Avis juridique important
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2002. - La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee. - Protezione comunitaria delle indicazioni geografiche - Regolamento (CE) n. 1338/2000 - Registrazione della denominazione canard à foie gras du Sud-Ouest - Irricevibilità del ricorso di annullamento - Ricorso manifestamente infondato. - Causa C-151/01 P.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01179
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Regolamento relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» Ricorso di un produttore che commercializza prodotti con una denominazione oggetto di un'iscrizione Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 1388/2000]
2. Agricoltura Legislazioni uniformi Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari Regolamento n. 2081/92 Procedura di opposizione a una domanda di registrazione Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo Violazione Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, art. 7]
Massima1. Una persona fisica o giuridica può pretendere di essere interessata individualmente da una disposizione che, per sua natura e portata, ha un carattere normativo solo qualora tale disposizione la riguardi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità. Nella fattispecie, il regolamento n. 1338/2000, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento n. 2081/92, riguarda la ricorrente solo a causa della sua qualità oggettiva di operatore economico che produce anatre da fegato grasso nell'area geografica interessata, come delimitata dal disciplinare allegato alla domanda di registrazione, e che commercializza i prodotti derivati da tale produzione. Si tratta di un'attività economica che può essere esercitata, in qualsiasi momento, da qualunque impresa.
Il fatto che la ricorrente al momento dell'adozione del regolamento n. 1338/2000 si sia trovata in una situazione tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura di produzione per soddisfare le suddette condizioni non è sufficiente perché sia interessata individualmente alla stregua del destinatario di un atto. Infatti, da un lato, anche ammesso che, al momento dell'adozione del regolamento n. 1338/2000, la Commissione dovesse tener conto, in forza di una disposizione specifica del regolamento n. 2081/92, delle conseguenze dell'atto previsto sulla situazione di determinati soggetti, tra cui la ricorrente, ciò non avrebbe affatto esonerato quest'ultima dall'obbligo di provare di essere interessata dal regolamento n. 1338/2000 a causa di una situazione di fatto che la distingue dalla generalità. Dall'altro, l'adozione di una struttura di produzione che sia compatibile con i limiti massimi di produzione di anatre previsti nel disciplinare allegato alla domanda di registrazione di cui trattasi si impone anche a qualsiasi altro operatore economico che voglia commercializzare prodotti derivati dalle anatre utilizzando l'indicazione geografica protetta «canard à foie gras du Sud-Ouest».
( v. punti 33-37 )
2. La procedura di opposizione istituita dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non è destinata a definire controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro. Tale interpretazione dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 non è contraria al diritto di qualsiasi persona ad un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dal diritto comunitario in quanto principio generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, in conformità a tale principio generale di diritto comunitario, è compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione presentata dall'autorità competente di uno Stato membro alla Commissione conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario, e, di conseguenza, considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere.
( v. punti 45-47 )
PartiNel procedimento C-151/01 P,
La Conqueste SCEA, con sede in Morlaas (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Lyon-Caen, F. Fabiani e F. Thiriez, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 30 gennaio 2001, causa T-215/00, La Conqueste/Commissione (Racc. pag. II-181),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 2001, La Conqueste SCEA ha presentato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2001, causa T-215/00, La Conqueste/Commissione (Racc. pag. II-181; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2000, n. 1338, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 154, pag. 5), per quanto riguarda la registrazione, come indicazione geografica protetta, della denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest».
Contesto normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»), stabilisce, come indicano gli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, le norme relative alla protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli e taluni prodotti alimentari.
3 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
4 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92 dispone che, «per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». L'art. 4, n. 2, dello stesso regolamento elenca gli elementi che tale disciplinare deve obbligatoriamente includere, tra i quali figura, ai sensi della lett. c), la delimitazione della zona geografica.
5 Ai sensi del dodicesimo considerando del regolamento n. 2081/92, «per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario». Secondo il tredicesimo considerando, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro».
