16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 68/17
ILO e creare e incoraggiare ulteriormente il ruolo di «rete di
collegamento» e d'informazione di ELISE. Si dovrebbe fare
altresì un uso migliore del materiale di orientamento e della
documentazione scritta disponibile (1).
congiuntamente, o tramite procedure legali appropriate in
tribunale, prendendo in considerazione gli interessi di tutte le
parti interessate, attribuendo importanza primaria al mante-
nimento di posti di lavoro vitali.
2.7.6. Tutte le persone occupate o che svolgono attività
di lavoro autonomo nelle ILO dovrebbero essere ammesse ai
benefici previsti dalle disposizioni nazionali per quanto
attiene i sussidi di disoccupazione e le altre prestazioni della
sicurezza sociale sia nel caso di fallimento che di cessazione
temporanea di attività.
2.7.7. La rilevazione da parte dei lavoratori di imprese
insolvibili o fallite potrebbe essere facilitata se questi fossero
ufficialmente coinvolti nelle procedure di liquidazione e
impedendo una chiusura (non economica) di una fabbrica
per mezzo di contratti di cura e manutenzione concordati
(') Per esempio, sarà pubblicato tra breve un utile manuale sul
«Pickaback Phenomenon» (fenomeno del sostegno), scritto da
Giles Merritt, che descrive come siano stati creati oltre 100 000
nuovi posti di lavoro a livello locale da circa 200 società in tutta
l'Europa. Il manuale comprende anche un «who's who» essen-
ziale che elenca sia le persone che le organizzazioni coinvolte.
2.7.8. Il ruolo delle parti sociali nel dare impulso alle ILO
e nell'assicurare condizioni di lavoro appropriate potrebbe
essere organizzato attraverso l'istituzione in tutta l'Europa,
di comitati tripartiti locali e regionali composti da:
— datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di altri
gruppi socioprofessionali;
— rappresentanti delle amministrazioni locali;
— gruppi romotori locali e rappresentanti dei progetti
ILO.
Tali comitati potrebbero insieme aiutare, assistere e sorve-
gliare in modo costruttivo l'evoluzione delle ILO emergenti
nelle loro comunità, anche in vista del lavoro che potrebbe
essere indotto dall'attuazione delle grandi opere infrastuttu-
rali previste dal Consiglio per il sostegno delle attività
produttive e dell'occupazione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1986
II Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere riguardante i criteri e il funzionamento delle operazioni integrate
;86/C 68/10)
1. Introduzione
1.1. Il Comitato economico e sociale già da molti anni si è
interessato ai problemi relativi alle operazioni integrate di
sviluppo nella convinzione dell'opportunità di intervenire in
aree sottosviluppate o particolarmente degradate coordinan-
do ed integrando i vari strumenti comunitari fra loro e con le
attività di sviluppo messe in atto dai singoli Stati membri.
1.2. Nel quadro di questo interessamento, il Comitato, il
30 aprile 1980, approvò all'unanimità uno studio riguardan-
te la regione Lorena su relazione del sig. Bornard.
1.3. Nel 1983, ancora relatore, il sig. Bornard affrontò
uno studio su tutto il problema delle operazioni integrate. La
relazione principale trattò i problemi generali riguardanti le
operazioni integrate di sviluppo mentre i documenti allegati,
predisposti dai correlatori sigg. Masprone(1), Hall (2),
Ognivene (3) e Kolbenschlag (4), analizzavano i caratteri
delle operazioni già intraprese per Napoli e per Belfast e
studiavano alcuni progetti per altre aree.
1.4. In seguito il Comitato economico e sociale, su
proposta di alcuni consiglieri della sezione «Sviluppo regio-
nale», si è occupato ancora delle operazioni integrate di
(') Su Napoli.
(2) Su Belfast.
(3) Sulle zone rurali svantaggiate.
(4) Sulla Foresta di Baviera.
N. C 68/18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 3. 87
sviluppo con una relazione informativa sull'operazione per la
contea di Clwyd nel Galles del Nord si cui è stato relatore il
Sig. Regaldo.
