16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 68/5
Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio concernente la concessione di un sostegno
finanziario a progetti di infrastrutture di trasporto (')
(87/C 68/05)
Nel corso della sessione del 10 e 11 novembre 1986 il Consiglio ha preso atto delle intenzioni della
Commissione di presentare una proposta di regolamento del Consiglio volta a impegnare gli
stanziamenti rimanenti del capitolo 58, articolo 581, del bilancio 1985, entro la fine del 1986. In tale
occasione esso ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposta di cui
sopra.
La consultazione del Comitato è avvenuta con lettera datata 18 novembre 1986 accompagnata dalla
proposta in questione in tre lingue (D, E, F). Dato che il Consiglio deve pronunciarsi sulla proposta nel
corso della prossima sessione dedicata alle questioni dei trasporti, il 15 e 16 dicembre 1986, nella
consultazione si dice che «in tale prospettiva il Consiglio apprezzerebbe che il Comitato economico e
sociale si pronunciasse nel corso della sessione di novembre».
La sezione «Trasporti e comunicazioni» incaricata dal presidente del Comitato il 19 novembre 1986
della preparazione dei lavori in materia (articoli 22, 46 e 47 del regolamento interno), ha istituito lo
stesso giorno un gruppo di redazione composto dal relatore Rouzier e dai correlatori Haas e
Masprone.
La proposta della Commissione si basa sugli articoli 75 e 84 del trattato che istituisce la Comunità
economica europea. L'articolo 75 prevede la consultazione obbligatoria del Comitato.
La sezione «Trasporti e comunicazioni» ha adottato il parere nel corso della 74a riunione del 10
dicembre 1986 sulla base della relazione del sig. Rouzier.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 16 dicembre 1986, nel corso della
242a sessione plenaria, il seguente parere:
0. Osservazioni preliminari
0.1. A mo' d'introduzione, il Comitato ammette, che il
Consiglio possa imporgli un termine per l'elaborazione di un
parere; ai sensi dell'articolo 198 del trattato tale termine non
può tuttavia essere inferiore a 10 giorni. Dato che la
consultazione è pervenuta presso il presidente del Comitato il
19 novembre 1986 non era di conseguenza possibile elabo-
rare il parere per la sessione plenaria del 26 e 27 novembre
1986.
0.2. Inoltre, i documenti necessari non sono stati messi a
disposizione del Comitato a tempo debito e in tutte le lingue.
Il Comitato protesta presso il Consiglio per tali disguidi,
tanto più che si sono ripetuti in varie occasioni.
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato nota dal comunicato stampa della
sessione del Consiglio del 10 e 11 novembre 1986 che
quest'ultimo ha esaminato la proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla concessione di un sostegno finanziario
nel quadro di un programma a medio termine di infrastrut-
ture di trasporto del 27 giugno 1986. Al termine delle
discussioni, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei
rappresentanti permanenti di proseguire l'esame del progetto
di regolamento alla luce dei pareri espressi dal Parlamento
europeo e dal Comitato economico e sociale in particolare
per quanto riguarda le modalità di sostegno comunitario a
progetti rispondenti a taluni criteri.
1.2. Nel parere sull'argomento del 18 settembre 1986 (2),
il Comitato si è espresso, come in diversi pareri precedenti, «a
favore di una politica comunitaria coerente basata su
obiettivi e criteri ben definiti». Nel parere del 25 settembre
1985 (3) il Comitato ha sottolineato che lo sviluppo delle
infrastrutture di trasporto nella Comunità europea deve
rispondere specificamente a tre obiettivi:
— riduzione dei costi economici, sociali ed ecologici del
trasporto di persone e di merci e, di conseguenza, anche
miglioramento della produttività delle imprese di tra-
sporto;
— mantenimento e sviluppo della competitività delle impre-
se degli Stati membri della Comunità europea sul mercato
mondiale, attraverso il collegamento ad una rete interna-
zionale di trasporto rapido;
(») GU n. C 323 del 16. 12. 1986, pag. 4.
