29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/39
Parere sul tema dell'integrazione finanziaria nella Comunità
(86/C 333/11)
Il 19 dicembre 1985 il Comitato economico e sociale ha deciso, conformemente al disposto
dell'articolo 20, quarto comma, del regolamento interno, di stilare un parere sul tema
«Integrazione finanziaria nella Comunità».
La sezione «Affari economici e finanziari», incaricata della preparazione dei lavori sull'argo-
mento, ha formulato il parere sulla base della relazione Drago in data 15 luglio 1986.
Il 27 novembre 1986, nel corso della 241a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale
ha adottato il seguente parere a larghissima maggioranza, nessun voto contrario e 4 astensioni.
1. Osservazioni generali 2. Quadro di riferimento giuridico-istituzionale
1.1. Il Comitato ha reputato opportuno elaborare un
parere sull'integrazione finanziaria al fine di incitare la
Commissione ed il Consiglio a proseguire le azioni per
una liberalizzazione dei movimenti di capitali nella
Comunità adottando le direttive del Consiglio necessa-
rie all'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE.
A tal riguardo il Comitato rileva con rammarico che,
non essendo stato consultato su tale problema, si riserva
di esprimere la sua opinione in un parere d'iniziativa.
1.2. Il Comitato ritiene che all'interno dell'area
comunitaria l'integrazione finanziaria dovrà consentire
al settore finanziario di fornire un aiuto diretto al
settore reale, favorendo un'omogeneità degli strumenti
finanziari capaci di agevolare l'offerta per investimenti
diretti a stimolare la domanda.
A tale scopo, il rilancio dell'integrazione dovrà tener
conto di una serie di azioni che dovranno essere graduali
nella fase di adozione, progressive nel tempo, contestua-
li rispetto al complessivo processo di armonizzazione.
1.3. La Comunità economica europea, quale area
aperta all'interscambio mondiale, deve considerare la
realizzazione dell'integrazione finanziaria necessaria
per questo ruolo e, al contempo, parte integrante del
processo d'unificazione monetaria. In un tale contesto,
l'enunciazione della libertà di stabilimento non rappre-
senta da sola una condizione sufficiente per avanzare
verso realizzazioni concrete.
Inoltre, un migliore assetto delle relazioni monetarie e
finanziarie tra grandi aree dell'economia mondiale va
ricercato onde conseguire più elevati livelli di efficienza
allocativa e di crescita socio-economica. In tale conte-
sto, gli Stati membri della Comunità dovrebbero favori-
re, all'interno del coordinamento sulle politiche mone-
tarie, l'affermazione di un ruolo della Commissione nel
dialogo fra le grandi aree monetarie internazionali.
2.1. Il Comitato rileva che la realizzazione concreta
di uno spazio finanziario europeo, non derivando da
norme di diretta applicazione, esige il ritorno a strumen-
ti attuativi idonei a eliminare gli ostacoli che si frappon-
gono a un'effettiva liberalizzazione.
2.2. La stessa libera circolazione dei beni e delle
persone è rimasta parzialmente limitata dai vincoli insiti
nella libera prestazione dei servizi e nella libera circola-
zione dei capitali. Ne consegue che sin quando non sarà
stato realizzato un mercato interno integrato tutte le
libertà enunciate ma parzialmente realizzate sono limi-
tate da atti e volontà politiche che nei fatti ostacolano
il completamento del processo d'integrazione della
Comunità europea.
2.3. Ne consegue che le finalità enunciate all'articolo
2 del trattato CEE, da perseguirsi mediante i mezzi di
cui all'articolo 3, lettera e), e gli obiettivi di cui all'arti-
colo 67, devono essere nuovamente perseguite mediante
quegli atti specifici del Consiglio di cui all'articolo 69
che già hanno dato impulsi liberalizzatori al trasferi-
mento di capitali nel 1960 e nel 1962.