6 Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92 stabiliscono la procedura detta «normale» di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. La domanda di registrazione, presentata da un'associazione di produttori e/o di trasformatori o, a determinate condizioni, da una persona fisica o giuridica (art. 5, nn. 1 e 2), deve comprendere in particolare il disciplinare di cui all'art. 4 dello stesso regolamento (art. 5, n. 3) ed è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica interessata (art. 5, n. 4). Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione, corredata da tale disciplinare e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione, qualora ritenga che i requisiti del suddetto regolamento siano soddisfatti (art. 5, n. 5).
7 L'art. 6 del regolamento n. 2081/92 fissa la procedura secondo la quale la Commissione istruisce la domanda di registrazione di una denominazione. Entro un termine di sei mesi, la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la suddetta domanda comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4 di tale regolamento (art. 6, n. 1). Se la Commissione conclude che la denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 6, n. 2). Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione, conformemente all'art. 7 dello stesso regolamento, essa iscrive la denominazione in un registro denominato «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (art. 6, n. 3). Le denominazioni iscritte nel registro vengono quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 6, n. 4). Se invece la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui all'art. 6, n. 1, è giunta alla conclusione che la denominazione non possiede i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'art. 15 del suddetto regolamento, di non procedere alla pubblicazione di cui all'art. 6, n. 2 (art. 6, n. 5).
8 L'art. 7 del regolamento n. 2081/92, che disciplina la procedura di opposizione alla registrazione, dispone quanto segue:
«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.
4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:
dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2,
oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.
5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.
a) Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.
b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4».
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
9 I fatti che sono all'origine della controversia sono enunciati nell'ordinanza impugnata nei termini seguenti:
«7 La ricorrente è un'impresa situata nel sud-ovest della Francia che ha come attività la produzione e la cova artificiale di uova di anatra, nonché l'allevamento e l'ingozzatura di queste anatre.
8 Il 5 maggio 1999 il governo francese trasmetteva alla Commissione, in applicazione dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, una domanda di registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione "canard à foie gras du Sud-Ouest", proveniente dall'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest (associazione per la tutela del palmipede da fegato grasso del sud-ovest).
9 Il 28 settembre 1999 questa domanda veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in conformità all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92 (GU C 274, pag. 5).
10 Con lettera 6 ottobre 1999 la ricorrente inviava al Ministro francese dell'Agricoltura e della Pesca una dichiarazione di opposizione alla registrazione, sulla base dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Essa sosteneva, in particolare, che la procedura di registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione "canard à foie gras du Sud-Ouest" non aveva costituito oggetto di una sufficiente pubblicità a livello nazionale e che il disciplinare che accompagnava la domanda di registrazione presentata dall'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest conteneva specificazioni "senza alcun rapporto con la protezione dell'origine geografica". In particolare, la ricorrente contestava la pertinenza dei requisiti relativi ai "massimi di capacità produttiva delle strutture di allevamento e di ingozzatura di anatre da fegato grasso" e sosteneva che questi requisiti avrebbero conseguenze molto gravi sulla salubrità, l'igiene e la sicurezza della produzione, a causa della situazione di monopolio nella quale si trovavano collocate le piccole strutture artigianali.
11 Il 6 ottobre 1999 la ricorrente inviava anche questa dichiarazione di opposizione alla Commissione, la quale, con lettera 20 ottobre 1999, le faceva presente che, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92, la dichiarazione doveva essere inviata alle autorità competenti francesi. Con lettera 2 novembre 1999 la ricorrente rispondeva alla Commissione che aveva trasmesso questa dichiarazione di opposizione contemporaneamente ai suoi servizi e a tali autorità.
12 Con lettera 8 marzo 2000 il Ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca comunicava alla ricorrente che la sua dichiarazione di opposizione non soddisfaceva le condizioni di ricevibilità previste dal regolamento n. 2081/92 e che, pertanto, essa non sarebbe stata trasmessa alla Commissione. Il Ministero rilevava, in particolare, che l'argomento della ricorrente secondo cui la limitazione della taglia degli allevamenti e degli stabilimenti di ingozzatura avrebbe avuto conseguenze molto gravi sulla salubrità, l'igiene e la sicurezza della produzione non poteva essere accettato, "[in quanto] le norme d'igiene e di sicurezza [si applicano] a tutti, indipendentemente dalla dimensione delle strutture". Con atto introduttivo registrato l'8 aprile 2000 la ricorrente presentava un ricorso di annullamento di questa decisione dinanzi al Conseil d'État francese.
