N.C 341/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 12.83
Parere in merito alla XII relazione sulla politica di concorrenza della Commissione delle
Comunità europee
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Commissione ha deciso in data 11 maggio 1983 di consultare, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica euro-
pea, il Comitato economico e sociale sulla relazione di cui sopra.
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato
nel corso della 210a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 settembre 1983.
Il testo del parere viene riportato in appresso.
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, HA ADOTTATO,
visto il trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea, in particolare l'articolo 198,
vista la richiesta di parere, presentata dalla Commis-
sione delle Comunità europee l'il maggio 1983, in
merito alla «XII relazione sulla politica di concor-
renza»,
vista la decisione del presidente di affidare alla
sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi»
l'incarico di elaborare il parere in materia (decisione
dell'8 giugno 1983),
visto il parere adottato dalla sezione il 7 settembre
1983,
visto il parere d'iniziativa riguardante «la politica di
concorrenza nella Comunità alla luce dell'attuale
situazione economica e sociale» (•) (parere adottato
il 30 aprile 1981),
visti i pareri in merito alla X e XI relazione sulla
politica di concorrenza, adottati rispettivamente il
24 febbraio 1982 (2) e il 28 ottobre 1982 (3),
ascoltata la relazione presentata dal relatore Mour-
gues,
visto quanto deliberato il 29 settembre 1983 (210a
sessione plenaria — 28 e 29 settembre 1983),
(') GUn. C 322 del 10. 12. 1981, pag. 3.
(2) GUn. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 23.
(3) GUn. C 326 del 13. 12. 1982, pag. 6.
a maggioranza, meno 2 astenuti,
IL SEGUENTE PARERE:
1.1. Il Comitato desidera prima di tutto sottoline-
are che la XII relazione sulla politica di concorrenza
dimostra che la Commissione segue da vicino
l'applicazione del capo 1 del titolo I della parte
terza del trattato di Roma. Anch'esso, al pari della
Commissione, insiste sul fatto che in un periodo
economico così difficile è quanto mai necessario
salvaguardare i meccanismi di una concorrenza non
alterata e prende atto inoltre che i settori maggior-
mente aperti alla concorrenza sono quelli che reg-
gono meglio di fronte alle attuali difficoltà econo-
miche.
1.2. In un sistema di economia di mercato, il man-
tenimento di una concorrenza non alterata che favo-
risca il libero corso della competitività delle imprese
costituisce un principio fondamentale del quale la
Commissione deve garantire l'applicazione, nel qua-
dro del trattato ; la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, ripresa dalle istanze giurisdizionali degli Stati
membri, conferma peraltro, in occasione di ogni
sentenza emessa sull'argomento, il rispetto delle
norme comunitarie.
1.3. Se, come sostiene la relazione, «il rafforza-
mento del mercato unificato della Comunità è
ancora reso difficile da vari ostacoli (cui si aggiun-
gono le divergenze tra le politiche economiche
nazionali), l'efficacia del funzionamento dei mecca-
nismi della concorrenza» per quanto necessaria, non
è in grado di risolvere i problemi posti in materia di
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formazione dei prezzi dalle politiche degli Stati
membri in campo fiscale, monetario, sociale, ecc., e
politiche che non sono ancora state armonizzate a
livello comunitario.
1.4. Ci si deve pertanto preoccupare che il raffor-
zamento della concorrenza e il consolidamento del
mercato unificato, come pure il risanamento della
struttura economica procedano di pari passo.
Il Comitato richiama l'attenzione della Commis-
sione soprattutto sullo stretto collegamento esistente
tra l'applicazione della politica di concorrenza e il
necessario sviluppo del potenziale industriale
europeo. L'apertura del mercato europeo pone l'esi-
genza di incentivare un'industria capace di affron-
tare tale concorrenza e di mantenere le sue posizioni
negli scambi mondiali. Il rafforzamento della
cooperazione industriale tra imprese europee va per-
tanto incoraggiato disciplinando la concorrenza, i
cui criteri devono, di conseguenza, essere ampliati e
temperati.
