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Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2002. - Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc contro Comunità europea dell'energia atomica. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Alluvione - Ostruzione di un collettore fognario - Termine di prescrizione - Mancata interruzione della prescrizione. - Causa C-136/01 P.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06565
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43; Statuto CEEA della Corte di giustizia, art. 44]
2. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Interruzione - Presupposti - Azione di risarcimento danni e interessi o domanda di mezzi istruttori dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale - Esclusione
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 43 e 46, primo comma; Statuto CEEA della Corte di giustizia, artt. 44 e 47, primo comma]
Massima1. Dall'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e dall'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, disposizione formulata nei medesimi termini utilizzati per l'art. 43 dello Statuto CE della Corte di giustizia, emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l'attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono da un complesso di condizioni relative all'esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire.
( v. punti 29-30 )
2. A prescindere dal fatto che gli artt. 43 dello Statuto CE e 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia menzionano solo l'interruzione della prescrizione, dal testo stesso di tali disposizioni emerge che esse richiedono, nei due casi di specie che prevedono, un ricorso dinanzi alla Corte o al Tribunale, dinanzi al quale le dette disposizioni sono applicabili ai sensi rispettivamente degli artt. 46, primo comma, e 47, primo comma, di detti Statuti. Invece, né un'azione analoga dinanzi al giudice nazionale, vale a dire un ricorso in tema di danni e interessi, né una domanda di mezzi istruttori, qual è quella diretta a ottenere la nomina di un perito, né un'istanza di provvedimenti cautelari presentata dinanzi a un giudice nazionale possono avere tale effetto interruttivo.
( v. punto 56 )
PartiNel procedimento C-136/01 P,
Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc, con sede a Ispra, rappresentata dall'avv. F. Venuti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 17 gennaio 2001 nella causa T-124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (Racc. pag. II-53)
procedimento in cui l'altra parte è:
Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, a sua volta rappresentata dai sigg. H.M.H. Speyart e P. Stancanelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 marzo 2001, la società Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc (in prosieguo: la «società Autosalone») ha impugnato, ai sensi dell'art. 50, primo comma, dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, l'ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2001, causa T-124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (Racc. pag. II-53; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto, in sostanza, ad accertare la responsabilità della Comunità europea dell'energia atomica per il danno da essa subito a seguito dell'alluvione verificatasi a Ispra nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992 e ad ottenere la condanna di tale Comunità al risarcimento del suddetto danno.
Contesto normativo
2 L'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 47 del medesimo Statuto, dispone:
«Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 148, comma secondo».
Fatti all'origine della controversia
3 I fatti e gli antecedenti della controversia sono illustrati come segue nell'ordinanza impugnata:
«2 Nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992, il Comune di Ispra è stato interessato da un violento nubifragio il quale ha causato fortissime precipitazioni che hanno colpito in particolare la proprietà della ricorrente.
3 L'allagamento della proprietà della ricorrente si è verificato a seguito della tracimazione di un collettore fognario situato nella parte della città di Ispra in cui si trova la suddetta proprietà. Dopo aver costeggiato la proprietà della ricorrente, il collettore sbocca all'aperto per un breve tratto e prosegue in un sottopasso della linea ferroviaria e in una tubazione sotto il terreno appartenente al Centro comune di ricerca della CEEA (in prosieguo: il "CCR").
4 L'allagamento ha provocato ingenti danni alla ricorrente quantificati, su richiesta di quest'ultima, con perizia redatta il 14 ottobre 1993 dal signor Gallieri, in lire italiane [ITL] 1 245 000 000.
5 Con raccomandata 17 giugno 1992 la ricorrente si è rivolta al CCR chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del fatto che il collettore generale, le cui tubazioni scorrono sotto il suolo del Centro, non ha potuto smaltire il carico di acque reflue e piovane a causa di una grata posta dal Centro all'imboccatura del collettore e ostruita da rifiuti trasportati dalle acque di scolo.
6 Il 20 luglio 1992 il CCR ha risposto che i suoi servizi avrebbero effettuato le verifiche necessarie al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità a seguito dell'allagamento.
