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Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2003. - Office national de l'emploi contro Mohamed Alami. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio. - Art.104, n.3, del regolamento di procedura - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Art. 41 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Ambito di applicazione - Prestazione di disoccupazione. - Causa C-23/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01399
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro - Previdenza sociale - Parità di trattamento - Diniego di concedere a un lavoratore marocchino disoccupato un complemento di anzianità diretto a maggiorare l'indennità di disoccupazione, a motivo della mancanza di una convenzione internazionale che preveda la presa in considerazione dei periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro - Inammissibilità
(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1)
Massima$$L'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco dev'essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante si rifiuti di concedere a un lavoratore di cittadinanza marocchina residente nel suo territorio il beneficio di un complemento di anzianità a maggiorazione dell'importo base dell'indennità di disoccupazione, per il solo motivo che nessuna convenzione internazionale prevede la presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa compiuti dall'interessato in un altro Stato membro, mentre siffatta condizione non viene imposta ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.
Infatti, detta disposizione - che ha come effetto diretto di consentire ai soggetti cui si applica di farla valere dinanzi ai giudici nazionali - sancisce il principio della mancanza, nel settore della previdenza sociale, di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti marocchini e dei loro familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri dove i detti lavoratori migranti sono o sono stati occupati. Tale principio implica che le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della detta disposizione dell'accordo hanno diritto alle prestazioni di previdenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, senza che la normativa di quest'ultimo possa loro imporre condizioni supplementari o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai cittadini di tale Stato. Deve quindi considerarsi incompatibile con questo principio l'applicazione alle persone di cui all'art. 41, n. 1, dell'accordo non solo del requisito della cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche di qualsiasi altra condizione che non sia prescritta per i cittadini nazionali, come la condizione - stabilita da una normativa nazionale relativa al complemento di anzianità che maggiora l'importo base dell'assegno di disoccupazione - la quale fa dipendere la presa in considerazione dell'attività lavorativa svolta all'estero dall'esistenza di una convenzione internazionale unicamente per i lavoratori stranieri e apolidi.
( v. punti 22, 30-33, 41 e dispositivo )
PartiNel procedimento C-23/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Office national de l'emploi
e
Mohamed Alami,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, e V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice a quo che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 6 novembre 2000, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2002, la Cour de cassation ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone l'Office national de l'emploi belge (Ufficio nazionale dell'occupazione belga, in prosieguo: l'«ONEM») al sig. Alami, cittadino marocchino, in merito al rifiuto di assegnare a quest'ultimo una prestazione di disoccupazione.
Quadro normativo
L'accordo
3 L'art. 41, figurante in tale accordo sotto il titolo III, dedicato alla cooperazione nel settore della manodopera, è così formulato:
«1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianità, invalidità e decesso, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
(...)».
La normativa nazionale
4 In Belgio, ai sensi dell'art. 126 del regio decreto 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888; in prosieguo: il «regio decreto»), l'importo giornaliero di base dell'indennità di disoccupazione contemplato dall'art. 114 del detto decreto è maggiorato di un complemento di anzianità purché il disoccupato sia in possesso di taluni requisiti.
5 L'interessato, cioè, deve in particolare:
- essere in disoccupazione totale,
- avere raggiunto il 50° anno di età entro l'ultimo giorno del mese considerato, e
- provare di aver svolto 20 anni di attività lavorativa come lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regio decreto.
6 Ai sensi dell'art. 70, n. 1, del decreto ministeriale 26 novembre 1991 recante modalità di applicazione della regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 25 gennaio 1992, pag. 1593):
«Ai fini dell'applicazione dell'art. 114, n. 4, del regio decreto, per attività professionale maturata come lavoratore salariato si devono intendere:
1) i giorni di lavoro contemplati dall'art. 37 del regio decreto (...);
2) i giorni assimilati contemplati dall'art. 38 del regio decreto ad eccezione dei giorni di disoccupazione totale (...)».