(2) GU n. C 328 del 26. 12. 1986, punto 1.5.
(3) GU n. C 303 del 25. 11. 1985.
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— armonizzazione delle condizioni di vita nelle regioni della
Comunità meno sviluppate con quelle delle aree altamen-
te sviluppate (*).
1.3. Nel parere del 18 settembre 1986 sopra menzionato,
il Comitato deplora tuttavia anche la mancanza di volontà
politica da parte del Consiglio di adottare una politica
comunitaria coerente a più lungo termine che vada oltre i
mercanteggiamenti, anno per anno, e il frazionamento,
progetto per progetto.
1.4. Il Comitato constata che, purtroppo, il suo timore è
doppiamente giustificato: il Consiglio non ha potuto mettersi
d'accordo sulla proposta della Commissione del giugno 1986
che prevede una politica di infrastrutture di trasporto a
medio termine; la Commissione da parte sua propone ora di
ripartire i 90 milioni di ECU del bilancio 1985 su quindici
progetti, localizzati in tutti gli Stati membri salvo il Lussem-
burgo.
1.5. Il Comitato rammenta in proposito che dal 1982 si
registrano i seguenti mezzi finanziari; la linea di bilancio 581,
260 milioni di ECU in totale (10 milioni di ECU (1982); 15
milioni di ECU (1983); 80 milioni di ECU (1984); 90 milioni
di ECU (1985) e 65 milioni di ECU (1986).
1.6. I mezzi finanziari degli anni 1982 e 1984 (in totale
105 milioni di ECU) sono stati spesi. 190 milioni di ECU che
figurano nel bilancio 1985 aumentano le spese dell'85,7%.
Anche se l'inadeguatezza generale degli stanziamenti non è di
sua competenza e costituisce un vincolo di partenza, il
Comitato mette ancora una volta in evidenza il fatto che gli
stanziamenti iscritti al bilancio devono essere utilizzati
conformemente alla loro destinazione iniziale.
1.7. Di conseguenza il Comitato è favorevole alla propo-
sta della Commissione che costituisce lo strumento giuridico
(») GUn. 303 del 25. 11. 1985.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986
indispensabile per poter utilizzare i fondi disponibili del
bilancio a tal fine.
1.8. Esso sollecita il Consiglio a fare in modo che, in caso
di intervento comunitario, gli Stati membri non riducano i
mezzi finanziari nazionali inizialmente previsti.
2. Osservazioni particolari
2.1. Il Comitato, senza volere entrare nei dettagli dei
progetti scelti dalla Commissione con l'aiuto del comitato
delle infrastrutture, constata con soddisfazione che la Com-
missione si è sforzata di ripartire gli stanziamenti in maniera
uguale fra strada (55%) e rotaia (45%).
2.2. Il Comitato constata inoltre che la Commissione ha
ripartito gli stanziamenti sulle quattro categorie di progetti in
maniera soddisfacente:
2.2.1. Lavori destinati a migliorare l'integrazione delle
regioni situate geograficamente alla periferia della Comuni-
tà: 40%
2.2.2. Assi di transito: 34%
2.2.3. Lavori nei corridoi essenziali: 24%
2.2.4. Altri progetti: 2 %
2.3. Secondo il Comitato tale ripartizione costituisce nel
suo insieme un compromesso che deve essere accettato dal
Consiglio quanto prima, comunque entro la fine dell'anno.
Inoltre essa chiede con insistenza al Consiglio di adottare,
conformemente alla decisione del 10 e 11 novembre 1986, il
regolamento per un programma di infrastrutture a medio
termine all'inizio del 1987, per consentire la realizzazione di
una concezione in materia di infrastrutture di trasporto che
vada più in là di un esercizio finanziario.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Full & Egal Universal Law Academy