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Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2003. - Agence maritime Lalemant NV contro Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE e Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e Malzfabrik Tivoli GmbH contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio. - Art.104, n.3, del regolamento di procedura - Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per il pagamento - Uscita dal territorio geografico della Comunità - Nozione. - Causa C-82/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02105
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per il pagamento - Uscita della merce dal territorio geografico della Comunità - Nozione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2730/79, art. 9, n. 1]
Massima$$L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, che subordina il pagamento della restituzione all'esportazione al presupposto che la merce abbia lasciato, come tale, il territorio geografico della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «territorio geografico della Comunità» fa riferimento a una nozione fisica e che il presupposto in base al quale il prodotto per cui sono state chieste restituzioni all'esportazione abbia lasciato il territorio geografico della Comunità non è soddisfatto né dall'assoggettamento del prodotto a controllo doganale né dalla sua sottoposizione al regime di deposito doganale.
( v. punto 46 e dispositivo )
PartiNel procedimento C-82/02
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso
pendenti tra
Agence maritime Lalemant NV
e
Malzfabrik Tivoli GmbH,
Malteurop GIE,
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
e tra
Malzfabrik Tivoli GmbH
e
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3826 (GU L 371, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice del rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 28 febbraio 2002, pervenuta alla Corte il 12 marzo seguente, lo Hof van Cassatie (Corte di Cassazione, Belgio) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3826 (GU L 371, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2730/79»).
2 La questione è sorta nell'ambito di talune controversie tra la società Agence maritime Lalemant NV (in prosieguo: la «Lalemant») e il Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Ufficio d'intervento e di restituzione belga, in prosieguo: il «BIRB») in merito alla concessione di restituzioni all'esportazione per lotti di malto esportati nel settembre e ottobre 1986.
Normativa applicabile
Le restituzioni all'esportazione
3 La normativa comunitaria applicabile nei diversi settori della politica agricola comune dispone che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di un prodotto, la differenza tra il prezzo mondiale di quest'ultimo ed il suo prezzo nella Comunità può essere colmata mediante una restituzione all'esportazione.
4 All'epoca dei fatti di causa, la possibilità di concedere una restituzione del genere nel settore dei cereali era prevista dall'art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1).
5 Sempre a quell'epoca, le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione erano disciplinate dal regolamento n. 2730/79.
6 Ai sensi degli artt. 3 e 4 di quest'ultimo regolamento, l'esportatore che intende beneficiare di una restituzione all'esportazione deve presentare una dichiarazione di esportazione. Il giorno dell'accettazione di tale dichiarazione da parte delle autorità doganali è considerato «giorno dell'esportazione», che consente di determinare l'importo della restituzione. Ai fini dell'applicazione di tale regolamento, l'accettazione della dichiarazione di esportazione è inoltre considerata espletamento delle formalità doganali di esportazione e comporta la sottoposizione a controllo doganale dei prodotti fino alla loro uscita dalla Comunità o, a seconda dei casi, fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione.
L'obbligo di far uscire i prodotti dal territorio geografico della Comunità
7 Il quarto e il quinto considerando del regolamento n. 2730/79 hanno il seguente tenore:
«considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario; considerando che, data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia, i prodotti usciti a destinazione di tale comune devono considerarsi usciti dal territorio geografico comunitario (...)».
8 L'art. 9 del regolamento 2730/79 così dispone:
«1. Fatto salvo il disposto degli articoli 10, 20 e 26, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha, nel termine massimo di 60 giorni dal giorno di espletamento di detta formalità:
- raggiunto come tale la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 5,
ovvero
- lasciato come tale il territorio geografico della Comunità, negli altri casi.
(...)
2. Per l'applicazione del presente regolamento:
- sono considerati usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti destinati a territori che, benché facciano parte del territorio geografico di uno Stato membro, sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo; non sono invece considerati usciti fuori dal territorio geografico della Comunità i prodotti spediti a destinazione di territori che, benché facciano parte del territorio geografico di un paese terzo, sono incorporati nel territorio doganale comunitario;
- il territorio del comune di Livigno è considerato non facente parte del territorio geografico della Comunità;
- i territori delle isole Canarie, Ceuta e Melilla non sono considerati parte del territorio topografico della Comunità;
- le provviste di bordo fornite alle piattaforme di cui all'art. 19 ter, paragrafo 1, lettera a), si considerano in ogni caso come prodotti usciti dal territorio geografico della Comunità».