7 Il 22 febbraio 1993 la compagnia assicuratrice del CCR, la Cigna Insurance Company of Europe SA, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Varese volto ad ottenere un accertamento tecnico per descrivere lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni dei beni colpiti dall'allagamento, viste le responsabilità contestate al CCR dai suoi vicini. Con ordinanza del Tribunale di Varese 27 marzo 1993, l'incarico dell'accertamento veniva affidato al signor Speroni, che avrebbe dovuto consegnare la perizia entro 90 giorni.
8 La perizia del signor Speroni veniva depositata nella cancelleria del Tribunale di Varese il 10 maggio 1995. In essa veniva precisato in particolare quanto segue:
"Da informazioni assunte presso i luoghi di causa sembrerebbe che, al momento dell'inondazione, il manufatto a valle della ferrovia fosse dotato di robusta griglia metallica che ha trattenuto materiali vari portati dall'acqua (tavole di legno, tronchi, ecc.), ostruendo, di fatto, il passaggio delle acque stesse e provocando allagamenti a monte".
9 Con atto 28 febbraio 1996 la ricorrente ha presentato un ricorso per risarcimento danni ai sensi del diritto nazionale contro la Commissione dinanzi al Tribunale di Varese. La causa, nell'ambito della quale la Commissione ha dedotto l'irricevibilità dell'azione, era ancora pendente al momento del deposito del controricorso della Commissione nel presente procedimento».
Ricorso dinanzi al Tribunale
4 Ciò premesso, la ricorrente, in data 21 maggio 1999, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di far dichiarare la responsabilità della Comunità europea dell'energia atomica per il danno subito e, di conseguenza, far condannare quest'ultima a pagarle la somma di ITL 1 245 000 000, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dalla suddetta somma.
5 Nel controricorso la Commissione rilevava, in sostanza, l'irricevibilità del ricorso a seguito dell'intervenuta prescrizione dell'azione sulla quale esso si basa. Infatti, l'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia stabilisce che le azioni in tema di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine (v. sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10). Nel caso di specie, quindi, la prescrizione sarebbe decorsa dal 1° giugno 1992.
6 La società Autosalone sosteneva, invece, di essere venuta a conoscenza delle cause del danno subìto solo dal 10 maggio 1995, data del deposito della perizia redatta dal sig. Speroni. Prima di tale data le sarebbe stato impossibile aver contezza dei fatti all'origine del danno o del nesso di causalità sussistente tra questi elementi in quanto, da un lato, essa avrebbe atteso, in perfetta buona fede, gli esiti della perizia richiesta dalla convenuta e, dall'altro, non avrebbe avuto accesso agli impianti del CCR.
7 Per quanto riguarda la giurisprudenza richiamata dalla Commissione, la ricorrente precisava che, in forza del punto 10 della citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, la responsabilità extracontrattuale della Comunità deriva dalla combinazione di tre elementi: il fatto illecito, il danno e il nesso di causalità. Una siffatta responsabilità non si configurerebbe pertanto per la sola presenza del fatto illecito e, di conseguenza, neppure il termine di prescrizione può iniziare a decorrere a seguito della sopravvenienza di questo solo evento.
8 La società Autosalone sosteneva inoltre che vanno considerate come atti sospensivi della prescrizione la lettera del CCR 20 luglio 1992 e la procedura di accertamento avviata con la richiesta della Cigna Insurance Company of Europe SA in data 10 marzo 1993 e conclusasi con il deposito della perizia del sig. Speroni il 10 maggio 1995.
Ordinanza impugnata
9 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
10 Tale ordinanza si fonda in particolare sulle seguenti considerazioni:
«21 Va (...) rilevato che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte, le azioni contro la Comunità in tema di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
22 Nel caso di specie, l'allagamento all'origine del danno subìto dalla ricorrente è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992.
