29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/23
Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad azioni
comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e
dell'acquacoltura (!)
(86/C 333/08)
Il Consiglio, in data 2 ottobre 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198
del trattato che istituisce la Comunità economica europea di consultare il Comitato economico
e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al sig. Muniz Guardado, in qualità di
relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 novembre 1986, nel corso della 241a
sessione plenaria, senza voti contrari e con 9 astensioni, il seguente parere :
Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione con riserva delle
osservazioni che seguono.
1. Osservazioni di ordine generale
1.1. La politica strutturale delle Comunità era sinora
quasi unicamente basata sui regolamenti (CEE) n. 2908/
83 e (CEE) n. 2909/83 e sulla direttiva del Consiglio 83/
515/CEE, nonché su altri regolamenti e strumenti che
completavano o modificavano la normativa contenuta
in quelli precedenti.
1.2. L'iniziativa della Commissione volta a dotare la
Comunità di una normativa uniforme che riunisca in
un unico regolamento le esigenze strutturali di una
politica comune della pesca, colma una lacuna giuridi-
ca, unifica dei criteri e armonizza lo sviluppo e il miglio-
ramento delle strutture comunitarie e ciò in base a certe
dotazioni di bilancio che, per quanto inferiori a quello
che il Comitato avrebbe auspicato, bastano per avviare
una coerente politica strutturale. È comunque impor-
tante che la Commissione, servendosi della sua esperien-
za in questo campo, assuma criteri più realistici per
definire la situazione della pesca comunitaria. Allo stes-
so modo il fatto che i programmi si proiettino su una
durata di dieci anni consente al settore di guardare al
futuro con prospettive migliori.
1.3. Il Comitato considera nondimeno che la formu-
lazione dei diversi titoli contenga grosse lacune quanto
alla precisione dei termini utilizzati (settore, sufficiente,
pubblico, elementi, ecc.). La Commissione si attribuisce
così un potere eccessivo sia per quanto riguarda l'inter-
pretazione della proposta di regolamento sia per le
decisioni da prendere in base a tale interpretazione.
1.4. Il Comitato richiama l'attenzione sulla carenza
di incentivi per quelle modifiche strutturali dei battelli
destinati ad aumentare la sicurezza e a migliorare le
condizioni di vita a bordo.
(!) GU n. C 279 del 5. 11. 1986, pag. 3.
1.5. Il Comitato si rammarica del fatto che la propo-
sta di regolamento sia del tutto carente per quanto
riguarda le misure di carattere sociale. Non è chiaro
perché, dato il progresso sensibile compiuto verso l'inte-
grazione in un unico regolamento dell'insieme delle
azioni della politica comune della pesca, la Commis-
sione abbia trascurato le misure sociali tendenti all'ar-
monizzazione sociale nel progresso.
1.5.1. Il Comitato rammenta il proprio precedente
parere in materia e insiste affinché la Commissione
presenti delle proposte che dovranno essere adottate
dal Consiglio in conformità degli articoli 117 e 118 del
trattato.
1.6. Il Comitato considera importante l'articolo 53
della proposta di regolamento per quanto concerne le
situazioni particolari, il quale prevede deroghe a diversi
criteri tecnici contemplati dal medesimo.
1.7. D'altro canto, se per mancanza di tempo risul-
tasse impossibile includere in tutto o in parte i suggeri-
menti del Comitato nel regolamento definitivo, si chiede
alla Commissione di riunirli nelle disposizioni previste
per i titoli del regolamento.
1.8. Il Comitato peraltro si riserva di formulare, in
un momento ulteriore, considerazioni più dettagliate
sulla proposta della Commissione.
2. Osservazioni di ordine particolare
2.1. Titolo 1: Programmi pluriennali di orientamento
2.1.1. Il Comitato considera giusta la durata di tali
programmi, mentre appare del tutto insufficiente il
termine dei tre mesi entro il quale gli Stati membri
devono trasmettere alla Commissione un programma
equilibrato e coerente relativo alla loro flotta da pesca,
nonché all'acquacoltura e alla sistemazione delle zone
marittime protette.
