ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)
26 novembre 2021 (*)
«Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione inammissibile»
Nella causa C‑490/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 agosto 2021,
Davide Groppi Srl, con sede in Piacenza (Italia), rappresentata da F. Boscariol De Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)
composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, I. Jarukaitis (relatore) e M. Ilešič, giudici,
cancelliere: A. Calot Escobar
su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, L. Medina,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Davide Groppi Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampada da tavolo) (T‑187/20, EU:T:2021:363), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 gennaio 2020 (procedimento R 126/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Viabizzuno Srl e la Davide Groppi.
Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione
2 In forza dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.
3 Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.
5 Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.
6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in quanto il Tribunale avrebbe effettuato una erronea valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Ad avviso della ricorrente, infatti, il Tribunale, ai punti 34, 35 e 56 della sentenza impugnata, avrebbe valutato erroneamente la rilevanza dell’individuazione del settore dei prodotti interessati ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, il che renderebbe necessaria una riforma di tale sentenza da parte della Corte al fine di dirimere le questioni che essa manifestamente solleva per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.
7 Più precisamente, in primo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che la diversa natura dei prodotti interessati debba essere tale da «controbilanciare» le caratteristiche comuni riscontrate nel confronto delle impressioni globali prodotte dai disegni o modelli di cui trattasi. Il Tribunale sembrerebbe quindi ritenere che l’individuazione dei prodotti in questione debba avvenire solo all’esito del confronto delle impressioni globali prodotte dai disegni o modelli di cui trattasi e possa essere rilevante solo nell’ipotesi in cui prevalga sulle somiglianze riscontrate. La natura dei prodotti ai quali si applicano i disegni o i modelli in questione dovrebbe essere, invece, valutata preliminarmente rispetto a tale confronto, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale e, in particolare, dalla sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli) (T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66).
8 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l’individuazione dei prodotti nei quali il disegno o modello anteriore e il disegno o modello contestato si incorporano. Al riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel tracciare un parallelismo con il diritto dei marchi dell’Unione europea, il che sarebbe contrario a un’interpretazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione europea in materia di proprietà intellettuale.
9 Inoltre, il Tribunale avrebbe effettuato una lettura inesatta dei punti da 91 a 95 della sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720), i quali riguarderebbero la sola valutazione della novità del disegno o modello e non sarebbero estendibili alla valutazione del carattere individuale. Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente ritenuto, alla luce della suddetta sentenza, che l’esatta individuazione del prodotto al quale viene applicato il disegno o il modello in questione sarebbe in contrasto con la logica del regolamento n. 6/2002.
10 Si dovrebbe ritenere, al contrario, che l’applicazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione imponga l’individuazione dei prodotti in questione quale condizione preliminare e indispensabile alla valutazione del carattere individuale. Infatti, la valutazione dell’impressione globale prodotta da un disegno o modello su un utilizzatore informato, prescritta dall’articolo 10 di tale regolamento, passerebbe necessariamente – e preliminarmente – attraverso l’individuazione del prodotto nel quale il disegno o modello va incorporato o al quale va applicato. Tale conclusione si imporrebbe alla luce del considerando 14 del regolamento n. 6/2002.
11 Si deve rammentare che spetta alla ricorrente dimostrare che le questioni sollevate con la sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
12 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione (ordinanza del 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:968, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
13 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata disattesa dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale e indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dall’inosservanza della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consista l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
14 Una domanda di ammissione dell’impugnazione che non contenga gli elementi enunciati al punto precedente della presente ordinanza, infatti, non può a priori essere idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che giustifichi la sua ammissione (ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
15 Nel caso di specie, si deve constatare che l’argomentazione addotta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, riassunta ai punti da 6 a 10 della presente ordinanza, non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto non sono stati rispettati tutti i requisiti enunciati al punto 13 della presente ordinanza.
16 La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che una riforma della sentenza impugnata sarebbe necessaria per rispondere alle questioni che essa solleva per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, senza spiegare né dimostrare in che modo la sua impugnazione sollevi una questione importante alla luce di tali criteri, che giustifichi l’ammissione dell’impugnazione.
17 Conformemente all’onere della prova che grava sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione. Pertanto, tale dimostrazione implica di accertare sia l’esistenza che l’importanza di tali questioni, attraverso elementi concreti e specifici al caso in questione, e non semplicemente argomenti di carattere generale (ordinanza del 4 giugno 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life e EUIPO, C‑97/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:442, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
18 Tuttavia, non costituiscono una simile dimostrazione le affermazioni di carattere generale formulate dalla ricorrente e secondo cui il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione erronea del carattere individuale del disegno o modello contestato, ignorando la rilevanza che riveste l’individuazione del settore dei prodotti interessati e ritenendo che la presa in considerazione della natura dei prodotti ai quali i disegni o modelli sono applicati debba aver luogo, eventualmente, all’esito del confronto delle impressioni globali prodotte da tali disegni o modelli, laddove l’individuazione di tali prodotti sarebbe una condizione preliminare alla valutazione delle impressioni globali prodotte da questi ultimi.
19 Nei limiti in cui la ricorrente addebita al Tribunale, come menzionato ai punti 7 e 9 della presente ordinanza, di aver disatteso la giurisprudenza del Tribunale e di aver effettuato una lettura inesatta di una sentenza della Corte, occorre ricordare che un’affermazione di carattere generale secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la propria giurisprudenza o quella della Corte non è, di per sé, sufficiente per dimostrare, conformemente all’onere della prova che grava sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, che tale impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, dovendo il richiedente rispettare, a tal fine, tutti i requisiti enunciati al punto 13 della presente ordinanza (v., per analogia, ordinanze del 4 giugno 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life e EUIPO, C‑97/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:442, punto 21, nonché del 13 ottobre 2020, Abarca/EUIPO, C‑313/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:821, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, è necessario constatare, nel caso di specie, che la ricorrente non spiega, in maniera chiara e precisa, in che modo le valutazioni del Tribunale contrasterebbero con la giurisprudenza di quest’ultimo e la sentenza della Corte invocata, né le ragioni per le quali un simile contrasto solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.
20 Stanti tali circostanze, si deve constatare che la domanda presentata dalla ricorrente non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
21 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Sulle spese
22 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
23 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione all’altra parte del procedimento e, di conseguenza, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve dichiarare che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) così provvede:
1) L’impugnazione è inammissibile.
2) La Davide Groppi Srl sopporta le proprie spese.
Lussemburgo, il 26 novembre 2021
Il cancelliere
Il presidente della Sezione per l’ammissione delle impugnazioni
A. Calot Escobar
L. Bay Larsen
* Lingua processuale: l’italiano.
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