ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
21 dicembre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione del collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑250/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 31 marzo 2022, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2022, nel procedimento
Fallimento Villa di Campo Srl
contro
Agenzia delle Entrate,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché dell’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fallimento Villa di Campo Srl e l’Agenzia delle Entrate (Italia) relativamente alla riqualificazione di un contratto di compravendita di un complesso alberghiero in cessione di azienda.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva:
«In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l’operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente. Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale».
4 L’articolo 19 della direttiva IVA stabilisce quanto segue:
«In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.
Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo».
5 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto italiano
6 Ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (supplemento ordinario alla GURI n. 99, del 30 aprile 1986), nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «TUR»):
«[L]’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
7 L’articolo 40 del TUR dispone quanto segue:
«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies) dello stesso decreto.
2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 La Fallimento Villa di Campo è una società di diritto italiano esercente attività alberghiera.
9 Il 14 marzo 2006 tale società ha stipulato un contratto con la Campo Srl con il quale ha acquistato da quest’ultima gli immobili di un complesso alberghiero, compresi i beni mobili collegati ed ancorati in modo permanente alla struttura immobiliare ceduta.
10 A seguito di un controllo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale operazione non costituisse una cessione di beni soggetta a IVA, bensì una cessione di azienda, il che ha comportato, in pratica, l’assoggettamento di detta operazione all’imposta di registro e il recupero dell’IVA inizialmente detratta dalla Fallimento Villa di Campo.
11 Dall’ordinanza di rinvio risulta che, per procedere a siffatta riqualificazione, l’Agenzia delle Entrate si è basata su una serie di elementi esterni al contratto di cui trattasi nel procedimento principale, tra i quali il fatto che il complesso immobiliare oggetto della compravendita aveva continuato ad essere gestito come hotel dalla società cessionaria dopo la cessione, il fatto che tale società aveva ricevuto dalla cedente, alcuni mesi prima della cessione, le attrezzature e gli arredi dei beni immobili ceduti, nonché il fatto che la società cessionaria e la società cedente erano entrambe di proprietà della stessa persona, socio unico delle stesse.
12 La Fallimento Villa di Campo ha contestato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento (Italia) il suo assoggettamento all’imposta di registro per l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale facendo segnatamente valere che la presa in considerazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di elementi esterni al contratto era contraria all’articolo 20 del TUR. A seguito del rigetto del suo ricorso in primo grado e, successivamente, in appello, da parte della Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italia), essa ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
13 È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 5, numero 8, della [sesta direttiva] e 19 della direttiva [IVA] ostino ad una disposizione nazionale come l’articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni –, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione (...)».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
14 A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
15 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
16 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
17 Dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento a tale procedimento, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e a fornire le necessarie spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
18 Al riguardo, si deve altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di esercitare il diritto loro conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).
19 Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Detti requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).
20 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio, manifestamente non soddisfa il requisito posto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
21 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede infatti, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e l’articolo 19 della direttiva IVA ostino a una normativa nazionale, come l’articolo 20 del TUR, che esclude la possibilità di prendere in considerazione elementi di contesto esterni al contratto per qualificare un’operazione ai fini del suo assoggettamento all’imposta di registro.
22 È vero che, per qualificare un’operazione come «trasferimento (...) di una universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva o dell’articolo 19 della direttiva IVA, occorre effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, che può comprendere la presa in considerazione delle intenzioni delle parti, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2011, Schriever, C‑444/10, EU:C:2011:724, punti 32 e 38, e del 19 dicembre 2018, Mailat, C‑17/18, EU:C:2018:1038, punti 16 e 26), e che la presa in considerazione di elementi di contesto si impone in particolare quando si tratta di un’operazione artificialmente divisa in più parti (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Frenetikexito, C‑581/19, EU:C:2021:167, punti 38 e 39).
23 Tuttavia, si deve constatare che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con tali disposizioni, come interpretate dalla Corte, della normativa nazionale in materia di imposta di registro, la quale non costituisce un tributo armonizzato all’interno dell’Unione europea.
24 Per quanto riguarda una situazione che non rientra nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui trattasi, spetta al giudice del rinvio fornire gli elementi che consentano alla Corte di verificare che le disposizioni di tali atti siano state rese applicabili a una siffatta situazione dal diritto nazionale, in modo diretto e incondizionato, ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Solar Electric Martinique, C‑303/16, EU:C:2017:773, punti 27 e 32 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio precisa che la qualificazione come cessione di azienda dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale, accolta, in particolare, dall’Agenzia delle Entrate, e a cui il giudice del rinvio sembra allinearsi alla luce della formulazione della questione sollevata, esclude il suo assoggettamento all’IVA. Tale elemento è tuttavia insufficiente per consentire alla Corte di comprendere il collegamento tra, da un lato, l’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e l’articolo 19 della direttiva IVA, di cui si chiede l’interpretazione, e, dall’altro, l’ambito di applicazione della normativa nazionale in materia di imposta di registro applicabile al procedimento principale.
25 Ne consegue che, non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere.
26 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
27 È tuttavia opportuno ricordare che il giudice del rinvio conserva il diritto di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione (Italia), con ordinanza del 31 marzo 2022, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 21 dicembre 2022
Il cancelliere
La presidente di sezione
A. Calot Escobar
L.S. Rossi
* Lingua processuale: l’italiano.
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