7 Gli artt. 37 e 38 figurano sotto il titolo II del regio decreto, intitolato «Indennizzo della disoccupazione», capitolo II, che tratta delle «Condizioni di ammissibilità», sezione I, dedicata al «Tirocinio», sottosezione 3, intitolata «Giorni lavorativi e giorni assimilati».
8 L'art. 37, n. 2, del detto regio decreto dispone:
«L'attività lavorativa prestata all'estero viene presa in considerazione se è stata svolta in un impiego che in Belgio darebbe luogo a trattenute per la previdenza sociale, comprese quelle per il settore della disoccupazione».
9 Ai sensi dell'art. 38, n. 2, del regio decreto:
«I giorni durante i quali il lavoratore non è stato in grado di svolgere la sua attività lavorativa all'estero in conseguenza di una delle situazioni previste nel n. 1, vengono presi in considerazione nella misura in cui in Belgio sono considerati giorni assimilati».
10 Sotto lo stesso titolo II, capitolo II, del regio decreto, l'art. 43, che costituisce la sezione 3, intitolata «Lavoratori stranieri e apolidi», al n. 1, tra l'altro, prevede:
«Gli artt. (...) 37, n. 2, e 38, n. 2, si applicano solo entro i limiti di una convenzione internazionale (...)».
La controversia di cui alla causa a qua e la questione pregiudiziale
11 Dagli atti di cui alla causa a qua risulta che il sig. Alami è un lavoratore migrante marocchino che risiede in Belgio, dove percepisce indennità di disoccupazione.
12 Avendo più di 50 anni, l'interessato presentava domanda per beneficiare del complemento di anzianità previsto dall'art. 126 del regio decreto.
13 Con decisione 12 ottobre 1993, tale domanda veniva respinta dall'ONEM con la motivazione che il sig. Alami non provava di aver svolto 20 anni di attività lavorativa come lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regio decreto, come richiesto dall'art. 126 del medesimo decreto. Infatti le sue prestazioni lavorative svolte in Belgio non avrebbero raggiunto tale durata e quelle da lui effettuate in Francia - pure come lavoratore subordinato - non potrebbero essere prese in considerazione in mancanza di convenzioni internazionali in materia, condizione espressamente richiesta dall'art. 43, n. 1, del detto decreto.
14 L'interessato presentava ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Liegi (Belgio).
15 Questo giudice, che ha sollevato d'ufficio la questione dell'applicazione dell'accordo, respingeva però il ricorso del sig. Alami. Nella sentenza 25 maggio 1998, il detto giudice ha infatti considerato che il cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione in materia di disoccupazione non è né previsto dall'art. 41, n. 2, dell'accordo, né richiesto dal principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale enunciato nel n. 1 del medesimo articolo.
16 Il sig. Alami adiva allora la Cour du travail di Liegi (Belgio). Questa, con sentenza 19 novembre 1999, modificava la sentenza di primo grado e giudicava che a un lavoratore che si avvale di attività lavorative prestate in un altro Stato membro al fine di fruire in Belgio del complemento di anzianità può essere concesso tale beneficio esclusivamente sulla base dell'art. 41, n. 1, dell'accordo quale interpretato dalla Corte nella sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199). E' vero che l'art. 41, n. 2, dell'accordo non prevederebbe il cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati in differenti Stati membri per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, ma il divieto di discriminazione in materia di previdenza sociale, sancito dal n. 1 del detto articolo, sarebbe nella specie sufficiente per consentire che le attività lavorative prestate dal sig. Alami in un altro Stato membro - a prescindere dall'esistenza di una convenzione internazionale al riguardo - siano prese in considerazione ai fini della concessione del beneficio del complemento di anzianità alle stesse condizioni previste per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.