13 Il 28 marzo 2000 il rappresentante permanente della Francia presso l'Unione europea comunicava alla Commissione una nota in cui si esponevano i motivi per cui le autorità francesi competenti avevano deciso di non trasmetterle la dichiarazione di opposizione della ricorrente.
14 La Commissione ha adottato il regolamento (...) n. 1338/2000 (...). In base al terzo considerando di questo regolamento, "non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'art. 7 [del regolamento n. 2081/92] in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della denominazione figurante nel regolamento". La Commissione ha ritenuto di conseguenza che la denominazione "canard à foie gras du Sud-Ouest" potesse essere iscritta nel "Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette" e che dev'essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta».
10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2000, la ricorrente ha presentato, a norma dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 1338/2000.
11 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2000, la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione d'irricevibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione il 21 novembre 2000.
L'ordinanza impugnata
12 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
13 Dopo aver ricordato la costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato contro un regolamento da un singolo, il Tribunale ha constatato, anzitutto, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 1338/2000, lungi dall'essere rivolto ad operatori economici determinati, quali la ricorrente, riconosce a tutte le imprese i cui prodotti soddisfano i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzarli con la denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest» e rifiuta questo diritto a tutte le imprese i cui prodotti non soddisfano queste condizioni, le quali sono identiche per tutti i produttori. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 33 di tale ordinanza, che il suddetto regolamento si presenta come misura di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, vale a dire tutte le imprese che fabbricano un prodotto avente caratteristiche obiettivamente definite.
14 Il Tribunale ha esaminato in seguito gli argomenti fatti valere dalla ricorrente per dimostrare che, nonostante la sua portata generale e la sua natura normativa, il regolamento n. 1338/2000 la riguarda individualmente in quanto la lede a causa di determinate qualità particolari ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifica alla stregua del destinatario di una decisione.
15 La ricorrente faceva valere che, poiché la sua attività si inseriva in una trafila di produzione integrata verticalmente ed interamente situata nell'area geografica di cui trattasi, essa non avrebbe potuto rispettare i requisiti, previsti nel disciplinare allegato alla domanda di registrazione, relativi al numero massimo di anatre che potevano essere allevate e ingozzate annualmente per esercizio o per esercente e che, di conseguenza, essa non avrebbe più potuto utilizzare la denominazione di cui trattasi, con la quale essa commercializza i suoi prodotti da più di vent'anni. In risposta a tale argomento il Tribunale ha osservato, al punto 36 dell'ordinanza impugnata, che qualsiasi altro produttore che si trovi in atto o potenzialmente in una situazione identica a quella fatta valere dalla ricorrente è interessato dal regolamento n. 1338/2000 allo stesso titolo di quest'ultima.
16 Il Tribunale ha aggiunto, allo stesso punto dell'ordinanza impugnata, che l'affermazione della ricorrente secondo cui i suddetti requisiti del disciplinare sarebbero stati introdotti al solo scopo di allontanarla dal mercato dell'anatra da fegato grasso del sud-ovest non era corroborata da alcun elemento di prova concreto. Al punto 37 di tale ordinanza esso ha inoltre negato qualsiasi pertinenza alla circostanza che il regolamento n. 1338/2000 avrebbe una grave incidenza economica sull'attività della ricorrente, dichiarando che la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, qualora come nella fattispecie l'applicazione di tale atto si svolga in forza di una situazione determinata oggettivamente.