23 Inoltre, occorre sottolineare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente, secondo la quale il termine di prescrizione dell'azione in tema di responsabilità non inizia a decorrere se non sussistono tutte le condizioni alle quali è subordinato l'obbligo di risarcimento, mira a introdurre il criterio in base al quale, nell'ipotesi in cui la responsabilità della Comunità tragga origine da un atto normativo, il danno che costituisce oggetto di una richiesta di risarcimento dev'essere concreto. In tale ipotesi, pertanto, neppure il termine di prescrizione inizia a decorrere se non si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli di tale atto. Lungi dal negare il criterio decisivo della sopravvenienza del fatto all'origine del danno previsto dall'art. 44 dello Statuto CEEA, ossia, nel caso di specie, l'alluvione del 1° e 2 giugno, questa giurisprudenza si limita quindi essenzialmente a precisarne i limiti nell'ipotesi, sostanzialmente differente dal caso di specie, in cui venga promosso un ricorso per risarcimento a causa dei danni che potrebbero derivare ai ricorrenti a causa dell'attuazione di un atto normativo adottato a livello comunitario.
24 Anche supponendo che tale giurisprudenza fosse stata applicabile al caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, come non si contesti che l'alluvione all'origine del danno subìto dalla ricorrente è avvenuta nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992, né che il danno si è prodotto immediatamente. In secondo luogo va osservato come dalla lettera 17 giugno 1992 inviata al CCR dalla ricorrente risulti che quest'ultima riteneva di già, all'epoca, di avere una conoscenza sufficiente degli elementi relativi alle tre condizioni costitutive della responsabilità per poter immediatamente presentare una richiesta di risarcimento contro la Comunità. Il fatto che la ricorrente, al momento di spedire la lettera, abbia ritenuto di non disporre ancora di tutti gli elementi che le consentissero di dimostrare in modo adeguato la responsabilità della Comunità nell'ambito di un procedimento giudiziario non può impedire il decorso del termine di prescrizione. Se così fosse, infatti, si verrebbe a determinare una confusione tra il criterio processuale relativo all'inizio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità, la quale, in definitiva, spetta soltanto al giudice investito della valutazione definitiva del merito della causa.
25 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente attinente all'interruzione del termine di prescrizione, va osservato che detto termine viene interrotto, in forza dell'art. 44 dello Statuto CEEA [della Corte di giustizia], dal ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla richiesta preventiva da presentarsi all'istituzione competente, restando inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), i quali corrispondono agli artt. 146 e 148 del Trattato CEEA, cui fa riferimento l'articolo dello Statuto CEEA [della Corte di giustizia] sopra menzionato (...).
26 Le lettere e le procedure attestate dalla ricorrente non possono, con evidenza, essere considerate come un ricorso proposto alla Corte o al Tribunale. Peraltro, nessuno degli atti indirizzati alla Commissione è stato seguito da un ricorso entro i termini di presentazione stabiliti. Il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere il 2 giugno 1992 non è quindi stato mai interrotto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 44 dello Statuto CEEA [della Corte di giustizia] [v., in tal senso, ordinanza (del Tribunale 4 agosto 1999, causa T-106/98), Fratelli Murri/Commissione (Racc. pag. II-2553) (...) punto 30].
27 Occorre inoltre rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe ancora potuto promuovere un ricorso per risarcimento danni entro i termini prescritti dall'art. 44 dello Statuto CEEA [della Corte di giustizia] dopo aver ricevuto la perizia del signor Speroni, il 10 maggio 1995, ma non ha ritenuto opportuno farlo in quel momento, avendo optato per agire in giudizio a tal fine dinanzi alle istanze giudiziarie nazionali».
Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
11 Nella sua impugnazione la ricorrente chiede in sostanza alla Corte di provvedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'art. 188, secondo comma, del Trattato CEEA per i fatti e i titoli dedotti nel ricorso - che devono, a suo avviso, intendersi integralmente richiamati ai fini della presente impugnazione - e di condannare la suddetta Comunità, rappresentata dalla Commissione, a versarle la somma capitale di ITL 1 245 000 000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che risulterà di giustizia.