17 A sostegno del ricorso per cassazione proposto avverso tale sentenza, l'ONEM sostiene, in sostanza, che, conformemente all'art. 43, n. 1, del regio decreto, il complemento di anzianità può essere concesso ad un lavoratore straniero solo in quanto una convenzione internazionale gli riconosca tale diritto. Orbene, tale non sarebbe il caso dell'accordo, poiché l'art. 41, n. 2, di quest'ultimo non prevede un regime di cumulo dei periodi maturati in vari Stati membri per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione. Dato che il n. 1 di tale articolo sancisce che esso si applica «fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti» e che tale riserva starebbe a significare che il divieto di discriminazione che costituisce l'oggetto del detto n. 1 opera solo entro i limiti delle condizioni fissate nei nn. 2 e seguenti del medesimo articolo, la regola di non discriminazione dei lavoratori marocchini occupati nel territorio di uno Stato membro rispetto ai lavoratori aventi la nazionalità di quest'ultimo non troverebbe applicazione alle prestazioni di disoccupazione. Di conseguenza, la sentenza della Cour du travail di Liegi avrebbe violato l'art. 41 dell'accordo.
18 Ciò considerato, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'accordo (...) osti a che uno Stato membro tenga unicamente conto dei periodi di occupazione compiuti come lavoratore subordinato nel suo territorio da un lavoratore di cittadinanza marocchina, al fine di stabilire se questi possa ottenere il beneficio di un complemento di anzianità che aumenta l'importo di base della sua indennità di disoccupazione».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con tale questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 41, n. 1, dell'accordo deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro ospitante rifiuti di concedere ad un lavoratore di nazionalità marocchina residente nel suo territorio il beneficio di un complemento di anzianità che aumenta l'importo di base dell'indennità di disoccupazione per il solo motivo che nessuna convenzione internazionale prevede che vengano presi in considerazione periodi di attività lavorativa svolti dall'interessato in un altro Stato membro, mentre una siffatta condizione non viene posta ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.
20 La Corte, considerando che la soluzione della detta questione può essere chiaramente desunta dalla sua giurisprudenza, conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha informato il giudice a quo della sua intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
21 Soltanto il governo del Regno Unito e la Commissione hanno depositato osservazioni nel termine impartito. Essi hanno comunicato il loro accordo per quanto riguarda l'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata.
22 Per statuire sulla questione sollevata, va innanzitutto ricordato che dalla costante giurisprudenza risulta che l'art. 41, n. 1, dell'accordo ha effetti diretti, con la conseguenza che gli interessati, ai quali si applica, hanno il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali [v. citata sentenza Kziber, punti 15-23; sentenza 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi, Racc. pag. I-1353, punti 16-19, e 3 ottobre 1996, causa C-126/95, Hallouzi-Choho, Racc. pag. I-4807, punti 19 e 20, nonché, per analogia, sentenze 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid, Racc. pag. I-719, punti 21-24, e 15 gennaio 1998, causa C-113/97, Babahenini, Racc. pag. I-183, punti 17 e 18, pronunciate in merito all'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato in Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), articolo redatto nei medesimi termini dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco].
23 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata dell'art. 41, n. 1, dell'accordo, la Corte ha ripetutamente giudicato (v. citate sentenze Kziber, punto 25, Yousfi, punto 24, e Hallouzi-Choho, punto 25, nonché, per analogia, le citate sentenze Krid, punto 32, e Babahenini, punto 26), anzitutto, che la nozione di previdenza sociale figurante in tale disposizione deve essere intesa nello stesso modo dell'identica nozione figurante nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
24 Orbene, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 elenca i settori della previdenza sociale che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra questi figurano le prestazioni di disoccupazione di cui il complemento di anzianità, di cui trattasi nella causa principale, costituisce solo un elemento accessorio (v., in questo senso, citata sentenza Kziber, punto 25).
25 Il fatto che l'art. 41, n. 2, dell'accordo, non menzioni, al contrario del regolamento n. 1408/71, le prestazioni di disoccupazione tra i regimi ai quali si applica il cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione non può produrre l'effetto di escludere dalla nozione di previdenza sociale, ai sensi dell'accordo, le dette prestazioni di disoccupazione, considerate tradizionalmente un settore della previdenza sociale (v., in questo senso, sentenza Kziber, cit., punto 26).