17 Riguardo all'argomento relativo alla statuizione contenuta nella sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), secondo la quale una disposizione di natura normativa può riguardare individualmente un operatore economico allorché pregiudica diritti specifici di quest'ultimo, il Tribunale ha constatato, al punto 40 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato né del resto preteso che l'uso dell'indicazione geografica di cui essa si avvaleva risultava da un diritto specifico analogo a quello di cui trattavasi nella sentenza Codorniu/Consiglio, citata, diritto che essa avrebbe acquisito su scala nazionale o comunitaria prima dell'adozione del regolamento n. 1338/2000 e che sarebbe stato leso da quest'ultimo ai sensi di tale sentenza.
18 La ricorrente sosteneva anche di dover esser considerata individualmente interessata dal regolamento n. 1338/2000 a causa del pregiudizio arrecato alle garanzie procedurali che avrebbero dovuto esserle riconosciute sulla base dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92, salvo privarla di qualsiasi ricorso effettivo dinanzi al giudice comunitario. A tal riguardo il Tribunale ha iniziato col ricordare, al punto 42 dell'ordinanza impugnata, la sua giurisprudenza secondo cui né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi stessi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, in base ai principi generali del diritto comunitario, come il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone interessate, in quanto si presume che i loro interessi siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti, e secondo cui, di conseguenza, non sussistendo diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe incompatibile con il tenore e con lo spirito dell'art. 230 CE consentire a qualsiasi privato che abbia partecipato all'elaborazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro lo stesso atto (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II-3533, punti 60 e 68, e 9 novembre 1999, causa T-114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 50). Il Tribunale ha concluso, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che la ricevibilità del ricorso ad esso sottoposto andava valutata alla luce delle sole garanzie procedurali specificamente riconosciute a favore dei singoli dal regolamento n. 2081/92.
19 A tal riguardo il Tribunale ha constatato, ai punti 44-47 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 2081/92 non stabilisce specifiche garanzie procedurali, a livello comunitario, a favore dei singoli, ma che, nell'ambito del procedimento di opposizione alla registrazione disciplinato dall'art. 7 di tale regolamento, le garanzie procedurali riconosciute a favore dei singoli rientrano nella sola responsabilità degli Stati membri e non comportano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della Commissione. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che l'art. 7, n. 1, del suddetto regolamento riconosce ai soli Stati membri il diritto di dichiararsi, dinanzi alla Commissione, contrari alla registrazione e che l'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento non impone allo Stato membro interessato di trasmettere alla Commissione l'opposizione che gli è stata dichiarata da una persona fisica o giuridica legittimamente interessata, ma solo di adottare i provvedimenti necessari per «prendere in considerazione» questa opposizione nei termini stabiliti.
20 Infine, il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, che, anche supponendo che l'autorità francese competente abbia violato taluni diritti procedurali della ricorrente rifiutando di trasmettere alla Commissione la dichiarazione di opposizione che essa le aveva inviato, questo non comporta che il ricorso sia, per questo solo motivo, ricevibile. A sostengo di tale conclusione il Tribunale si è fondato sul seguente ragionamento:
«49 (...) nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale, anche se l'atto di cui trattasi s'inserisce nell'ambito di un iter normativo comunitario, poiché dalla ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie effettuata nella materia considerata emerge chiaramente che l'atto adottato dall'autorità nazionale vincola l'organo legislativo comunitario e determina pertanto i termini dell'emananda normativa comunitaria (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 57).
50 Ciò avviene qualora l'autorità nazionale competente decida di non trasmettere alla Commissione l'opposizione inviatale da un singolo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92 (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 58). Risulta infatti da quanto precede (v. supra, punto 45) che la Commissione è vincolata da questa decisione e non può tener conto di una dichiarazione di opposizione che le è stata inviata da una persona diversa da uno Stato membro.
51 Fatto salvo un eventuale ricorso alla Corte ai sensi dell'art. 226 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità dell'atto nazionale di cui trattasi, nonché sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato nel caso in cui fosse asserito che tale atto ha causato un danno (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 59).
52 A tale riguardo occorre rilevare che la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Conseil d'État francese contro la decisione dell'autorità francese competente di non trasmettere la sua dichiarazione di opposizione alla Commissione».
Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado
21 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere quattro motivi.
