ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
3 ottobre 2013 (*)
«Impugnazione — Assegnazione — Trasferimento d’ufficio — Decisione di riassegnazione da un paese terzo alla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio) — Annullamento di una decisione da parte del Tribunale a seguito di rinvio della Corte — Risarcimento di un danno asseritamente causato dall’annullamento di una decisione di riassegnazione»
Nella causa C‑617/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2011,
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da A. Rosas, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Marcuccio chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea del 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la sua riassegnazione dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ha respinto le altre conclusioni del ricorso, che consistevano, in sostanza, in domande di pagamento di indennità e di risarcimento del danno materiale e morale.
2 La sentenza impugnata è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), con la quale la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, Racc. FP pagg. I‑A‑365 e II‑1621), e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
Contesto normativo
3 Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), modificato a più riprese.
4 L’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), è rubricato «Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo». Il suo articolo 2 dispone quanto segue:
«Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina presa nell’interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.
I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma (...)».
5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale allegato:
«Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all’articolo 2, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzioni fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni (...)».
6 L’articolo 5 del suddetto allegato è del seguente tenore:
«Quando l’istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi».
7 A termini dell’articolo 10 del medesimo allegato:
«Un’indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale di un importo di riferimento. L’importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall’indennità di dislocazione, dall’assegno di famiglia e dall’assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.
Se il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità di questo tipo.
(...)».
8 A norma dell’articolo 23 dell’allegato X dello Statuto:
«Nei casi in cui il funzionario non benefici di un alloggio messo a disposizione dall’istituzione, gli viene rimborsato l’importo dell’affitto a condizione che questo alloggio corrisponda al livello delle funzioni da esso esercitate e alla composizione della famiglia a suo carico».
9 L’articolo 24 di tale allegato è così formulato:
«Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un’assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all’articolo 72 dello Statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo.
Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell’affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6% del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell’istituzione.
(...)».
Fatti all’origine della controversia e sentenza impugnata
10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2002, il sig. Marcuccio ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa. Inoltre, egli ha in particolare domandato a tale giudice di condannare la Commissione al risarcimento del danno asseritamente cagionato da tale decisione e al pagamento delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola che non gli erano più state corrisposte dal 1° aprile 2002, data di entrata in vigore della suddetta decisione. Con la citata sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Marcuccio. A seguito di un procedimento di impugnazione, la Corte, con la citata sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, ha annullato la citata sentenza del Tribunale del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, a seguito del rinvio, ha parzialmente accolto il ricorso del sig. Marcuccio e ha quindi annullato la decisione controversa. Il Tribunale ha invece respinto il ricorso quanto al resto.
12 Dinanzi al Tribunale chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio, il ricorrente aveva dedotto tredici motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa. I primi undici motivi attenevano, rispettivamente, al difetto o all’insufficienza di motivazione della decisione controversa, alla contraddittorietà della motivazione di tale decisione, alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, alla violazione dei diritti della difesa, allo sviamento di potere, alla violazione del principio del contrarius actus, alla violazione del principio di trasparenza, alla violazione degli articoli 25, secondo comma, 26, quarto comma, e 26, secondo comma, dello Statuto nonché ad un errore manifesto di valutazione. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo, sollevati nelle osservazioni successive al rinvio, vertevano su una violazione delle forme sostanziali e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
13 Il Tribunale ha accolto il quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa del sig. Marcuccio, senza esaminare gli altri motivi del ricorso.
14 Esso ha invece respinto le domande di natura indennitaria e risarcitoria.
Conclusioni dell’impugnazione
15 Con la sua impugnazione, il sig. Marcuccio chiede alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto le sue domande di natura indennitaria e risarcitoria. Egli chiede specificamente la condanna della Commissione a:
– risarcire il suo danno morale ed esistenziale in misura pari ad EUR 100 000;
– corrispondergli l’importo arretrato delle indennità stipendiali;
– risarcire il danno derivante dalla perdita e dalla mancata fruizione dell’alloggio di servizio nella misura di 3 000 dollari statunitensi (USD) al mese, a decorrere dalla data della decisione controversa;
– corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita e dalla mancata fruizione dei benefit di cui è stato privato, la somma di EUR 10 000, e
– corrispondergli la somma corrispondente alla differenza tra l’importo delle spese mediche da lui effettivamente sostenute dal 1° aprile 2002 e le somme che egli ha effettivamente percepito a tale titolo dal regime comune di assicurazione contro le malattie.
