ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
25 gennaio 2022 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Avviso di posto vacante – Impiego come capo unità presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Nuova procedura di selezione dopo l’annullamento della prima nomina – Rigetto di candidatura»
Nella causa C‑169/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 marzo 2021,
Sergio Spadafora, funzionario della Commissione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
CC,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Sergio Spadafora chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, Spadafora/Commissione (T‑130/19, non pubblicata, EU:T:2021:74; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 18 maggio 2018, in virtù della quale CC è stata nominata capo di un’unità dell’OLAF (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, la condanna della Commissione europea al risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione.
Sull’impugnazione
2 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di respingere l’impugnazione, in tutto o in parte, con ordinanza motivata.
3 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
4 L’8 novembre 2021 l’avvocato generale ha preso posizione nei seguenti termini:
«1. Per le ragioni illustrate di seguito, propongo alla Corte, ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, di respingere l’impugnazione nella presente causa in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile. Date tali circostanze, il ricorrente dovrà sopportare le proprie spese, in conformità dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
2. A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo, che è articolato in tre parti, verte su uno snaturamento dei mezzi di prova e su una motivazione carente e contraddittoria nel valutare, in primo luogo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione C(2016) 3288, concernente il personale dirigenziale intermedio, pubblicata nelle Informations administratives n. 33‑2016, del 6 luglio 2016 (in prosieguo: la “decisione PEI”), nonché dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), in secondo luogo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI e, in terzo luogo, la violazione del principio di imparzialità sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
3. Il secondo motivo, che è articolato in due parti, riguarda, da un lato, la violazione dell’articolo 8 della Carta e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI e, dall’altro, la violazione degli articoli 7 e 21 della Carta nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), in vigore all’epoca dei fatti.
Sul primo motivo
4. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, risulta dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Ne consegue che, nell’ambito di un’impugnazione, la Corte non è competente a constatare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti. Il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 31 gennaio 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
5. Il potere di controllo della Corte sulle constatazioni fattuali operate dal Tribunale si estende dunque, segnatamente, all’inesattezza materiale di tali constatazioni risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi, e alla questione del rispetto o meno delle regole in materia di onere e acquisizione della prova (sentenze del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 39, nonché del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 37).
6. Secondo una giurisprudenza consolidata, un tale snaturamento sussiste segnatamente qualora il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova (sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 79, nonché del 16 febbraio 2017, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione, C‑90/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:123, punto 48). Lo snaturamento deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 137, nonché del 19 settembre 2019, Polonia/Commissione, C‑358/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:763, punto 45).
7. Mediante la prima parte del primo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato le prove e fornito una motivazione carente e contraddittoria laddove ha statuito, al punto 47 della sentenza impugnata, che il “rapporto descrittivo” e il “rapporto sul candidato”, che sono stati trasmessi ad esso ricorrente il 22 agosto 2018, sono stati portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) prima della decisione controversa.
8. Infatti, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i suddetti rapporti statuendo che, poiché questi ultimi menzionano il fatto che i questionari in essi contenuti sono stati compilati il 5 aprile 2018, l’APN ne ha preso conoscenza prima della decisione controversa.
9. In primo luogo, occorre sottolineare che il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, si riferisce anche al messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2018 mediante il quale il capo dell’unità “Dirigenti intermedi” della Direzione generale (DG) “Risorse umane e sicurezza” della Commissione ha informato l’OLAF che esso aveva trasmesso i due rapporti della società di valutazione al direttore generale di tale ufficio in vista del colloquio finale di selezione. A questo proposito, non risulta dall’impugnazione alcun elemento che permetta di considerare tale valutazione come manifestamente irragionevole.
10. In secondo luogo, occorre constatare che, al punto 49 della sentenza impugnata, lo stesso ricorrente ammette che la società di valutazione ha effettivamente trasmesso il “rapporto descrittivo” e il “rapporto sul candidato” al direttore generale dell’OLAF prima del colloquio finale con i candidati e della nomina di uno di essi.
11. Il ricorrente sembra dunque contestare la conclusione del Tribunale secondo cui i rapporti che gli sono stati trasmessi il 22 agosto 2018 possono presumersi identici a quelli trasmessi dalla società di valutazione al direttore generale dell’OLAF. Infatti, secondo il ricorrente, il Tribunale ha basato tale presunzione di conformità sul fatto che i rapporti in questione beneficiano incontestabilmente della presunzione di legittimità.
12. A questo proposito, è sufficiente rilevare che il ricorrente compie una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, risulta dai punti 51 e 52 di tale sentenza che il Tribunale ha fatto riferimento alla “presunzione di legalità” della decisione controversa, della quale i rapporti in questione costituiscono atti preparatori. Ne consegue che la questione della presunzione di legittimità dei rapporti di cui trattasi è irrilevante.
