19. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 341/3
HA ADOTTATO
all'unanimità
IL SEGUENTE PARERE:
Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione, fatte salve le osservazioni che seguono.
1. Osservazione generale
1.1. Il Comitato prende nota con soddisfazione del
fatto che nel terzo considerando la Commissione
pone l'accento sulla necessità di applicare anche al
settore agricolo i principi della prevenzione degli
infortuni nella concezione e nella realizzazione dei
mezzi di lavoro. Ciò corrisponde all'auspicio formu-
lato dal Comitato, nel parere del 6 luglio 1983, su
un'altra proposta di direttiva riguardante il capovol-
gimento dei trattori «vigneto» (')•
2. Osservazioni particolari
Articolo 1, paragrafo 2
2.1. Il Comitato richiama l'attenzione della Com-
missione sul fatto che per alcuni tipi di trattori
(') GU n. C 286 del 26. 10. 1983, pag. 2.
(vigneto, «a trampolo»,....) è necessario prevedere,
per quanto riguarda le prese di forza e i relativi
scudi di protezione, una regolamentazione specifica,
a causa della loro particolarità.
2.2. Il Comitato chiede quindi che l'articolo 1,
paragrafo 2, sia redatto in modo da tener conto di
questa necessità, escludendo questo tipo di trattori
dal campo di applicazione della direttiva in esame o
modificando l'allegato I, tabelle 5 e 6, oppure limi-
tando detta applicazione ai trattori «convenzionali»
definiti nelle direttive 77/536/CEE e 79/622/CEE.
Articolo 4, paragrafo 1
Il Comitato chiede che la data del 1° ottobre 1984
sia soppressa e che un termine di 18 mesi a partire
dall'adozione della direttiva da parte del Consiglio
venga concesso agli Stati membri per conformarsi
alla direttiva stessa.
Allegati
Il Comitato ha inoltre formulato delle osservazioni
di carattere tecnico che figurano nella relazione
della sezione (doc. CES 649/83).
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francis CEYRAC
Parere in merito ad un programma sperimentale in materia di infrastrutture di trasporto
Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 23 dicembre 1982 di consultare, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 198, primo comma, seconda frase, del trattato che istituisce
la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul programma di
cui sopra.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
N . C 341/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12. 83
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto l'articolo 198, primo comma, seconda frase, del
trattato CEE,
vista la decisione del Consiglio, del 23 dicembre
1982, di consultarlo in merito alla citata comunica-
zione,
vista la decisione del proprio ufficio di presidenza
di affidare alla sezione «Trasporti e comunicazioni»
il compito di predisporre il parere sull'argomento
(decisione del 28 gennaio 1983),
visto il parere formulato dalla sezione il 14 settem-
bre 1983 (15 la riunione),
vista la relazione presentata dal relatore Plank,
visto quanto deliberato dai propri membri il 28 set-
tembre 1983 (210a sessione plenaria — 28 e 29 set-
tembre 1983),
visti i propri pareri emessi in precedenza sulla poli-
tica globale delle infrastrutture di trasporto e in spe-
cial modo quelli concernenti la «Proposta di regola-
mento relativo al sostegno di progetti di interesse
comunitario in materia di infrastruttura di tra-
sporto» ('), il «Memorandum sul ruolo della
Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di tra-
sporto» (2), la «Relazione sui punti di strozzatura»
nonché la «Proposta di regolamento del Consiglio
relativo ad un'azione limitata nel settore delle infra-
strutture di trasporto» (3);
visto il «regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consi-
glio, del 21 dicembre 1982, relativo ad un'azione
limitata nel settore delle infrastrutture di tra-
sporto» (4),
considerato quanto segue :
1. L'importanza di una politica comunitaria nel
settore delle infrastrutture viene sottolineata da
anni da tutte le istituzioni comunitarie e in par-
ticolar modo anche dal Consiglio con ripetuta
regolarità e insistenza.
