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Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2001. - Asia Motor France SA, André-François Bach e Monin automobiles SA contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Decisione di rigetto di denunce - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. - Causa C-1/01 P.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06349
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Termine eccessivo - Conseguenze
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione degli elementi sottoposti al Tribunale - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)
Massima1. Un eventuale termine eccessivo nel trattamento di una denuncia presentata per violazione delle regole di concorrenza non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, un tale termine non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l'esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza, o che giustificano il mancato svolgimento di un'istruttoria da parte della Commissione.
( v. punto 34 )
2. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.
( v. punto 41 )
3. Il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso non soltanto gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, ma anche gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
( v. punto 44 )
PartiNel procedimento C-1/01 P,
Asia Motor France SA, con sede in Chemille (Francia), in liquidazione giudiziaria,
André-François Bach, in qualità di curatore fallimentare dell'impresa del sig. Jean-Michel Cesbron, residente a Chemille, in liquidazione giudiziaria,
e
Monin automobiles SA, con sede in Bourg-de-Péage (Francia), in liquidazione giudiziaria,
rappresentati dall'avv. J.-C. Forgoux, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 ottobre 2000 nella causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-3453),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Marenco e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Europe auto services SA (EAS), con sede in Livange (Lussemburgo),
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 2001, l'Asia Motor France SA, il sig. Bach, in qualità di curatore fallimentare dell'impresa del sig. Cesbron, e la Monin automobiles SA hanno presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000, nella causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-3453; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il loro ricorso mirante, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1998, con cui venivano respinte le denunce presentate dai ricorrenti e dall'Europe auto services SA (in prosieguo: l'«EAS») relative a pratiche di intese denunciate come incompatibili come l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall'altro, a che sia dato loro atto che essi si riservano il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.
Fatti all'origine della controversia
2 I ricorrenti e l'EAS esercitavano un'attività di importazione e di commercio in Francia di autoveicoli di marca giapponese che erano stati messi in libera pratica in altri Stati membri della Comunità, quali il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo. Attualmente sono in liquidazione giudiziaria.
3 Uno dei ricorrenti dinanzi al Tribunale, nella fattispecie il sig. Jean-Michel Cesbron, ritenendosi vittima di un'intesa illecita conclusa fra cinque importatori di autovetture giapponesi in Francia, cioè Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto e Richard Nissan SA, ha presentato alla Commissione, il 18 novembre 1985, una denuncia, in particolare, per violazione dell'art. 85 del Trattato.
4 Il 29 novembre 1988 i ricorrenti e l'EAS hanno presentato una nuova denuncia contro questi stessi cinque importatori. Dal punto 4 della sentenza impugnata risulta che gli autori di questa denuncia facevano valere, in particolare, che i detti importatori di autovetture di marca giapponese avevano assunto, nei confronti dell'amministrazione francese, l'impegno di non vendere, sul mercato interno francese, un numero di autoveicoli superiore al 3% del numero di immatricolazioni di automobili registrate sull'insieme del territorio francese nel corso dell'anno civile precedente. Gli stessi importatori si sarebbero accordati al fine di ripartire fra loro tale quota secondo criteri prestabiliti, escludendo qualsiasi altra impresa concorrente che intendesse distribuire in Francia autoveicoli di origine giapponese di marche differenti da quelle distribuite dalle imprese partecipanti all'asserita intesa.
5 Un primo ricorso presentato dinanzi al Tribunale dai ricorrenti e dall'EAS inteso, in particolare, a far constatare che la Commissione si era astenuta dall'adottare nei loro confronti una decisione basata sull'art. 85 del Trattato è stato respinto con sentenza 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285), con la motivazione che non vi era luogo a provvedere sulla domanda in quanto la Commissione, con lettera 5 dicembre 1991, aveva comunicato ai ricorrenti e all'EAS una decisione di rigetto delle loro denunce.
6 Risulta inoltre dal punto 13 della sentenza impugnata che il rigetto di queste denunce era motivato in particolare dalla considerazione secondo cui il comportamento dei cinque importatori coinvolti rientrava nella politica delle pubbliche autorità francesi in materia di importazioni in Francia di automobili giapponesi e, nell'ambito di questa politica, tali pubbliche autorità non solo fissavano i quantitativi totali di autoveicoli ammessi ogni anno in Francia, ma stabilivano anche le modalità di suddivisione di detti quantitativi.