22 In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di esaminare se il regolamento n. 1338/2000 la riguardasse in maniera particolare a causa della sua situazione di fatto, e segnatamente della struttura della sua trafila di produzione rispetto a tutti gli altri produttori della regione interessata. A tal riguardo essa fa valere che, al punto 36 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non avrebbe dovuto ragionare astrattamente rispetto a «qualsiasi altro produttore che si trovi in atto o potenzialmente in una situazione identica». Tenuto conto dell'oggetto stesso del suddetto regolamento, che consisterebbe nel tutelare la denominazione «Sud-Ouest» nella designazione dei prodotti a base di anatra, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare concretamente la situazione della ricorrente, come si presentava alla data di adozione del suddetto regolamento, rispetto a quella delle altre imprese situate in questa regione.
23 La ricorrente sostiene che, così facendo, il Tribunale avrebbe constatato che, a tale data, essa era la sola impresa della regione interessata ad avere una struttura di produzione integrata verticalmente e che, tenuto conto del fatto che il disciplinare allegato alla domanda di registrazione riservava il beneficio dell'indicazione geografica protetta «canard à foie gras du Sud-Ouest» alle sole strutture artigianali che comprendono di fatto piccole unità di produzione inferiori a 1 000 posti di ingozzatura per anno e per esercente, il regolamento n. 1338/2000 le imponeva di adottare una struttura di produzione conforme a quella delle altre imprese di tale regione e vietava di fatto a qualsiasi altra impresa di adottare in futuro una struttura di produzione analoga alla sua.
24 In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver proceduto, ai punti 38-40 dell'ordinanza impugnata, ad un travisamento dei motivi che essa aveva desunto dalla sentenza Codorniu/Consiglio, citata. Essa fa valere che, in applicazione dei principi derivanti dai punti 18-20 di tale sentenza, il ricorso di annullamento presentato contro un regolamento da un singolo è ricevibile, da un lato, qualora l'applicazione del suddetto regolamento leda diritti specifici che esso ha potuto acquisire e, dall'altro, qualora la sua situazione di fatto lo distingua da qualsiasi altro operatore economico.
25 Ora, secondo la ricorrente, respingendo i suoi argomenti desunti dalla sentenza Codorniu/Consiglio, citata, sul fondamento della constatazione che le indicazioni di provenienza che essa applicava sui propri prodotti da più di vent'anni non costituivano oggetto di una tutela in forza di un diritto di proprietà intellettuale, il Tribunale non ha riconosciuto che essa si trovava in una situazione di fatto particolare.
26 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che l'ordinanza impugnata è inficiata da un errore di motivazione per quanto riguarda il motivo che essa aveva fondato sulla violazione del diritto ad un ricorso effettivo. A tal riguardo essa contesta al Tribunale di non aver risposto all'argomento secondo il quale il diritto ad un ricorso effettivo, riconosciuto nell'ordinamento giuridico comunitario come principio generale del diritto, osta a che l'art. 7 del regolamento n. 2081/92, per il fatto che esso non prevede espressamente che una persona legittimamente interessata possa inviare una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione in caso di carenza di uno Stato membro, sia interpretato nel senso che esclude una siffatta possibilità.
27 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha effettuato un'interpretazione erronea dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 e ha violato il suddetto diritto ad un ricorso effettivo.
28 A tal riguardo essa fa valere, da un lato, che, tenuto conto dell'economia generale del regolamento n. 2081/92, come risulterebbe in particolare dal tredicesimo considerando, l'art. 7 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro rifiuti di comunicare alla Commissione una dichiarazione di opposizione presentata da una persona fisica o giuridica legittimamente interessata e che soddisfi peraltro i requisiti di ricevibilità previsti al n. 4 del suddetto articolo, tale persona può direttamente presentare opposizione dinanzi alla Commissione.
29 La ricorrente fa valere, d'altro lato, che comunque l'interpretazione del Tribunale, secondo la quale una tale opposizione diretta, in caso di carenza di uno Stato membro, non è consentita, è contraria al principio generale di diritto comunitario che garantirebbe ai singoli un diritto di ricorso effettivo dinanzi ai giudici comunitari.
