N. C 333/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
plicazione di una clausola « anti-surge» (1). Ciò consen-
tirebbe alla Commissione di procedere ad una valuta-
zione delle situazione e ad una consultazione in tempo
utile degli ambienti economici e sociali interessati.
9. Il Comitato prende atto con grande interesse del
fatto che la Commissione adegua i margini preferenziali
in funzione delle statistiche più recenti relative alle
importazioni reali dei prodotti in causa. Tali adegua-
menti consentono di tener conto nel SPG della ripresa
economica che registrano attualmente i paesi indu-
striali.
10. Il Comitato si chiede per quale motivo il SPG
non sia menzionato nel « programma » (2) della Com-
missione e lo deplora in quanto, a suo parere, la Comu-
nità ha interesse a concentrare e a orientare secondo gli
stessi obiettivi i suoi differenti strumenti di cooperazio-
ne allo sviluppo.
(J) Clausola «anti-surge» = possibilità di prendere provvedi-
menti in caso di invasione massiccia di un prodotto sul
mercato.
(2) Sulla base della Relazione economica annuale.
11. Il Comitato si oppone all'inserimento nello sche-
ma delle preferenze generalizzate di un trattamento
particolare per il settore della petrolchimica. Affidare
alla Commissione un potere discrezionale nell'applica-
zione del sistema dei contingenti è contrario al principio
di trasparenza e automatismo sempre proclamato dal
Comitato.
12. Il Comitato insiste ancora una volta affinché in
tutte le relazioni esterne la Comunità contribuisca al
miglioramento della situazione mondiale non solo in
termini economici ma anche sul piano sociale, fatto che
non va considerato come un'ingerenza politica negli
affari interni del paesi terzi. Al riguardo esso rammenta
di aver sempre propugnato, nei pareri relativi agli scam-
bi internazionali (come per esempio in merito alla terza
convenzione di Lomé), il rispetto dei diritti dell'uomo
e, in particolare, l'applicazione di norme di lavoro eque
quali sono definite dall'Organizzazione internazionale
del lavoro.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1986
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico dei rifiuti in mare(1)
(86/C 333/05)
Il Consiglio, in data 27 agosto 1985, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 100
e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico di rifiuti
in mare.
La sezione « Ecologia, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere in data 1 e 2 settembre 1986. Nella riunione del 6 giugno 1986 il
relatore Kòlble è stato sostituito, per ragioni di salute, dal sig. von der Decken.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 novembre 1986, nel corso della 241a
sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 astensioni, il seguente parere :
1. Osservazione preliminare
1.1. La Commissione propone l'adozione di una
direttiva la quale prevede che lo scarico e l'incenerimen-
to di rifiuti in mare vengano in parte vietati, in parte
consentiti previa autorizzazione, e che tali pratiche
dovrebbero a lunga scadenza venire limitate in misura
considerevole o essere del tutto eliminate.
0) GU n. C 245 del 26. 9. 1985.
1.2. Il Comitato si dichiara in linea di massima favo-
revole ad una regolamentazione del genere, tuttavia
ritiene necessario apportare al progetto alcune modifi-
che, specificate nelle osservazioni di cui al punto 3.
1.3. La normativa prevista si inserisce nel quadro dei
tre programmi d'azione varati dalle Comunità europee
in materia ambientale, i quali si propongono di fornire
un contributo al fine di prevenire e combattere l'inqui-
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/13
namento marino favorendo in tal modo uno sviluppo
economico armonioso della Comunità. La suddetta
regolamentazione fa riferimento in particolare alle
seguenti direttive del Consiglio: 75/437/CEE, 75/438/
CEE, 78/176/CEE, 82/883/CEE, 76/51/CEE, 76/464/
CEE, 77/585/CEE, 80/686/CEE, 81/420/CEE, 81/971/
CEE, 83/101/CEE, 83/513/CEE.