1.5. Nell'aprile 1985 il Comitato autorizzava, in base
all'articolo 20, del paragrafo regolamento interno, la sezione
«Sviluppo regionale» a elaborare, partendo dagli studi e dalle
esperienze di cui sopra, un parere d'iniziative su «i criteri e il
funzionamento delle operazioni integrate».
1.6. Il parere è stato adottato il 12 settembre 1986, in
base alla relazione del sig. Della Croce.
Il Comitato economico e sociale, nel corso della 242a sessione
plenaria (seduta del 17 dicembre 1986) ha adottato, a grande
maggioranza (2 voti contrari e 2 astensioni), il seguente
parere:
2. Le operazioni integrate in atto
2.1. Attualmente sono in corso solo le due operazioni
integrate di Napoli e di Belfast ormai iniziate da vari anni a
titolo di esperimento. Assieme a queste esperienze pilota
attuate essenzialmente attraverso il FESR, è opportuno
anche segnalare i «programmi di sviluppo integrato» messi in
opera nelle zone rurali, e sostanzialmente a carico del
FEAOG, ma che non entrano nell'ambito di questo
parere.
2.2. La Commissione ha più volte confermato l'intenzio-
ne di procedere sulla via degli interventi integrati, ma non ha
ancora scelto nessun'altra area per ulteriori interventi.
2.3. Il Comitato economico e sociale, anche a seguito
delle esperienze realizzate a Belfast e a Napoli, ritiene che le
operazioni integrate costituiscano uno strumento efficace per
promuovere lo sviluppo di determinate aree. Condizione
essenziale per il successo delle operazioni integrate è che esse
siano caratterizzate da un complesso di interventi che
coinvolgano le diverse autorità locali e nazionali, utilizzando
i contributi previsti dalle leggi nazionali e quelli di tutti i fondi
comunitari. Lo scopo delle OI deve essere l'attuazione di un
progetto programmatorio elaborato col determinante appor-
to delle forze sociali tenendo conto delle reali esigenze delle
aree interessate ed anche dell'interesse comunitario.
2.4. Pertanto è necessario uscire dalla fase delle esperien-
ze pilote per passare ad una fase in cui le operazioni integrate
divengano uno strumento normale, per intervenire sullo
sviluppo regionale. L'utilizzazione di questo strumento
dovrebbe avvenire per casi scelti con criteri stabiliti.
3. La base giuridica delle OI
3.1. Il nuovo regolamento del FESR adottato nel 1984,
all'articolo 34, tratta delle operazioni integrate di sviluppo e
le pone in notevole rilievo perché accorda una posizione
prioritaria agli investimenti ed agli interventi finanziati dal
FESR che rientrino nel loro ambito.
3.2. L'OIS secondo l'articolo 34, è costituita da un
insieme coerente di azioni e d'investimenti pubblici e privati
su una zona geografica limitata in presenza di gravi problemi
di ritardo nello sviluppo o di declino industriale o urbano.
Una caratteristica essenziale dell'operazione integrata è
fornita dall'utilizzazione congiunta di diversi strumenti
finanziari a finalità strutturale concertata e coordinata dalla
Comunità e dalle autorità nazionali e locali.
3.3. Allo stato attuale, quanto affermato nell'articolo 34
costituisce solo un'indicazione programmatica che appare
generica. Per questo l'articolo 34 merita ulteriori precisazioni
ed ampliamenti.
3.4. Poiché la Commissione ha più volte affermato la
propria volontà di presentare una proposta di regolamento
delle operazioni integrate nonostante che essa sembra nel
frattempo avere cambiato orientamento poiché oggi preferi-
sce pareare di approccio integrato in generale, il CES
nondimeno sollecita l'attuazione di questo impegno.
3.5. Oltre una più puntuale definizione della base giuri-
dica si deve ritenere necessaria una migliore regolamentazio-
ne procedurale e amministrativa.