13. In terzo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato, al punto 52 della sentenza impugnata, che la menzione “creati il 10 luglio 2018” potrebbe corrispondere alla data in cui questi due rapporti sono stati estratti dalla banca dati della società di valutazione e potrebbe derivare dalla semplice generazione automatica di una data inserita in questi due documenti.
14. A questo proposito, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha messo in evidenza il carattere ambiguo di una menzione siffatta, nella misura in cui il termine “creazione” può sicuramente designare la data di creazione del documento, senza con ciò escludere che i dati utilizzati a questo scopo fossero anteriori a tale data. Statuendo in sostanza, ai punti da 47 a 52 della sentenza impugnata, che questa sola menzione non permetteva di concludere che l’APN non avesse preso conoscenza dei dati riportati in questi rapporti al momento dell’adozione della decisione controversa, il Tribunale non ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole dei documenti in questione quali elementi di prova. Inoltre, come la Corte ha già statuito, non è sufficiente, per dimostrare l’esistenza di uno snaturamento siffatto, proporre una lettura dei suddetti elementi di prova differente da quella adottata dal Tribunale (sentenza della Corte del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 55).
15. Oltre a ciò, nei limiti in cui il ricorrente deduce, al riguardo, l’esistenza di una motivazione contraddittoria, è giocoforza constatare che i punti censurati della sentenza impugnata sono motivati in termini giuridicamente sufficienti e sono esenti da qualsiasi contraddizione.
16. Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che il ricorrente non ha dimostrato il carattere manifestamente erroneo della valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, e dunque non ha dimostrato l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova.
17. Pertanto, la prima parte del primo motivo di impugnazione è manifestamente infondata.
18. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, il ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova statuendo, al punto 72 della sentenza impugnata, che l’indicazione, nel processo verbale della riunione del 17 maggio 2018, secondo cui “era stato raggiunto un accordo per la nomina del capo dell’unità” non era una prova sufficiente per dimostrare che la decisione controversa fosse in realtà il frutto di un accordo tra l’APN e un terzo non autorizzato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI a intervenire nel procedimento.
19. In via preliminare, occorre sottolineare che, mediante questa seconda parte del motivo, il ricorrente contesta i punti da 67 a 72 della sentenza impugnata, che riguardano il rigetto del secondo motivo di annullamento relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della decisione PEI.
20. Orbene, anche supponendo che tale confusione non sia sufficiente, di per sé sola, per rigettare questa seconda parte del motivo in quanto manifestamente irricevibile, quest’ultima risulta comunque manifestamente infondata.
21. Infatti, è giocoforza constatare che la lettura, effettuata dal Tribunale, dell’indicazione contenuta nel processo verbale della riunione del 17 maggio 2018 secondo cui “era stato raggiunto un accordo per la nomina del capo dell’unità” [“an agreement has been reached”], come non costituente un indizio di una mancata consultazione del commissario di tutela, non appare manifestamente irragionevole alla luce del contesto nel quale essa è intervenuta. Infatti, il Tribunale si è fondato, in proposito, su vari elementi concordanti, esposti al punto 71 della sentenza impugnata, i quali non soltanto non contraddicono il tenore stesso di detta indicazione, ma non sono contraddetti da alcun indizio idoneo a suffragare la tesi del ricorrente secondo cui la nomina di CC al posto di capo unità sarebbe stata il frutto di un accordo tra l’APN e un terzo non autorizzato.
22. Alla luce di quanto sopra esposto, non si può sostenere che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova constatando che l’indicazione secondo cui “era stato raggiunto un accordo per la nomina del capo dell’unità” non era l’indizio di una mancata consultazione del commissario di tutela.
23. Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di impugnazione è manifestamente infondata.
24. Mediante la terza parte del suo primo motivo di impugnazione, il ricorrente imputa al Tribunale di aver considerato insufficienti i quattro indizi che egli aveva invocato al fine di dimostrare la violazione del principio di imparzialità durante la procedura di nomina.
25. A questo proposito, occorre sottolineare che, ai punti da 76 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato questi quattro indizi di parzialità fatti valere dal ricorrente, senza incorrere in alcun errore di diritto o in alcuno snaturamento di elementi di prova. Infatti, nella sua valutazione degli elementi che, secondo il ricorrente, rivelerebbero la parzialità dell’APN a discapito di quest’ultimo, il Tribunale si è accontentato di esaminare gli elementi di prova alla luce della giurisprudenza consolidata, senza che la sua valutazione eccedesse manifestamente i limiti di una valutazione ragionevole.
