19. 12.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.C 341/21
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce nuove
disposizioni relative al capo VI «Approvvigionamento» del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee n. C 330 del 16 dicembre 1982, pagina 4.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 20 dicembre 1982 di consultare conformemente alle
disposizioni dell'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'ener-
gia atomica, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, 1. Introduzione
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, in particolare l'articolo 170,
vista la richiesta di parere — presentata dal Consi-
glio delle Comunità europee il 20 dicembre 1982 —
in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce nuove disposizioni relative al Capo VI
«Approvvigionamento« del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica» ('),
vista la decisione del proprio ufficio di presidenza
di affidare alla sezione «Energia e questioni nucle-
ari» l'incarico di predisporre il parere in materia
(decisione del 14 dicembre 1982),
visto il parere formulato dalla sezione il 9 settembre
(82a riunione),
ascoltata la relazione tenuta dal relatore von der
Decken,
visto quanto deliberato dai propri membri il 28 set-
tembre 1983 (210a sessione plenaria — 28 e 29 set-
tembre 1983)
HA ADOTTATO,
con 69 voti favorevoli, 5 contrari e 12 astensioni,
IL SEGUENTE PARERE:
C1) GUn. C 330 del 16. 12. 1982, pag. 4.
1.1. All'articolo 76 del trattato Euratom si prevede
che allo scadere di un periodo di sette anni, cioè dal
1964, le disposizioni del capo VI possono venir
modificate. La Commissione aveva quindi fatto già
due proposte (1964 e 1970) per modificare tale capo,
ma entrambe non hanno avuto seguito.
1.2. Mentre nel testo attuale del capo VI si affida
alla commissione Euratom il monopolio per il com-
mercio di combustibili nucleari perché all'epoca
della formulazione del testo era prevedibile l'insor-
gere di situazioni deficitarie, la pratica effettiva si è
sviluppata in una direzione completamente diversa,
in particolare perché non si è venuta a creare quella
situazione deficitaria prevista inizialmente, specie
per l'uranio naturale.
1.3. Di conseguenza, l'agenzia di approvvigiona-
mento incaricata di salvaguardare i diritti e i doveri
di detta commissione ha introdotto una procedura
semplificata che praticamente significava che
l'agenzia sottoscrive sì in parte i contratti, ma in
generale non partecipa al loro negoziato. In molti
casi l'agenzia provvede concretamente solo alla
registrazione dei combustibili nucleari.
1.4. Il capo VI non prevede il monopolio
dell'agenzia di approvvigionamento per i contratti
di trattamento (articolo 75). In passato si è discusso
se i contratti di arricchimento su ordinazione fossero
o no dei contratti di trattamento. Per tale motivo,
alcuni Stati membri ed alcune imprese non hanno in
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passato sottoposto i contratti all'agenzia di approv-
vigionamento.
1.5. Per queste e varie altre ragioni la Commis-
sione ha presentato ora una nuova proposta per
modificare le disposizioni del capo VI. Essa prevede
la rinuncia all'attuale monopolio, ma pone in com-
penso tutti i contratti di trattamento sullo stesso
piano dei contratti di acquisto e di vendita; formula
inoltre chiaramente il principio dell'economia di
mercato e quello dell'unità del mercato della
Comunità, e conferma il nuovo importante ruolo
che ha assunto nella pratica l'agenzia di approvvi-
gionamento.
2. Osservazioni generali
2.1. Secondo il Comitato l'obiettivo di una modi-
fica del capo VI dovrebbe essere l'emanazione di
disposizioni specifiche per i combustibili nucleari a
fronte delle altre fonti di energia solo nei casi in cui
ciò sia assolutamente necessario alla luce della spe-
ciale problematica della tecnologia nucleare. Poiché
le questioni specifiche del controllo e della sicurezza
vengono disciplinate dal capo VII, le disposizioni
del capo VI possono e dovrebbero riferirsi esclusiva-
mente all'approvvigionamento, all'economia di
mercato e all'unità del mercato.
2.2. Il Comitato concorda pienamente con le fina-
lità generali previste nelle nuove disposizioni. Si
chiedono comunque alcuni diritti aggiuntivi che
non figuravano nel testo del trattato originario. In
proposito, e su alcune modifiche specifiche, il
Comitato si pronuncia specificatamente in dettaglio
qui di seguito.
2.3. Il Comitato si augura che, tenuto conto delle
osservazioni specifiche che seguono, sarà possibile
giungere rapidamente ad un'intesa tra tutti gli inte-
ressati in modo da poter decidere una nuova ver-
sione delle disposizioni del capo VI del trattato
Euratom.
