29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/19
tale da richiedere una nuova omologazione nell'ambito
della direttiva sulle fuliggini (72/306/CEE).
3.5.1. In tale contesto tuttavia il Comitato invita la
Commissione e il Consiglio a rendere assolutamente
chiaro che fino al 30 settembre 1990:
— le nuove norme sul controllo delle emissioni possono
essere applicate dagli Stati membri solo a quei
veicoli per i quali è necessaria una nuova omolo-
gazione in relazione alla fuliggine, ma che
— gli Stati membri devono astenersi dall'introdurre
requisiti nazionali vincolanti per il controllo delle
emissioni per tutti gli altri veicoli durante il periodo
di transizione precedente l'entrata in vigore delle
disposizioni della proposta di direttiva.
4. Relazioni esterne
Il comitato chiede che la Commissione si impegni in
negoziati con altri paesi europei per assicurare che le
proposte di regolamento sul controllo delle emissioni
armonizzato per i motori diesel non rimanga limitato
alla CEE ma sia accettato nella più ampia misura
possibile almeno da tutti i paesi europei fuori dalla
Comunità.
Bruxelles, 26 novembre 1986.
// Presidente
del Comitato econo'mico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'accesso al
mercato del trasporto merci su trada fra Stati membri
(86/C 333/07)
Il Consiglio, in data 10/11 novembre 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli
75 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
In attesa dell'imminente consultazione, l'ufficio di presidenza del Comitato ha incaricato il
22 ottobre 1986 la sezione «Trasporti e comunicazioni» di predisporre i lavori in materia; il
23 ottobre 1986 la sezione ha poi costituito un gruppo di studio, e nominato relatore il sig.
L.J. Smith.
Poiché la proposta della Commissione prevede l'aumento del contingente comunitario del
40% per il 1° -gennaio 1987, la formulazione del parere del Comitato, almeno su questo
aspetto della proposta, è particolarmente urgente. Ciò risulta anche nella lettera del Consiglio,
del 14 novembre 1986, nella quale quest'ultimo richiede in particolare per il novembre 1986
un parere preliminare sull'articolo 2 della proposta di regolamento; inoltre il Comitato deve
essere ascoltato obligatoriamente in base all'articolo 75 del trattato CEE, prima che il
Consiglio possa giungere ad une decisione.
Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 26 novembre 1986, nel corso della 241a
sessione plenaria, con 87 voti favorevoli, 19 contrari e 14 astensioni, il seguente parere:
1. Osservazioni generali Corte di giustizia europea del 22 maggio 1985 nella
causa 13/83 {}) e dal risultato del verice di Milano del
1.1. Nella riunione del 14 novembre 1985, il Consi-
glio ha tratto delle conclusioni dalla sentenza della (!) GU n. C 144 del 13. 6. 1986, pag. 4.
N. C 333/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
28 e 29 giugno 1985 in merito allo sviluppo della politica
comune dei trasporti, conclusioni che si possono così
sintetizzare:
— creazione di un mercato dei trasporti libero, senza
limitazioni quantitative, entro al massimo il 1992;
— adeguamento graduale e non discriminatorio dei
contingenti bilaterali nel periodo transitorio e con-
temporaneo sviluppo dei contingenti comunitari;
— eliminazione delle distorsioni di concorrenza nel
periodo transitorio.
1.2. Nella riunione del 30 giugno 1986 il Consiglio si
è espresso in maniera ancora più esplicita sulla struttura
futura dell'organizzazione di mercato intracomunitario
dei trasporti di merci su strada: « Per consentire, nella
fase transitoria, un progressivo adeguamento al libero
mercato, la cui realizzazione deve essere completata
entro il 1992 al più tardi, e affinchè il passaggio al
nuovo sistema avvenga nel modo più flessibile possibile,
la percentuale annua di aumento del contingente comu-
nitario deve essere superiore alla percentuale attuale
del 1 5 % . Questo aumento annuo dovrà quindi essere
portato a partire dal 1987 al 40% cumulativamente
fino alla instaurazione della fase finale ... ».
2.2. In base all'articolo 2, paragrafo 2, della proposta
della Commissione il numero totale delle autorizzazioni
1.3. Per quanto riguarda la condizioni di concorren-
za il Consiglio ha deciso : « Durante il periodo transito-
rio occorre proseguire con diligenza l'azione di elimina-
zione delle distorsioni di concorrenza »; in questo conte-
sto esso ha invitato la Commissione « a presentare uno
studio sulla tassazione degli autoveicoli, sulle accise per
i carburanti e sui pedaggi, nonché sulle loro correlazio-
ni, al più presto possibile, ma al più tardi per il 1° gen-
naio 1987».