In tal senso sarebbe utile che il regolamento delle operazioni
integrate prevedesse un vero e proprio codice di procedure da
seguire sia nel corso della progettazione che in quello della
istituzione e della gestione delle OI.
3.6. In un documento del 2 settembre 1986, la Commis-
sione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una
nota d'informazione sul «Contenuto e le modalità d'applica-
zione dell'approccio integrato».
Il documento è particolarmente interessante ed è in linea
anche con alcuni orientamenti espressi nel passato dal
Comitato economico e sociale. In esso però si parla costan-
temente di «approccio integrato» e non di operazione
integrata di sviluppo. Peraltro poiché nel documento si ripete
la definizione data dall'articolo 34 si può desumere che esso si
riferisca soprattutto alle OI.
Sarebbe bene però che tutto fosse ben chiarito anche nella
terminologia.
16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 68/19
Infine, il Comitato economico e sociale chiede di essere
formalmente consultato su tutte le misure prese o previste per
mettere in atto l'approccio integrato.
4. Finanziamento delle OI
4.1 . Le operazioni integrate devono essere attuate con
l'intervento economico e finanziario degli Stati membri — e,
nei casi appropriati, delle istanze regionali e locali — dei
fondi strutturali comunitari e della BEI.
4.2. L'intervento finanziario comunitario deve aggiun-
gersi agli interventi nazionali e locali e non sostituire gli
stessi.
4.3. Il contributo finanziario comunitario può essere
fornito dai fondi esistenti, purché essi intervengano in modo
coodinato unificando le norme per gli stanziamenti e i
controlli e assumendo impegni per periodi più lunghi di quelli
attuali, conformemente alle esigenze temporali e alla neces-
sità di continuità delle operazioni integrate.
4.4. I fondi strutturali devono modificare i loro regola-
menti con norme che permettano un coordinamento razio-
nale, una maggiore flessibilità e prevedano possibilità di
interventi oggi non contemplate.
4.5. Senza pregiudizio per quanto dispone l'Atto Unico,
per le OI si deve prevedere una linea di bilancio supplemen-
tare così come è previsto per i PIM (quella attualmente
esistente serve solo a finanziare gli studi di possibilità).
4.6. Il contributo fornito dalla Comunità alle OI di
Belfast e di Napoli, pur non essendo affatto disprezzabile, e
pur avendo avuto un'importanza rilevante per la spinta che
ha dato alla programmazione e al coordinamento degli
interventi, è stato però modesto sia in valore assoluto che in
percentuale sul totale dei mezzi impegnati.
4.7. Il Comitato auspica che, nelle operazioni integrate
da attuare nel futuro, l'apporto finanziario comunitario,
nella sua proporzione con i contributi nazionali, sia maggio-
re. Questo maggiore apporto eserciterebbe un impatto
favorevole sulle energie locali arrecando probabilmente un
vantaggio superiore a quello calcolabile proporzional-
mente.
4.8. Nel ribadire la necessità di assicurare alle OI una
percentuale più alta a carico del fondi comunitari si deve
anche ripetere la dichiarazione già fatta in altre occasioni dal
Comitato relativamente all'insufficienza della dotazione del
fondi strutturali.
4.9. Particolare preoccupazione suscita anche l'attuale
situazione del bilancio comunitario che, come si può desu-
mere dalla relazione sull'attuazione degli interventi struttu-
rali nel 1986 si riflette negativamente sul FESR.
5. Intervento integrato del Fondi strutturali
5.1. Finora le OI hanno potuto usufruire dell'intervento
del FESR e, in misura più modesta, del Fondo sociale.
L'utilizzazione del FEAOG, sezione orientamento, è stata
pressoché irrilevante e comunque non è avvenuta in modo
integrato, ad eccezione dei «programmi di aviluppo integra-
to».
5.2. Sarebbe tuttavia poco realistico sottostimare gli
ostacoli che si oppongono nella pratica corrente all'integra-
zione del FEAOG, sezione orientamento, con gli altri fondi
strutturali. È necessario quindi, sottolineare con forza che la
Commissione stessa, nel Libro Verde, ha riconosciuto la
necessità di coordinare gli interventi per l'agricoltura con
quelli per le regioni.
