Causa T-292/03
Messe Berlin GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Ritiro della domanda — Non luogo a provvedere»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 aprile 2004
Massime dell’ordinanza
Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso proposto avverso la decisione di una commissione di ricorso concernente una domanda di registrazione di un marchio — Ritiro della detta domanda — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
Il ritiro di una domanda di registrazione di un marchio comunitario presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rende privo di oggetto il ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI concernente la detta domanda, di modo che il Tribunale non è più tenuto a provvedere.
(v. punto 3)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 aprile 2004(1)
«Marchio comunitario – Rifiuto parziale di registrazione – Ritiro della domanda – Non luogo a provvedere»
Nel procedimento T-292/03, Messe Berlino GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Lange e E. Schalast,ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra I. Mayer e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,convenuto,
avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2003 (procedimento R 646/2001-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio comunitario HOMOTECH come marchio comunitario,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
ha emesso la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede: 1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 22 aprile 2004Il cancelliere
Il presidentee
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: il tedesco. Top
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