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2.1.2. Il Comitato insiste sulla necessità che l'applica-
zione di una normativa adeguata serva a prendere misu-
re destinate all'adattamento delle capacità e implicanti
un minimo di conseguenze socio-economiche per quelle
zone o per quelle regioni il cui sviluppo dipende essen-
zialmente dal settore della pesca (principalmente della
pesca artiginale e costiera).
2.1.3. Il Comitato fa osservare inoltre che questi
programmi relativi alla flotta devono tener conto delle
possibilità offerte dalle risorse disponibili per tali atti-
vità; esso considera pertanto indispensabile che tali
misure strutturali siano corredate da provvedimenti
paralleli che consentano di effettuare una valutazione
rapida, completa e affidabile di tutte le risorse della
pesca comunitarie.
2.2. Titolo 11: ristrutturazione e rinnovo della flotta
da pesca
2.2A. Il Comitato ritiene che la Commissione
dovrebbe tener conto delle deroghe di cui all'articolo
53 per i battelli di lunghezza inferiore a nove o dodici
metri, qualora la mancata applicazione di misure di
aiuto per questo tipo di battelli rischi di avere conse-
guenze sociali ed economiche per zone o regioni in
cui queste piccole imbarcazioni costituiscano l'unico
elemento di sviluppo.
2.2.2. In ogni caso va osservato che il concetto di
regione sensibile nel contesto del contributo comunita-
rio al rinnovo e all'ammodernamento della flotta deter-
mina distorsioni di concorrenza tra le diverse regioni
per il beneficio degli aiuti comunitari, in quanto tale
concetto assume connotati assai diversi a seconda che
si tratti di sviluppo in generale oppure di sviluppo della
pesca e sono diversi anche i livello di sviluppo che certi
tipi di flotta possono aver raggiunto in tale regione.
2.2.3. Le percentuali del contributo comunitario
dovranno essere maggiorate di cinque punti anche per
quei progetti che implichino sostanziali miglioramenti
della sicurezza e della vita a bordo; il Comitato fa
osservare altresì alla Commissione che in certi paesi è
assai diffusa la coproprietà di un battello fra tre o più
armatori; questi battelli si dedicano principalmente alla
pesca artigianale o costiera e servono per di più di base
di sostentamento ai nuclei familiari. Queste osservazio-
ni valgono, secondo il Comitato, anche per gli articoli
8 e 9.
L'applicazione rigorosa di questo punto impedirebbe
il conseguimento degli obiettivi che la Commissione
intende realizzare con il regolamento.
2.2.4. Sarebbe anche opportuno che la Commissione
chiarisse il significato del testo dell'articolo 9, punto 2,
lettera b), precisamente del brano di frase «ritirate
definitivamente dall'attività di pesca nella Comunità»,
precisando se si riferisce alle acque della Comunità o
al censimento comunitario delle navi.
2.2.5. Il rinnovo della flotta dovrà essere effettuato
con criteri che tengano conto principalmente delle pos-
sibilità di pesca (stock, totale catture ammesse (tac) e
risorce in generale) e della situazione delle zone di pesca
(eccedenti di pesca, regioni sensibili).
2.3. Titolo 111: ammodernamento della flotta da pesca
2.3.1. Il Comitato indica che le osservazioni fatte ai
punti 2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 sono pienamente applicabili
all'articolo 10.
2.3.2. Il Comitato considera che i contributi dovreb-
bero provedere limiti inferiori a quelli stabiliti per i
progetti (30 000 e 15 000 ECU), altrimenti i progetti
più modesti concernenti la flotta più bisognosa non
risulteranno validi.