L'adeguamento delle strutture industriali della CEE
richiede un'interpretazione degli articoli 85 e 86 del
trattato di Roma che tenga conto del contesto eco-
nomico attuale e della necessità di far fronte alle
nuove condizioni della concorrenza internazionale
nel quadro di una politica comunitaria.
1.5. Una politica di concorrenza flessibile e coor-
dinata, comprendente anche orientamenti e indica-
zioni — come il CES ha chiaramente affermato nel
parere d'iniziativa dell'aprile 1981 e nel parere in
merito all'XI relazione (ottobre 1982) in cui, al
punto 2.5, invitava la Commissione a far conoscere
il proprio pensiero non solo attraverso le relazioni
annuali, ma anche a intervalli più brevi — ripristi-
nando in particolare la prassi, attualmente desueta,
delle comunicazioni su argomenti specifici — costi-
tuirebbe uno strumento molto più efficace ed equili-
brato dei semplici meccanismi «di divieto e di
deroga» che peccano di rigidità o di parzialità in
quanto riguardano casi particolari e contingenti.
1.6. Ovviamente, la relazione non può contenere
un'analisi approfondita dell'interdipendenza tra la
politica di concorrenza e le altre politiche comunita-
rie o nazionali, ma è indispensabile esigere che esse
vengano coordinate e armonizzate in un tutto coe-
rente e rispondente alla politica commerciale comu-
nitaria. (A questo proposito è opportuno riferirsi alle
politiche sociale, economica e monetaria in una
situazione di crisi caratterizzata dall'aumento dram-
matico della disoccupazione, soprattutto giovanile).
Regole di procedura
2.1. Il Comitato prende nota con soddisfazione del
fatto che la Commissione prosegue il suo impegno
in materia di procedure amministrative e si com-
piace che siano stati messi in valore taluni mezzi
(lettere amministrative, di archiviazione con pubbli-
cità, nota informativa consigliere-auditore). I risul-
tati di tali misure costituiranno oggetto di resoconti
che verranno redatti in occasione della pubblica-
zione della XIII relazione. Il parere che il CES for-
mulerà in proposito si avvantaggerà dell'esperienza
acquisita.
2.2. È ovvio che in materia di procedura devono
essere perseguite e incoraggiate tutte le iniziative
rivolte ad accelerare e a snellire le procedure, in
quanto esercitano un effetto positivo sulla concor-
renza.
2.3. In quest'ottica sembra opportuno raccoman-
dare
— ai denuncianti (imprese e/o importatori lesi,
associazioni di consumatori, sindacati) di ricor-
rere alle amministrazioni e/o alle istanze giuri-
sdizionali degli Stati membri;
— alla Commissione, alla Corte di giustizia e alle
istanze giurisdizionali nazionali, di dare la prio-
rità alle pratiche e alle cause concernenti settori
in difficoltà.
2.4. Invece, per quanto riguarda le disposizioni del
paragrafo 3, dell'articolo 85, e le imprese nazionaliz-
zate e private ampiamente sovvenzionate dagli Stati
o dagli enti locali e dagli enti pubblici, spetta alla
Commissione esigere la trasparenza delle misure
adottate e prendere posizione in conformità.
2.5. In generale, il Comitato auspica che la Comis-
sione riferisca, nella relazione annuale attinente alla
politica di concorrenza, sulle decisioni di applica-
zione del diritto comunitario della concorrenza da
parte delle istanze giurisdizionali nazionali. Sarebbe
auspicabile che la Commissione, contribuisse inoltre
a migliorare la conoscenza delle possibilità di
ricorso offerte, sul piano nazionale, ai privati
(imprese, lavoratori, consumatori...) in caso di vio-
lazione del diritto comunitario della concorrenza. Se
del caso, sarebbe opportuno che la Commissione
facesse proposte per l'applicazione effettiva ed
armonizzata da parte delle istanze giurisdizionali
nazionali del diritto comunitario della concorrenza
in tutti gli Stati membri.