26. Il primo indizio di parzialità invocato attiene all’intenzione del direttore generale dell’OLAF di affidare a CC il compito di svolgere in futuro le funzioni di capo dell’unità. Occorre tuttavia constatare che l’argomentazione del ricorrente non è suffragata da alcun elemento concreto, bensì si risolve in congetture o supposizioni a carattere ipotetico, di modo che, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 6 supra, non si può addebitare al Tribunale un qualsivoglia snaturamento di elementi di prova.
27. Per quanto riguarda il secondo indizio di parzialità invocato dal ricorrente, esso si basa sulla presunta minimizzazione, da parte del direttore generale, della portata della sentenza del 5 dicembre 2017, Spadafora/Commissione (T‑250/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:866). Tuttavia, occorre ricordare che la prima decisione di nomina è stata annullata in virtù di detta sentenza per mancanza di imparzialità del presidente del comitato di selezione. Date tali circostanze, riconoscendo che un siffatto motivo di annullamento potesse essere ritenuto configurare un “semplice motivo procedurale”, senza che tale qualificazione equivalesse ad una minimizzazione della portata della sentenza in questione, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, dal momento che la prima decisione non è stata annullata per ragioni di merito, bensì per ragioni attinenti ai presupposti della sua adozione. Le motivazioni censurate mediante il ricorso di impugnazione non costituiscono dunque una valutazione manifestamente irragionevole.
28. Il terzo indizio di parzialità invocato dal ricorrente si riferisce al vantaggio di cui avrebbe beneficiato CC in occasione della sua nomina retroattiva al posto di capo unità. Tuttavia, occorre sottolineare che l’argomentazione del ricorrente, intesa a presentare la suddetta nomina retroattiva di CC come un atto di favoritismo, non appare idonea ad invalidare il giudizio espresso dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata.
29. A questo proposito, occorre considerare che, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto, alla luce degli elementi del fascicolo, che l’attribuzione a CC, nell’ambito della procedura di selezione, di un punteggio superiore a quello ottenuto dal ricorrente non fosse fondata sulla nomina retroattiva di quest’ultima quale capo facente funzioni dell’unità in questione, bensì piuttosto sull’insufficiente esperienza del ricorrente in materia di gestione, una valutazione siffatta non eccede i limiti di una valutazione ragionevole. Infatti, anche nel caso in cui tale nomina retroattiva non avesse avuto luogo, il punteggio inferiore attribuito al ricorrente avrebbe trovato una giustificazione sufficiente.
30. Infine, il ricorrente invoca quale quarto indizio di parzialità la natura delle funzioni realmente esercitate da CC presso il direttore generale. Tuttavia, occorre constatare che tale allegazione non è sufficiente per dimostrare che CC abbia occupato un posto di lavoro fittizio.
31. Orbene, pur avendo il Tribunale giudicato, al punto 106 della sentenza impugnata, che “sarebbe stato preferibile non designare [CC] come collaboratrice diretta del direttore generale una volta che la nuova procedura di selezione era stata avviata”, non vi sono motivi per ritenere che detto giudice, per questa sola circostanza, non potesse considerare il posto occupato da CC a tale titolo rispondente ad un’esigenza effettiva del servizio, e ciò a maggior ragione per il fatto che lo stesso ricorrente è stato successivamente designato per occupare tale posto.
32. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la terza parte del primo motivo è manifestamente infondata.
33. Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
34. In via preliminare, occorre ricordare la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui risulta dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda (v., segnatamente, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34, nonché del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, punto 25).
35. A questo proposito, anche se essa permette di identificare l’elemento censurato della sentenza impugnata, l’impugnazione in cui l’argomentazione sviluppata non sia sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità deve essere respinta. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualora gli elementi essenziali non risultino in maniera sufficientemente coerente e comprensibile dal testo dell’atto stesso che introduce il giudizio, che sia formulato in maniera oscura e ambigua, la Corte non è in grado di esercitare il proprio controllo di legittimità, a pena di statuire ultra petita (sentenza del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punti da 59 a 61).
36. Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo di impugnazione, relativa ad una violazione dell’articolo 8 della Carta e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI, il ricorrente imputa al Tribunale di aver interpretato i suddetti articoli nel senso che essi autorizzano la società di valutazione a raccogliere e a trasmettere i suoi dati personali alla Commissione dopo la conclusione della procedura di nomina.
37. Più precisamente, il ricorrente fa valere che il trattamento dei dati personali, in occasione di una procedura di valutazione, è possibile per un periodo ristretto di tempo, vale a dire dal giorno dello svolgimento delle prove nell’ambito del centro di valutazione fino al momento del colloquio finale. Passato questo periodo, soltanto i dati personali trattati durante il periodo di riferimento possono essere utilizzati, ed eventualmente trasmessi, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI.