2. Osservazioni generali
2.1. Convenzioni internazionali in merito alla lotta
contro l'inquinamento marino
2.1.1. La tutela dell'ambiente marino dall'inquina-
mento è oggetto di una serie di convenzioni internazio-
nali — talune di carattere universale, talune di carattere
regionale. Tali convenzioni si differenziano tra loro in
parte in maniera considerevole sia per quanto riguarda
il campo di applicazione territoriale, sia per quanto
concerne il loro contenuto oggettivo, il gruppo delle
parti contraenti e lo status giuridico.
2.1.2. Mentre la Convenzione di Londra stipulata
nel 1972 — e più volte integrata in seguito — nonché
la convenzione Marpol, pure sottoscritta a Londra nel
1973 e successivamente integrata, presentano un carat-
tere universale, la convenzioni di Oslo del 1972 e la
convenzione di Barcellona nel 1976 nonché la conven-
zione di Helsinki del 1974 e la convenzione dei Caraibi
del 1983 rivestono un carattere regionale.
2.1.3. Le convenzioni di Londra, Oslo e Barcellona
contengono le cosiddette liste «nere» o «grigie» di
sostanze, per le quali vige il divieto di scarico in mare
oppure per le quali tale pratica è soggetta a particolari
controlli. La convenzione Marpol invece si occupa prin-
cipalmente della prevenzione dell'inquinamento marino
causato da navi e non tratta assolutamente il tema dello
scarico di rifiuti, ma nondimeno impone l'obbligo di
creare strutture ricettive per i rifiuti liquidi oleosi. La
convenzione di Helsinki vieta qualsiasi scarico di tali
sostanza, ad eccezione del materiale di dragaggio, e la
convenzione dei Caraibi non contiene ancora alcuna
regolamentazione specifica in merito allo scarico.
2.1.4. Tutte le convenzioni sopra accennate sono
state sottoscritte e/o ratificate dagli Stati membri inte-
ressati. La Comunità come tale è parte contraente solo
della convenzione di Barcellona e di quella dei Caraibi.
La Commissione partecipa in qualità di osservatrice ai
lavori delle convenzioni di Oslo e di Londra.
2.2. Uniformazione delle normative attraverso la pro-
posta di direttiva
L'emanazione di una direttiva corrispondente alla pro-
posta della Commissione comporterebbe la sostituzione
delle diverse normative attualmente vigenti all'interno
della Comunità con una regolamentazione uniforme. Il
Comitato ritiene che una simile uniformazione consenti-
rebbe in generale di migliorare la tutela dell'ambiente
marino dal pericolo di inquinamento e di favorire il
funzionamento del mercato comune.
2.3. Parità di trattamento degli ambienti marini
2.3.1. Tale principio, perseguito dalla Commissione
nel settore della difesa dei diversi ambienti marini con-
tro l'inquinamento, è giustificato sotto gli aspetti econo-
mico ed ecologico. Va altresì rilevato che i singoli
ambienti marini si differenziano in parte in maniera
considerevole dal punto di vista geografico. Ad esempio
il Mare Mediterraneo costituisce un mare interno, men-
tre il Mare del Nord e l'Oceano Atlantico formano
mari aperti caratterizzati da notevoli differenze di
maree. Tali differenze non giustificano tuttavia il fatto
di consentire un maggiore tasso di inquinamento nel
Mare del Nord e nell'Oceano Atlantico rispetto al Mare
Mediterraneo. Infatti lo scarico di sostanze tossiche
comporta spesso danni — inaccettabili sotto il profilo
ecologico — per l'ambiente marino nel suo complesso,
anche quando le ripercussioni ambientali nocive non
compaiono direttamente collegate, dal punto di vista
spazio o tempo, con l'evento inquinante, come può
infatti accadere nel caso di sostanze persistenti, quale
risultato di processi accumulativi o nel caso di organi-
smi marini o di biotopi particolarmente sensibili.
2.3.2. Non è escluso che lo scarico in mare di sostan-
ze specificamente dannose per l'ambiente possa eccezio-
nalmente non dare origine in singoli casi, a causa delle
peculiari condizioni, a ripercussioni ecologiche negative
di notevole importanza. Il Comitato ritiene tuttavia che
la presenza di tali condizioni deve venir di volta in volta
dimostrata per ogni caso specifico da chi vi si richiama e
afferma che lo scarico della sostanza nociva in questione
non comporta alcun danno per l'ambiente marino.