30 Nella replica essa aggiunge che, dichiarando, nell'ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. I-9097, punto 74), che risulta dal testo e dall'economia dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 che una dichiarazione di opposizione ad una registrazione non può provenire dallo Stato membro che ha chiesto la registrazione, la Corte ha creato ostacoli ingenti, se non addirittura insormontabili, all'esercizio da parte delle persone legittimamente interessate di un diritto ad un ricorso effettivo dinanzi al giudice comunitario contro i regolamenti della Commissione recanti registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.
31 La ricorrente sostiene, in tale ambito, che la possibilità di far controllare la legittimità di un tale regolamento mediante un rinvio pregiudiziale per l'accertamento della validità, la cui proposizione rientrerebbe comunque nell'ambito del libero apprezzamento dei giudici nazionali, le è definitivamente preclusa nella fattispecie dal momento che, con sentenza 8 giugno 2001, il Conseil d'État francese avrebbe rifiutato di esaminare la legittimità del diniego opposto dalle autorità francesi alla presa in considerazione dell'opposizione che essa aveva presentato nei confronti della registrazione, subordinatamente ai requisiti controversi, della denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest».
Giudizio della Corte
32 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente infondata, la Corte può respingerla, in qualsiasi momento, con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
33 Riguardo al primo motivo, occorre constatare che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza della Corte secondo la quale una persona fisica o giuridica può pretendere di essere interessata individualmente da una disposizione che, per sua natura e portata, ha un carattere normativo solo qualora tale disposizione la riguardi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (v., in particolare, sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punti 19 e 20, e ordinanza 5 luglio 2001, causa C-341/00 P, CNPA e a./Commissione, Racc. pag. I-5263, punti 25 e 26).
34 Risulta infatti che, nella fattispecie, il regolamento n. 1338/2000 riguarda la ricorrente solo a causa della sua qualità oggettiva di operatore economico che produce anatra da fegato grasso nell'area geografica interessata, come delimitata dal disciplinare allegato alla domanda di registrazione, e che commercializza i prodotti derivati da tale produzione. Si tratta di un'attività economica che può essere esercitata, in qualsiasi momento, da qualsiasi impresa.
35 Il fatto che la ricorrente si sia trovata, al momento dell'adozione del regolamento n. 1338/2000, in una situazione tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura di produzione per soddisfare le suddette condizioni non è sufficiente affinché essa sia interessata individualmente alla stregua del destinatario di un atto.
36 Infatti, da un lato, anche supponendo che, al momento dell'adozione del regolamento n. 1338/2000, la Commissione dovesse tener conto, in forza di una disposizione specifica del regolamento n. 2081/92, delle conseguenze dell'atto previsto sulla situazione di determinati soggetti, tra cui la ricorrente, un tale obbligo non avrebbe affatto esonerato quest'ultima dall'obbligo di provare che essa è interessata dal regolamento n. 1338/2000 a causa di una situazione di fatto che la distingue dalla generalità (v., in tal senso, in particolare, sentenza 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punti 59-62).
37 Dall'altro, come ha rilevato la stessa ricorrente, l'adozione di una struttura di produzione che sia compatibile con i limiti massimi di produzione di anatre previsti nel disciplinare allegato alla domanda di registrazione di cui trattasi si impone anche a qualsiasi altro operatore economico che voglia commercializzare prodotti derivati dalle anatre utilizzando l'indicazione geografica protetta «canard à foie gras du Sud-Ouest».
38 Alla luce di quanto sopra, giustamente il Tribunale ha constatato, al punto 36 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 1338/2000 interessava la ricorrente allo stesso titolo di qualsiasi altro produttore che si trovasse in atto o potenzialmente in una situazione identica alla sua. Di conseguenza, il primo motivo è manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
39 Riguardo al secondo motivo, è sufficiente rilevare che risulta dai punti 14-16 della presente ordinanza che è ai punti 36 e 37 dell'ordinanza impugnata che il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente in merito alla particolare situazione di fatto nella quale essa si sarebbe trovata rispetto agli altri produttori di anatre da fegato grasso della regione interessata.