9 L'art. 10 del regolamento n. 2730/79 definisce alcune circostanze in cui l'esportatore deve provare non solo che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, ma anche che esso è stato importato in un paese terzo. L'art. 20 di tale regolamento, applicabile alle restituzioni il cui tasso differisce a seconda della destinazione, impone la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo. L'art. 26 dello stesso regolamento, dettato specificamente per i prodotti destinati all'approvigionamento delle navi e degli aereomobili, prevede la possibilità, per gli Stati membri, di anticipare all'esportatore l'importo netto della restituzione allorché ricorrono alcune particolari condizioni, in particolare che i prodotti siano collocati presso depositi di approvigionamento soggetti a controllo doganale.
Il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione
10 Il regolamento n. 2730/79 dispone, all'art. 2, che esso si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie relative al regime del versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione.
11 All'epoca dei fatti, la materia era disciplinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), nonché dal regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42).
12Come precisa il quinto considerando del regolamento n. 565/80, il versamento di un importo pari alla restituzione all'esportazione non modifica in alcun modo le condizioni in cui sorge il diritto a tale restituzione.
13 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 565/80, l'esportatore può ottenere il pagamento di un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine.
14 In tal caso, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 798/80, l'esportatore deve depositare una dichiarazione di pagamento, nonché costituire una cauzione il cui obiettivo è quello di garantire l'osservanza dei termini previsti dalla normativa vigente e il rimborso delle somme indebite nel caso in cui l'importo della restituzione cui l'esportatore ha diritto sia inferiore all'importo versato anticipatamente.
15 Conformemente all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 798/80, i prodotti o le merci possono rimanere sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento. L'art. 11, n. 3, dello stesso regolamento dispone in particolare che, entro 60 giorni dalla data in cui i prodotti o le merci hanno cessato di essere sottoposti al regime previsto dall'art. 5 del regolamento n. 565/80, essi devono lasciare il territorio geografico della Comunità.
Cause principali e questione pregiudiziale
16 Come risulta dalla sentenza di rinvio, la società francese Malteurop GIE (in prosieguo: la «Malteurop») ha contattato la Lalemant per procedere alle formalità e alle operazioni necessarie all'imbarco, ad Anversa (Belgio), di lotti di malto destinati all'Algeria.
17 Il 23 giugno 1986 la Malteurop ha segnalato alla Lalemant che dovevano essere spedite 1 000 tonnellate. In una lettera redata in francese, chiedeva a quest'ultima di «costituire un deposito doganale» di 1 000 tonnellate di malto a nome della società tedesca Malzfabrik Tivoli GmbH (in prosieguo: la «Tivoli»), al più tardi entro il 30 giugno 1986.
18 Il 27 giugno 1986, mediante la predisposizione di un documento T5, sono state espletate le formalità doganali per l'esportazione di 1 000 tonnellate di malto.
19 Alcuni lotti di malto hanno lasciato il territorio geografico della Comunità soltanto il 19 settembre 1986 (450 tonnellate) e il 4 ottobre 1986 (150 tonnellate), vale a dire più di 60 giorni dopo l'esplettamento delle formalità doganali di esportazione.
20 Il 20 gennaio 1987, la Lalemant ha presentato una domanda di restituzioni all'esportazione a nome della Tivoli. Tali restituzioni sono state versate.
21 A seguito di un'indagine avviata dalle autorità tedesche, dalla quale è emerso che 600 tonnellate di malto avevano lasciato il territorio geografico della Comunità più di 60 giorni dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, lo Stato belga, rappresentato dal servizio responsabile delle restituzioni al quale è subentrato il BIRB, ha proposto due ricorsi, rispettivamente contro la Lalemant e la Tivoli, diretti al rimborso delle restituzioni, l'uno per l'importo di BEF 1 193 973 e l'altro per l'importo di BEF 3 581 919. La Lalemant ha chiamato in garanzia la Malteurop, mentre la Tivoli ha chiamato in garanzia la Lalemant.
22 Nell'ambito delle cause principali e, in particolare, in sede di esame del motivo dedotto dalla Lalemant secondo il quale si deve ritenere che le merci collocate in un deposito doganale abbiano lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, lo Hof van Cassatie ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, vada interpretato nel senso che si deve ritenere che merci, le quali sono state esportate in paesi terzi previo espletamento delle necessarie formalità doganali all'esportazione, abbiano lasciato il territorio geografico della Comunità al momento della loro effettiva uscita dal territorio della Comunità oppure se si possa equiparare all'uscita effettiva il momento del deposito delle merci in magazzino doganale».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda in sostanza se l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 possa essere interpretato nel senso che l'espressione «territorio geografico della Comunità» si riferisce a una nozione fisica, o che la condizione secondo cui il prodotto per il quale sono state richieste restituzioni all'esportazione deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità è soddisfatta allorché il prodotto è collocato in un deposito doganale.
24 La Corte, ritenendo che la soluzione di tale questione non lasci margine ad alcun ragionevole dubbio, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio della sua intenzione di statuire con ordinanza motivata, e ha invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statute CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo. Soltanto le parti nelle cause principali Lalemant e BIRB, nonché la Commissione, hanno risposto all'invito della Corte, affermando che non avevano osservazioni da formulare.