2.4. Il carattere meno assoluto di questa liberalizza-
zione, che risulta di fatto dalla possibilità di ricorso agli
articoli 73, 108 e 109 del trattato — articoli aventi
portata generale — e dalla clausola di standstill all'arti-
colo 71, non deve continuare a legittimare il fatto che
clausole di salvaguardia, introdotte a tutela di situazioni
contingenti, possano conservare nel tempo un'efficacia
tale da renderle incompatibili con l'evoluzione del qua-
dro istituzionale comunitario.
2.5. In tale contesto, gli organismi comunitari
dovranno agire in modo che la sorveglianza e l'armoniz-
zazione delle politiche economiche possano meglio assi-
curare la convergenza macroeconomica, e promuovere
la crescita. Ciò deve significare, da un lato, contenere
il ricorso a clausole di salvaguardia eccezionali e tempo-
N. C 333/40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
ranee, e, dall'altro, permettere ai meccanismi comunita-
ri di finanziamento di contribuire a correggere gli squili-
bri tra situazioni nazionali e le disparità tra aree regio-
nali.
2.6. Al contempo, realizzare una zona d'integrazione
finanziaria ottimale in Europa significa anche rafforzare
l'azione di « coordinamento progressivo delle politiche
degli Stati membri in materia di cambi», per quanto
concerne i movimenti di capitali tra Stati e paesi terzi.
2.7. In tale quadro l'integrazione non significa che
l'estensione delle competenze sovrannazionali vada per-
seguita al prezzo di una rinuncia a certe competenze
nazionali, ma piuttosto che gli Stati membri potranno
agire in modo più efficace attraverso strumenti comuni
anziché in modo separato. Il permanere di ostacoli di
natura istituzionale nel settore monetario, al momento,
non deve procrastinare il conseguimento di soluzioni
subottimali ma comuni, non necessariamente di caratte-
re istituzionale.
2.8. Il persistere di ostacoli di natura giuridica rap-
presenta una seconda serie di problemi. Basandosi sui
principi del trattato CEE relativi alle libertà di stabili-
mento e dei servizi, principi che sono di diretta applica-
zione, gli organismi comunitari dovranno controllare
che ogni restrizione che può ancora sussistere sia effetti-
vamente eliminata.
Inoltre, sulla base dell'articolo 57, secondo comma, la
cui portata è stata rafforzata dalle decisioni del Consi-
glio europeo del mese di dicembre 1985, questi organi-
smi dovrebbero facilitare, mediante misure idonee di
coordinamento, l'utilizzo che può essere fatto di queste
libertà.
3. Compatibilità macroeconomiche e completamento
del mercato interno
3.1. Il Comitato reputa le condizioni che nella secon-
da metà degli anni '60 determinarono l'inversione di
tendenza nel processo di liberalizzazione e quelle che
diedero origine alla successiva segmentazione dei mer-
cati ispirata ad un'apertura generale o selettiva superate
dalle modifiche intervenute nell'economia mondiale e
da alcuni risultati positivi conseguiti dall'economia
europea.
3.2. Nel corso degli anni '80, grazie ad un'area comu-
ne di maggiore stabilità monetaria, il più efficace coor-
dinamento nelle politiche economiche e monetarie dei
paesi membri, pur urtando ancora contro ostacoli istitu-
zionali, ha consentito significativi riavvicinamenti tra
le grandezze macroeconomiche dei medesimi.
3.3. Al contempo, l'esperienza degli anni '70 ha mes-
so a nudo i limiti delle strategie, applicate in taluni
Stati membri, che poggiavano su restrizioni valutarie,
rivelando l'inadeguatezza a risolvere stabilmente i pro-
blemi del vincolo esterno là dove non si sono voluti
sacrificare gli obiettivi di politica economica interna.
3.4. Nel corso degli ultimi tre anni, una maggiore
convergenza nei risultati economici ha consentito una
maggiore coerenza nel perseguire l'integrazione econo-
mica nella libertà degli scambi di beni e servizi. Sono
maturate quindi le condizioni per affiancare in modo
stabile il processo d'integrazione finanziaria europea
all'area monetaria, all'integrazione economica e a quel-
la commerciale.