12 In via istruttoria la società Autosalone chiede alla Corte di accogliere le istanze relative a detta fase procedurale da essa formulate dinanzi al Tribunale, per i motivi illustrati nel ricorso e da intendersi, a suo avviso, integralmente riprodotti nella specie, con particolare riferimento agli elementi invocati nel ricorso introduttivo di primo grado.
13 A fondamento del ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado la ricorrente invoca, da un lato, un motivo relativo a una violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale e, dall'altro, diversi motivi riguardanti la violazione dell'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia.
14 La Commissione chiede alla Corte, in via principale, di respingere l'impugnazione, constatandone l'irricevibilità o l'infondatezza manifesta, e, in subordine, di accogliere le conclusioni presentate in primo grado.
15 In limine, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla, in qualsiasi momento, con ordinanza motivata.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale
Argomenti della ricorrente
16 La società Autosalone deduce una violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto quest'ultimo non ha sentito l'avvocato generale, contrariamente all'obbligo derivante dal testo della suddetta disposizione.
Giudizio della Corte
17 Sebbene il testo dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale disponga l'intervento dell'avvocato generale, tale disposizione può essere applicata, a norma dell'art. 2, n. 2, secondo comma, del medesimo regolamento, solo qualora un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale.
18 Nella fattispecie, il Tribunale non si è fatto assistere da un avvocato generale e non era nemmeno tenuto a farlo. Infatti, dall'art. 18 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che quest'ultimo può essere assistito da un avvocato generale quando ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.
19 Il primo motivo, di conseguenza, deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione della norma sulla prescrizione enunciata dall'art. 44, prima frase, dello Statuto CEEA della Corte di giustizia
20 La ricorrente deduce diverse censure a sostegno dell'asserita violazione da parte del Tribunale del termine di prescrizione delle azioni in ambito di responsabilità extracontrattuale dirette contro la Comunità. Essa ritiene che la prescrizione delle suddette azioni rimanga sospesa per tutto il periodo in cui il titolare dell'azione non poteva aver contezza dei fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento e non era in grado di verificarli adeguatamente ovvero che il suddetto termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere nelle circostanze del caso di specie.
Sull'asserita violazione del diritto di azione
Argomenti della ricorrente
21 Distinguendo tra le attività e le questioni inerenti al diritto di azione e quelle inerenti alla ricevibilità dell'azione stessa, la società Autosalone osserva, con la prima parte del secondo motivo del ricorso, che la normativa comunitaria in materia di prescrizione, così come applicata dal Tribunale, limita e comprime ingiustificatamente il suo diritto di azione. Essa sostiene che il Tribunale ha leso il suddetto diritto non tenendo in considerazione, per il calcolo del termine di prescrizione, la possibilità di avere un'adeguata conoscenza dei fatti da dedurre in causa.
22 La ricorrente precisa a tale proposito che la disponibilità dei fatti è legata al diritto di azione. Essa presupporrebbe la possibilità di vantarne una conoscenza precisa e circostanziata prima della proposizione del ricorso e di valutarne adeguatamente la veridicità in vista della sottoposizione al giudice.
23 La società Autosalone rileva che gli eventuali impedimenti di fatto, ostativi alla piena conoscenza dei fatti, sono irrilevanti ove il titolare dell'azione possa efficacemente interrompere la prescrizione senza perciò necessariamente promuovere l'azione giudiziale. In tal caso, detti impedimenti di fatto non determinerebbero né la prescrizione dell'azione né quella del sottostante diritto.
24 Invece, ove la mancata proposizione di un'azione comporti la perdita dell'azione medesima e del sottostante diritto, gli ostacoli diverrebbero rilevanti ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, in quanto il titolare si trova in una condizione tale da dover promuovere l'azione nonostante la mancata conoscenza dei fatti, che non ha potuto ricercare, acquisire e adeguatamente verificare, o da dover rimanere inattivo, perdendo in questo modo per intervenuta prescrizione sia l'azione sia il diritto che ne costituisce il fondamento. Ciò violerebbe manifestamente il suo diritto di agire e di contraddire in giudizio a tutela dei propri diritti, principio questo che sarebbe riconosciuto da tutti gli ordinamenti giuridici come un diritto fondamentale di libertà delle persone.
