N. C 328/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
Parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio — Programma a
medio termine di infrastrutture di trasporto » e alla « Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla concessione di un sostegno finanziario nel quadro di un programma a medio
termine di infrastrutture di trasporto »
(86/C 328/15)
Il Consiglio, in data 15 luglio 1986, ha deciso conformemente al disposto degli articoli 75 e
198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito ai documenti di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni» incaricata di preparare i lavori in materia, ha
istituito nella riunione del 16 luglio 1986 un gruppo di redazione composto dal sig. Rouzier,
relatore, e dai sigg. Costa e Masprone, correlatori. Il gruppo ha terminato i propri lavori
Pll settembre 1986, alla vigilia della scadenza del mandato del Comitato per gli anni 1982-
1986; la sezione « Trasporti e comunicazioni » pertanto non ha più deliberato sui progetti di
parere e relazione formulati dal gruppo di redazione.
Il Comitato economico e sociale ha adottato nel corso della 239a sessione plenaria, (seduta
del 18 settembre 1986), sulla base della relazione del sig. Rouzier (relatore generale, articolo
18 del R.I.) all'unanimità il seguente parere:
1. Osservazioni generali
1.1. La proposta in esame prevede la concessione di
un sostegno finanziario nel quadro di un programma a
medio termine di infrastrutture di trasporto e sostituisce
due proposte anteriori della Commissione tuttora in
esame al Consiglio, vale a dire : la « Proposta di regola-
mento (CEE) del Consiglio relativo al sostegno finanzia-
rio dei progetti di interesse comunitario in materia di
infrastrutture di trasporto» del 5 luglio 1976(*) e la
« Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo
alla concessione di un sostegno finanziario nel quadro
di un programma pluriennale di infrastrutture di tra-
sporto » del 9 agosto 1983 (2).
1.2. A partire dal 1982.sono disponibili fondi di
bilancio per un'azione comunitaria in materia di infra-
strutture dei trasporti di interesse comunitario all'arti-
colo di bilancio 581, in totale 260 milioni di ECU (1982 :
10 milioni di ECU; 1983: 15 milioni di ECU; 1984: 80
milioni di ECU; 1985: 90 milioni di ECU e 1986: 65
milioni di ECU). Per il periodo 1987-1990, la Commis-
sione prevede 390 milioni di ECU all'articolo 581
«Sostegno finanziario dei progetti in materia di infra-
strutture dei trasporti all'interno della Comunità».
1.3. Nel 1984 il Consiglio ha inoltre stanziato 471
milioni di ECU all'articolo 583 «Progetti speciali in
(!) GU n. C 207 del 2. 9. 1976, pag. 9; GU n. C 249 del 18. 10.
1977, pag. 4/5 (mod.); GU n. C 89 del 10. 4. 1980, pag. 4
(mod.).
(2) GU n. C 36 del 19. 2. 1984, pag. 3.
materia di infrastrutture dei trasporti » in seguito all'a-
dozione del regolamento (CEE) n. 1889/84 (3).
1.4. Le azioni passate del Consiglio riguardano o
« azioni limitate » o « misure specifiche » che non con-
sentono ancora di affermare che la Commissione ha
adottato una politica coerente in materia d'infrastruttu-
re, richiesta dal Comitato economico e sociale da anni.
I risultati del Consiglio dei ministri dei trasporti del 18
e 19 giugno 1986 dimostrano che il Consiglio è deciso
ad affrontarla a piccoli passi. Ha invitato la Commissio-
ne a sottoporgli la presente proposta di regolamento
per permettergli l'impegno degli stanziamenti iscritti
nei bilanci 1985 e 1986.
1.5. Il Comitato approva la proposta di regolamento
che si pronuncia a favore di una politica comunitaria
basata su obiettivi e criteri ben definiti, anche se tale
politica si limita a considerare periodi meno lunghi di
quelli previsti nelle proposte del 1976 e del 1983. In
effetti il Comitato si è sempre espresso in favore di
questa impostazione globale e di uno strumento finan-
ziario più stabile, addirittura di un fondo speciale
(INFRAFONDS).