3.5. Il Comitato constata che il permanere di uno
scambio finanziario ineguale ed asimmetrico in un grup-
po di economie interdipendenti continuerebbe a pena-
lizzare le potenzialità dell'economia europea complessi-
va e a giustificare la ricerca di una migliore redditività
là ove minori sono le resistenze economiche e finanzia-
rie. Tale fenomeno lo si è constatato nei primi anni
'80, quando i capitali europei sono affluiti in modo
massiccio negli Stati Uniti ove, ottenendo una maggiore
redditività finanziaria, al contempo favorirono la
ristrutturazione industriale di quel paese.
3.6. Inoltre, gli elementi che attualmente contribui-
scono per i paesi membri della CEE all'attenuarsi del
vincolo esterno (corso delle materie prime e del dollaro),
oltre a favorire l'andamento delle bilance dei pagamen-
ti, dovrebbero incitare i paesi ove i vincoli sono maggio-
ri ad apportare quelle correzioni idonee a consentire
una rapida e graduale liberalizzazione rispetto alle clau-
sole di salvaguardia adottate.
3.7. In questa direzione, il Comitato intende sottoli-
neare l'importanza che assumeranno le disposizioni
destinate a stabilire progressivamente il mercato interno
nel corso del periodo che scade il 31 dicembre 1992, e
che nell'accordo di Lussemburgo sono dirette a realizza-
re « uno spazio senza frontiere interne in cui la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali è assicurata».
A tale riguardo, il libro bianco della Commissione
rappresenta una positiva base di lavoro; come il Comi-
tato economico e sociale ha avuto occasione di rilevare
nel parere adottato 1019/85, la procedura decisionale a
maggioranza qualificata viene sottolineata come una
scelta politica che dovrebbe coinvolgere anche le deci-
sioni in materia fiscale.
4. Innovazione finanziaria, politica monetaria e stabi-
lità dei mercati
4.1. All'interno del contesto comunitario, il Comita-
to rileva che, pur avendo adottato il Consiglio una
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/41
serie di direttive che più o meno direttamente sono in
relazione con l'integrazione finanziaria (ad esempio,
facilitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione
dei servizi, coordinare l'accesso e l'esercizio delle atti-
vità per gli istituti di credito, le condizioni di ammissio-
ne alle borse valori, ecc.), non sono state invece intra-
prese azioni rispetto all'ampio fenomeno d'innovazione
finanziaria che muovendo dall'euromereato ha dato
vita ad un mercato transnazionale dei capitali, libero
da regolamentazioni ufficiali e con accentuate caratteri-
stiche di mobilità e di globalità.
4.2. Queste trasformazioni strutturali, riflesso di un
apprendimento degli effetti dell'inflazione sui flussi
finanziari, sono state la risultante di un'interazione fra
forze del mercato e politiche ufficiali.
Questo periodo è stato caratterizzato dall'instabilità dei
tassi di cambio, dalla variabilità dei tassi d'interesse,
dal dirompere dei debiti pubblici, unitamente a rigide
regolamentazioni dei mercati monetari e finanziari
nazionali, che hanno generato una ricerca d'investimen-
ti più redditizi e diversificati.
4.3. La contemporanea internazionalizzazione dei
mercati interbancari e la creazione di strumenti finan-
ziari sempre più sofisticati possono avere una ripercus-
sione diretta sulle politiche monetarie degli Stati mem-
bri ed un'importanza sugli investimenti creatori d'occu-
pazione oltre che sull'evoluzione dell'economia e del
commercio internazionale.