25 La ricorrente imputa al Tribunale il fatto di aver ignorato tale obiezione dichiarando, al punto 24 dell'ordinanza impugnata, che essa era a conoscenza dei fatti costituenti il fondamento dell'azione fin dal momento della diffida stragiudiziale che il suo rappresentante legale aveva inviato nel giugno 1992 al CCR. In tale medesimo contesto, la società Autosalone addebita al Tribunale di aver misconosciuto la natura della diffida stragiudiziale. Quest'ultima non presupporrebbe affatto né la conoscenza dei fatti della causa né la loro verifica.
Giudizio della Corte
26 Occorre constatare, in via preliminare, che il diritto di proporre un'azione dinanzi al giudice comunitario può essere esercitato solo alle condizioni previste a tale riguardo dalle disposizioni che disciplinano ogni ricorso specifico, nella specie il ricorso per risarcimento danni. Di conseguenza, il diritto di azione può essere stato violato dal Tribunale solo qualora quest'ultimo non abbia correttamente applicato, in particolare, norme che regolamentano la disciplina della prescrizione attinente al detto ricorso.
27 In base al tenore letterale della prima frase dell'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
28 Come la Commissione ha giustamente argomentato nella sua comparsa di risposta, la prescrizione ha la funzione di conciliare la tutela dei diritti individuali e il principio della certezza del diritto. La durata del termine di prescrizione è stata determinata tenendo conto in particolare del periodo necessario alla parte che si asserisce sia stata lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso e per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno del detto ricorso.
29 Dall'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e dall'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, disposizione formulata nei medesimi termini utilizzati per l'art. 43 dello Statuto CE della Corte di giustizia, emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l'attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono da un complesso di condizioni relative all'esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi (v. sentenze Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 9, e 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europea, Racc. pag. I-6983, punto 65).
30 Ne deriva che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire (v. citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, punto 10).
31 Invece, la tesi sostenuta dalla società Autosalone secondo cui il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui la vittima abbia una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti della causa è erronea. La conoscenza di tali fatti non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere per far decorrere il termine di prescrizione.
32 E' vero che dal punto 50 della sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539), emerge che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima del danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l'azione e presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, tale sentenza non si pronuncia in merito ai presupposti necessari per il decorso del termine della prescrizione prevista dall'art. 43 dello Statuto CE e dall'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia. La citata sentenza Adams/Commissione riguarda, piuttosto, la scadenza del termine di prescrizione. In ogni caso, la ricorrente non si trova in una situazione analoga a quella che ha dato origine alla detta sentenza e d'altronde non ha sostenuto che sia così nella fattispecie.
33 Anche l'argomento della società Autosalone secondo cui, al punto 24 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore ritenendo che essa avesse conoscenza dei fatti costituenti il fondamento dell'azione a partire dalla data della diffida stragiudiziale è, conseguentemente, irrilevante.
34 Al punto 23 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha interpretato l'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia nel senso che il criterio decisivo al fine di determinare il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione è la sopravvenienza del fatto all'origine del danno. Tuttavia, dal punto 24 dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto, seppure in via subordinata, che la data alla quale il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere era quella della sopravvenienza del danno, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 30 della presente ordinanza. Quindi, sebbene il Tribunale abbia calcolato il termine di prescrizione in modo conforme alla norma stabilita dalla giurisprudenza solo in via subordinata, l'errore così commesso dal Tribunale nel determinare, al suddetto punto 23, il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione è rimasto senza effetto.
35 La prima parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sull'asserita impossibilità di presentare ricorso prima del 10 maggio 1995
Argomenti della ricorrente
36 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene di non aver potuto proporre ricorso prima del 10 maggio 1995, data in cui fu depositata la perizia del sig. Speroni, a causa di una serie di fatti oggettivi venutisi a combinare con il comportamento colposo della Comunità.