7 Con sentenza 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-669; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France II»), il Tribunale ha annullato la decisione 5 dicembre 1991, per quel che riguardava l'art. 85 del Trattato.
8 In questa sentenza Asia Motor France II, il Tribunale, dopo aver rilevato in particolare, al punto 48, che l'affermazione delle autorità francesi, secondo cui gli operatori economici sarebbero privi di qualunque autonomia nella gestione della disciplina istituita dalle pubbliche autorità francesi, non era suffragata da alcuna prova documentale, ha concluso, al punto 55, che la decisione 5 dicembre 1991, in quanto respingeva le denunce per il motivo che gli operatori economici in questione non disporrebbero di nessuna autonomia o di nessun «margine di manovra», mentre questo motivo era confutato da taluni elementi di prova precisi e circostanziati sottoposti all'attenzione della Commissione dalle denuncianti, era viziata da un errore manifesto di valutazione dei fatti che l'aveva condotta a commettere un errore di diritto quanto all'applicabilità dell'art. 85 del Trattato ai comportamenti degli operatori in causa.
9 Avendo proceduto, in seguito alla sentenza Asia Motor France II, a nuove indagini in particolare presso le autorità francesi, la Commissione, con lettera 13 ottobre 1994, ha comunicato ai ricorrenti e all'AES una decisione con cui respingeva di nuovo le loro denunce. Tale decisione era basata sullo stesso motivo indicato al punto 6 della presente ordinanza.
10 Con sentenza 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-961; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France III»), il Tribunale ha annullato questa nuova decisione della Commissione in quanto respingeva le denunce presentate dai ricorrenti e dall'EAS.
11 In questa sentenza Asia Motor France III, il Tribunale ha constatato in successione che:
- le stesse autorità francesi avevano confermato che nessuna disposizione di diritto francese aveva prescritto agli importatori di autoveicoli giapponesi in Francia metropolitana di comportarsi come descritto nelle denunce (punto 64);
- la Commissione aveva fondato la sua decisione 13 ottobre 1994, in quanto riguardava le denunce relative alle importazioni di autoveicoli giapponesi in Francia metropolitana, sugli stessi elementi su cui si era fondata la conclusione della precedente decisione del 5 dicembre 1991, secondo la quale gli operatori economici in questione non disponevano di alcuna autonomia o «margine di manovra» (punto 66);
- nessun elemento del fascicolo consentiva di concludere che pressioni indirette fossero effettivamente state esercitate sugli importatori, revocando il loro riconoscimento o negando loro la facoltà di fruire dell'omologazione per tipo per nuovi modelli e che detta questione non avesse costituito oggetto di alcuna verifica durante il procedimento amministrativo presso le autorità francesi o presso gli importatori nella Francia metropolitana (punto 68);
- la Commissione aveva precisato all'udienza che la decisione dell'amministrazione di non riconoscere altre marche giapponesi al di fuori di quelle dei cinque importatori in questione rientrava nella convenzione stipulata per limitare la penetrazione degli autoveicoli giapponesi al 3% del mercato metropolitano e poteva considerarsi come «contropartita» per l'acquiescenza degli importatori alla politica dell'amministrazione, il che sembrava escludere, a prima vista, l'esercizio di pressioni insostenibili da parte delle autorità francesi (punto 69).
12 Il Tribunale ha concluso sulla base di quanto precede che «la decisione [del 13 ottobre 1994] non si fonda, in assenza di elementi nuovi relativi al regime di importazione vigente in Francia metropolitana, su indizi obiettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che le autorità francesi hanno esercitato unilateralmente pressioni insostenibili sulle imprese interessate perché si comportassero nel modo descritto nelle denunce» (punto 70). Il Tribunale ha anche concluso che «mancando le prove dell'esistenza di pressioni insostenibili (...), che avrebbero forzato gli importatori ad accettare una limitazione delle loro importazioni, il comportamento degli importatori che si sono piegati alla volontà dell'amministrazione francese, facendo un equo bilancio tra rischi e vantaggi connessi, va considerato rientrare nell'esercizio di un'opzione commerciale» (punto 71, seconda frase).
13 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti ritenendo, in considerazione degli elementi di cui disponeva, che il comportamento degli importatori ufficiali in Francia metropolitana fosse tanto privo di autonomia da sfuggire, sotto questo aspetto, all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 71, prima frase).
