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Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 9 luglio 2002. - Jungbunzlauer AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere - Decisione sulle spese. - Causa T-312/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-03023
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Ricorso di annullamento - Ricorso contro una decisione - Revoca della decisione impugnata nel corso del procedimento - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere
(Art. 230 CE)
2. Procedura - Spese - Non luogo a provvedere - Ricorso divenuto privo di oggetto a motivo della revoca della decisione impugnata - Revoca interamente imputabile ad un errore dell'istituzione convenuta - Spese poste a carico della convenuta
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6)
PartiNella causa T-312/01,
Jungbunzlauer AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e M. Karl,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sigg. W. Mölls e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C(2001) 2931 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Pratica COMP/E-1/36.756 - Gluconato di sodio), e, in subordine, la domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 di tale decisione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2001, la Jungbunzlauer AG (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C(2001) 2931 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Pratica COMP/E-1/36.756 - Gluconato di sodio; in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione impugnata.
2 Con decisione 19 marzo 2002 la Commissione ha revocato la decisione impugnata nei limiti in cui era stata diretta alla ricorrente. La Commissione ha giustificato tale revoca affermando che la decisione impugnata era viziata da un errore materiale che inficiava la motivazione relativa alla determinazione del destinatario.
3 Il 21 marzo 2002 la Commissione ha proposto un'istanza di non luogo a provvedere. Con lettera 22 marzo 2002 la Commissione ha presentato osservazioni integrative vertenti sulla decisione sulle spese precisando che essa aveva proceduto alla revoca della decisione impugnata nei limiti in cui questa era stata diretta, per errore, alla ricorrente e non alla società Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.
4 Con lettere 9, 12 e 17 aprile 2002 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in proposito asserendo che il suo ricorso era divenuto privo di oggetto.
5 Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere.
Sulle spese
6 Nella sua istanza di non luogo a provvedere, la Commissione, in sostanza, ha chiesto al Tribunale di tener conto, nell'ambito della decisione sulle spese, del fatto che l'errore da essa commesso per quanto riguarda la determinazione del destinatario della decisione impugnata trova la sua origine nel comportamento della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione di tale decisione.
7 La Commissione rileva, infatti, che tale errore manifesto appariva già nella comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente il 18 maggio 2000. Ora, secondo la Commissione, la ricorrente non ha, a tempo debito, attirato l'attenzione dei suoi servizi su tale errore. La Commissione ammette di essere stata informata dalla ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione impugnata, della struttura delle partecipazioni nell'ambito del gruppo al quale essa appartiene. Tuttavia, secondo la Commissione, con l'argomentazione esposta dalla ricorrente in tale contesto, quest'ultima cercava a torto di assimilarsi a una società capogruppo della Jungbunzlauer Ladenburg GmbH mentre questa e la ricorrente appartenevano allo stesso gruppo controllato dalla società Jungbunzlauer Holding AG.
8 La ricorrente contesta la fondatezza di tale argomento.
9 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
10 Nel caso di specie, contrariamente a quanto la Commissione cerca di dimostrare, in sostanza, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che con l'argomentazione da essa svolta nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione della decisione impugnata la ricorrente abbia indotto la Commissione in errore per quanto riguarda la determinazione del destinatario degli addebiti mossi dalla Commissione.
11 Per contro, come la ricorrente rileva giustamente, risulta dal fascicolo che a quattro riprese (v. ricorso, allegati 9, 14, 15 e 17) e in modo particolarmente chiaro in una lettera inviata alla Commissione l'11 aprile 2001 (ricorso, allegato 15) la ricorrente ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che gli addebiti mossi da quest'ultima non dovevano essere rivolti ad essa bensì alla Jungbunzlauer Ladenburg GmbH e che, comunque, essa non era la società capogruppo di questa, ma una società appartenente allo stesso gruppo controllato da una società capogruppo comune, cioè la Jungbunzlauer Holding AG.
12 Di conseguenza, l'errore manifesto commesso dalla Commissione nella decisione impugnata non può essere imputato alla ricorrente.
13 In una situazione del genere, è giustificato che la Commissione sopporti le spese di giudizio.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese.
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