37 Per quanto riguarda, in primo luogo, le cause oggettive di detta impossibilità, la società Autosalone sostiene di aver nutrito dubbi sull'esistenza, al momento dei fatti, di una griglia posta all'imboccatura del collettore delle acque reflue e piovane che costituiva un ostacolo per i detriti trasportati da queste ultime i quali, accumulandosi, hanno causato il fatto dannoso. E' vero che all'epoca sarebbero circolate informazioni verbali provenienti da terzi in merito all'esistenza di una griglia, ma che non sarebbe stato certo se quest'ultima fosse stata o meno rimossa in ragione del rischio imminente di sinistro.
38 In mancanza sia di una verifica in loco, impossibile in presenza del regime di immunità ed extraterritorialità della Comunità, sia di una conferma da parte del CCR della presenza di tale griglia sino alla data del sinistro, la società Autosalone ritiene che le informazioni verbali di cui disponeva fossero insufficienti per poter fondare un ricorso giurisdizionale di buona fede dinanzi al giudice comunitario. Soltanto di fronte all'esito dell'accertamento tecnico preventivo ordinato dal Tribunale di Varese, in contraddittorio con la Commissione, la ricorrente ha potuto ragionevolmente avere conferma dell'esistenza della griglia e della sua potenzialità dannosa.
39 In secondo luogo, la società Autosalone osserva che le è stato impossibile proporre il ricorso giurisdizionale anche a causa del comportamento colposo della Comunità. L'illecito extracontrattuale all'origine del danno sarebbe un fatto in grado di porre in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica delle persone e delle cose che, a norma dell'art. 449 del codice penale italiano, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Grazie all'immunità dalla legge penale italiana di cui godono i funzionari della Comunità, la magistratura italiana non ha aperto un'inchiesta penale a carico dei funzionari del CCR per accertare i fatti e le responsabilità.
40 La ricorrente ritiene che tale inchiesta avrebbe dovuto essere invece aperta dalla Commissione, in quanto responsabile e proprietaria degli impianti del CCR. Il principio della sovranità e dell'extraterritorialità non può esentare la Comunità e e la Commissione dal rispetto degli obblighi di tutela degli interessi collettivi e di imparzialità connessi a tale sovranità, nel novero dei quali figura indubbiamente quello di accertare, conformemente a un impegno adottato dalla Commissione, le responsabilità per fatti che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, i beni e la vita delle persone e di comunicare l'esito di tali verifiche agli interessati che si siano rivolti alla Commissione reclamando i danni. Orbene, malgrado tale promessa da parte del direttore del CCR, non sarebbe stato fatto nulla per adempiere a tale obbligo.
41 La società Autosalone sostiene che tale comportamento costituisce un'omissione continuata e permanente, che nell'ordinamento italiano verrebbe qualificata come omissione e/o «indebito ritardo di atti d'ufficio», reati previsti e puniti dall'art. 328 del codice penale italiano con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Comunque, la Commissione sarebbe responsabile di un comportamento colposo continuato e permanente, sanzionato a titolo di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2043 del codice civile italiano, comportamento che assume nella giurisprudenza italiana la denominazione di «uso illecito della funzione pubblica».
42 In conclusione, la ricorrente deduce che essa non poteva né disporre dei fatti necessari a far valere il proprio diritto né verificarli, in quanto attendeva nella più perfetta buona fede - e tuttora attende - che la Commissione le comunicasse l'esito dei suoi accertamenti.
Giudizio della Corte
43 Occorre osservare che tali argomenti diretti ad accertare l'impossibilità per la ricorrente di avere una conoscenza adeguata dei fatti si basano sulla premessa, esclusa in quanto erronea ai punti 31 e 32 della presente ordinanza, che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo dal momento in cui la vittima è in possesso di tutti gli elementi che valuta rilevanti al fine di presentare un ricorso.