2.4. Scarico di rifiuti in mare
Il Comitato accoglie con favore la regolamentazione
prevista all'articolo 4 della proposta di direttiva, che
dovrebbe integrare e completare in maniera uniforme,
in base alle più recenti conoscenze relative alla nocività
che determinate sostanze possiedono per l'ambiente, le
cosiddette liste « nere » e « grigie » — vale a dire elenchi
dei rifiuti per i quali lo scarico in mare è vietato o
consentito solamente previo ottenimento di un permes-
so specifico (vedi punto 2.1.), inserendovi le sostanze
in causa e i loro composti.
2.5. Incenerimento di rifiuti in mare
Il Comitato rileva che la limitazione dell'incenerimento
di rifiuti in mare prevista all'articolo 5 della proposta
di direttiva è in sintonia con le convenzioni di Londra
e di Oslo, nel frattempo ratificate dalla maggior parte
degli Stati membri, nonché con le conclusioni della
conferenza internazionale sulla protezione del Mare del
Nord tenuta a Brema nel 1984.
N. C 333/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
2.6. Riduzione dello smaltimento di rifiuti in mare
2.6.1. Il Comitato approva l'obiettivo, perseguito
dalla Commissione con la proposta di direttiva, di
abbassare gradualmente il livello dell'inquinamento
marino riducendo l'eliminazione di rifiuti in mare. Per-
tanto si dichiara a favore del programma di risanamen-
to, previsto all'articolo 10 della proposta di direttiva,
la quale stabilisce che a decorrere dal 1988 non si
dovranno concedere nuovi permessi per la scarico o per
l'incenerimento di rifiuti; il programma impegna gli
Stati membri a ridurre gradualmente del 5 0 % , nel
periodo 1990-1995, il quantitativo degli scarichi autoriz-
zati rispetto a quanto autorizzato nel 1989.
2.6.2. Il Comitato è consapevole del fatto che nei
prossimi anni in qualche Stato membro potrebbero
sorgere delle difficoltà, in quanto le infrastrutture
attualmente in esso esistenti non sono sufficienti per
provvedere sulla terraferma ad un'eliminazione dei
rifiuti che sia accettabile sotto il profilo ambientale,
oppure poiché in tale nazione mancano del tutto attrez-
zature adeguate per lo smaltimento dei rifiuti.
2.6.3. Il Comitato richiama in particolare l'attenzio-
ne sul problema dello smaltimento dei fanghi di fogna
(vedi allegato I, lettera B, primo paragrafo).
Dall'esame della proposta della Commissione risulta
che ciascuno Stato membro ha poteri discrezionali per
quanto riguarda l'autorizzazione dello scarico dei fan-
ghi di fogna non tossici in mare, punto non espresso
chiaramente nella proposta, ma che tale autorizzazione
è soggetta ad un obbligo globale di ridurre lo scarico
di rifiuti in mare del 10% all'anno nell'arco di cinque
anni dal 1990 al 1995.
Il Comitato fa rilevare che una tale riduzione può
essere praticabile solo se vengono prese man mano
delle misure specifiche corrispondenti per predisporre
adeguate strutture di smaltimento dei fanghi di fogna
in terra.
Inoltre risulta di solito difficile prestabilire, fase per
fase, la concretizzazione di grandi progetti di risana-
mento. Sarebbe più pratico puntare alle riduzione degli
scarichi in mare ad un tasso annuo «medio», oppure
fissare un obiettivo quantitativo alla fine di un determi-
nato periodo piuttosto di proporre il « 10% all 'anno».