16 Secondo il ricorrente, gli importi di tutte queste domande devono essere calcolati fino al giorno del ripristino della sua situazione giuridica precedente all’annullamento della decisione controversa. Inoltre, tali importi dovrebbero essere maggiorati ad un tasso del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale. Peraltro, il ricorrente chiede alla Corte di condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione, comprese le spese per la perizia medica. In subordine, egli chiede alla Corte di rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale perché statuisca sulle sue conclusioni di natura indennitaria e risarcitoria.
Sull’impugnazione
17 Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
18 Il primo e il secondo motivo vertono, rispettivamente, su vizi di procedura tali da pregiudicare i suoi interessi, su un difetto di motivazione e su un errore di diritto nell’interpretazione dell’allegato X dello Statuto e delle condizioni per far sorgere la responsabilità di un’istituzione dell’Unione per danni. Il terzo motivo attiene ad uno snaturamento dei fatti e, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta parimenti un simile snaturamento nonché irregolarità procedurali in materia di ricevibilità delle domande giudiziarie.
Sul primo motivo, vertente su asseriti vizi di procedura
19 Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso alcuni vizi di procedura tali da pregiudicare i suoi interessi, in particolare respingendo la domanda di misure di organizzazione del procedimento del 30 gennaio 2004, omettendo di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 della direttiva 2000/78 o astenendosi dal prendere atto di tale motivo, e assegnando in maniera irregolare la causa trattata dalla sua Prima Sezione alla Quarta Sezione.
20 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile.
21 Dal punto 3 dell’impugnazione emerge che la menzionata proposta di misure di organizzazione del procedimento era, in realtà, un tentativo di presentazione di nuovi fatti e motivi dopo la chiusura della fase scritta, in violazione delle norme previste dal regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente non precisa sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non inserendo nel fascicolo il documento che egli aveva presentato a tale organo giurisdizionale.
22 Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi d’ufficio su un’asserita violazione dell’articolo 11 della direttiva 2000/78, è sufficiente rilevare che il ricorrente non dimostra minimamente che un motivo vertente sulla violazione di una direttiva è un motivo di ordine pubblico. Quanto all’omissione del «prendere atto» di tale motivo, il ricorrente non dimostra in che modo una simile omissione costituirebbe un errore di diritto.
23 In ogni caso, tale motivo era dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione controversa. Dato che l’esame del motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa aveva già condotto il Tribunale ad annullare tale decisione, quest’ultimo non era tenuto ad annullare gli altri motivi dedotti. Il ricorrente, avendo ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese nell’ambito della sua domanda di annullamento, non ha interesse a sostenere, nel contesto della sua impugnazione, che il Tribunale avrebbe commesso l’errore di diritto contestato.
24 Infine, quanto all’assegnazione della causa T‑236/02 alla Prima Sezione del Tribunale e poi alla Quarta Sezione del medesimo, il ricorrente non individua la disposizione del regolamento di procedura del Tribunale che sarebbe stata violata nel caso di specie.
25 Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un’errata interpretazione dell’allegato X dello Statuto e delle condizioni cui è soggetta la condanna di un’istituzione al risarcimento di un danno
26 Il sig. Marcuccio fa valere che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata. Egli, inoltre, ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dell’allegato X dello Statuto e neppure delle norme relative alle condizioni per far sorgere la responsabilità delle istituzioni dell’Unione.
27 In sostanza, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata sulla base di un’interpretazione teleologica dell’allegato X dello Statuto, i vantaggi previsti da un testo, chiaramente formulato, figurante al suddetto allegato devono essere concessi a un funzionario in ragione del solo fatto che la sua sede di servizio sia situata in un paese terzo e a prescindere dalla sua presenza effettiva presso la sede di servizio.
28 È sulla base di questa interpretazione dell’allegato X dello Statuto che il ricorrente motiva le sue domande riguardanti specificamente i vantaggi costituiti dall’indennità correlata alle condizioni di vita, dall’alloggio di servizio e dall’assicurazione malattia complementare.
29 Il ricorrente fa valere, per quanto riguarda il risarcimento di un asserito danno morale ed esistenziale, che la decisione controversa ha nuociuto alla sua salute nonché all’evoluzione della sua carriera e ha determinato, a suo carico, una perdita di opportunità.
Giudizio della Corte
30 Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, il Tribunale ha correttamente dichiarato che i vantaggi previsti all’allegato X dello Statuto sono legati alla presenza effettiva del funzionario presso la sua sede di servizio.