Osservazioni presentate alla Corte sulla questione pregiudiziale
25 Secondo la Lalemant, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che si deve ritenere che le merci che siano collocate in un deposito doganale subito dopo l'espletamento delle formalità doganali, in attesa di essere trasportate per nave verso un paese terzo, abbiano lasciato, al momento di tale collocazione, il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79.
26 La Lalemant cita la sentenza 22 ottobre 1987, causa 337/85, Irlanda/Commissione (Racc. pag. 4237), in cui la Corte avrebbe dichiarato che, allorché prodotti esportati per mare devono subire un trasbordo in un porto della Comunità diverso dal porto d'imbarco, ai fini del pagamento delle restituzioni all'esportazione si deve considerare il primo porto d'imbarco come il porto di uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, e ne conclude che si deve ritenere che il prodotto abbia lasciato tale territorio non soltanto quando ne è materialmente uscito ma anche qualora siano state compiute le formalità di esportazione menzionate agli artt. 3 e 4 dello stesso regolamento.
27 Così avverrebbe quando i prodotti sono collocati immediatamente in un deposito doganale in attesa di essere spediti verso un paese terzo. Tali prodotti perderebbero allora, infatti, il loro status di beni comunitari e non si troverebbero più in libera pratica nel mercato comunitario. In particolare, essi potrebbero essere oggetto unicamente di operazioni determinate (senteza 20 aprile 1983, causa 49/82, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1195), il che distinguerebbe il collocamento in un deposito doganale dal semplice collocamento sotto controllo doganale ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2730/79.
28 Questa interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 sarebbe corroborata dall'art. 5 del regolamento n. 565/80, ai sensi del quale, sostiene la Lalemant, può essere pagata anticipamente una restituzione per i prodotti o le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine, nonché dall'art. 11, n. 3, del regolamento n. 798/80, che preciserebbe che i prodotti o le merci devono lasciare il territorio geografico della Comunità entro 60 giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime previsto dall'art. 5 del regolamento n. 565/80.
29 Il BIRB, il governo italiano e la Commissione ritengono per contro che l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 esiga che i prodotti abbiano effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità.
30 Sostengono infatti che il regolamento n. 2730/79 fa riferimento alla nozione fisica di territorio geografico, e non alla nozione giuridica di territorio doganale. Essi citano in proposito il quarto considerando di tale regolamento.
31 Rilevano che il detto regolamento fissa espressamente talune eccezioni alla regola secondo cui va preso in considerazione il territorio geografico, quali il collocamento in depositi soggetti a controllo doganale in vista dell'approvigionamento di navi e aereomobili, l'uscita di prodotti a destinazione di territori che, benché facenti parte del territorio geografico di uno Stato membro, sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo o, ancora, il caso del territorio del comune di Livigno, che si trova in Italia ma fruisce di un regime doganale particolare.
32 Affermano che il legislatore comunitario, perché fosse possibile equiparare la nozione di territorio geografico a quella di territorio doganale, avrebbe dovuto, analogamente, adottare una disposizione specifica. Il BIRB indica in proposito che, se il legislatore avesse voluto che l'assoggettamento a controllo doganale fosse equiparato al fatto di lasciare il territorio, avrebbe semplicemente subordinato la concessione di restituzioni all'esportazione all'accettazione da parte delle dogane della dichiarazione di esportazione.
33 La Commissione precisa che l'interpretazione secondo la quale è necessario che i prodotti abbiano fisicamente lasciato il territorio geografico della Comunità è suffragata dagli artt. 10-12 del regolamento n. 2730/79, nonché dalla sentenza 12 dicembre 1985, causa 276/84, Metelmann (Racc. pag. 4057). Tale sentenza avrebbe riguardato un prodotto che era stato collocato in un deposito doganale dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, vi era stato reimballato in confezioni diverse ed aveva successivamente lasciato il territorio geografico della Comunità. Emergerebbe inequivocabilmente da tale sentenza che l'art. 9, n. 1, dello stesso regolamento esige che il prodotto abbia lasciato effettivamente il territorio geografico della Comunità e non semplicemente che sia stato collocato in un deposito doganale.
34 Il BIRB afferma peraltro che erroneamente, dinanzi al giudice nazionale, è stato suggerito che le merci sarebbero state assoggettate al regime di deposito doganale. Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna dichiarazione di immagazzinamento. Le merci sarebbero state oggetto unicamente di una dichiarazione di esportazione mediante un documento di esportazione EX69, dopo di che sarebbero state sottoposte a controllo doganale e depositate provvisoriamente in un silos per cereali, in attesa di una nave.
