16. 3. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 6 8 / 3
2. Osservazioni particolari
2.1. Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino
Il Comitato, partendo dal presupposto di una stretta osser-
vanza delle norme per la refrigerazione e l'immagazzinamen-
to delle carni, ritiene che si dovrebbe sostituire, corrispon-
dentemente nel primo trattino, il brano di frase « . . . e nelle
quali non si è raggiunta la cristallizzazione dell'acqua». La
sostituzione causerebbe una formulazione più chiara e
univoca sia nell'interesse dell'economia sia in quello dei
consumatori.
2.2. Articolo 1, paragrafo 2
Il Comitato sottolinea la necessità che i fegati vengano
affettati solo in condizioni sanitarie ottimali. Purché queste
ultime siano rispettate, si può autorizzare l'impianto di un
laboratorio di sezionamento anche in locali adeguati che si
trovino all'interno di un macello.
2.3. Articolo 1, paragrafo 4, lettera d)
È opinione del Comitato che sia necessario in questo passo
adottare una formulazione che presenti maggiore chiarezza
sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Il testo
dovrebbe pertanto essere: «Una confezione può contenere
solo un organo completo sezionato».
2.4. Direttiva 72/462/CEE, articolo 2
Il Comitato sottolinea che il termine previsto per recepire
nelle legislazioni nazionali la prevista modifica della direttiva
(1 ° gennaio 1987) è irrealistico e certamente non potrà essere
rispettato.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*)
(87/C 68/03)
Il Consiglio, in data 10 novembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198
del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
della relazione orale di Yverneau in data 4 dicembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 16 dicembre 1986, nel corso della 242a
sessione plenaria svoltasi il 16 e 17 dicembre 1986, il seguente parere:
1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.
2. Sembra che le disposizioni concernenti la ripartizione
della distillazione obbligatoria tra le diverse regioni (o Stati)
della CEE, definite dall'accordo dei capi di Stato riuniti a
Dublino nel 1984, non abbiano potuto essere applicate
integralmente per la prima campagna 1985/1986.
2.1. Per assicurare una più equa ripartizione della distil-
lazione obbligatoria tra gli Stati in causa si è dovuto ricorrere
GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 3.
a disposizioni transitorie che erano state previste per questo
primo anno di applicazione.
2.2. Questa prima esperienza ha messo in luce la necessità
di attenuare il rigore di un metodo di ripartizione della
distillazione obbligatoria esclusivamente basato sui raccolti
dell'anno nei diversi Stati della CEE.
3. Il Comitato sottoscrive all'analisi della Commissione: a
suo giudizio la possibilità regolamentare di ricorrere a
disposizioni transitorie di applicazione dev'essere mantenuta
per diverse campagne e, in seguito a tale esperienza, sarà
probabilmente possibile stabilire una nuova regolamenta-
zione più adeguata.
N. C 68/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 3. 87
3.1. Questa procedura sembra tanto più necessaria in
quanto è difficile prevedere le conseguenze pratiche dell'ade-
sione della Spagna e del Portogallo per quanto concerne
l'applicazione delle norme di ripartizione della distillazione
obbligatoria.
4. Nella misura in cui la determinazione dei volumi
globali di distillazione obbligatoria non forma oggetto del
regolamento, il Comitato constata che le spese imputabili al
FEAOG non sono modificate.
5. Il Comitato ha preso atto delle ragioni che hanno
determinato la modifica del paragrafo 6 dell'articolo 41 del
regolamento di base, resa necessaria dal regime speciale dei
prezzi e degli aiuti stabilito per la Spagna in seguito
all'ampliamento.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986
II Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante undicesima modifica del
regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
ovine e caprine (l )
(87/C 68/04)
Il Consiglio, in data 4 dicembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del
trattato che istituisce le Comunità europee, di consultare il Comitato economico e sociale in merito
alla proposta di cui sopra.
La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
della relazione orale del sig. Clavel, il 4 dicembre 1986.
II Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 16 dicembre 1986, nel corso della 242a
sessione plenaria svoltasi il 16 e 17 dicembre 1986, il seguente parere:
1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.
Il Comitato condivide l'obiettivo perseguito che è quello di
giungere ad un funzionamento più normale delle garanzie
previste dall'organizzazione comune del mercato delle carni
ovine consentendo, in tutte le regioni, l'adattamento delle
compensazioni alla modulazione stagionale dei prezzi di base
stabiliti dal Consiglio per ciascuna settimana della cam-
pagna.
2. Il Comitato fa osservare tuttavia che il miglioramento
proposto dalla Commissione non basterà a correggere tutte le
distorsioni che scaturiscono dall'attuale compartimentazione
(!) GU n. C 323 del 16. 12. 1986, pag. 3.
del mercato interno e dall'inadeguatezza dei meccanismi di
importazione. Esso invita quindi la Commissione a presen-
tare quanto prima delle proposte che vadano nel senso di una
più vasta integrazione del mercato comunitario delle carni
ovine e caprine.
3. Quanto al primo capoverso dell'articolo 1, il Comitato
suggerisce un miglioramento redazionale e propone:
«All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è
aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
Nella misura necessaria per adattare la compensazione
alle variazioni del prezzo di base e del prezzo di mercato,
ecc.».
Fatto a Bruxelles, addi 16 dicembre 1986
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
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