4.4. Il Comitato, mentre rileva che è sempre più
difficile una linea di demarcazione netta tra moneta ed
altri attivi finanziari, tra intermediazione bancaria e
prestito diretto dei fondi e che altre incidenze possono
aversi sul controllo degli aggregati monetari dei paesi
membri, invita le istituzioni comunitarie a perseguire
l'integrazione finanziaria, ponendo al contempo l'atten-
zione sulle possibili incidenze delle innovazioni tanto
sulla gestione monetaria delle autorità nazionali quanto
sulla stabilità dei mercati.
4.5. Il rischio di perdere in stabilità quanto il settore
finanziario ha guadagnato in efficienza deve essere
altresì allontanato mediante una politica di sorveglianza
coordinata sulla qualità della gestione e nella condotta
della politica monetaria, adattate entrambe al nuovo
contesto sia nei loro obiettivi sia nei loro strumenti.
5. Liberalizzazione dei movimenti dei capitali nella
Comunità
5.1. La stasi nel processo di integrazione dei mercati
nazionali dei capitali contrasta con il considerevole
sviluppo dei rapporti finanziari internazionali manife-
statosi al di fuori del quadro di riferimento nazionale,
attraverso, soprattutto, l'espansione degli euromereati.
Tale assenza di progressi si spiega in particolare con la
preoccupazione delle autorità nazionali di conservare
la capacità di dirigere la propria politica monetaria.
Questa politica monetaria, essendo spesso subordinata
alle esigenze vincolanti della bilancia dei pagamenti, si
è servita in certi paesi del controllo dei movimenti
internazionali dei capitali.
5.2. A causa di questo, non soltanto in alcuni paesi
la liberalizzazione delle operazioni di capitale è stata
bloccata, ma talvolta ha regredito, quando certi paesi
hanno invocato clausole di salvaguardia del trattato di
Roma per adottare misure restrittive in deroga agli
obblighi di liberalizzazione derivanti dalle direttive. La
sezione ritiene che tale evoluzione, anche se avvenuta
col consenso della Commissione, ha oltrepassato i biso-
gni reali di difesa della bilancia dei pagamenti dei paesi
che hanno avuto difficoltà a raggiungere l'equilibrio nei
loro conti con l'estero.
5.3. Nel contesto di una miglior comprensione e del
dialogo fra le principali aree monetarie in materia di
indirizzi impressi alla politica del cambio e dei saggi
d'interesse, nel perseguire un reciproco rafforzarsi tra
integrazione economica ed integrazione finanziaria la
Comunità ha opportunamente ripreso l'iniziativa per
una graduale ma completa liberalizzazione dei movi-
menti dei capitali.
5.4. Al fine di pervenire al raggiungimento di questo
obiettivo, il Comitato sollecita una rapida conclusione
del processo legislativo comunitario e l'adozione delle
necessarie direttive entro tempi compatibili con le diver-
se tappe che precedono la realizzazione del mercato
interno.
A tale scopo, al primo segnale di liberalizzazione conte-
nuto nella direttiva adottata dal Consiglio (!) relativa
ai crediti commerciali a lungo termine, all'acquisto di
titoli finanziari trattati o no in borsa, all'ammissione di
titoli sul mercato dei capitali, dovrebbe accompagnarsi:
— la restituzione ai cittadini dei paesi membri, là ove
esistono restrizioni, e agli operatori pubblici e priva-
ti, di eguali condizioni di libertà per le operazioni e
le scelte d'investimento e di risparmio;
— la sorveglianza effettiva da parte della Commissione
della cessazione di ogni restrizione valutaria per
le transazioni correnti, ad esempio per movimenti
turistici, per ragione di studio, di cure sanitarie e
per scambi commerciali;
— la possibilità di operare in termini di bilancia valuta-
ria aziendale, onde ridurre le posizioni aperte in
valuta ed i costi di utilizzo di strumenti di copertura;
(*) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla terza modifica
della prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del
trattato CEE (liberalizzazione dei movimenti di capitali),
adottata dal Consiglio il 17 novembre 1986.