5.3. Poiché la Commissione riconosce l'esigenza di con-
centrare tutti i mezzi disponibili su obiettivi generali che
riguardino non solo l'agricoltura, ma l'insieme dell'economia
regionale, e si dichiara convinta dell'utilità di un approccio
integrato, l'intervento del FEAOG dovrebbe essere uno
strumento normale nelle OI, nei casi in cui l'agricoltura ha un
rilievo nelle aree interessate.
5.4. In questo senso una maggiore attribuzione di risorse
del FEAOG, sezione orientamento, consentirebbe una più
incisiva capacità di intervento.
6. La progettazione delle OI
6.1. Alla base di ogni operazione integrata dovrebbe
esserci un progetto programmatorio per un insieme coerente
di azioni e di investimenti pubblici e privati atti a modificare
sostanzialmente la situazione di sottosviluppo o di degrado
che affligge l'area interessata.
6.2. Il progetto complessivo dovrebbe avere ben presente
che l'operazione integrata costituisce un importante evento
ricco di conseguenze e non solo un insieme di progetti. Così in
esso dovrebbero essere previsti e quantificati in maniera
particolareggiata i benefici previsti direttamente causati
dall'integrazione e perciò sostanzialmente maggiori di quelli
conseguibili attraverso gli interventi separati dei diversi
strumenti.
6.3. Da ciò la necessità che il progetto programmatorio
preveda l'utilizzazione congiunta dei diversi strumenti finan-
ziari previsti dalla legislazione degli Stati membri e dai
regolamenti dei fondi comunitari.
6.4. L'utilizzazione di questi strumenti finanziari dovreb-
be anche essere prevista in modo da determinare un'azione
moltiplicatrice di investimenti privati.
6.5. Già nella fase progettuale deve risultare evidente la
necessità che i risultati vengano perseguiti attraverso la piena
N. C 68/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 3. 87
collaborazione e lo sforzo comune delle istituzioni, degli enti,
delle organizzazioni e degli operatori che siano interessati al
progetto.
7. Il ruolo delle forze sociali e la presenza delle istituzioni
comunitarie
7.1. Sia a Napoli che a Belfast si è verificato uno scarso
coinvolgimento di tutte le forze sociali e ciò ha costituito un
limite delle OI.
7.2. È da segnalare invece il notevole valore attribuibile
alla presenza e alla partecipazione dei rappresentanti della
Comunità. Essi non solo hanno testimoniato l'interesse
comunitario ai risultati delle OI, ma hanno anche e soprat-
tutto caratterizzato i programmi di un'impronta di politica
europea per lo sviluppo regionale. Hanno anche fornito un
notevole apporto tecnico per l'utilizzazione dei fondi strut-
turali.
7.3. Si può perciò asserire che le OI richiedono, fin dalla
fase di elaborazione del progetto, la presenza attiva delle
istituzioni comunitarie e delle organizzazioni socioecono-
miche.
7.4. Nella fase programmatoria, tutte le organizzazioni
rappresentative dei vari interessi economici e sociali devono
essere consultate.
Il loro parere, pur non potendo essere vincolante, dovrà
adeguatamente influire sulle scelte progettuali.
8. La gestione delle OI
8.1. Tutti gli aspetti relativi alla programmazione, al
controllo e alla gestione delle OI sono di vitale impor-
tanza.
8.2. In particolare sembra opportuno che la gestione di
ciascuna OI sia continuamente controllata da un comitato
consultivo di cui dovrebbero far parte i rappresentanti di
tutte le organizzazioni e gli enti interessati. Questo comitato
avrebbe il compito di verificare la rispondenza dei vari
interventi al progetto iniziale e la opportunità di eventuali
adattamenti e varianti. Dovrebbe altresi controllare perio-
dicamente i risultati concreti ottenuti.