2.3.3. Non sarà possibile realizzare alcuni migliora-
menti relativi alla sicurezza, alla localizzazione delle
zone di cattura, alle condizioni del battello e al tratta-
mento delle catture, soltanto perché l'importo che
necessitano sarà inferiore alle cifre menzionate nella
proposte di regolamento. Questo fatto, oltre a rendere
inefficace l'obiettivo perseguito dalla Commissione con
il titolo III che interessa soprattutto la flotta artigianale
e costiera, rischia di produrre l'effetto contrario e cioè
la tentazione di chiedere aiuti più cospicui di quelli
realmente necessari.
2.3.4. Il Comitato esprime la propria preoccupazione
per il fatto che la riduzione proposta dei livelli degli
aiuti e dei contributi finanziari della Comunità a favore
della ristrutturazione, del rinnovo e dell'ammoderna-
mento della flotta da pesca è destinata a creare problemi
nei paesi dove non è possibile ottenere bassi tassi di
interesse. Si propone dunque che vengano mantenuti i
livelli esistenti.
2.3.5. Riguardo dell'articolo 10, punto 3, lettera e),
il Comitato ritiene che la limitazione dei costi di ammo-
dernamento al 50 % del valore di una nave nuova risulti
indebitamente restrittiva rispetto ad alcune imbarcazio-
ni con scafo di legno, che conservano ancora una vita
di utilizzazione abbastanza lunga ma che hanno scarso
valore di mercato in quanto imbarcazioni di questo tipo
non si costruiscono più.
2.4. Titolo IV : sviluppo dell' acquacoltura e sistema-
zione della fascia costiera
2.4.1. Il Comitato ritiene che il concetto di fini
« esclusivamente commerciali » relativo agli investimen-
ti materiali per la costruzione, l'attrezzatura o l'ammo-
dernamento di impianti vada ampliato fino a compren-
dere obiettivi diversi, quali il ripopolamento o altri di
interesse generale.
2.4.2. Analogamente, il contributo finanziario
dovrebbe includere gli investimenti effettuati per l'ac-
quisto di avannotti, che va considerato come una forma
di investimento.
2.4.3. Le caratteristiche degli investimenti dovrebbe-
ro comunque essere definite in base alla solidità econo-
mica e alle necessità dei progetti, ricorrendo a criteri
che tengano conto tanto del livello di ricerca raggiunto
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riguardo al prodotto in questione, quanto delle condi-
zioni economiche della zona dove gli investimenti mate-
riali sono previsti; ciò congiuntamente a criteri di reddi-
tività e di approvvigionamento del mercato comuni-
tario.
2.4.4. Poiché il mercato dei prodotti della pesca pro-
venienti dall'acquacoltura si trova in una fase iniziale,
il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe soste-
nere le iniziative tese allo sviluppo della ricerca nel
settore dell'acquacoltura e al potenziamento di imprese
simili a quelle che già operano con successo in altri
paesi. In assenza di ciò, e con il conseguente restringi-
mento della capacità di produzione della CEE nel setto-
re, le imprese comunitarie si verranno rapidamente a
trovare in una situazione di netto svantaggio rispetto
ai loro concorrenti, con i pericoli che ciò comporta per
gli investimenti effettuati e per i posti di lavoro creati.
2.4.5. Il Comitato considera d'altra parte che la
Commissione dovrebbe prendere non soltanto in consi-
derazione la coltivazione integrale, ma tenere anche
attentamente conto della possibilità di sviluppare l'in-
grasso di determinati tipi di avannotti tramite l'utilizza-
zione di gabbie galleggianti o altri mezzi da parte dei
pescatori stessi, attraverso le loro associazioni. Ciò
permetterebbe contemporaneamente un migliore sfrut-
tamento dei prodotti del mare di scarto o eccedentari,
che potrebbero essere utilizzati completamente o in
parte come alimento degli avannotti.
Una misura di tal genere promuoverebbe la creazione
di posti di lavoro e avvicinerebbe il settore della pesca
estrattiva a quello dell'acquacoltura.
2.5. Titolo V : pesca sperimentale
2.5.1. Il Comitato ritiene che in molti casi il premio
di incentivazione, concesso sia dalla Comunità che dagli
Stati membri, sia insufficiente; la Commissione dovreb-
be inoltre fissare la percentuale in modo molto più
chiaro, in quanto nell'articolo 16, punto 1, la parole
« non può superare » indicano che la percentuale può
essere inferiore al 20 %.