N. C 333/42 Gazzetta ufficiale delle
— l'ampliamento del portafoglio di attività per gli
operatori residenti, con riesame della limitazione
dei vincoli imposti agli investimenti degli investitori
istituzionali;
— una maggiore circolazione delle attività finanziarie
a livello europeo.
5.5. Questo quadro di soluzioni possibili, rese più
facili in un momento di ripresa economica, consentireb-
be di:
— rendere più aperto lo spazio monetario e finanziario
e di conseguenza lo spazio commerciale della CEE;
— favorire la formazione di capitali di rischio e, dove
possibile, la canalizzazione del risparmio verso inve-
stimenti economici che presentino migliori prospet-
tive di redditività;
— eliminare sbarramenti artificiali nei diversi segmenti
dei mercati dei paesi membri ed all'interno dei mede-
simi mercati;
— aumentare la concorrenza fra gli intermediari finan-
ziari, favorendo la libertà dei risparmiatori e degli
investitori;
— rilanciare le PMI favorendone l'accesso al capitale
di rischio ed eliminando quindi alcune difficoltà
rispetto alle grandi imprese che possono meglio
controllare il contesto finanziario, regolamentare e
fiscale.
5.6. Il Comitato ritiene inoltre che al fine di modera-
re l'impatto sulle variabili monetarie e sui tassi di cam-
bio la Comunità dovrebbe consentire un'utilizzazione
ampia dell'insieme dei meccanismi di finanziamento
disponibili, onde compensare uscite di capitali dovute
a riaggiustamenti di portafoglio o a deflussi di fondi a
carattere speculativo. In conclusione, la liberalizzazione
dei movimenti dei capitali dovrebbe favorire tutte le
potenzialità dell'area comunitaria, agevolando all'inter-
no la soluzione delle disparità strutturali e regionali, e
favorendo verso l'esterno i paesi che desiderino approv-
vigionarsi in capitali o semplicemente partecipare ad
operazioni d'intermediazione finanziaria internazio-
nale.
6. Azione nel settore dei servizi finanziari
6.1. Per attuare una soddisfacente integrazione
finanziaria, il Comitato ritiene essenziale che venga
creato un contesto idoneo ad assicurare una concorren-
za effettiva in materia di servizi finanziari: banche,
borse valori, assicurazioni e organismi d'investimento
collettivo. Al fine di favorire un idoneo grado di armo-
nizzazione si rivela indispensabile, con particolare
attenzione al contesto amministrativo e fiscale, interve-
nire in questi settori specifici per un'azione prioritaria.
6.2. A giudizio del Comitato una migliore intercon-
nessione fra i diversi mercati bancari richiede un riavvi-
Comunità europee 29. 12. 86
cinamento delle diverse disposizioni legislative. A tal
riguardo, il principio del riconoscimento reciproco, in
talune ipotesi e mediante la realizzazione di certe condi-
zioni, può sicuramente già aiutare a realizzare gli obiet-
tivi del trattato di Roma. Può essere questo il caso per
quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Lo
stesso principio può trovare altresì applicazione in
materia di controllo al soggetto economico, nel campo
del diritto di stabilimento e della libera prestazione di
servizi, per mezzo, se necessario, di una sufficiente
armonizzazione in modo tale da permettere segnata-
mente di evitare che venga falsata la concorrenza tra i
soggetti economici.
In materia di disposizioni relative al sistema bancario,
al momento il Comitato sottolinea l'importanza delle
direttive del 1977 e 1983 relative al coordinamento
delle legislazioni bancarie e delle iniziative relative alla
struttura dei rendiconti bancari, ai fondi propri, al
controllo dei grandi rischi, ecc.
6.3. A giudizio del Comitato sarebbe opportuno
inoltre promuovere un utilizzo integrato dei sistemi
elettronici per trasferimento di fondi. In proposito giova
distinguere l'infrastruttura tecnica, per la quale è possi-
bile ed auspicabile una normalizzazione, dal servizio
stesso che deve rimanere nella sfera della libera concor-
renza.