26 Di conseguenza, prestazioni come le indennità di cui trattasi nella causa a qua rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 41, n. 1, dell'accordo.
27 La Corte ha poi ancora giudicato che la nozione di «lavoratore» di cui all'art. 41, n. 1, dell'accordo comprende allo stesso tempo i lavoratori attivi e quelli che si sono ritirati dal mercato del lavoro dopo aver raggiunto l'età richiesta per beneficiare della pensione di anzianità o dopo essere stati vittime di uno dei rischi che danno diritto a indennità a titolo di altri settori della previdenza sociale (v., in particolare, sentenza Kziber, cit., punto 27).
28 Orbene, è pacifico che il sig. Alami è un cittadino marocchino che ha per ultimo lavorato in Belgio dove ora risiede e dove, dopo la perdita del suo lavoro, percepisce indennità di disoccupazione.
29 Un siffatto lavoratore rientra pertanto tra quelli considerati dall'art. 41, n. 1, dell'accordo.
30 E' infine ancora giurisprudenza costante che il principio, sancito dall'art. 41, n. 1, dell'accordo, dell'assenza nel settore della previdenza sociale di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti marocchini e dei loro familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri dove i detti lavoratori migranti sono o sono stati occupati significa che le persone cui si applica tale disposizione devono essere trattate come se fossero cittadini degli Stati membri considerati (v., in particolare, sentenza Hallouzi-Choho, cit., punto 35).
31 Tale principio implica pertanto che le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della detta disposizione dell'accordo hanno diritto alle prestazioni di previdenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, senza che la normativa di quest'ultimo possa loro imporre condizioni supplementari o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai cittadini di tale Stato (v., in particolare, citata sentenza Hallouzi-Choho, punto 36, e, per analogia, sentenza Babahenini, cit., punto 29, nonché sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-2685, punto 97).
32 Deve quindi considerarsi incompatibile con questo principio l'applicazione alle persone di cui all'art. 41, n. 1, dell'accordo non solo del requisito della cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche di qualsiasi altra condizione che non sia richiesta per i cittadini nazionali (v. citate sentenze Hallouzi-Choho, punto 37, e, per analogia, Babahenini, punto 30).
33 Orbene, nella specie, si verifica che la normativa nazionale relativa al complemento di anzianità di cui trattasi nella causa a qua fa dipendere la presa in considerazione dell'attività lavorativa svolta all'estero dall'esistenza di una convenzione internazionale unicamente per i «lavoratori stranieri e apolidi», e che tale condizione non si applica ai lavoratori di nazionalità belga che hanno svolto attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.
34 Una siffatta normativa nazionale è pertanto incompatibile con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 41, n. 1, dell'accordo, il quale osta a che uno Stato membro rifiuti ad un cittadino marocchino il beneficio di una prestazione come il complemento di anzianità che aumenta l'importo di base dell'indennità di disoccupazione, previsto dalla normativa nazionale a favore dei disoccupati con più di 50 anni che provano di aver svolto attività lavorativa subordinata durante un periodo di 20 anni, mentre la detta prestazione viene concessa ad un cittadino nazionale trovantesi nella medesima situazione.
35 L'ONEM sostiene tuttavia che la Corte ha giudicato, al punto 18 della citata sentenza Kziber, che il fatto che l'art. 41, n. 1, dell'accordo precisi che il divieto di discriminazione ivi enunciato vale solo fatto salvo il disposto dei paragrafi successivi significa che, per quanto riguarda il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, la concessione di prestazioni familiari e il trasferimento in Marocco delle pensioni e delle rendite di anzianità, tale divieto di discriminazione è assicurato solo alle condizioni stabilite nei nn. 2, 3 e 4 del detto art. 41. Orbene, i limiti entro i quali può effettuarsi il cumulo sarebbero indicati al n. 2 di tale disposizione, ai sensi della quale il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sarebbe consentito solo per le pensioni, le rendite nonché per l'assistenza sanitaria; la detta disposizione, per contro, non prevederebbe cumuli per quanto riguarda le indennità di disoccupazione. Da ciò l'ONEM deduce che l'accordo non estende il divieto di discriminazione dei lavoratori marocchini a tali indennità.