8.3. La gestione delle operazioni integrate dovrebbe
essere affidata ad enti o ad agenzie strutturalmente capaci di
seguire uno strumento così complesso.
Questi enti ed agenzie, giuridicamente pubblici o inseriti
nell'ambito del diritto pubblico, dovrebbero essere caratte-
rizzati da strutture amministrative ed organizzative efficienti
e dovrebbero avere una capacità funzionale e manageriale
simile a quella delle moderne imprese private.
8.4. Il successo delle OI dipende in gran parte dal buon
rapporto fra le diverse autorità locali e quelle nazionali e dal
loro corretto collegamento con gli organi comunitari. Per
questo tutta la gestione delle OI, l'attività degli enti preposti a
tale gestione e quella dei comitati consultivi di controllo
dovrebbero assoggettarsi all'esigenza primaria del rapporto
armonico fra le diverse autorità e alle necessità relative
all'integrazione degli interventi. A questo proposito è fonda-
mentale il pieno impegno degli Stati membri.
9. L'essenza e i contenuti delle OI
9.1. Le OI devono essere rivolte allo sviluppo economico
e sociale delle aree interessate. Le caratteristiche di questo
sviluppo consistono essenzialmente nell'incremento dell'oc-
cupazione, nell'aumento del PIL, nel miglioramento del
livello e delle condizioni di vita.
9.2. In particolare, l'obiettivo più rilevante dovrebbe
essere costituito dal miglioramento della situazione occupa-
zionale e cioè dall'aumento di posti di lavoro stabili. Per
rafforzare questo obiettivo i progetti dovrebbero prevedere
che gli utili dei capitali investiti nel quadro delle OI siano
nuovamente investiti nella stessa area geografica per rilan-
ciare l'occupazione in modo continuo.
9.3. Di grande importanza per le operazioni integrate è la
predisposizione di interventi multisettoriali in modo da
coinvolgere una pluralità di interventi e prevedere articolati
risultati di sviluppo.
9.4. Gli interventi dovrebbero essere adeguatamente
ripartiti fra le infrastrutture, i settori produttivi secondari, i
servizi, le attività terziarie e l'agricoltura. Un proprio rilievo
dovrebbe rivestire anche la tutela dell'ambiente, del paesag-
gio e del patrimonio artistico. Infine, risulta necessario
destinare adeguati mezzi alle formazione dei lavoratori per
creare qualificazioni e professionalità adeguate alle linee di
sviluppo previste.
9.5. Una particolare attenzione merita l'edilizia abitativa
la cui necessità non può certamente essere negata per aree
sottosviluppate o degradate come quelle interessate dalle
OI.
Purtuttavia i programmi di edilizia abitativa non dovrebbero
costituire la maggior parte degli interventi, perché ne
deriverebbe una sottovalutazione dell'interesse da riservare
agli investimenti per i settori produttivi e ciò in definitiva
potrebbe compromettere gli obiettivi dell'OI.
9.6. L'obiettivo prioritario della creazione di posti di
lavoro duraturi comporta anche la necessità di prevedere
sbocchi certi, verso l'occupazione nei settori produttivi o-nei
servizi, delle maestranze temporaneamente utilizzate nella
realizzazione delle infrastruttura, nella costruzione degli
impianti e nei programmi straordinari di attività edilizia.
16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 68/21
10. Estensione geografica e programmazione temporale
delle OI
10.1. I programmi per le OI dovrebbero essere predispo-
sti prevedendo termini medi o lunghi per la loro attuazione.
Ciò però comporta la necessità di adeguate certezze.
Esse, come è stato rilevato in alcuni punti precedenti,
riguardano le norme e le procedure delle OI, ma anche
l'intervento dei fondi strutturali, il coordinamento delle
varie direzioni generali della Commissione, la strutturazione
burocratica ed amministrativa dei servizi della Commissione
preposti alle OI.
Quando l'OI viene decisa, tutti coloro che ne sono interessati
devono poter contare sul suo regolare svolgimento senza
remore burocratiche o precedurali e senza ritardi nell'eroga-
zione dei contributi.