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Le politiche nazionali e regionali — gli aiuti degli
Stati
3.1. Le legislazioni nazionali garantiscono ampia-
mente la continuazione dell'azione comunitaria nel
controllo della concorrenza all'interno dei mercati
regionali e nazionali.
3.2. I testi legislativi e regolamentari devono
rispettare lo spirito delle normative comunitarie ed
essere oggetto di un continuo esame attento e critico
da parte della Commissione. Giova ricordare in pro-
posito che la Corte di giustizia, in varie sentenze, ha
riaffermato l'efficacia diretta nei regimi nazionali
dei divieti previsti all'articolo 92, il primato del
diritto comunitario sul diritto nazionale è ormai un
fatto acquisito.
3.3. Gli aiuti concessi, giustificati all'inizio da
situazioni di acuta crisi congiunturale, aumentano
progressivamente nel numero e nell'entità sotto
forma di sovvenzioni o di prestiti con bonifico
d'interessi. Tale progressione è ritenuta preoccu-
pante dal Comitato, soprattutto perché si constata
che gli aiuti di natura congiunturale si trasformano
troppo spesso in aiuti strutturali e di lunga durata,
ingenerando una «mentalità da imprese assistite». In
tali condizioni, il Comitato ritiene che la politica di
concorrenza portata avanti dalla Commissione sarà
tanto più efficace quando l'autorizzazione o il
divieto di un aiuto mirano a migliorare la competiti-
vità comunitaria nel suo complesso e a rafforzare la
capacità di rinnovamento e ricerca delle imprese
europee, tenendo conto realisticamente delle evo-
luzioni intervenute nella divisione internazionale
del lavoro. A questo proposito è necessario :
— contrastare qualsiasi azione volta a creare una
competizione tra le offerte di aiuti pubblici ;
— vietare tali aiuti allorché comportano un effetto
simile a misure protezionistiche e si concretano
in un trasferimento di difficoltà economiche da
uno Stato membro all'altro;
— valutare in senso favorevole gli aiuti idonei allo
sviluppo della ricerca di base e della ricerca
applicata, allorché facilitano la realizzazione di
ristrutturazioni tecniche, la creazione di nuovi
prodotti o prendono in considerazione l'evolu-
zione favorevole delle esportazioni al di fuori
della Comunità.
3.4. L'analisi comparativa degli aiuti sarebbe più
agevole se la Commissione procedesse ad uno stu-
dio per attuare un codice comunitario di aiuti con-
cessi dagli Stati, dalle regioni e dagli enti locali e
basati su criteri e valutazioni di analoga natura.
Le azioni in corso
4.1. Lo sfruttamento di una licenza di brevetto
esercita un ruolo non trascurabile nella concorrenza.
Il Comitato prende atto dell'imminente presenta-
zione di un progetto di regolamento in merito. A
tempo non abbia ancora avuto seguito (parere sul
«Controllo delle concentrazioni» — GU n. C 252 del
27. 9. 1982).
4.2. Il persistere di crisi strutturali in taluni settori
di attività industriale, specie in quelli che operano
in situazioni di oligopolio, ripropone l'esigenza
dell'immediata adozione di disposizioni regolamen-
tari e di idonei controlli. A tale proposito il Comi-
tato si rammarica che il parere formulato a suo
tempo non abbia ancora avuto seguito (parere sul
«Controllo delle concentrazioni» — GU n. C 252 del
27.9. 1982).
4.3. Si ricorda infine che l'efficacia della politica
di concorrenza verrebbe resa più agevole dall'ado-
zione di uno statuto della società per azioni europea
e dell'associazione europea di cooperazione, e che
quest'ultimo è idoneo a favorire, a livello europeo,
l'auspicabile cooperazione delle piccole e medie
imprese, comprese quelle che si ispirano al movi-
mento cooperativo.