Giudizio della Corte
35 Occorre rilevare in primo luogo che la condizione sancita dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 730/79, relativa all'uscita delle merci dal territorio geografico della Comunità, si riferisce a una nozione fisica e non alla nozione giuridica di territorio doganale.
36 Quest'interpretazione è corroborata dal quarto considerando del regolamento n. 2730/79, il quale precisa che si è fatto ricorso alla nozione di territorio geografico per giungere a un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità.
37 Peraltro, soltanto questa interpretazione dà un senso alle diverse precisazioni elencate all'art. 9, n. 2, e al quinto considerando dello stesso regolamento in merito alle diverse circostanze in cui le nozioni di territorio geografico e di territorio doganale non coincidono.
38 Occorre in secondo luogo sottolineare che l'assoggettamento di merci a controllo doganale non può essere equiparato alla loro uscita dal territorio geografico della Comunità. In caso contrario, la condizione prevista in proposito dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 non avrebbe ragion d'essere e le restituzioni all'esportazione potrebbero essere ottenute fin dall'espletamento delle formalità di esportazione ai sensi di tale regolamento.
39 Quest'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 è confermata dall'art. 26 dello stesso regolamento, specifico per i prodotti di approvigionamento, il quale prevede esplicitamente le circostanze particolari in cui il collocamento di tali prodotti in locali soggetti a controllo doganale permette il pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione.
40 La citata sentenza Irlanda/Commissione non è in contrasto con tale interpretazione. Occorre rilevare che la causa che ha dato luogo a tale sentenza si inscriveva nel contesto particolare delle operazioni marittime di trasbordo, che si rendono necessarie in talune circostanze e in merito alle quali il comitato del transito comunitario aveva, in un parere del 1973, precisato la nozione di uscita dal territorio geografico della Comunità.
41 In terzo luogo, nei limiti in cui la questione dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale è pertinente nella fattispecie, quale descritta dal giudice del rinvio, giova ricordare che le disposizioni applicabili in materia di restituzioni all'esportazione all'epoca dei fatti prevedono due regimi distinti. L'esportatore può procedere ad esportazioni dirette, conformemente al regolamento n. 2730/79, oppure esportare merci soltanto dopo un immagazzinamento preliminare in regime di deposito doganale, in conformità all'art. 5 del regolamento n. 565/80.
42 Quando l'esportatore vuole ottenere restituzioni per esportazioni dirette, deve presentare una dichiarazione di esportazione e assoggettare le merci a controllo doganale, situazione in cui potranno restare al massimo 60 giorni. Quando l'esportatore vuole ottenere il pagamento anticipato di restituzioni per merci soggette a immagazzinamento preliminare, deve presentare una dichiarazione di pagamento e assogettare le merci al regime di deposito doganale, situazione in cui possono rimanere al massimo sei mesi, fermo restando che l'esportatore deve espletare le formalità di esportazione entro tale termine ed esportare le merci nei 60 giorni che seguono.
43 Dal combinato disposto delle norme applicabili a questi due regimi risulta che l'esportatore che abbia espletato le formalità doganali di esportazione ai sensi del regolamento n. 2730/79 si è definitivamente impegnato ad esportare merci nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione e non può più, successivamente, scegliere di avvalersi del regime, previsto dal regolamento n. 565/80, di pagamento anticipato delle restituzioni a seguito di immagazzinamento delle merci in regime di deposito doganale.
44 Un assoggettamento al regime di deposito doganale al fine di fruire del pagamento anticipato delle restituzioni, quale previsto dall'art. 5 del regolamento n. 565/80, può quindi essere effettuato soltanto in una fase precedente l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, e sempre che sia stata presentata una dichiarazione di pagamento.
45 Ne consegue che l'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 propugnata dalla Lalemant, secondo la quale la condizione dell'uscita dal territorio geografico della Comunità sarebbe avverata con l'assoggettamento del prodotto al regime di deposito doganale, è manifestamente infondata.
46 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «territorio geografico della Comunità» fa riferimento ad una nozione fisica e che il presupposto in base al quale il prodotto per cui sono state chieste restituzioni all'esportazione abbia lasciato il territorio geografico della Comunità non è soddisfatto né dall'assoggettamento del prodotto a controllo doganale, né dalla sua sottoposizione al regime di deposito doganale.
Decisione relativa alle speseSulle spese
47 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van Cassatie con sentenza 28 febbraio 2002, dichiara:
L'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3826, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «territorio geografico della Comunità» fa riferimento ad una nozione fisica e che il presupposto in base al quale il prodotto per cui sono state chieste restituzioni all'esportazione abbia lasciato il territorio geografico della Comunità non è soddisfatto né dall'assoggettamento del prodotto a controllo doganale, né dalla sua sottoposizione al regime di deposito doganale.
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