44 Pertanto, si deve respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto manfestamente infondata.
Sull'asserita abbreviazione del termine di prescrizione
Argomenti della ricorrente
45 Con tale censura, che costituisce la terza parte del secondo motivo, la ricorrente si oppone all'argomento sviluppato dal Tribunale al punto 27 dell'ordinanza impugnata. Essa ritiene che i suoi diritti siano stati gravemente lesi dal Tribunale, il quale si è fondato sul fatto che nel febbraio 1996 essa aveva promosso dinanzi al giudice nazionale contro la Commissione la medesima azione ora pendente dinanzi al giudice comunitario e ne ha dedotto che avrebbe potuto esercitare il suo diritto di azione prima della scadenza del termine di prescrizione.
46 A tale proposito, la società Autosalone ribadisce che la prescrizione è l'eccezione alla regola, eccezione che si giustifica con l'inerzia del titolare protrattasi per tutto il periodo del termine prescrizionale. Orbene, detto termine non può essere abbreviato, soprattutto in seguito a un comportamento colposo dell'autore del danno.
47 Essa aggiunge di non comprendere come possa prescriversi un'azione prima che la stessa possa essere esercitata. Essa ritiene che, per tale motivo, l'applicazione da parte del Tribunale della norma comunitaria in materia di prescrizione abbia de facto indebitamente abbreviato il termine di prescrizione dell'azione per portarlo da cinque a poco più di due anni o abbia consentito alla Comunità di abbreviare il predetto termine con il suo comportamento colposo.
Giudizio della Corte
48 Anche la censura formulata dalla società Autosalone secondo la quale il Tribunale avrebbe ridotto il termine di prescrizione a poco più di due anni si basa sulla premessa erronea, esclusa ai punti 31 e 32 della presente ordinanza, relativa al momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione di cinque anni previsto all'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia. Infatti, la società Autosalone non confuta affatto l'affermazione del Tribunale secondo cui essa avrebbe potuto presentare un ricorso per risarcimento danni nei termini prescritti dal suddetto art. 44 dopo il 10 maggio 1995, data in cui fu depositata la perizia del sig. Speroni. In sostanza, la ricorrente addebita al Tribunale di aver stabilito il momento in cui iniziava a decorrere il termine di prescrizione a una data troppo anticipata rispetto a quella, a suo avviso, rilevante.
49 Per gli stessi motivi esplicitati al punto 43 della presente ordinanza, anche la terza parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sul terzo e quarto motivo, relativi agli effetti prodotti sulla prescrizione dai ricorsi proposti dinanzi il giudice nazionale
Argomenti della ricorrente
50 Dopo aver dichiarato che la Commissione non ha eccepito, per difetto di giurisdizione del giudice nazionale, l'irricevibilità del ricorso presentato in via cautelativa dinanzi al Tribunale di Varese dalla Cigna Insurance Company of Europe SA, la ricorrente osserva, in primo luogo, che tale procedura può e deve dunque essere integrata nella fase giurisdizionale dinanzi al giudice comunitario come ivi ricevibile e rilevante e costituisce a pieno titolo una parte della presente fase giurisdizionale. Essa ne deduce che il termine di prescrizione deve, comunque, ritenersi sospeso per tutta la durata della fase giurisdizionale cautelare o di cognizione. Pertanto, la fase di accertamento tecnico preventivo non può essere presa in considerazione ai fini del computo del termine di prescrizione.
51 Secondo la società Autosalone ne consegue che tale termine, anche supponendo che abbia iniziato a decorrere il 2 giugno 1992, data alla quale si è verificata l'alluvione di cui trattasi, è stato sospeso il 22 febbraio 1993, data del deposito della domanda di accertamento tecnico preventivo, o, al più tardi, il 27 marzo 1993, data della prima udienza dinanzi al giudice nazionale e dell'instaurazione del contraddittorio con la Commissione, ed ha ripreso a decorrere solo dall'11 maggio 1995, vale a dire in esito a operazioni di cui all'accertamento tecnico preventivo. Il termine in causa sarebbe dunque spirato il 18 agosto 1999 o, qualora sia stato sospeso solo il 27 marzo 1993, il 15 luglio 1999, ossia in ogni caso ben dopo la presentazione del ricorso introduttivo della causa dinanzi al giudice comunitario.
