Ordonnance de la Cour
Causa C-150/02 P
Streamserve Inc.
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni descrittivi — Vocabolo “Streamserve”»
Massime dell’ordinanza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio — Finalità — Esigenza di disponibilità
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Controllo della Corte sulla valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione — Segno richiesto in quanto marchio comunitario
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
1. Nel vietare la registrazione come marchio comunitario di segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare talune caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio.
(v. punti 24-25)
2. Non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale nel contesto di un ricorso di annullamento proposto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e che lo porta a considerare che un segno di cui è richiesta la registrazione «non risulta inabituale per i consumatori interessati».
(v. punti 29-30)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 febbraio 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Marchi composti esclusivamente da segni o da indicazioni descrittivi – Vocabolo ‘Streamserve’»
Nel procedimento C-150/02 P,
Streamserve Inc., rappresentata dal sig. J. Kääriäinen, advokat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 27 febbraio 2002 nella causa T-106/00, Streamserve/UAMI (Streamserve) (Racc. pag. II-723), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che, adottando la decisione 28 febbraio 2000 di diniego della registrazione del vocabolo «Streamserve» come marchio comunitario, salvo per quanto concerne i prodotti delle categorie «manuali» e «pubblicazioni» (procedimento R 423/1999-2), la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),
procedimento in cui l'altra parte è:
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dal sig. E. Joly, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig. ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 aprile 2002, la Streamserve Inc. (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 27 febbraio 2002 nella causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (Streamserve) (Racc. pag. II‑723; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che, adottando la decisione 28 febbraio 2000 di diniego della registrazione del vocabolo «Streamserve» come marchio comunitario (procedimento R 423/1999‑2) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») non ha violato, per quanto riguarda i prodotti delle categorie diverse da «manuali» e «pubblicazioni», l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
Ambito normativo
2 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94:
«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
3 L’art. 7, n. 1, dello stesso regolamento così dispone:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)».
4 Ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 40/94:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:
(…)
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
Fatti
5 Il 22 agosto 1997 la Intelligent Document Systems Scandinavia AB ha chiesto all’UAMI la registrazione, come marchio comunitario, del vocabolo «Streamserve» per i prodotti delle classi 9 e 16 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
6 I prodotti della classe 9 per i quali era stata richiesta la registrazione erano i seguenti: «[a]pparecchi per la registrazione, la trasmissione e la riproduzione del suono e delle immagini; attrezzature per l’elaborazione dati, compresi computer, memorie per computer, schermi video, tastiere, processori, stampanti e scanner; programmi per computer memorizzati su nastri, dischi, dischetti ed altri mezzi leggibili da una macchina».
7 I prodotti considerati nella domanda di registrazione facenti parte della classe 16 erano i seguenti: «[p]rogrammi per computer catalogati; manuali; giornali e pubblicazioni; materiale per l’istruzione e l’insegnamento».
8 Il 18 febbraio 1999 la domanda di marchio comunitario è stata trasferita a favore della ricorrente.
9 L’esaminatore dell’UAMI ha respinto tale domanda con decisione 21 maggio 1999, che è stata oggetto di ricorso da parte della ricorrente.
10 La seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso con la decisione controversa in quanto il vocabolo «Streamserve», derivante dalla combinazione di due parole inglesi, senza aggiunta di alcun elemento inabituale o inventivo, era descrittivo della destinazione dei prodotti di cui trattasi, nella fattispecie l’utilizzo di una tecnica di trasmissione di dati numerici a partire da un server, tecnica che permette di trattare tali dati in forma di flusso regolare e continuo (tecnica detta «streaming») e in quanto, di conseguenza, l’esaminatore aveva giustamente stabilito che l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione di tale vocabolo come marchio comunitario.
La sentenza impugnata
11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2000, la ricorrente ha presentato un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha solo parzialmente accolto il ricorso.
12 In primo luogo, al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità d’interesse generale, che impone che i segni o le indicazioni contemplati da tale articolo non siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi, ma che possano essere liberamente utilizzati da tutti.
13 In secondo luogo, dopo aver stabilito che il pubblico cui si rivolgono i prodotti della ricorrente era rappresentato dai consumatori medi anglofoni, utenti di Internet e interessati agli aspetti audiovisivi della rete, il Tribunale ha stabilito, ai punti 40‑49 della sentenza impugnata, che nella fattispecie ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 7, n. 1 lett. c), del regolamento n. 40/94, cioè che sussisteva, dal punto di vista di tale pubblico, una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti per i quali è richiesta la registrazione.
14 Per un verso, il Tribunale ha stabilito che il vocabolo «Streamserve» era una parola composta da un verbo di base («serve») e da un sostantivo («stream»), e che quindi non risultava inusuale per i consumatori interessati. Esso ha inoltre rilevato che il vocabolo «Streamserve» si riferiva ad una tecnica di trasmissione di dati numerici a partire da un server, tecnica che permette di trattare tali dati in forma di flusso regolare e continuo, e che la citata tecnica di trasmissione rappresentava una delle funzionalità proprie dei prodotti interessati e non soltanto uno dei loro settori di applicazione.