3. Osservazioni particolari
3.1. Articolo 52
L'articolo tiene conto dell'esistenza nella Comunità
di Stati membri che possiedono armi nucleari e pre-
cisa che il ruolo della Comunità in materia di
approvvigionamento non si estende al campo mili-
tare o a quello degli esplosivi. Il Comitato non vede
la possibilità di disciplinare il problema con una
proposta diversa. Sottolinea tuttavia che tutte le
materie destinate ad usi civili non esplosivi devono
essere sottoposte alle stesse norme in tutti gli Stati
membri; in caso contrario si avrebbe una discrimi-
nazione inaccettabile.
3.2. Articolo 53
Il Comitato vede positivamente la conferma espli-
cita dell'unità del mercato della Comunità conte-
nuta al paragrafo 1. È comunque consapevole del
fatto che si tratta in questo caso solo della parte
civile del mercato.
Fino a quando non sarà disponibile una versione
ufficiale di un tale regolamento, il Comitato non
potrà pronunciarsi in maniera definitiva sul secondo
paragrafo dell'articolo 53. Chiede quindi che gli
venga trasmesso il testo del regolamento.
3.3. Articolo 57
Il Comitato si chiede se non sia sufficiente che
l'agenzia di approvvigionamento prenda nota dei
contratti di esportazione piuttosto che dover rila-
sciare autorizzazioni esplicite di esportazione. Inol-
tre, secondo la Commissione, il rifiuto di concedere
un'autorizzazione di esportazione dovrebbe avere
senz'altro solo carattere eccezionale. Dovrebbe
quindi bastare che l'agenzia di approvvigionamento
esamini se un determinato contratto sia in contrasto
con gli interessi della Comunità e non se sia in linea
con gli interessi generali.
3.4. In ogni caso, secondo il Comitato, in tale arti-
colo si dovrebbe prevedere espressamente il lavoro
su ordinazione in quanto la situazione di approvvi-
gionamento della Comunità non risente di tale tipo
di lavoro.
3.5. Articolo 58
Secondo il Comitato, la formulazione è troppo vaga.
L'intenzione espressa dalla Commissione nella
«relazione introduttiva» di limitare la disposizione
solo ad investimenti per i quali è prevista la parteci-
pazione internazionale non risalta dal testo di tale
articolo. Il Comitato non comprende inoltre perché
un'impresa a partecipazione internazionale debba
essere trattata, in generale, in modo diverso da
un'impresa che sia solo nazionale. I grandi investi-
menti previsti nel campo dell'arricchimento o del
ritrattamento saranno senz'altro noti in tutta la
Comunità. Ad avviso del Comitato l'intero articolo
è quindi superfluo tanto più che gli investitori non
possono e né devono essere costretti a collaborare.
3.6. Articolo 60
Secondo il Comitato la costituzione di scorte
dovrebbe essere presa in considerazione dalla Com-
missione prioritariamente per l'uranio naturale
in quanto solo per quest'ultimo la Comunità è
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necessariamente dipendente da paesi terzi. Tuttavia,
anche per tale materia prima il Comitato non riesce
a vedere in un prossimo futuro alcuna ragione pra-
tica per la costituzione di scorte da parte della Com-
missione.
3.7. Articolo 61
Il Comitato osserva sostanzialmente una contraddi-
zione nel fatto che, da un lato, si miri ad applicare il
principio dell'economia di mercato, che poggia pro-
prio sul libero gioco di adattamento domanda
offerta e, dall'altro, s'intenda ottenere ad ogni costo
l'equilibrio con misure apposite. Inoltre non è possi-
bile definire in misura sufficientemente chiara lo
squilibrio fra domanda e offerta.
3.8. Il Comitato, per le varie ragioni esposte, pro-
pone di sopprimere l'articolo 61 e di sostituirlo con
un testo che riguardi solo situazioni di crisi :
«Articolo 61
In caso di grave minaccia di crisi la Commis-
sione rivolge agli Stati membri, alle persone e
alle imprese qualsiasi raccomandazione atta a
superarla».
3.9. Articolo 62
Il Comitato è convinto che non sia possibile mettere
in discussione il fatto che il Consiglio debba avere il
diritto, su proposta della Commissione e all'unani-
mità, di decidere ogni misura appropriata in situa-
zione di crisi.
imperniato il suo ruolo essenzialmente sull'appog-
gio all'industria. Secondo il Comitato, l'agenzia
andrebbe quindi quanto più possibile rafforzata
anche in futuro. Una misura in tal senso dovrebbe
essere che anche i contratti di esportazione dovreb-
bero rientrare espressamente nella sfera di compe-
tenza dell'agenzia. Basta già il fatto che i contratti di
esportazione influiscono sulla situazione di approv-
vigionamento della Comunità a giustificare
senz'altro la loro notifica alla Commissione. La
competenza dell'agenzia di approvvigionamento
dovrebbe essere definita partendo da questa pre-
messa. Secondo il Comitato è assolutamente neces-
saria in proposito una chiarificazione.