1.6. Il Comitato deplora tuttavia la mancanza di
volontà politica da parte del Consiglio di adottare una
politica comunitaria coerente a più lungo termine che
vada oltre i mercanteggiamenti, progetto per progetto
e il funzionamento, anno per anno. Nell'attesa, esso
spera che il Consiglio adotti almeno questa proposta
abbastanza rapidamente da consentire lo svolgimento
dell'iter procedurale previsto dall'articolo 5 prima della
fine del 1986.
(3) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 4.
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1.7. Il Comitato esorta la Commissione a definire a
sua volta senza indugi il programma a medio termine
e a trasmetterglielo.
2. Azioni particolari
2.1. Il Comitato constata che la proposta si riferisce
anche alla Comunicazione concernente gli « Orienta-
menti di politica a medio termine in materia di infra-
strutture di trasporto » del 14 dicembre 1984 sulla quale
la Commissione ha richiesto il suo parere in data 20
febbraio 1985, parere che è stato emesso il 25 settembre
1985 (4). Gli obiettivi e i criteri menzionati negli articoli
1 e 2 della proposta sembrano corrispondere all'argo-
(!) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 6.
Bruxelles, 18 settembre 1986.
mento discusso nel 1985. Il Comitato auspica tuttavia
che i criteri dei requisiti richiesti per godere del sostegno
finanziario dei progetti di infrastruttura di trasporto di
cui all'articolo 2 della proposta comportino gli elementi
essenziali del catalogo da esso elaborato nel parere del
28 settembre 1983 in merito al programma sperimentale
in materia di infrastrutture di trasporto (5).
2.2. Per quanto riguarda i 390 milioni di ECU previsti
per gli anni dal 1987 al 1990, il Comitato teme che
costituiscano un importo troppo esiguo alla luce soprat-
tuto dei tassi di partecipazione fissati all'articolo 3 della
scheda finanziaria.
(!) GU n. C 341 del 19. 12. 1981, pag. 8 e 9.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati,
per quanto concerne il campo di applicazione »
(86/C 328/16)
Il Consiglio, in data 20 maggio 1986, ha deciso di consultare, conformemente al disposto
dell'articolo 54 del trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
Le sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere il 3 settembre 1986 sulla base della relazione del sig. d'Elia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 1986, con 81 voti favorevoli, 18
contrari e 3 astensioni, nel corso della 239a sessione plenaria, il seguente parere :
1. Il Comitato approva la proposta di direttiva che
tende a completare la quarta direttiva del 25 luglio 1978
relativa ai conti annuali (GU n. L 222 del 14. 8. 1978)
e la settima direttiva del 13 giugno 1983 relativa ai conti
consolidati (GU n. C 193 del 20. 7. 1983) estendendone
il campo di applicazione alle società in nome collettivo
e in accomandita semplice nel caso in cui i loro soli
soci illimitatamente responsabili siano organizzati in
forma di società per azioni o di società a responsabilità
limitata.
(!) GU n. C 144 del 11. 6. 1986, pag. 10.
2. Il Comitato ritiene — concordando pienamente
con l'analisi della Commissione — che l'obiettivo perse-
guito è ampiamente giustificato dall'esistenza, all'inter-
no della Comunità, di un numero considerevole ed in
continuo aumento di tali società in nome collettivo e
in accomandita semplice e che sarebbe pertanto contra-
rio allo spirito della 4a e 7a direttiva non applicare a
tali forme di imprese le stesse disposizioni previste, in
materia contabile, per le società per azioni e a responsa-
bilità limitata.
3. Il Comitato osserva infine che le PMI che tendono
generalmente ad organizzarsi in forme associative sem-
plici, come appunto le società in nome collettivo ed in
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