2. Ad ogni sessione del Consiglio dei ministri
europei dei trasporti la questione figura
(') GU n. C 56 del 7. 3. 1977 pag. 83 e GU n. C 300 del
18. 11. 1980, pag. 1.
O GUn. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 61.
(3) GU n. C 296 del 12. 11. 1982, pag. 5.
(*) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 10.
all'ordine del giorno. Tuttavia viene sempre
messa da parte e i compiti di volta in volta affi-
dati alla Commissione per l'elaborazione di
studi e relazioni richiedono un lasso di tempo
eccessivo che avrebbe potuto essere impiegato
più utilmente.
3. L'insufficienza cronica delle possibilità di
finanziamento ha frenato in tutti i paesi lo
sforzo di costruzione e aumentato la comples-
sità di un'interazione fra vari organi di gestione
e di finanziamento (Stato, regioni, comuni,
organismi specializzati, aziende pubbliche,
ecc.). E finora non ha fatto che aggravarsi sotto
l'effetto, segnatamente, di un certo disimpegno
da parte dello Stato.
4. Il rafforzamento e l 'ammodernamento delle
infrastrutture di trasporto saranno quindi in
futuro strettamente legati alla volontà politica,
degli Stati membri e del Consiglio, di mettere a
disposizione in via prioritaria i fondi per gli
investimenti; l'iniziativa sarebbe decisamente
incentivata dall'attuazione di nuove strutture di
finanziamento, in particolare dalla creazione di
un appropriato" strumento finanziario comunita-
rio (Infrafonds),
HA ADOTTATO
all'unanimità
IL SEGUENTE PARERE:
1. Osservazioni generali
1.1. La «Proposta di regolamento relativo al
sostegno dei progetti di interesse comunitario in
materia di infrastrutture di trasporto» (5) è stata tra-
smessa al Consiglio già il 5 luglio 1976.
Il 4 marzo 1980, la Commissione ha presentato una
proposta di modifica^) al riguardo, la quale pre-
vede l'estensione del finanziamento comunitario
anche a progetti in materia di infrastrutture di inte-
resse comunitario realizzate nel territorio di paesi
terzi.
Su ambedue le proposte il Comitato ha espresso a
suo tempo parere favorevole (7).
1.2. Finora tuttavia, cioè dalla presentazione delle
due proposte, il Consiglio ha preso solo una deci-
sione concreta al riguardo, in data 30 dicembre
1982, quando ha adottato il regolamento (CEE)
(5) GU n. C 207 del 2. 9. 1976, pag. 9.
(6) GUn. C 89 del 10.4. 1980, pag. 4.
(7) GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 83 e GU n. C 300 del
10. 11. 1980, pag. 1.
#
19. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.C 341/5
n. 3600/82 relativo ad un'azione limitata della
Comunità nel settore delle infrastrutture di trasporto
stanziando a tal fine 10 milioni di ECU.
Per il 1983 è previsto lo stanziamento di altri
15 milioni di ECU per «un'azione limitata», ma
mancano tuttora gli strumenti giuridici necessari per
realizzarla. Nella sessione del 7 giugno 1983 il Con-
siglio ha discusso ancora una volta la proposta della
Commissione del 1976 ed ha «affrontato il problema
dell'eventuale scelta dei progetti da finanziare a
titolo del bilancio 1983». Nella medesima sessione,
esso ha inoltre rivolto un pressante invito alla Com-
missione affinché presenti quanto prima una propo-
sta di regolamento relativo ad un'azione limitata nel
settore delle infrastrutture di trasporto a titolo del
bilancio 1983.
1.3. Nel frattempo la Commissione ha risposto
all'invito anche se tuttavia permangono divergenze
d'opinione fra Commissione e Consiglio quanto alla
durata di validità che dovrebbe avere siffatto regola-
mento; mentre la Commissione sostiene che i prov-
vedimenti in materia di infrastrutture devono essere
applicati durante più anni, il Consiglio prende
finora chiaramente in considerazione solo un pro-
gramma annuale. Sulla questione il Comitato è stato
consultato separatamente e farà conoscere la pro-
pria posizione in un altro parere.