31 Correttamente il Tribunale ha sottolineato la natura particolare e derogatoria dell’allegato X dello Statuto, allegato che deve essere interpretato restrittivamente. Esso ha fatto altresì riferimento, da un lato, all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di tale allegato, secondo cui non viene corrisposta alcuna indennità correlata alle condizioni di vita se il funzionario è in servizio in un paese in cui tali condizioni possono essere considerate equivalenti a quelle abituali nella Comunità, e, dall’altro, all’articolo 5 delle direttive interne relative all’indennità correlata alle condizioni di vita, il quale enuncia che, in caso di assenza prolungata dalla sede di servizio, eccedente un mese, e fatti salvi i congedi, l’autorità che ha il potere di nomina può, con decisione speciale e motivata, sospendere il diritto a tale indennità, per il periodo di assenza eccedente un mese.
32 Come rilevato dal Tribunale, il ricorrente non risiede in Angola dal 4 gennaio 2002 e, tra tale data e il 30 maggio 2005, era in congedo di malattia.
33 Il requisito della presenza effettiva non è soddisfatto qualora, come nel caso di specie, a causa di una malattia di lunga durata, il funzionario non risieda presso la sede di servizio e non abbia alcuna attività professionale da esercitare.
34 Il Tribunale ha quindi giustamente considerato che il ricorrente non poteva beneficiare di alcuno dei vantaggi previsti all’allegato X dello Statuto, ad eccezione, eventualmente, di un diritto all’assicurazione malattia complementare nel caso in cui fosse stato dimostrato che la causa delle spese mediche di cui trattasi era da mettere unicamente in relazione con la sede di servizio in Angola dell’interessato.
35 Quanto alla sussistenza del danno lamentato, il Tribunale ha rilevato, al punto 238 della sentenza impugnata, che né il nesso causale tra l’illecito commesso dalla Commissione ed un simile danno né, d’altronde, la realtà di quest’ultimo erano stati dimostrati. Tale affermazione e la motivazione della sentenza che ha condotto alla medesima non rivelano alcun errore di diritto.
36 Alla luce della completezza della motivazione della sentenza impugnata sul punto, l’argomento vertente su un difetto di motivazione è manifestamente infondato.
37 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti
38 Secondo il sig. Marcuccio, il Tribunale, affermando, al punto 207 della sentenza impugnata, che «la causa diretta dell’allontanamento del ricorrente dall’Angola era il suo stato di salute, e non la decisione [controversa]», il ricorrente avrebbe snaturato gli elementi di fatto. L’interessato avrebbe infatti lasciato l’Angola durante il suo congedo ordinario e sarebbe stato incapace di riprendere servizio alla fine di tale congedo. Fino al 1° aprile 2002, il ricorrente avrebbe prodotto certificati medici che attestavano la sua impossibilità di viaggiare. Il fatto che egli non abbia soggiornato in Angola successivamente al 1° aprile 2002 sarebbe esclusivamente imputabile alla decisione controversa.
39 La Commissione ritiene che il Tribunale non abbia minimamente travisato i fatti della presente causa.
40 A tale riguardo è sufficiente rilevare che il ricorrente invita la Corte a riesaminare la causa del suo allontanamento dall’Angola. Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 207 della sentenza impugnata, che la causa diretta di tale allontanamento era lo stato di salute del ricorrente, e non la decisione controversa.
41 Scopo di tale domanda è che la Corte proceda a un riesame di una questione di fatto che ricade nella valutazione sovrana del Tribunale ed è sottratta alla competenza della Corte allo stadio dell’impugnazione, salvo il caso di snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punti 179 e 180). Orbene, dalla valutazione del Tribunale non emerge alcuno snaturamento.
42 Conseguentemente, occorre respingere questo terzo motivo in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo, vertente su irregolarità procedurali in materia di ricevibilità delle domande giudiziarie
43 Secondo il ricorrente, le osservazioni che egli ha fornito successivamente al deposito del suo ricorso dinanzi al Tribunale sono legittime e ricevibili, poiché rappresentano precisazioni delle sue conclusioni. Occorrerebbe quindi riprendere tali argomenti, in particolare quelli relativi alla perdita di opportunità.
44 Dai punti da 213 a 221 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale è giunto alla conclusione che tale domanda del ricorrente non era stata presentata nel ricorso.
45 Orbene, come emerge dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, non possono essere presentate nuove domande dopo la proposizione del ricorso. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale domanda era irricevibile.
46 Pertanto, il quarto motivo dedotto dal ricorrente dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
47 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre respingere l’impugnazione perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
48 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del sig. Marcuccio, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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