3.11. Articolo 72
Premesso che l'articolo 57 viene modificato nel
senso che si esplicita che anche i contratti d'esporta-
zione, in quanto influiscono sull'approvvigiona-
mento, rientrano nel quadro di tale articolo, il
Comitato è d'accordo sul relativo disposto ed
auspica che nell'applicazione pratica esso non
risulti troppo macchinoso.
3.12. Articolo 73
Il Comitato non comprende la necessità di ulteriori
misure di controllo oltre a quelle previste dal capo
VII «controllo della sicurezza».
3.13. Articolo 75
3.10. Articoli da 63 a 71
L'agenzia di approvvigionamento negli ultimi anni
si è guadagnata molta stima in particolare perché ha
Si dovrebbe prevedere espressamente una deroga
per i lavori su ordinazione in quanto non influi-
scono sulla situazione di approvvigionamento della
Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francis CEYRAC
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Emendamenti respinti
I seguenti emendamenti, proposti conformemente alle disposizioni del regolamento interno, sono
stati respinti dal Comitato nel corso del dibattito :
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Pagina 4, punto 3.1, articolo 52
Sostituire il testo del punto 3.1 «Articolo 52» con il seguente testo:
«Nella prima frase dell'articolo 52, sopprimere "ad usi civili e non esplosivi"».
Motivazione
L'unità dell'approvvigionamento di «materie» e la mancanza di ogni discriminazione, a prescin-
dere dalla destinazione (militare o civile) delle «materie», è una delle basi del trattato Euratom.
Questa base deve essere mantenuta vista la necessità di un trattamento identico di tutti i mercati
della Comunità. Si è creata una situazione di fatto connessa alla pratica discriminatoria che
taluni Stati hanno introdotto nell'applicazione delle norme del trattato, pratica secondo la quale
rifiutano l'applicazione dell'unità di approvvigionamento e sottraggono una gran parte dei loro
impianti e/o di quelli dei loro cittadini, ai controlli previsti nel trattato. Bisogna quindi evitare
che un nuovo testo giuridico legalizzi una situazione discriminatoria di fatto.
L'unità dell'approvvigionamento è anche confermata nel capo VII (controllo di sicurezza); in
proposito l'articolo 84 precisa che «nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in
base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali» e speci-
fica, nell'ultimo capoverso, che il diritto di controllo cessa solamente in caso di speciale elabora-
zione per necessità di difesa o dopo tale elaborazione.
È inammissibile per la Comunità accettare nelle sue regolamentazioni una discriminazione con-
traria all'unità del mercato e connessa al fatto che talune materie siano considerate «non desti-
nate» a programmi civili o a programmi militari. Ciò avviene in particolare in Francia in cui più
dell'80 % delle materie sono trattate in questo modo e sfuggono quindi al trattato Euratom. Salvo
alcune eccezioni, tutti gli impianti si trovano ad avere quindi le loro «materie» considerate come
«libero uso». Ora, queste «materie» sono quelle che coprono attualmente quasi la metà, e presto
più della metà, della produzione elettrica totale della Francia. Queste «materie» la cui importanza
è di una chiara evidenza per l'economia energetica della Comunità sono quindi sottratte alle
norme del trattato. La legalizzazione di una tale situazione con il testo proposto è inaccettabile e,
inoltre, non affatto necessaria, come mostra il caso del Regno Unito, altro paese che dispone di
armi nucleari, il quale ha accettato di trattare le materie dichiarate come militari in conformità
con lo spirito e la lettera dell'articolo 84 sopra citato.
L'applicazione di sanzioni (articolo 74 delle nuove disposizioni) diventa una misura discrimina-
toria supplementare se tutti gli Stati membri non sono sottoposti alle stesse condizioni.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 12; voti contrari: 49; astensioni: 19.
Pagina 9
Inserire un punto relativo all'articolo 74:
«Il Comitato ritiene particolarmente delicato, su questa materia, affidare il potere di regola-
mento alla Commissione, soprattutto per il fatto che le nuove disposizioni dovrebbero essere
estese alle violazioni di accordi internazionali. Tale competenza dovrebbe essere del Consi-
glio».
Motivazione
Ciò significa riconoscere l'importanza del fatto che l'applicazione di sanzioni o penalità costitui-
sce uno degli elementi essenziali del capo VI.
Esito della votazione
Voti favorevoli: 7; voti contrari: 51 ; astensioni: 18.
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