2.6.4. In conformità del programma d'azione delle
Comunità europee, il Comitato concorda tuttavia con
la Commissione sul fatto che lo smaltimento dei rifiuti
dovrebbe avvenire in genere secondo il principio «chi
inquina paga», dove si registra la presenza di rifiuti —
vale a dire a terra — e specie nel caso in cui l'eliminazio-
ne a terra dei rifiuti può venire attuata senza dar luogo
a ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare
senza provocare danni al terreno o alle falde freatiche.
2.6.5. Pertanto elaborando appositi provvedimenti,
si dovrebbe favorire la creazione di strutture adeguate
per lo smaltimento non inquinante dei rifiuti a terra.
A giudizio del Comitato il programma previsto dalla
proposta di direttiva e volto a conseguire una graduale
riduzione dello smaltimento di rifiuti in mare appare
una misura congrua al fine di raggiungere tale obiettivo:
Il Comitato ritiene che, qualora si dovesse rilevare che
in qualche Stato membro potrebbero sorgere problemi
per una corretta eliminazione a terra dei rifiuti, si
dovrebbe provvedere mediante un'adeguata regolamen-
tazione transitoria — eventualmente anche autorizzan-
do costantemente delle deroghe — affinché si possano
risolvere tali problemi.
2.6.6. Vista l'urgenza di assicurare strutture ricettive,
una misura temporanea da prendere in considerazione
potrebbe essere l'ancoraggio di petroliere strategica-
mente collocate nei porti o al largo, destinate a fungere
da serbatoi per i rifiuti liquidi oleosi. Il Comitato solleci-
ta pertanto la Commissione a indagare la possibilità di
utilizzare navi cisterna in disuso come serbatoi di rifiuti
liquidi oleosi.
2.6.7. Al momento attuale il Comitato non è in grado
di valutare se e in quale misura i progressi registrati
nel settore dello sviluppo tecnologico consentiranno in
breve tempo di procedere anche in mare — in un modo
o nell'altro — ad un'eliminazione dei rifiuti che non
implichi alcuna conseguenza nociva per l'ambiente
marino. Qualore sorgesse tale possibilità, occorrerà
tenerne conto apportando eventualmente le modifiche
necessarie alla proposta di direttiva.
2.6.8. Il Comitato ritiene opportuno rilevare a questo
punto che l'obiettivo perseguito dalla proposta di diret-
tiva di diminuire l'inquinamento marino riducendo lo
smaltimento di rifiuti in mare può venir ovviamente
raggiunto solo se si interverrà al tempo stesso in manie-
ra concentrica e sistematica anche contro le altre cause
dell'inquinamento dell'ambiente marino — vale a dire
soprattutto contro l'immissione — attraverso i fiumi
nonché a breve distanza dalla costa — di acque di
scarico industriali e urbane non depurate in misura
sufficiente e si terrà conto dell'inquinamento marino
provocato dalle navi, dall'attività off-shore nonché
mediante agenti atmosferici. Il Comitato invita la Com-
missione a contribuire rapidamente, presentando diret-
tive e progetti in materia, a raggiungere l'obiettivo della
riduzione dell'inquinamento marino.
2.7. Trasporti transfrontalieri
Il progetto di direttiva in esame dovrebbe far riferimen-
to alla « direttiva 84/631 del 6 dicembre 1984 riguardan-
te la sorveglianza e il controllo, all'interno della Comu-
nità, delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolo-
si». Il progetto deve sottolineare soprattutto la respon-
sabilità dei paesi coinvolti nell'importazione e nell'e-
sportazione di rifiuti pericolosi, e, in particolare,
l'esigenza che l'eliminazione avvenga in condizioni sod-
disfacenti.
3. Osservazioni particolari
3.1. Articolo 3
Il Comitato non è ben sicuro che l'articolo in esame
specifichi con sufficiente chiarezza il campo d'applica-
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/15
zione della direttiva, sotto il profilo sia oggettivo che
dello spazio. Il Comitato richiama l'attenzione sul caso
particolare delle isole anglo-normanne e dell'Isola di
Man: nell'attuale situazione del diritto comunitario la
direttiva non è applicabile a tali isole, e il Comitato
ritiene che ciò costituisca un'anomalia.
