata dalla direttiva 2000/84, la ricorrente rileva che gli Stati membri non hanno alcun margine discrezionale al momento dell'adozione delle misure nazionali di attuazione della stessa direttiva. Orbene, quando l'atto impugnato non richieda alcuna misura di esecuzione nazionale per la sua attuazione nel diritto interno, si ritiene che esso riguardi direttamente i privati (sentenze della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Exportation des sucres/Commissione, Racc. pag. 709, e 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag 3333).
22 Per sostenere di essere individualmente interessata, la ricorrente adduce in sostanza di essere stata creata allo scopo di contrastare l'instaurazione di un sistema di cambiamento dell'orario estivo e di riunire tutte le persone e le categorie professionali che contestano il passaggio all'ora legale. Per questo solo motivo, essa non potrebbe che avere un interesse diretto e certo ad agire contro la direttiva 2000/84, il cui scopo è di ampliare il cambiamento dell'orario.
Giudizio del Tribunale
23 Si deve ricordare, innanzi tutto, che, sebbene l'art. 230, quarto comma, CE non disciplini espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti avverso una direttiva, emerge tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che questa sola circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali ricorsi. Così, nella precitata ordinanza 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio, la Corte, dopo aver constatato che l'atto impugnato era una direttiva, ha appurato se non si trattasse nondimeno di una decisione concernente direttamente ed individualmente la ricorrente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, anche se tale decisione era stata adottata sotto forma di direttiva. Infatti, le istituzioni comunitarie non possono escludere, unicamente per la scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del trattato offre ai privati (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 50).
24 Secondo una giurisprudenza consolidata, un soggetto diverso dal destinatario di una decisione non può sostenere di essere individualmente interessato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, salvo che questa decisione non lo riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario (v., in particolare, sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 69).
25 Peraltro, secondo la giurisprudenza, un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente lesa, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata ad agire per l'annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale (v., in particolare, ordinanza Greenpeace e a./Commissione, già citata, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l'esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo avuto da un'associazione nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione di un atto ai sensi dell'art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un'associazione i cui membri non sono direttamente ed individualmente interessati da tale atto (v., in particolare, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag 219, punti 21-24).
26 Nella fattispecie la ricorrente non prova né fa valere che i suoi membri sono interessati dalla direttiva 2000/84 in ragione di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo, ad individuarli in maniera analoga a quella del destinatario. Essa nemmeno prova né fa valere l'esistenza di circostanze particolari che giustificherebbero la ricevibilità del suo ricorso quand'anche i suoi membri non fossero direttamente ed individualmente interessati dalla stessa direttiva.
27 In tali circostanze, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti sollevati dal Parlamento e dal Consiglio, si deve concludere che il ricorso è irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
28 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, la stessa, conformemente alle conclusioni del Parlamento e del Consiglio, va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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