Il Comitato giudica comunque che il contributo da
parte della CE dovrebbe essere superiore al 20 %.
2.5.2. Il Comitato ritiene che vadano soppresse le
limitazioni relative tanto alla lunghezza dei pescherecci
quanto alla durata delle campagna, in quanto campagne
di pesca sperimentale devono essere effettuate dalle
imbarcazioni idonee alla zona di prospezione e al tipo
di pesca da svolgere.
2.5.3. Il Comitato è persuaso che esistano, sia all'in-
terno che all'esterno della Comunità, zone importanti
ma scarsamente conosciute; le campagne sperimentali
non dovrebbero dunque escludere alcuna zona.
2.5.4. Il Comitato ritiene d'altra parte che la limita-
zione delle campagne sperimentali nelle acque dei paesi
con i quali la Comunità ha sottoscritto o sta negoziando
accordi di pesca sia scarsamente realistica, in quanto
eliminerebbe la possibilità di effettuare campagne di
pesca in acque di altri paesi, con t quali la Comunità
non ha accordi in materia, riducendo in tal modo sia
le possibilità di pesca per le imbarcazioni comunitarie
sia la possibilità di pesca per le imbarcazioni comunita-
rie sia la possibilità di espansione della flotta comunita-
ria. Il Comitato suggerisce dunque alla Commissione
che venga previsto che le campagne di pesca sperimenta-
le possano essere effettuate nelle acque di tutti i paesi
con i quali la Comunità ha delle relazioni.
2.5.5. Il Comitato giudica inoltre necessario che da
parte della Commissione, come pure degli Stati membri,
venga definito un aumento percentuale del contributo
a favore delle campagne di pesca sperimentale effettuate
in zone con condizioni climatiche difficili (fredde) e di
lunga durata, in modo da consentire la presenza a bordo
delle imbarcazioni che effettuano tali campagne di un
medico o di uno specialista che analizzi in tutti i suoi
aspetti le condizioni di vita cui saranno esposti i pesca-
tori (alimentazione, vestiario, svaghi, condizioni di
lavoro, ecc.).
2.5.6. Il Comitato ritiene peraltro che la Commis-
sione debba far rientrare nella pesca sperimentale le
prove di determinate tecniche o strumenti da parte delle
imbarcazioni.
2.6. Titolo VI: associazioni temporanee di imprese
2.6.1. Il Comitato ritiene che le misure previste per le
associazioni temporanee di imprese non vadano limitate
alle associazioni concluse con persone fisiche o giuridi-
che di Stati con i quali la Comunità mantiene relazioni
in materia di pesca, ma vadano estese a quelle concluse
con analogue entità di paesi terzi con i quali la Comu-
nità mantenga qualsiasi tipo di relazione (cfr. quanto
osservato allo stesso proposito al punto 2.5.4.).
2.6.2. Il Comitato, pur considerando importante
l'approvvisiomnamento prioritario del mercato della
Comunità, giudica tuttavia fondamentale che le imbar-
cazioni comunitarie possano esercitare la pesca con il
massimo rendimento, anche se ciò comporta di effettua-
re catture di specie che non interessano il mercato
comunitario ma sono vendibili sul mercato internazio-
nale.
2.7. Titolo VII : adattamento delle capacità
2.7.1. L'arresto temporaneo deve essere applicato
con criteri di flessibilità, e tenendo comunque conto
delle necessità della pesca.
2.7.2. Il Comitato ritiene che l'attività di pesca che
autorizza la concessione del premio di fermo vada ridot-
ta a 100 giorni rispetto ai 120 previsti, e che i periodi
di arresto supplementari debbano coprire un minimo
di 30 giorni consecutivi.