3.2. Articolo 4, paragrafo 1, e allegato 1, lettera A)
3.2.1. Nell'allegato I, lettera A), sono elencati al
punto 10, alla voce concernente i rifiuti e gli altri
materiali dei quali è vietato lo scarico in mare in confor-
mità dell'articolo 4, paragrafo 1, anche i «fanghi di
trivellazione a base di idrocarburi, nonché gli idrocar-
buri contenuti nel materiale di trivellazione».
3.2.2. Il Comitato rileva che, qualora tale regolamen-
tazione venisse inserita nella direttiva, si potrebbero
influenzare in maniera negativa le prospezioni petrolife-
re nel Mare del Nord e nell'off-shore della Comunità
in generale e in tal modo sia la bilancia dei pagamenti
di qualche Stato membro sia l'approvvigionamento
energetico della Comunità. Il Comitato propone pertan-
to di inserire al riguardo, in un punto della direttiva,
una disposizione derogatoria.
3.3. Allegato l, lettera B), secondo capoverso
Almeno i testi in lingua inglese e tedesca della proposta
di direttiva si discostano, travisando il senso, dal testo
originale in lingua francese. Il Comitato concorda con
quest'ultimo documento.
3.4. Artìcolo 4, paragrafo 2, e allegato II
3.4.1. L'articolo 4, paragrafo 2, prevede solamente
che lo scarico di rifiuti o di altre sostanze elencate
nell'allegato II è subordinato al rilascio di un permesso
specifico da parte dell'autorità competente senza peral-
tro chiarire in maniera più dettagliata quali criteri siano
determinanti al fine di decidere l'eventuale rilascio del-
l'autorizzazione. Il Comitato invita pertanto a comple-
tare l'articolo 4, paragrafo 2, analogamente a quanto
già disposto nell'articolo 5, paragrafo 4, per l'autorizza-
zione all'incenerimento dei rifiuti in mare, inserendo
una disposizione che stabilisca che l'autorizzazione può
venire concessa esclusivamente qualora l'eliminazione
dei rifiuti non possa venire effettuata a terra in maniera
accettabile sotto il profilo ecologico.
3.4.2. In tale contesto il Comitato propone di esami-
nare se non sarebbe consigliabile escludere dall'applica-
zione generale dell'allegato II i rifiuti causati dalla nor-
male attività di navi, aereomobili, piattaforme e altre
installazioni erette in mare.
3.5. Articolo 9, paragrafo 1
Il Comitato accoglie con soddisfazione il principio pre-
visto all'articolo 9 di mettere a punto metodi alternativi
di smaltimento a terra nonché di assegnare carattere
prioritario agli sforzi volti a ridurre la quantità di rifiuti
e all'incentivazione del loro riciclaggio ricorrendo a
tecniche adeguate, prima di progettare lo scarico e
l'incenerimento in mare.
3.6. Articolo 9, paragrafo 2
3.6.1. Il Comitato approva inoltre il fatto che la
Commissione, in conformità dell'articolo 9, para-
grafo 2, riceverà entro il 1° gennaio 1990 da parte degli
Stati membri le informazioni necessarie allo scopo di
fissare una data limite per porre fine all'incenerimento
dei rifiuti in mare e che il Consiglio sia tenuto a delibera-
re anteriormente al 1° giugno 1991 sulla proposta pre-
sentata in merito dalla Commissione. Il Comitato prefe-
rirebbe tuttavia che già la proposta di direttiva conte-
nesse una scadenza per l'introduzione del divieto defini-
tivo di procedere all'incenerimento in mare dei rifiuti.
3.6.2. D'altra parte il Comitato, anche in questo
caso, non è in grado di esaminare al momento attuale
in che misura dei progressi nello sviluppo tecnico con-
sentiranno, in un prossimo futuro, di bruciare i rifiuti
in mare senza conseguenze di rilievo per l'ambiente
marino. Se ciò dovesse diventare possibile, allora se
ne dovrà eventualmente tener conto modificanto la
proposta di direttiva.