Il Comitato approva in linea di principio il pro-
gramma sperimentale inteso a valutare i vantaggi
potenziali di un fondo comunitario per il rafforza-
mento delle infrastrutture di trasporto nella
Comunità. Ciò è conforme ai propri pareri già
emessi in merito a tale problematica. Nel citato
parere sul memorandum del 1979 il Comitato ha
infatti sottolineato «l'utilità di esaminare i progetti
presentati dagli Stati membri per conoscerne la
natura e valutarli». Anche nel parere sulla politica
dei trasporti per gli anni '80, del 28 ottobre 1982 (•),
il Comitato ha rivolto particolare attenzione alla
problematica delle infrastrutture e agli investimenti
in tal campo.
1.4. Secondo il Comitato, l'attuazione di una poli-
tica comune in materia di infrastrutture di trasporto
a livello comunitario è in ritardo ; infatti la creazione
di un mercato interno comune e quindi anche di un
mercato comune dei trasporti presuppone l'esistenza
di reti di trasporto coordinate. L'impianto tecnico
ed economico delle reti, le capacità di trasbordo e i
collegamenti fra le reti porto/ferrovia, porto/strada
nonché le stazioni di frontiera devono essere struttu-
rati in modo da consentire uno svolgimento normale
del traffico a breve e a lunga distanza. Per questo
motivo, il Comitato lamenta che non sia stato possi-
bile varare già in precedenza una coerente politica
(') G U n . C 326 del 13. 12. 1982, pag. 9.
delle infrastrutture impostata sulla concezione gene-
rale che esso ha in materia e che è stata esposta nel
parere del 28 ottobre 1982.
1.5. Il Comitato è favorevole e appoggia quindi gli
sforzi e le iniziative della Commissione che mirano
a conseguire questo obiettivo.
Esso è assolutamente convinto del fatto che l'inte-
resse comunitario alla realizzazione di un'infrastrut-
tura di trasporto europea deve anche tradursi in una
partecipazione finanziaria della Comunità discipli-
nata da un regolamento. In tale contesto vanno
inseriti anche i collegamenti per il transito attraverso
Stati che non fanno parte della Comunità e questo
nella misura in cui consentono di collegare fra di
loro importanti centri di concentrazione urbana o
zone in fase di sviluppo della Comunità.
1.6. In base alle considerazioni esposte in prece-
denza, il Comitato constata quanto segue:
— la messa a punto di un programma sperimentale
nel settore delle infrastrutture di trasporto costi-
tuisce un passo importante nella giusta dire-
zione;
— l'iscrizione di un importo pari a 15 milioni di
ECU nel bilancio del 1983 (articolo 781 del
bilancio) ha un'importanza sicuramente molto
modesta, ma è un fatto indicativo che non va
sottovalutato.
1.7. Il Comitato chiede con urgenza al Consiglio di
— mettere a disposizione perlomeno i fondi sum-
menzionati ancora per il 1983,
— approvare quindi la creazione di uno strumento
di finanziamento pluriennale nonché
— un programma sperimentale
per compiere infine un passo verso l'adempimento
dell'obbligo assunto e cioè di creare un'infrastrut-
tura comune di trasporto a livello europeo.
2. Osservazioni particolari
2.1. Orientamenti per la valutazione di progetti
d'infrastrutture di interesse comunitario
2.1.1. Il Comitato condivide il punto di vista della
Commissione secondo cui i programmi annunciati
dagli Stati membri per il programma sperimentale
non possono essere accettati quasi automaticamente
N. C 341/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12. 83
perché devono avere «una chiara giustificazione
socioeconomica sul piano nazionale» e rivestire un
potenziale interesse comunitario. Ciò è necessario
già a causa della citata limitatezza dei fondi dispo-
nibili.