14 In seguito alla sentenza Asia Motor France III, la Commissione ha proceduto ad un'istruzione complementare delle denunce presentate dai ricorrenti nonché dall'EAS e, in considerazione delle risposte che sono state fornite da tali importatori alle richieste di informazioni che essa aveva indirizzato a questi ultimi, ha comunicato, con lettera 16 luglio 1998, la decisione controversa agli autori delle denunce.
15 Dal punto 52 della sentenza impugnata risulta che questa decisione era basata in particolare sulle seguenti considerazioni:
«"(...) nel periodo di cui trattasi, le autorità pubbliche francesi hanno fissato all'inizio di ogni anno per ciascuno degli importatori accreditati il numero di autoveicoli autorizzati all'importazione. La ripartizione della quota globale del 3% rientrava quindi nella responsabilità esclusiva dell'amministrazione francese. Contrariamente a quanto hanno sostenuto i denuncianti, gli importatori non hanno proceduto ad una ripartizione ma hanno dovuto rispettare le quote di vendita che erano loro imposte unilateralmente dall'amministrazione. Pertanto, si conferma che per quanto riguarda la ripartizione della quota globale non vi è stato concorso di volontà tra i cinque importatori e quindi non vi è stata intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1". (Punto 6).
"(...) la pressione dell'amministrazione francese non è stata esercitata sul gruppo degli importatori affinché essi si accordino tra di loro al fine di assicurare il rispetto della quota globale del 3%, ma (...) essa è stata esercitata su ogni importatore affinché ne rispetti una parte determinata da parte dell'amministrazione stessa. Per raggiungere il suo fine, non era necessario che gli importatori intrattenessero contatti tra di loro"». (Punto 12).
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
16 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 1998, i ricorrenti e l'AES hanno chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione controversa e, dall'altro, che fosse dato loro atto che essi si riservavano il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.
17 Con ordinanza 21 maggio 1999, causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-1703), il Tribunale ha dichiarato tale ricorso ricevibile in quanto era basato su un motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione e sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE).
18 Per quanto riguarda la sentenza impugnata, ai punti 42-45 di quest'ultima, il Tribunale ha innanzi tutto dichiarato irricevibile, in quanto motivo nuovo presentato in corso di causa, il motivo dedotto dai ricorrenti e dall'EAS per la prima volta nella fase della replica e relativo al fatto che il tempo che la Commissione ha impiegato per statuire sulle loro denunce è eccessivo e che quest'ultima ha quindi violato il principio generale di diritto comunitario secondo cui ciascuno ha diritto ad un processo equo (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 21).
19 In risposta all'argomento dedotto dai ricorrenti e dall'EAS, secondo cui il motivo relativo ad una violazione di questo principio deve essere sollevato d'ufficio dal Tribunale, in quanto si tratta di un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e che dev'essere rispettato dall'Unione in forza dell'art. F, nn. 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, nn. 1 e 2, UE), il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha dichiarato che esso può rilevare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali conferite dall'ordinamento giuridico comunitario. Tuttavia, esso ha ritenuto che, poiché ha già dovuto statuire per determinare i motivi regolarmente dedotti nel ricorso (v. ordinanza Asia Motor France e a./Commissione, sopra menzionata), non occorreva procedere ad un tale esame d'ufficio nella fattispecie.
20 Il Tribunale ha rilevato poi, al punto 48 della sentenza impugnata, che nell'ambito di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), non spetta al giudice comunitario dare atto a una delle parti del fatto che essa si riserva il diritto di presentare un ricorso per risarcimento e quindi ha dichiarato irricevibile il punto delle conclusioni dei ricorrenti mirante a che il Tribunale si pronunciasse al riguardo.
21 Infine, il Tribunale ha esaminato la fondatezza dei due motivi che aveva dichiarato ricevibili nella sua ordinanza Asia Motor France e a./Commissione, sopra menzionata.
22 Per quanto riguarda il motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione, il Tribunale, ai punti 79, 80, 81 e 84 della sentenza impugnata, ha rilevato diversi elementi nuovi che la Commissione aveva raccolto nell'ambito dell'istruzione complementare da essa condotta, in seguito alla sentenza Asia Motor France III, e, al punto 85, ne ha dedotto che, in mancanza di un'intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la conclusione cui è pervenuta la Commissione nella decisione controversa, secondo cui le denunce presentate dai ricorrenti e dall'EAS non erano fondate, si basa su indizi obiettivi, pertinenti e concordanti.