6.4. Nel settore dei valori mobiliari, l'armonizzazio-
ne delle legislazioni in atto è ancor lungi dall'aver creato
un mercato ove i valori possano circolare liberamente
e con un medesimo trattamento fiscale.
Il processo d'integrazione finanziaria richiede partico-
larmente che debbano essere intraprese, contestualmen-
te alla liberalizzazione dei movimenti di capitali, le
seguenti iniziative:
— riduzione progressiva della compartimentazione
delle borse valori nelle CEE;
— accesso facilitato per i titoli per i quali le condizioni
di ammissione alla quotazione presso una Borsa
valori di un paese membro sono state soddisfatte.
6.5. Il Comitato, nel prendere atto che il sistema
IDIS dovrebbe garantire una interconnessione dei dati,
rileva tuttavia che l'obiettivo importante da perseguire
rimane l'interconnessione di transazioni di valori mobi-
liari.
Considerando infine il mercato primario, il Comitato
insiste affinché i titoli azionari emessi da società appar-
tenenti agli Stati membri possano essere emessi sui
mercati dei capitali degli altri Stati.
6.6. In materia di servizi assicurativi, il diritto ad una
libera prestazione va reso effettivo ai fini dell'esercizio
anzitutto nei settori diversi dall'assicurazione-vita. Van-
no quindi riprese, a giudizio del Comitato, le proposte
già elaborate dalla Commissione.
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/43
6.7. Il Comitato giudica positiva l'adozione delle due
direttive relative agli organismi di investimento colletti-
vo in valori mobiliari e alla liberalizzazione delle opera-
zioni sulle quote emesse.
Il Comitato reputa che queste direttive costituiscano un
importante contributo alla realizzazione del mercato
interno, poiché vengono acquisite norme minime comu-
ni in materia di autorizzazione, di controllo, di struttura
e politica d'investimento degli OICVM(1) .
6.8. In un processo di globalizzazione dei mercati
finanziari all'interno del quale le innovazioni indotte e
quelle autonome interrelegano i sistemi bancari ed i
servizi finanziari, il permanere di rigidità, di posizioni
privilegiate e di compartimentazioni nell'area comuni-
taria è tanto nocivo per il settore servizi quanto lo è
per l'industria.
7. Sistema monetario europeo e ruolo dell'ECU
7.1. L'area monetaria europea potrà svolgere un ruo-
lo completo nella misura in cui le sarà affiancato uno
spazio finanziario necessario ad assicurare la parità
delle opportunità per l'accesso ai mercati dei capitali.
7.2. Nel corso di oltre 7 anni di funzionamento il
sistema monetario europeo ha rappresentato una zona
di stabilità monetaria relativa che ha attenuato le incer-
tezze derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Il procedere verso l'integrazione finanziaria dovrebbe
favorire il consolidamento ed il perfezionamento dello
SME nell'interesse di un migliore equilibrio degli scambi
internazionali, siano essi di tipo economico o finan-
ziario.
7.3. Un'accresciuta convergenza dei risultati econo-
mici dei paesi membri ed un buon coordinamento delle
politiche monetarie non elimina infatti i rischi che lo
SME possa trasformarsi in un sistema di parità stri-
scianti in assenza di una liberalizzazione dei capitali
produttivi europei tale da incidere sul potenziale di
sviluppo.
7.4. A tal riguardo, il Comitato invita la Commis-
sione e il Consiglio a svolgere con più determinazione
il ruolo loro affidato dalla decisione del 18 febbraio
1974 in materia di convergenza degli indirizzi macroeco-
nomici dei paesi membri e a potenziare nel contempo
il coordinamento dei meccanismi di credito.
7.5. Il Comitato, nel rinviare alla relazione informa-
tiva discussa nella sessione plenaria del 28 febbraio
1985, per quanto attiene gli indirizzi suggeriti per il
(*) Direttiva del 20 novembre 1985.
rafforzamento dello SME e al parere adottato in materia
di detenzione di ECU da parte dei terzi (2), si limita in
questa sede ai seguenti suggerimenti.