1.4. Il sistema dei contingenti bilaterali verrà mante-
nuto nel periodo transitorio, anche se essi non sono
conformi alla sentenza della Corte di giustizia europea.
2. Osservazioni particolari sull'articolo 2 del progetto
di regolamento
2.1. Per potersi fare un'idea della portata dell'au-
mento periodico delle autorizzazioni comunitarie, sem-
bra opportuno innanzitutto sintetizzarle in uno schema :
comunitarie (11 475 nel 1987) deve essere aumentato
volta per volta fino al 1991 (cumulativamente) del 4 0 % ,
Danimarca
R.F di Germania
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Portogallo
Spagna
1984
1
434
305
727
88
656
88
567
111
626
436
4 038
(58)
(436)
4 427
%
2
9,8
6,9
16,4
2,0
14,8
2,0
12,8
2,5
14,1
9,9
1,3
7,5
100
1985
Reg.
3621/
84(>)
3
570
469
914
131
801
147
721
179
785
551
5 268
(129)
(443)
5 840
%
4
9,8
8,0
15,7
2,2
13,7
2,5
12,4
3,1
13,4
9,4
100
1986
Decisione
della
Commissione
85/476/CEE (2)
5
+ 87
+ 112
+ 120
+ 27
+ 89
+ 42
+ 100
+ 48
+ 107
+ 75
+ 803
6
657
581
1034
158
890
189
821
227
888
626
6 071 (s)
673
1986
Reg. 3677/85 (3)
7
707
625
1 112
170
957
204
883
245
955
673
6 531(6)
233
9,1
7 437
8
+ 50
+ 44
+ 78
+ 12
+ 67
+ 15
+ 62
+ 18
+ 63
+ 47
+ 456
+ 156
%
9
9,5
8,4
15,0
2,3
12,9
2,7
11,9
3,3
12,8
9,1
3,1
829
100
Decisione
86/491/CEE (4)
10
+ 101
+ 114
+ 329
+ 60
+ 281
+ 54
+ 295
+ 60
+ 336
+ 87
+ 7,6
1014
1 949
11
808
739
1441
230
1238
258
1 178
305
1291
760
309
9 386
+ 26,2%
Proposta
della
Commissione
1987
12
976
929
1735
293
1488
341
1424
404
1553
902
416
11 475
+ 22,2%
(!) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 61.
(2) GU n. L 283 del 24. 10. 1985, pag. 16.
(3) GU n. L 354 del 31. 12. 1985, pag. 46.
(4) GU n. L 285 dell'8. 10. 1986, pag. 29.
(5) Aumento del 15,2% rispetto al 1985.
(6) Aumento del 24% rispetto al 1985 e del 7,6% rispetto alle quote fissate dalla decisione della Commissione 85/476/CEE del 27. 9. 1985.
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 333/21
per cui il contingente comunitario si potrebbe sviluppa-
re approssimativamente come segue :
1988: 16 065 autorizzazioni,
1989: 22 491 autorizzazioni,
1990: 31 487 autorizzazioni,
1991: 44 082 autorizzazioni.
2.3. Sembra superfluo porsi la domanda sulle percen-
tuali del trasporto merci intracomunitario che nei pros-
simi anni saranno effettuate attraverso le autorizzazioni
comunitarie o quelle bilaterali. Se si parte dal presuppo-
sto che la realizzazione della libera prestazione dei
servizi (regolamentazione sul cabotaggio) secondo la
Commissione deve essere realizzata in un «termine
ragionevole » di circa due anni, allora è fuori discussione
che questo ampliamento massiccio dell'offerta possa
non avere ripercussioni sulle tariffe.
2.4. Il Comitato è quindi d'accordo con la Commis-
sione sul fatto che la creazione di un nuovo ordinamento
del mercato non può essere a carico dei lavoratori del
settore e che si devono prendere tempestivamente delle
misure atte ad evitare conseguenze economiche e sociali
nocive.
2.5. Il Comitato non comprende inoltre neppure il
motivo per cui la Commissione non dà maggiore credi-
bilità a questa sua idea presentando contemporanea-
mente al « pacchetto di liberalizzazione » anche il « pac-
chetto delle misure di armonizzazione», in modo che il
Consiglio possa decidere congiuntamente in materia.