10.2. Anche la delimitazione geografica delle aree da
scegliere costituisce un problema delicato e complesso perchè
il progetto deve interessare un'area omogenea coinvolgendo
adeguatamente tutto il territorio.
^L'effettuazione dell'OI deve essere plasticamente visibile a
tutta la popolazione dell'area scelta.
11. Osservazioni conclusive
11.1. Il Comitato esprime il proprio parere articolata
sulle OI di Belfast e di Napoli nella relazione della sezione
(doc. CES 706/86 fin.), ma conferma su esse un giudizio
sostanzialmente positivo. Ritiene però che vi sia ancora
molta strada da percorrere per ottenere risultati ottimali.
11.2. Le esperienze fatte con le due operazioni pilota
sollecitano la Comunità ad ulteriori applicazioni dell'artico-
lo 34 del regolamento FESR, anche oltre le zone di espan-;
sione urbana. Infatti, sono meritevoli di particolare attenzio-
ne le regioni insulari, le aree montane e le aree di sottosvi-
luppo rurale.
Un interesse particolare rivestono inoltre alcune aree fronta-
liere che presentano problemi strutturali e offrono reali
possibilità di promozione degli investimenti. Per esse le OI
dovrebbero contribuire ad organizzare meglio le misure prese
sul piano nazionale dall'una e l'altra parte della frontiera
prevedendo, se possibile, anche un coordinamento delle
istanze sovrannazionali.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1986
11.3. Deve essere allargata e ben precisata la base
giuridica delle operazioni integrate anche dando un sollecito
seguito alla nota d'informazione presentata della Commis-
sione del 2 settembre 1986. D'altra parte il Comitato rileva
che la Commissione ha già rilevato le carenze organizzative
creando la nuova direzione generale XXII, specificamente
incaricata di coordinare gli strumenti strutturali. Ci si deve
augurare che la nuova struttura abbia l'autorità necessaria
per portare avanti efficientemente tale compito.
Il Comitato ha fornito alla Commissione, circa cinque anni
fa, alcuni suggerimenti per una più adeguata base giuridica
delle operazioni integrate. L'articolo 34 della nuova regola-
mentazione del FESR ha recepito in buona misura detti
suggerimenti e rende più chiara la collacazione degli inter-
venti.
11.4. Si deve insistere nell'immediato sulla necessità di un
intervento adeguato e complementare di tutti i fondi strut-
turali i cui regolamenti devono essere adattati allo strumento
integrato. Infatti è evidente che per ogni programma coor-
dinato finalizzato allo sviluppo di una determinata area i vari
fondi disponibili devono intervenire in maniera concertata
perché solo così si può ottenere un risultato significativo.
Sarà necessario altresì specificare le condizioni in base alle
quali si può approvare una operazione integrata nonché
i requisiti indispensabili per la presentazione di una pro-
posta.
11.5. Il pieno coinvolgimento e impegno delle autorità
locali, nazionali e comunitarie assieme alle organizzazioni
socioeconomiche rappresentative di tutti gli interessi è
essenziale per lo svolgimento delle operazioni integrate.
11.6. Poiché sia a Napoli che a Belfast, i risultati ottenuti
non evidenziano un significativo miglioramento della situa-
zione occupazionale, è necessario ribadire che l'obiettivo
principale dell'operazione integrata deve consistere in un
aumento significativo, a lungo termine, di posti di lavoro
aggiuntivi.
11.7. Infine, il Comitato rileva che il presente parere è
stato costretto in limiti angusti per esigenze temporali e per la
necessità di un'analisi approfondita delle esperienze di
Napoli e di Belfast.
Si augura però di poter continuare la sua attività sulle OI
affrontando in modo specifico la situazione di alcune aree per
le quali già esistono o sono in corso di attuazione gli studi di
fattibilità (come per esempio la zona della «Foresta di
Baviera» e l'Isola di Réunion).
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Full & Egal Universal Law Academy