52 La ricorrente si appella, in secondo luogo, all'azione da essa proposta dinanzi al Tribunale di Varese nel marzo 1997, con atto di citazione 28 febbraio 1996, e la cui ricevibilità è stata messa in discussione dalla Commissione per difetto di giurisdizione del giudice nazionale adito. Essa rammenta a tale riguardo che la Commissione ha sostenuto, per la sua difesa in primo grado, che l'oggetto di detta azione dinanzi al giudice nazionale è identico a quello dell'azione successivamente proposta dinanzi al giudice comunitario e che, al fine di interrompere regolarmente il termine di prescrizione, un'istanza dinanzi al giudice comunitario si sarebbe potuta già presentare all'epoca. Quest'ultima autorità giurisdizionale avrebbe accolto tale motivo esaminando, al punto 27 dell'ordinanza impugnata, il merito di tale azione.
53 Quindi la Commissione, che aveva eccepito dinanzi al giudice nazionale l'irricevibilità dell'azione per difetto di giurisdizione di quest'ultimo, avrebbe ora accettato l'azione e l'avrebbe resa ricevibile e rilevante per suoi fini difensivi nel procedimento dinanzi al giudice comunitario. Di conseguenza, la ricorrente sostiene di essere anch'essa legittimata a invocare il merito dell'azione di cui trattasi per propri fini difensivi.
54 Tale esame rivelerebbe che l'azione dinanzi al giudice nazionale non è prescritta e non lo era quando il ricorso è stato presentato dinanzi al giudice comunitario e che, trattandosi della stessa azione promossa dinanzi a quest'ultimo, l'eccezione di prescrizione sollevata nel procedimento in sede comunitaria dovrebbe essere respinta. Per tale ragione, il ricorso presentato dalla società Autosalone dinanzi al giudice comunitario sarebbe ricevibile in quanto inteso appunto a far valere un'azione non prescritta.
55 La società Autosalone invoca inoltre un comportamento della Commissione nel procedimento dinanzi al giudice nazionale che sarebbe incompatibile con la sua volontà di avvalersi della prescrizione.
Giudizio della Corte
56 A prescindere dal fatto che gli artt. 43 dello Statuto CE e 44 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia menzionano solo l'interruzione della prescrizione, occorre dichiarare che dal testo stesso di tali disposizioni emerge che esse richiedono, nei due casi di specie che prevedono, un ricorso dinanzi alla Corte o al Tribunale, dinanzi al quale le dette disposizioni sono applicabili ai sensi rispettivamente degli artt. 46, primo comma, e 47, primo comma, di tali Statuti. Invece, né un'azione analoga dinanzi al giudice nazionale, vale a dire un ricorso in tema di danni e interessi, né una domanda di mezzi istruttori, qual è quella diretta a ottenere la nomina di un perito, né un'istanza di provvedimenti cautelari presentata dinanzi a un giudice nazionale possono avere tale effetto interruttivo.
57 Si deve altresì dichiarare che, per quanto riguarda in particolare l'introduzione di un ricorso dinanzi al Tribunale di Varese analogo a quello proposto dinanzi al giudice comunitario, né il comportamento della Commissione dinanzi al giudice nazionale né il fatto che l'oggetto dell'azione dinanzi a quest'ultimo coincida con quello del ricorso dichiarato irricevibile mediante l'ordinanza impugnata possono avere rilevanza per la soluzione della controversia.
58 Il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto rifiutando di riconoscere che il procedimento cautelare e il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Varese possano interrompere il termine di prescrizione. Di conseguenza, anche il terzo e il quarto motivo devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.
59 Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte risulta che, senza che occorra pronunciarsi in merito alle misure istruttorie richieste dalla società Autosalone, si deve respingere interamente il ricorso in quanto manifestamente infondato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
60 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione promosso contro una sentenza del Tribunale ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la società Autosalone, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
così provvede:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) La società Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc è condannata alle spese.
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