3.7. Articolo 10, paragrafo 3
3.7.1. Ferma restando l'approvazione fondamentale,
espressa al punto 2.6, del concetto che è alla base
dell'articolo 10 e che riguarda una riduzione graduale
dello smaltimento dei rifiuti in mare mediante scarico
o incenerimento di rifiuti, il Comitato invita ad esami-
nare se non sia possibile mirare a lungo termine ad
ottenere un'ulteriore riduzione degli scarichi autorizzati
oltre a quella del 50% da attuare entro il 1995.
3.7.2. In tale contesto il Comitato rileva che nell'alle-
gato I, lettera B), punto 1, sono peraltro esclusi dal
divieto generale casi e sostanze quali ad esempio fanghi
di fogna e materiale di dragaggio e di trivellazione che
contengono solamente in quantità di contaminanti in
tracce le sostanze elencate ai punti 1 e 7, ma che tali
rifiuti trovano applicazione gli allegati II e III. Pertanto
i suddetti rifiuti sono soggetti all'obbligo di riduzione
del 50% di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'alle-
gato II e la cui applicazione potrebbe comportare delle
difficoltà in qualche Stato membro. Il Comitato rinvia
alle osservazioni generali formulate al punto 2.6, terzo
capoverso, del presente parere.
Visto che alcune delle sostanze menzionate negli allegati
sono assoggettate ad autorizzazione specifica o genera-
N. C 333/16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
le, è opportuno studiare da vicino il problema della
prova dell'innocuità delle immersioni.
3.8. Articolo 11
Il Comitato giudica estremamente importante dal punto
di vista pratico la regolamentazione relativa alle que-
stioni di procedura, in quanto le disposizioni risultano
atte ad assicurare una corretta attuazione della diret-
tiva.
3.9. Articolo 13
Il Comitato invita ad esaminare se sia consigliabile
Bruxelles, 26 novembre 1986.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Il seguente emendamento è stato respinto dal Comitato nel corso del dibattito :
Punto 3.2.2.
Aggiungere il seguente paragrafo:
«Il Comitato rileva inoltre che l'inserimento nell'allegato I degli idrocarburi contenuti nei materiali di
trivellazione (detriti, cuttings) assieme a sostanze ad elevatissima tossicità, come il mercurio, il cadmio, ecc.,
è difficilmente giustificabile dal punto di vista scientifico.
Questi materiali sono sottoposti a particolari trattamenti di lavaggio che assicurano una riduzione della loro
concentrazione di idrocarburi tale da avere un impatto accettabile sull'ambiente.
Il Comitato ritiene pertanto che questi materiali andrebbero inseriti nell'allegato II.
Volendone mantenere la posizione indicata nel progetto di direttiva, per una maggiore certezza giuridica
nell'applicazione del punto B, 2 dell'allegato I e ad evitare oneri ingiustificati all'industria petrolifera, il
Comitato propone di aggiungere all'allegato I, punto B, 2 l'indicazione di una concentrazione limite di
idrocarburi compatibile con l'ecosistema marino, al di sotto della quale il divieto di discarica in mare di tali
materiali non si applica».
Motivazione
L'industria petrolifera è impegnata a sviluppare la ricerca in condizioni di difficoltà particolari derivanti
dall'attuale trend dei prezzi del greggio e nella prospettiva del perdurare di una sostenuta dipendenza dal
petrolio dell'economia energetica comunitaria. Al fine di non scoraggiare gli investimenti necessari in materia,
è opportuno che le norme comunitarie non impongano oneri aggiuntivi ingiustificati.
Risultato della votazione :
definire in maniera più precisa la nozione « forza mag-
giore».
3.10. Articolo 19
Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che
gli Stati membri debbano tener conto in sede di adozio-
ne di disposizioni più severe riguardanti lo scarico o
l'incenerimento di rifiuti in mare non solo delle condi-
zioni particolari del proprio paese bensì anche del man-
tenimento dell'efficienza del mercato comune.
Voti favorevoli : 6; voti contrari : maggioranza; astensioni : 0.
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