40 Per tale ragione non si potrebbe contestare al Tribunale di avere travisato i motivi della ricorrente quando, ai punti 38-40 dell'ordinanza impugnata, nell'ambito degli argomenti desunti dalla sentenza Codorniu/Consiglio, citata, esso si è limitato ad esaminare se la ricorrente fosse individualmente interessata dal regolamento n. 1338/2000 in quanto quest'ultimo avrebbe pregiudicato diritti specifici, ai sensi di tale sentenza, di cui essa avrebbe potuto avvalersi.
41 Di conseguenza, il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.
Sul terzo e quarto motivo
42 Per giudicare sulla fondatezza del terzo e del quarto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, si deve rilevare che, come risulta dai punti 42-52 dell'ordinanza impugnata, per respingere il motivo della ricorrente vertente sul presunto pregiudizio arrecato alle garanzie procedurali che avrebbero dovuto esserle riconosciute sulla base dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92 salvo privarla di qualsiasi ricorso effettivo dinanzi al giudice comunitario, il Tribunale ha constatato, nell'ordine, che il suddetto regolamento non stabilisce specifiche garanzie procedurali, a livello comunitario, a favore dei singoli e che, fatto salvo un eventuale ricorso alla Corte ai sensi del procedimento di inadempimento previsto dall'art. 226 CE, spetta ai soli giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, sulla legittimità dell'atto con il quale la competente autorità nazionale decide di non trasmettere alla Commissione l'opposizione inviatale da un singolo ai sensi del suddetto art. 7, n. 3.
43 A tal riguardo la Corte ha già dichiarato al punto 72 dell'ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, che, a norma dell'art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2081/92, la dichiarazione di opposizione ad una progettata registrazione può essere presentata solo da uno Stato membro, al quale si sia precedentemente rivolta una persona fisica o giuridica che possa dimostrare di avere un interesse economico legittimo.
44 Come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 45 dell'ordinanza impugnata, tale interpretazione non può essere invalidata da un rinvio al tredicesimo considerando del regolamento n. 2081/92, in quanto tale considerando prevede espressamente che la notifica alla Commissione dell'opposizione di una persona legittimamente interessata deve avvenire «tramite lo Stato membro».
45 Al punto 74 dell'ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, la Corte ha anche dichiarato che la procedura di opposizione istituita dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92 non è destinata a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro (v. anche sentenza 6 dicembre 2001, causa C-269/99, Kühne e a., Racc. pag. I-9517, punto 55).
46 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale interpretazione dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 non è contraria al diritto di qualsiasi persona ad un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dal diritto comunitario in quanto principio generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punti 18 e 19, e 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14).
47 Infatti, in conformità a tale principio generale di diritto comunitario, è compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione presentata dall'autorità competente di uno Stato membro alla Commissione conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere (sentenza Kühne e a., citata, punti 57 e 58).
48 Peraltro, occorre rilevare che, nella sentenza 8 giugno 2001, prodotta dalla ricorrente in allegato alla replica, il Conseil d'État francese ha espressamente respinto come infondata la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione con la quale il governo francese aveva trasmesso la domanda di registrazione alla Commissione, in quanto, in particolare, annoverando la capacità degli stabilimenti di ingozzatura tra i criteri che consentono di garantire la qualità dei prodotti di cui trattasi, le competenti autorità francesi non avevano commesso alcun errore manifesto di valutazione.
49 Dato che la ricorrente si è quindi avvalsa, nella fattispecie, di un diritto di ricorso dinanzi ai giudici nazionali e, inoltre, lo ha effettivamente esercitato, non occorre esaminare se il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dal diritto comunitario, richieda, come afferma la ricorrente, di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 230, quarto comma, CE.
50 Risulta da quanto precede che il terzo e quarto motivo sono anch'essi manifestamente infondati.
51 Alla luce di quanto sopra, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle speseSulle spese
52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della ricorrente, quest'ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Conqueste SCEA è condannata alle spese.
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