23 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 87 della sentenza impugnata, che gli elementi nuovi raccolti durante detta istruttoria complementare consentivano del resto un'analisi nuova degli elementi ai quali esso aveva attribuito, nelle sue sentenze Asia Motor France II e Asia Motor France III, un grande valore probatorio circa la verosimile esistenza di un concorso di volontà.
24 Per quanto riguarda in particolare il fatto, rilevato al punto 69 della sentenza Asia Motor France III, che i cinque importatori in questione avrebbero beneficiato di una «contropartita», costituita dalla decisione dell'amministrazione francese di non accreditare altre marche di autovetture giapponesi diverse dalle loro, il Tribunale ha dichiarato, al punto 89 della sentenza impugnata, che «il chiarimento fornito dalla Commissione all'udienza, secondo cui l'amministrazione francese intendeva in tal modo limitare il carattere sgradevole della politica avviata, può essere ragionevolmente accettato».
25 Per quanto riguarda il motivo relativo al fatto che la Commissione, in violazione dell'art. 176 del Trattato, non avrebbe adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza Asia Motor France III, il Tribunale, al punto 103 della sentenza impugnata, ha constatato che, in seguito alla menzionata sentenza Asia Motor France III ed in particolare alla censura che essa contiene, al punto 68, nei confronti della Commissione, secondo cui quest'ultima non aveva verificato presso le autorità francesi o presso gli importatori della Francia metropolitana se fossero state esercitate pressioni nei confronti di questi ultimi da parte dell'amministrazione affinché accettassero una limitazione delle loro importazioni, la Commissione ha precisamente invitato tali importatori a dimostrarle, in particolare, che essi erano stati oggetto di tali pressioni e che non avevano potuto resistervi. Il Tribunale ha aggiunto, da un lato, che l'affermazione secondo cui i quesiti posti a tal riguardo dalla Commissione sarebbero stati «inappropriati» e «orientati» doveva essere respinta, in quanto tali quesiti erano stati manifestamente formulati alla luce della motivazione della sentenza Asia Motor France III, e, dall'altro, che non si può dedurre dalla motivazione di questa sentenza che la Commissione avrebbe necessariamente dovuto, nell'ambito della sua istruttoria complementare, ottenere, inoltre, informazioni presso le autorità francesi.
26 Al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche escluso l'argomento secondo cui gli elementi raccolti nel corso di tale istruttoria complementare sarebbero privi di pertinenza e non avrebbero costituito oggetto di un'analisi seria da parte della Commissione, facendo presente che aveva già constatato, ai punti 78-90 della sentenza impugnata, che questi elementi, aggiunti a quelli di cui quest'ultima già disponeva, giustificano sufficientemente in diritto la sua conclusione secondo cui le denunce presentate dai ricorrenti e dall'EAS dovevano essere respinte in mancanza di un'intesa vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
27 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente.
L'impugnazione
28 Con il loro ricorso, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e di condannare la Commissione alle spese.
29 A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi. Il primo è relativo alla violazione dei diritti fondamentali, il secondo è basato su «l'errore manifesto di fatto e di diritto, lo snaturamento, la contraddizione, l'insufficienza di motivazione e la violazione dell'art. 176 del Trattato».
30 Essi fanno valere poi che «non si vede cosa impedisca al Tribunale di dare atto ai ricorrenti del fatto che essi si riservano di esercitare l'azione autonoma per risarcimento sulla base dell'art. 288 (...) CE».
31 La Commissione chiede alla Corte di respingere integralmente il ricorso e di condannare i ricorrenti alle spese.
Giudizio della Corte
32 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata senza aprire la fase orale del procedimento.
Sul primo motivo
33 Con il loro primo motivo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver sollevato d'ufficio il motivo relativo ad una violazione del principio del termine ragionevole e quindi di non aver tenuto conto del requisito di un processo equo, quale previsto in particolare dall'art. 6, n. 1, della CEDU e riconosciuto, in quanto principio generale di diritto comunitario, dalla Corte al punto 21 della citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione.
34 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte ha già dichiarato che un eventuale termine eccessivo nel trattamento di una denuncia presentata a causa di una violazione, in particolare dell'art. 85, n. 1, del Trattato, non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, tale termine non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l'esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza, o che giustificano il mancato svolgimento di un'istruttoria da parte della Commissione (ordinanza 13 dicembre 2000, causa C-39/00 P, SGA/Commissione, Racc. pag. I-11201, punto 44).
35 Alla luce di queste considerazioni il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha giustamente deciso di non esaminare d'ufficio il motivo relativo al carattere assertivamente irragionevole del termine del procedimento dinanzi alla Commissione.