2.1.2. Nella relazione presentata dalla Commis-
sione al Consiglio, che concerne il sostegno della
Comunità a favore di progetti di infrastruttura nel
settore dei trasporti e che è intitolata «Valutazione
dell'interesse comunitario ai fini di una decisione»
(16 settembre 1981) figurano altri criteri selettivi
ovvero criteri intesi ad accertare l'interesse comuni-
tario che un determinato progetto deve presentare
per essere preso in considerazione ai fini di un suo
finanziamento. Questi criteri derivano dall'arti-
colo 1, paragrafo 1.1, della citata proposta della
Commissione del 1976: da soli però essi non sono
sufficienti.
2.1.3. Per verificare
— se i vantaggi della realizzazione di un progetto
sono superiori ai relativi svantaggi — soprat-
tutto per quanto concerne il finanziamento
necessario — e
— il grado di priorità di ogni singolo progetto, che
risponde al criterio a cui si è accennato in prece-
denza,
devono essere presi in considerazione altri aspetti
significativi ai fini di una decisione. Al riguardo la
Commissione ha espresso il proprio punto di vista
nei seguenti documenti: Relazione della Commis-
sione al Consiglio sul sostegno comunitario di pro-
getti d'infrastruttura nel settore dei trasporti : valuta-
zione dell'interesse comunitario ai fini di una deci-
sione (documento del 16 settembre 1981) in special
modo pagina 13 e «Relazione della Commissione al
Consiglio: L'interesse comunitario degli investi-
menti in infrastrutture di trasporto: verifica della
metodologia» (documento del 7 dicembre 1982), e
segnatamente Allegato 2, pagina 36 e seguenti.
Il Comitato ha tenuto conto delle considerazioni
summenzionate nel mettere a punto il questionario
allegato al presente parere.
2.1.4. Il questionario opera esplicitamente una
distinzione fra
— Il decongestionamento del traffico nelle zone di
concentrazione urbana o dei collegamenti fra
queste zone e
— il miglioramento dello sviluppo regionale di
regioni meno sviluppate e questo in base alla
struttura e al livello esistenti.
Infatti, secondo il Comitato, questa distinzione è
della massima importanza per individuare il grado
di priorità dell'interesse comunitario dei progetti.
Al momento di stabilirne l'importanza sotto il pro-
filo dei trasporti, i progetti da realizzare nei centri
europei di concentrazione urbana rivestono spesso
un'importanza immediata sul piano pratico per la
capacità di risolvere il problema delle strozzature
esistenti. Non si deve però negare che i progetti che
riguardano soprattutto il miglioramento dei collega-
menti con zone meno sviluppate possono favorire
enormemente lo sviluppo delle strutture in queste
stesse zone e quindi decongestionare anche le zone
di concentrazione urbana.
Il Comitato dubita inoltre che se nella prima parte
del programma sperimentale non figurano progetti
per i settori della navigazione marittima e dei porti
marittimi o della navigazione aerea, ciò è da ricon-
durre al fatto che è stata trascurata questa impor-
tante distinzione.
2.1.5. Il Comitato propone quindi che nell'esami-
nare il problema la Commissione prenda in conside-
razione il questionario e questo per stabilire:
— quali progetti verranno infine inseriti nella
prima parte del programma sperimentale e
— quali progetti vanno promossi con gli stanzia-
menti che ancora devono essere messi a disposi-
zione per il 1983.
Solo quando disporrà dei dati sul contenuto dei sin-
goli progetti, ad esempio in base al citato questiona-
rio, il Comitato economico e sociale potrà pronun-
ciarsi sull'ammissibilità dei singoli progetti in base
alla loro importanza preminente sul piano comuni-
tario.
2.2. Procedura di valutazione
2.2.1. Obiettivo della procedura di valutazione è
comparare i dati inerenti al contenuto dei singoli
progetti (in base al questionario di cui all'alle-
gato 1) tenuto conto della loro importanza sul
piano sociale, globalmente considerato.
2.2.2. Vengono analizzati gli effetti sui trasporti e
sugli altri settori e quindi vengono fatte delle previ-
sioni nel contesto di analisi costi-benefici aventi
una portata comunitaria e fondate su informazioni
di base relative alla struttura economica, sociale e
demografica delle regioni della Comunità interes-
sate al progetto.
19. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.C 341/7
Gli effetti del progetto vengono
— stabiliti e quantificati in unità di misura fisiche
(scala della quantità) e
— valutati sotto il profilo dell'interesse comunita-
rio (scala dei valori).
2.2.3. Non è detto che sia possibile valutare di
volta in volta tutti i criteri in unità monetarie come
prevede il documento della Commissione (1981).
Sotto molti aspetti ciò sarebbe anche discutibile sul
piano teorico. È quindi preferibile ricorrere ad una
valutazione per punti in base a perizie e a una pon-
derazione dell'importanza in base a una stima
comunitaria. A questo riguardo, secondo il Comi-
tato, si dovrebbe rivedere il documento della Com-
missione del 16 settembre 1981 concernente la valu-
tazione dell'interesse comunitario ai fini di una
decisione per ricorrere invece ad un'analisi fondata
su molteplici criteri come è stata descritta nell'alle-
gato 2.
2.2.4. Spetta comunque al Comitato economico e
sociale cooperare alla valutazione e alla definizione
dell'interesse comunitario dei progetti d'infrastrut-
tura.
3. Finanziamento dei progetti comunitari d'infra-
struttura
3.1. Stanziamenti della Comunità
3.1.1. La Commissione si basa su due presupposti
e cioè:
— che nei prossimi tre anni gli stanziamenti nel
bilancio della Comunità a favore di progetti
comunitari di infrastrutture siano complessiva-
mente dell'ordine di 300 milioni di ECU e che
— l'aiuto finanziario medio massimo per progetto
sia pari al 20 % del costo complessivo.
In base a quanto detto in precedenza, la Commis-
sione ritiene che il costo complessivo del pro-
gramma sperimentale da finanziare sarà di 1,5
miliardi di ECU. Tuttavia, se si considera che i
fondi effettivamente stanziati erano dell'ordine di
10 milioni di ECU per il 1982 e di 15 milioni di
ECU per il 1983, ne risulta che il finanziamento
comunitario previsto per un periodo di tre anni sarà
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983.
al massimo di soli 50 milioni di ECU, il che, in base
alle regole summenzionate, corrisponde ad un
finanziamento (costo complessivo) di soli 250
milioni di ECU che può essere considerato estrema-
mente deludente, tenuto conto degli effetti degli
investimenti in materia di infrastruttura sull'occupa-
zione.
3.1.2. Se la Comunità vuole veramente accelerare
la realizzazione dei progetti d'infrastruttura d'inte-
resse comunitario, il cofinanziamento deve
— essere abbastanza consistente,
— garantire una certa continuità.
Si dovrebbe piuttosto prendere in considerazione la
possibilità di attuare programmi pluriennali preve-
dendo un tasso di cofinanziamento oscillante in
funzione del grado d'interesse comunitario e che
potrebbe quindi essere superiore al 20 %.
3.2. Reperimento di fondi
Il Comitato sottolinea che il governo di uno Stato
membro ha messo a punto, per il Consiglio europeo
di Stoccarda, un memorandum sui trasporti nel
quale è stata nuovamente sottolineata la questione
del finanziamento dei progetti di infrastruttura attra-
verso il bilancio comunitario.
Secondo il Comitato, dovrebbe essere possibile pre-
vedere più forme di cofinanziamento di progetti
d'infrastruttura da parte della Comunità per agevo-
lare in questo modo il reperimento di fondi conside-
revoli.
Oltre alla concessione di sovvenzioni agli investi-
menti a carico del bilancio comunitario si dovreb-
bero prevedere :
— sovvenzioni per gli interessi negativi e garanzie
per il rimborso (cauzioni) per i prestiti accesi sul
mercato dei capitali nonché
— la possibilità di ricorrere al Fondo regionale
della Comunità per progetti aventi un'enorme
importanza ai fini dello sviluppo regionale,
— e inoltre l'esame della possibilità di istituire un
fondo che sarebbe alimentato dalle entrate
nazionali derivanti dalla tariffazione dell'uso
delle infrastrutture di trasporto.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Francis CEYRAC
N . C 341/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19.12.83
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Questionario sulla metodologia di valutazione di progetti d'interesse comunitario in materia di
infrastrutture di trasporto nella Comunità europea
1. Definizione del progetto
2. Finalità principale:
a) decongestionare il traffico nelle zone di concentrazione urbana,
b) migliorare lo sviluppo regionale di zone meno progredite.