36 Questa tesi non può però essere accolta.
37 Al riguardo è innanzitutto giocoforza constatare che il punto 18 della citata sentenza Kziber, sulla quale l'ONEM basa la sua argomentazione, figura nella parte di tale sentenza dedicata all'effetto diretto dell'art. 41, n. 1, dell'accordo e che al medesimo punto della stessa sentenza la Corte ha precisato che la riserva figurante in tale disposizione non può essere interpretata nel senso che privi il divieto di discriminazione del suo carattere incondizionato con riferimento ad ogni altra questione che si ponga nel settore della previdenza sociale diversa da quelle oggetto dei nn. 2, 3 e 4 del detto articolo.
38 Orbene, come risulta dai punti 33 e 34 della presente ordinanza, la causa a qua verte non già su problemi di ordine tecnico circa il cumulo dei periodi di attività lavorativa prestata in vari Stati membri, bensì unicamente sull'applicazione del principio di non discriminazione in ragione della nazionalità sancito dall'art. 41, n. 1, dell'accordo al fine di consentire al sig. Alami di fruire, nello Stato membro ospitante e ai sensi della normativa di tale Stato, di una prestazione di previdenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato considerato (v., per analogia, sentenza Sürül, cit., punto 55). Infatti, tale principio implica semplicemente l'assimilazione ai cittadini dello Stato membro ospitante delle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo.
39 Si deve ancora rilevare che l'interpretazione auspicata dall'ONEM non solo sarebbe in contrasto con quanto constatato ai punti 25 e 26 della presente ordinanza - constatazioni direttamente dedotte dal punto 26 della citata sentenza Kziber, secondo cui le prestazioni di disoccupazione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 41, n. 1, dell'accordo -, ma sarebbe inoltre idonea a privare la detta disposizione di una parte sostanziale del suo effetto utile.
40 Va infine sottolineato che la causa che ha dato luogo alla citata sentenza Kziber è sotto tutti gli aspetti simile a quella che è pendente dinanzi alla Cour de cassation. In entrambe le fattispecie, infatti, da un lato, sono in discussione prestazioni di disoccupazione e, dall'altro, la pertinente normativa belga prevede che i lavoratori stranieri e apolidi siano ammessi a beneficiare delle dette prestazioni solo entro i limiti di una convenzione internazionale, mentre una siffatta condizione non si applica ai cittadini nazionali. Ne consegue che la soluzione sancita dalla Corte nella citata sentenza Kziber va applicata per analogia nella causa a qua.
41 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata va risolta dichiarando che l'art. 41, n. 1, dell'accordo deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante si rifiuti di concedere ad un lavoratore di nazionalità marocchina residente nel suo territorio il beneficio di un complemento di anzianità a maggiorazione dell'importo base dell'indennità di disoccupazione, per il motivo che nessuna convenzione internazionale prevede la presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa compiuti dall'interessato in un altro Stato membro, mentre siffatta condizione non viene imposta ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.
Decisione relativa alle speseSulle spese
42 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation con ordinanza 6 novembre 2000, dichiara:
L'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante si rifiuti di concedere ad un lavoratore di nazionalità marocchina residente nel suo territorio il beneficio di un complemento di anzianità a maggiorazione dell'importo base dell'indennità di disoccupazione, per il motivo che nessuna convenzione internazionale prevede la presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa compiuti dall'interessato in un altro Stato membro, mentre siffatta condizione non viene imposta ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.
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