7.6. Mediante un maggior utilizzo dell'ECU si potrà
meglio corrispondere all'integrazione monetaria e
finanziaria ed al contempo introdurre un elemento di
diversificazione dei poli dominanti nel sistema moneta-
rio internazionale. A tal riguardo, il Comitato racco-
manda alle istituzioni ed agli operatori privati le seguen-
ti possibili azioni :
— permettere l'utilizzo privato dell'ECU per le transa-
zioni commerciali e per la gestione transfrontaliera
delle imprese nella CEE;
— aumentare le fatturazioni in ECU per gli scambi tra
paesi industrializzati e per i pagamenti delle materie
prime;
—- agevolare l'utilizzo dell'ECU nella contabilità e nella
fatturazione interna delle imprese europee a caratte-
re multinazionale;
— ampliare l'utilizzo nella fatturazione dei servizi, e in
particolare nel settore del turismo;
— incentivare l'utilizzo dell'ECU per i finanziamenti,
per i crediti commerciali e sui mercati del credito.
Affinché le transazioni in ECU possano beneficiare delle
possibilità di utilizzo richiamate, alcuni Stati membri
dovrebbero modificare le disposizioni relative nella
direzione di come fatto per le emissioni delle istituzioni
comunitarie.
8. Integrazione finanziaria ed armonizzazione fiscale
8.1. Il Comitato ritiene necessario che si innesti sul
processo d'integrazione monetaria e finanziaria un pro-
cesso parallelo d'armonizzazione fiscale diretto a creare
progressive parità di condizioni all'interno del mercato
unico europeo. A tal riguardo, il Comitato rinvia alla
parte specifica contenuta nel parere espresso sul libro
bianco sul mercato interno.
8.2. La struttura di questa armonizzazione che dovrà
prevedere ampie fasi di transizione, e là dove necessario
misure di compensazione, dovrà tendere ad un graduale
riavvicinamento degli aspetti impositivi connessi all'in-
tegrazione finanziaria.
8.3. Pur in presenza di struttura fiscale profonda-
mente differente e di una diversa concezione della stessa
fiscalità, è necessario procedere verso la massima neu-
tralità fiscale al fine di lasciare i movimenti di capitali
indirizzarsi secondo scelte economiche piuttosto che in
base a considerazioni fiscali.
(2) Sessione plenaria 3-4 luglio 1985 (GU n. C 218 del 29. 8. 1985,
pag. 14).
N. C 333/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
Ne consegue che al fine di favorire l'investimento pro-
duttivo vanno aiutate tutte le iniziative dirette a garanti-
re alle imprese uguali condizioni di concorrenza e ad
eliminare alcuni casi di doppia imposizione, regimi
fiscali diversi per le fusioni di società appartenenti a
due o più Stati membri, regimi diversi di trattenuta alla
fonte sui dividendi delle società o sugli interessi.
8.4. Nel settore dell'imposizione diretta, il Comitato
rileva l'opportunità di un riavvicinamento nell'inciden-
za degli oneri fiscali delle imprese, in modo tale che i
costi di produzione, la localizzazione degli investimenti
Bruxelles, 27 novembre 1986.
e la redditività dei capitali siano poco influenzati dal
regime fiscale dei paesi membri.
8.5. Nel contesto della problematica fiscale, il Comi-
tato attira l'attenzione della Commissione e del Consi-
glio sui problemi della frode fiscale internazionale e dei
«rifugi fiscali».
Un'analisi della problematica giuridica e politica,
nonché delle difficoltà inerenti l'applicazione pratica di
norme dirette ad intaccare le convenzioni esistenti con
alcuni paesi-rifugio, andrebbe ripresa sulla base di un
documento della Commissione aggiornato ed ampliato
rispetto alla comunicazione del 28 novembre 1984.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Full & Egal Universal Law Academy