3. Portata del progetto in base a:
a) estensione nello spazio,
b) numero delle corsie di marcia e degli altri importanti elementi del tracciato e
e) volume degli investimenti.
4. Descrizione delle condizioni quadro economiche per il progetto in base a:
a) popolazione nelle regioni interessate,
b) prodotto interno delle regioni interessate,
e) relazioni di traffico fra le regioni interessate,
d) scambi commerciali fra le regioni interessate.
5. Effetti del progetto sul settore dei trasporti per quanto concerne:
a) miglioramento dei collegamenti fra centri o fra zone di concentrazione urbana o con le
zone di rifornimento, i mercati o le aree ricreative :
— riduzione della durata del viaggio per singolo percorso,
— numero di viaggi previsto per trasporti di persone e di merci,
— riduzione delle spese di viaggio o di trasporto,
b) effetti sui rischi di incidenti,
e) effetti su altri percorsi o su altri modi di trasporto.
6. Effetti fiscali in base a:
a) volume e composizione prevedibili degli investimenti (vedi anche 3. e),
b) finanziamento previsto,
e) importo previsto per le spese correnti di esercizio e di manutenzione.
7. Conseguenze sul piano economico in base a:
a) entità prevedibile del cambiamento della situazione economica nelle regioni interessate
(prodotto interno regionale),
b) effetti sull'occupazione nella fase di approntamento e nella fase di utilizzazione delle
infrastrutture.
8. Effetti sul piano regionale in base a:
a) previsto miglioramento nelle strutture e nel livello dello sviluppo regionale di regioni
poco industrializzate,
19. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 341/9
b) previsto decongestionamento delle zone di concentrazione urbana o dei collegamenti
fra le medesime.
9. Effetti sull'ambiente in base alla prevista riduzione dell'inquinamento: (rumore, gas di sca-
rico, degrado del territorio) e questo
a) nelle zone di concentrazione urbana,
b) nelle aree ricreative.
10. Effetti sul consumo di energia in base alla prevista riduzione dell'impiego di energia per
unità di prestazione di trasporto, in special modo per quanto concerne le risorse energetiche
limitate (petrolio).
11. Effetti sociali tramite il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone occupate nel
settore dei trasporti.
12. Ripartizione globale degli effetti fra:
a) l'interno ovvero i trasporti interni,
b) la Comunità ovvero i trasporti internazionali.
Le risposte alle singole domande dovrebbero, nella misura del possibile, essere illustrate
mediante tabelle.
13. Si è proceduto ad un'analisi costi-benefici (analisi costi-benefici, analisi costi e efficacia e
analisi pluridimensionale dell'efficacia) e in caso affermativo quali sono i risultati di detta
analisi?
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di
ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica
europea (1984-1987) da eseguire presso il Centro comune di ricerca
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee n. C 225 del 23 agosto 1983, pagina 7.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 24 giugno 1983 di consultare conformemente alle dispo-
sizioni dell'articolo 7 dell'energia atomica e dell'articolo 235 del trattato che istituisce
la Comunità economica europea il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui
sopra.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 7,
nonché il trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea, e segnatamente l'articolo 235,
vista la richiesta di parere — presentata dal Consi-
glio delle Comunità europee il 1° luglio 1983 — in
merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che
adotta un programma di ricerca per la Comunità
europea dell'energia atomica e per la Comunità
europea (1984-1987) da eseguire presso il Centro
comune di ricerca» ('),
(') GU n. C 225 del 23. 8. 1983, pag. 7.
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