2.6. Il Comitato non è in grado, dato il tempo limita-
to a sua disposizione, di esaminare la proposta della
Bruxelles, 26 novembre 1986.
Commissione in modo globale. Non è ancora sicuro,
per la stessa ragione, che i suoi dubbi nei confronti di
un automatismo che ignora l'andamento del mercato
non siano fondati e giustificati dalle particolarità del
settore.
2.7. Esso fa quindi riferimento ancor oggi in primo
luogo al suo parere del 26 ottobre 1983 (*) sul nuovo
metodo del calcolo del contingente comunitario, la cui
motivazione mantiene ancora oggi tutta la sua attualità.
2.8. Per le ragioni sopra esposte il Comitato è quindi
convinto che la Comunità non dovrebbe trarre alcun
danno se la proposta della Commissione sull'aumento
del 40 %, che di fatto sarebbe pari solo al 22,2 %, non
entrasse in vigore precipitosamente il 1° gennaio 1987,
senza essere sottoposta ad un esame più approfondito.
2.9. Il Comitato propone pertanto di non approva-
re — senza conoscenza delle proposte di armonizza-
zione — un tale aumento, aggiuntivo a quello del 26,2 %
indicato dalla Commissione per il 1987.
2.10. Il Comitato considera quindi questo parere
come una dichiarazione preliminare su un aspetto della
proposta della Commissione. Esso continuerà con tem-
pestività l'intero esame del testo della Commissione e
formulerà in proposito all'inizio del 1987 un parere
globale, in cui potranno essere considerati anche i lavori
paralleli in corso sulla realizzazione della libera presta-
zione dei servizi.
(!) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 28.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
N. C 333/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
ALLEGATO
La seguente proposta di modifica è stata respinta dal Comitato nel corso del dibattito.
Sostituire il parere della sezione con il testo seguente:
« Con riserva di un esame approfondito della proposta di regolamento del Consiglio concernente l'accesso al
mercato del trasporto merci su strada fra Stati membri — doc. COM(86) 595 def., su cui il Comitato è stato
consultato il ..., la sezione constata che l'articolo 2, paragrafo 2 di tale proposta è conforme, per quanto
riguarda il 1987, alla decisione presa dal Consiglio il 30 giugno 1986 di maggiorare ogni anno dal 1987 al
1991 incluso, di almeno il 40%, il numero di autorizzazioni comunitarie.
Essa sottolinea che tale decisione è conforme alle conclusioni della riunione del Consiglio del 14 novembre
1985 che si riallacciavano al dispositivo della sentenza della Corte europea di giustizia del 22 maggio 1985
nella causa 13/83 e del vertice di Milano del 28/29 giugno 1985 per quanto riguarda l'evoluzione della politica
comune dei trasporti. Tali conclusioni possono essere così riassunte:
— creazione di un mercato libero senza restrizione quantitativa nel settore dei trasporti entro al più tardi il
1992;
— adattamento progressivo, su base non discriminatoria, dei contingenti bilaterali nel periodo transitorio e
sviluppo simultaneo del contingente comunitario;
— eliminazione delle distorsioni di concorrenza nel periodo transitorio.
La sezione invita quindi il Consiglio a pronunciarsi favorevolmente entro il 31 dicembre 1986, sull'articolo
2, paragrafo 2, della proposta in oggetto.
Essa chiede inoltre al Consiglio di esaminare prioritariamente in vista di una decisione rapida gli altri elementi
costitutivi della proposta in esame.
Essa rammenta infine che il 14 novembre 1985, il Consiglio aveva pure invitato la Commissione a presentare
quanto prima, ma non oltre il 1° gennaio 1987, uno studio sulla tassazione dei veicoli a motore, le accise sul
carburante e i pedaggi come pure sulle interrelazioni fra tali elementi. »
Motivazione
Si considera, da un lato, che l'opinione sostenuta dal documento va contro la realizazione di un mercato
comune dei trasporti, in quanto raccomanda il mantenimento di restrizioni quantitative dell'accesso al
-trasporto su strada in mancanza di un'armonizzazione completa delle condizioni di concorrenza nel trasporto,
e, dall'altro, l'inammissibile prossimità delle scadenze che deve rispettare il Comitato.
Risultato della votazione
Voti favorevoli : 37, voti contrari : 74, astensioni : 17.
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