N. C 68/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 3. 87
3.1. Questa procedura sembra tanto più necessaria in
quanto è difficile prevedere le conseguenze pratiche dell'ade-
sione della Spagna e del Portogallo per quanto concerne
l'applicazione delle norme di ripartizione della distillazione
obbligatoria.
4. Nella misura in cui la determinazione dei volumi
globali di distillazione obbligatoria non forma oggetto del
regolamento, il Comitato constata che le spese imputabili al
FEAOG non sono modificate.
5. Il Comitato ha preso atto delle ragioni che hanno
determinato la modifica del paragrafo 6 dell'articolo 41 del
regolamento di base, resa necessaria dal regime speciale dei
prezzi e degli aiuti stabilito per la Spagna in seguito
all'ampliamento.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986
II Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante undicesima modifica del
regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
ovine e caprine (l )
(87/C 68/04)
Il Consiglio, in data 4 dicembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del
trattato che istituisce le Comunità europee, di consultare il Comitato economico e sociale in merito
alla proposta di cui sopra.
La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
della relazione orale del sig. Clavel, il 4 dicembre 1986.
II Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 16 dicembre 1986, nel corso della 242a
sessione plenaria svoltasi il 16 e 17 dicembre 1986, il seguente parere:
1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.
Il Comitato condivide l'obiettivo perseguito che è quello di
giungere ad un funzionamento più normale delle garanzie
previste dall'organizzazione comune del mercato delle carni
ovine consentendo, in tutte le regioni, l'adattamento delle
compensazioni alla modulazione stagionale dei prezzi di base
stabiliti dal Consiglio per ciascuna settimana della cam-
pagna.
2. Il Comitato fa osservare tuttavia che il miglioramento
proposto dalla Commissione non basterà a correggere tutte le
distorsioni che scaturiscono dall'attuale compartimentazione
(!) GU n. C 323 del 16. 12. 1986, pag. 3.
del mercato interno e dall'inadeguatezza dei meccanismi di
importazione. Esso invita quindi la Commissione a presen-
tare quanto prima delle proposte che vadano nel senso di una
più vasta integrazione del mercato comunitario delle carni
ovine e caprine.
3. Quanto al primo capoverso dell'articolo 1, il Comitato
suggerisce un miglioramento redazionale e propone:
«All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è
aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
Nella misura necessaria per adattare la compensazione
alle variazioni del prezzo di base e del prezzo di mercato,
ecc.».
Fatto a Bruxelles, addi 16 dicembre 1986
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
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