38. In primo luogo, occorre rilevare che, se l’APN non avesse dovuto avere accesso ai dati riportati nei rapporti “creati il 10 luglio 2018” al fine di rispondere al reclamo del ricorrente, detta autorità non avrebbe potuto rispondere utilmente a tale reclamo.
39. In secondo luogo, occorre constatare che l’argomentazione del ricorrente, secondo cui il trattamento dei dati personali era possibile soltanto durante un breve periodo, compreso tra il 5 aprile 2018, data delle prove che si sono svolte nell’ambito del centro di valutazione, e il 20 aprile 2018, data del colloquio finale, si basa su un postulato non dimostrato e privo di fondamento. Inoltre, nessun elemento permette di ritenere che le valutazioni abbiano necessariamente avuto termine alla data fatta valere dal ricorrente.
40. Occorre sottolineare che il ricorrente contesta non già la trasmissione dei dati personali dopo il giorno del colloquio finale, ma piuttosto la “creazione” di dati personali il 10 luglio 2018, dopo la fine della procedura di nomina.
41. Orbene, non risulta chiaramente dall’impugnazione che il ricorrente cerchi di dimostrare che la società di valutazione, nei rapporti a lui trasmessi il 22 agosto 2018, avrebbe trattato dei dati personali diversi da quelli trattati durante il periodo considerato ammissibile da esso ricorrente.
42. Pertanto, nella misura in cui l’argomentazione sviluppata dal ricorrente non è sufficientemente chiara e precisa per permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.
43. Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, relativa alla violazione degli articoli 7 e 21 della Carta nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 45/2001, il ricorrente imputa al Tribunale di aver accettato la raccolta e il trattamento dei dati riguardanti le sue doti di estroversione e di altruismo.
44. Secondo il ricorrente, le valutazioni del Tribunale, contenute segnatamente al punto 64 della sentenza impugnata, eccedono i limiti della competenza del Tribunale, nella misura in cui quest’ultimo ha affermato che le considerazioni contenute nel “rapporto descrittivo” e nel “rapporto sul candidato” vertenti sulla capacità del ricorrente di dar prova di estroversione e di altruismo non sono né manifestamente denigratorie né manifestamente prive di pertinenza nel quadro della valutazione di una candidatura ad un posto di capo unità. Il Tribunale avrebbe rilevato, a questo proposito, come risulti dal fascicolo che, secondo la letteratura scientifica, l’estroversione e l’altruismo fanno parte dei cinque tratti principali che permettono di descrivere una personalità in modo particolarmente appropriato rispetto ad un ambiente professionale. Orbene, il Tribunale avrebbe disatteso la letteratura scientifica più aggiornata in merito alle potenzialità delle persone introverse.
45. In via preliminare, occorre osservare come risulti dall’impugnazione che il ricorrente imputa formalmente al Tribunale di non essersi assicurato che i dati personali raccolti e trattati da un prestatore di servizi esterno, ai fini della valutazione della capacità del ricorrente di dar prova di estroversione e di altruismo, fossero adeguati e pertinenti e non eccedessero i limiti di una valutazione ragionevole.
46. Occorre tuttavia constatare che il ricorrente si limita a criticare la valutazione del Tribunale contenuta al punto 64 della sentenza impugnata, mediante la quale quest’ultimo ha considerato, in sostanza, che il ricorrente non era riuscito a dimostrare la mancanza di pertinenza dei criteri di valutazione in questione o il carattere manifestamente erroneo, in ragione dell’asserita denigrazione, delle valutazioni effettuate in merito alle capacità del ricorrente.
47. Date tali circostanze, anche supponendo che, alla luce della giurisprudenza ricordata sopra, tali censure possano essere considerate come lo sviluppo di un’argomentazione sufficientemente chiara e precisa per permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, occorre respingerle in quanto manifestamente irricevibili, poiché esse mirano a rimettere in discussione la valutazione di elementi di prova dei quali non viene dedotto lo snaturamento.
48. Alla luce degli elementi sopra esposti, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.
49. Di conseguenza, occorre respingere l’impugnazione nella sua interezza in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile».
5 Per i medesimi motivi addotti dall’avvocato generale, occorre respingere l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
6 A norma dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza viene adottata prima che l’impugnazione sia stata notificata alla Commissione e a CC, e di conseguenza prima che queste ultime abbiano potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2) Il sig. Sergio Spadafora sopporta le proprie spese.
Lussemburgo, 25 gennaio 2022
Il cancelliere
La presidente facente funzione
A. Calot Escobar
K. Jürimäe
* Lingua processuale: l’italiano.
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