15 Al punto 49 della sentenza impugnata, esso ha concluso che tale vocabolo poteva servire a designare una caratteristica della maggior parte dei prodotti cui faceva riferimento la domanda di registrazione e che pertanto sussisteva, per tali prodotti, il motivo assoluto di diniego di registrazione indicato dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
16 In terzo luogo, con riferimento ai medesimi prodotti, il Tribunale ha rilevato che era stato possibile prendere legittimamente la decisione controversa sulla sola base dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e che, pertanto, il motivo della ricorrente basato sul fatto che tale decisione avrebbe violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del citato regolamento era irrilevante e doveva quindi essere respinto.
17 Invece, il Tribunale ha stabilito che l’UAMI non aveva dimostrato che il citato vocabolo potesse essere descrittivo, né che fosse privo di carattere distintivo per quanto concerne i prodotti delle categorie «manuali» e «pubblicazioni». Esso ha pertanto annullato la decisione controversa nella parte in cui essa ha respinto la domanda di registrazione di tale vocabolo per i prodotti rientranti in tali due categorie.
Sull’impugnazione
18 La ricorrente chiede che la Corte voglia, da un lato, annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha confermato la decisione controversa per i prodotti che non rientrano nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni» e, dall’altro, annullare la decisione controversa. Essa chiede altresì la condanna dell’UAMI alle spese.
19 L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della ricorrente alle spese.
20 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
21 Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegua una finalità d’interesse generale, per cui i segni o le indicazioni considerati da tale articolo dovrebbero essere liberamente utilizzati da tutti. Tale affermazione del Tribunale non sarebbe del tutto conciliabile con il punto di vista dell’avvocato generale Jacobs, espresso nelle sue conclusioni nella causa Baby-dry e accolto dalla Corte (sentenza 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I‑6251), secondo cui l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non è volto ad «impedire la monopolizzazione dei termini descrittivi comuni, bensì ad evitare la registrazione di marchi consistenti in denominazioni descrittive per i quali non è possibile alcuna tutela» (v. paragrafo 78 delle conclusioni). Il Tribunale avrebbe di conseguenza accolto un criterio troppo rigido nell’applicazione di tali disposizioni ai fatti di cui trattasi.
22 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire marchi comunitari tutti i segni idonei ad essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
23 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
24 Così, ai sensi del regolamento n. 40/94, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare talune caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale è stata chiesta la registrazione sono ritenuti, per la loro stessa natura, inidonei a svolgere l’originaria funzione del marchio, fatta salva la possibilità di acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, come previsto dall’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
25 Nel vietare la registrazione come marchio comunitario di segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare talune caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi [v., a proposito delle identiche disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I‑2779, punto 25, e 8 aprile 2003, cause riunite da C‑53/01 a C‑55/01, Linde e a., Racc. pag. I‑3161, punto 73, e, per quanto concerne l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I‑12447).
26 Pertanto, nello stabilire, al punto 36 della sentenza impugnata, che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni considerati possano essere liberamente utilizzati da tutti, il Tribunale non ha frainteso gli obiettivi di tali disposizioni ed ha di conseguenza dato una corretta interpretazione delle stesse.
27 Pertanto, tale motivazione non è viziata da alcun errore di diritto.
28 Il primo motivo deve quindi essere respinto.
Sul secondo motivo
29 Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha stabilito che il vocabolo «Streamserve» non risultava inabituale per i consumatori interessati in base a un’erronea interpretazione dei fatti di causa. A suo parere, tale vocabolo, composto dal verbo «serve» e dal sostantivo «stream», non sarebbe costituito esclusivamente da segni o indicazioni che designano una delle caratteristiche dei prodotti interessati, ma avrebbe carattere inventivo, in quanto non sarebbe utilizzato nel linguaggio specifico dell’informatica e di Internet per designare i prodotti di cui alla domanda di registrazione, né per designare una delle loro caratteristiche.
30 Da un lato, sostenendo che il Tribunale avrebbe ritenuto, sulla base di un’erronea interpretazione dei fatti di causa, che il vocabolo «Streamserve» sia abituale per il pubblico interessato e non sia utilizzabile per designare le caratteristiche dei prodotti che sono oggetto della domanda di registrazione, la ricorrente si limita in realtà a contestare la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, senza peraltro invocare alcun vizio di snaturamento degli elementi del fascicolo sottoposto al Tribunale stesso. Orbene, tale valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. 7561, punto 22).
31 D’altra parte, nel dedurre dall’insieme dei rilievi svolti ai punti 44‑48 della sentenza impugnata che il vocabolo «Streamserve» poteva servire a designare, nel commercio, una caratteristica della maggior parte dei prodotti considerati nella domanda di registrazione, il Tribunale ha effettuato una corretta applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32).
32 Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
33 Risulta da quanto precede che l’impugnazione è manifestamente infondata e dev’essere pertanto respinta.
Sulle spese
34 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 5 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Quarta Sezione
R. Grass
J.N. Cunha Rodrigues
1 – Lingua processuale: l'inglese. Top
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