Gli sviluppi della concentrazione, della concorrenza e
della competitività
5.1. Il Comitato prende nota con soddisfazione del
nuovo orientamento delle analisi avviate dalla
Commissione che non riguardano più taluni settori
di attività dell'uno e dell'altro singolo Stato mem-
bro, ma si riferiscono ad un settore di attività stu-
diato nel suo complesso per tutti gli Stati membri.
Senza sottovalutare le difficoltà che si dovranno
superare, questo nuovo metodo deve essere viva-
mente incoraggiato, ricorrendo eventualmente ad
istituti specializzati in tale campo e ad università.
5.2. A questo proposito, il Comitato osserva che è
indispensabile la ricerca dei dati statistici più atten-
dibili allo scopo di procedere a raffronti a livello
comunitario rispettando un metodo rigoroso e scien-
tifico.
5.3. I settori oggetto di studio devono essere ana-
lizzati nel loro insieme, mentre è stato notato che
attualmente si suddividono in parti praticamente
uguali tra la produzione e i servizi.
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5.4. Per quanto riguarda l'esame della politica dei
prezzi praticati dalle imprese, è increscioso che sia
stato effettuato solo per i settori del libro e
dell'automobile. Tale esame è indispensabile e per il
futuro si dovrebbe accordare la priorità ai settori
delle assicurazioni, dei prodotti farmaceutici, delle
banche soprattutto per quanto attiene ai prestiti alle
imprese (tassi e selettività), dell'energia e dei mate-
riali da costruzione.
II quadro economico della politica di concorrenza
6.1. La riduzione delle aliquote della tariffa doga-
nale comune ha reso marginali i dazi doganali ed ha
aperto la Comunità alla concorrenza internazionale.
Da un punto di vista esterno alla CEE taluni aiuti
degli Stati membri possono essere assimilati ad
azioni di dumping soprattutto perché la loro neces-
saria trasparenza ne garantisce l'informazione
extra-comunitaria.
6.2. La Comunità deve pertanto subire la concor-
renza, da una parte, degli Stati con un'evoluzione
tecnologica avanzata (USA, Giappone) nel campo
dei nuovi prodotti industriali e, d'altra parte, dei
paesi in via di sviluppo per le produzioni industriali
che richiedono una notevole manodopera (tessili,
calzature).
6.3. I primi due decenni della CEE sono stati
caratterizzati dal liberalismo in materia industriale e
dalla «pianificazione» in materia agricola (PAC). Da
alcuni anni l'andamento della situazione economica
ha modificato tali dati. Per fornire alla Comunità i
mezzi per far fronte alla concorrenza internazionale,
sembra opportuno raccomandare :
— una politica industriale comune o, in mancanza
di essa, una strategia comunitaria che tenga
conto dell'evoluzione della divisione internazio-
nale del lavoro;
— una selettività, attribuendo una quota impor-
tante, degli aiuti ai settori in grado di sviluppare
le esportazioni comunitarie;
— l'eventuale ricorso alle misure di salvaguardia
previste dal trattato di Roma, ove sia nell'inte-
resse della politica commerciale comunitaria,
mentre conviene al tempo stesso tener conto dei
settori competitivi a livello mondiale, delle
nuove tecnologie e delle disponibilità finanzia-
rie; in particolare occorre approvare al più pre-
sto e valersi con fermezza e coerenza del nuovo
strumento difensivo finalmente proposto dalla
Commissione, contro le pratiche commerciali
sleali dei paesi terzi, pratiche che sono spesso
l'espressione di forme di protezionismo e di
imposizione unilaterali in contraddizione e vio-
lazione degli accordi comunitari e internazio-
nali.
6.4. D'altro lato, l'applicazione concreta da parte
degli Stati membri della direttiva recentemente
adottata dal Consiglio nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche costituirebbe un
importante fattore per disciplinare la concorrenza
intracomunitaria.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1983.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Francis CEYRAC
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un primo pro-
gramma strategico europeo di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione:
Esprit
Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE
Il Consiglio ha deciso in data 17 giugno 1983 di consultare, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica euro-
pea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
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