36 Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
37 Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che le sentenze Asia Motor France II e Asia Motor France III, «che non sono state impugnate dalla Commissione, hanno costruito una base di constatazioni e di ragionamenti che costituiscono un'acquisizione giuridica che non può essere ignorata, snaturata o contraddetta». Essi fanno riferimento, in tale contesto, a taluni brani di tali sentenze da cui risulterebbe al tempo stesso la necessità di dimostrare che gli importatori implicati nelle denunce erano «privi di qualsiasi autonomia» e non disponevano «di alcun margine di manovra», l'assenza di qualsiasi normativa o disciplina che imponesse a tali importatori un limite delle loro quote di mercato e la partecipazione degli stessi importatori, rientrante in una «opzione commerciale» da parte loro, ad un «accordo» di cui la decisione dell'amministrazione francese di non autorizzare marche di autovetture giapponesi diverse da quelle di questi ultimi costituiva la «contropartita» dei loro «impegni» di autolimitazione.
38 I ricorrenti fanno valere che, accettando, nella sentenza impugnata, il chiarimento fornito all'udienza dalla Commissione, secondo cui l'amministrazione francese, con tale decisione di rifiuto d'importare altre marche di autovetture giapponesi, intendeva «limitare il carattere sgradevole della politica instaurata», il Tribunale ha «cancellato puramente e semplicemente quanto acquisito con le sue due precedenti sentenze». Così facendo avrebbe commesso un errore manifesto di qualificazione giuridica dei fatti, avrebbe «snaturato le parole il cui senso non può essere falsato alla leggera quali "accordo", "contropartita", "impegno" (...) o "opzione commerciale"» e si sarebbe «contraddetto come se non avesse dichiarato nulla e non vi fosse alcuna acquisizione giuridica o di fatto».
39 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, con il loro secondo motivo, i ricorrenti addebitano in sostanza al Tribunale di non aver confermato le constatazioni che aveva fatto nelle sentenze Asia Motor France II e Asia Motor France III e, di conseguenza, di non avere annullato la decisione controversa concludendo, sulla base di queste constatazioni, che quest'ultima, come le decisioni precedenti del 5 dicembre 1991 e del 13 ottobre 1994, era viziata da un errore di valutazione dei fatti che aveva indotto la Commissione a commettere un errore di diritto circa l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato ai comportamenti degli importatori implicati.
40 Occorre ricordare, in secondo luogo, che dal punto 22 della presente ordinanza risulta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha chiaramente esplicitato gli elementi nuovi, raccolti dalla Commissione nell'ambito dell'istruzione complementare condotta in seguito alla sentenza Asia Motor France III, che avevano consentito a quest'ultima di concludere, ormai giustamente, che le denunce dei ricorrenti potevano essere respinte in quanto infondate.
41 In terzo luogo, si deve rilevare anche che da una costante giurisprudenza emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale (sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549, punto 35, e ordinanza 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I-11231, punto 38).
42 Ora, si deve constatare che i ricorrenti non hanno contestato in alcun modo l'esattezza degli elementi nuovi sui quali il Tribunale si è basato per dichiarare che giustamente la Commissione, nella decisione controversa, aveva alla fine respinto le denunce ad essa presentate.
43 Pertanto, il secondo motivo deve anch'esso essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul rifiuto del Tribunale di dare atto ai ricorrenti del fatto che essi si riservavano il diritto di presentare un ricorso per risarcimento contro la Commissione
44 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso non soltanto gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento ma anche gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza Sodima/Commissione, già citata, punto 39).
45 Ora, si deve constatare che, limitandosi ad affermare che «non si vede cosa impedisca al Tribunale di dare atto ai ricorrenti del fatto che essi si riservano di esercitare l'azione autonoma per risarcimento ai sensi dell'art. 288 (...) CE», i ricorrenti non hanno soddisfatto il requisito richiamato al punto precedente.
46 Di conseguenza, il ricorso è irricevibile in quanto è rivolto contro il rifiuto del Tribunale di dare atto ai ricorrenti del fatto che essi si erano riservati il diritto di presentare un ricorso per risarcimento contro la Commissione.
47 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso è in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle speseSulle spese
48 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Asia Motor France SA, il sig. Bach, in qualità di curatore fallimentare dell'impresa del sig. Cesbron, e la Monin automobiles SA sono condannati alle spese.
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