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2.7.3. Il Comitato considera inoltre che la Commis-
sione debba chiarire quanto stabilito nell'articolo 25,
punto 1, lettera e), esplicitando cosa intende per fini
diversi dalla pesca in acque della Comunità.
2.7.4. Il Comitato ritiene che la concessione del pre-
mio di arresto definitivo, nel caso di imbarcazioni con
scafo di legno, potrebbe essere reso compatibile con il
contributo previsto dall'articolo 12, punto 1, lettera b),
utilizzando tali imbarcazioni, tramite affondamento,
come elementi destinati alla protezione e allo sviluppo
delle risorse alieutiche. Ciò comporterebbe un aumento
delle operazioni come quelle perseguite dalla Commis-
sione per questo tipo di flotta e incentiverebbe i proprie-
tari al fermo definitivo delle imbarcazioni considerate.
2.7.5. La misura proposta dovrebbe applicarsi unica-
mente alle imbarcazioni fino a 99 tonnellate di stazza
lorda, con possibilità di ampliamento a imbarcazioni
con scafo di acciaio dello stesso tonnellaggio.
2.8. Titolo Vili : attrezzature portuali
2.8.1. Il Comitato ritiene necessario che la Commis-
sione chiarisca se l'organismo « all'uopo designato » di
cui all'articolo 29, punto 2, lettera b), debba essere un
organismo di carattere privato.
2.9. Titolo IX : prospezione dei mercati
2.9.1. Il Comitato si compiace del fatto che per la
prima volta la Commissione preveda l'adozione di
misure tese a promuovere il consumo di prodotti della
pesca all'interno della Comunità.
Le misure previste dall'articolo 31, punto 1, potranno
promuovere, oltre al consumo di prodotti della pesca
provenienti da specie eccedentarie o poco sfruttate,
quello di nuovi prodotti della pesca o di trasformazione.
2.9.2. Il Comitato giudica che la Commissione debba
prevedere la concessione dei contributi finanziari con-
templati nel titolo in esame anche a favore dei prodotti
provenienti dall'acquacoltura per i quali esista una pre-
visione fondata di aumenti rilevanti di produzione : ciò
per sviluppare la domanda sia attuale che futura e per
consolidare il mercato interno comunitario.
Bruxelles, 26 novembre 1986.
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2.10. Titolo X : misure specifiche
2.10.1. Le misure specifiche che la Commissione
potrà decidere nel settore delle strutture della pesca
appaiono interessanti per il settore in ragione della
loro flessibilità; il Comitato ritiene comunque che la
consistente dotazione finanziaria ad esse relativa vada
utilizzata in modo non eccessivamente rigido.
2.11. Titolo XI: procedura d'esame dei progetti e
obblighi dei beneficiari
2.11.1. Il Comitato insiste perché la Commissione
raccomandi agli Stati membri l'adozione di misure che
consentano una migliore informazione degli operatori
del settore della pesca e limiti al massimo le procedure
burocratiche.
2.11.2. Il Comitato ritiene che la quarta riga del
punto 2 dell'articolo 39 del titolo in esame, dove si
dice « possono essere prese in considerazione » dovrebbe
essere redatta differentemente, sostituendo la parola
«possono» con «devono».
2.12. Titolo XII: disposizioni finanziarie e generali
2.12.1. Il Comitato giudica estremamente positivi il
contributo comunitario previsto agli articoli 7, 10 e 12,
gli abbuoni di interesse, le sovvenzioni in conto capitale
per la costituzione o lo sviluppo di fondi di garanzia,
così come le sovvenzioni in conto capitale e gli anticipi
rimborsabili previsti dall'articolo 45, in quanto tutto
ciò rivela un nuovo orientamento della Commissione,
molto positivo e realistico, e si muove lungo una linea
differente da quella seguita in precedenza su questi
diversi punti.
2.13. ALLEGATO I
2.13.1. Contenuto minimo dei programmi pluriennali
d'orientamento. Programmi concernenti la
flotta da pesca
Poiché l'elemento determinante in alcuni dei titoli con-
cernenti la costruzione e l 'ammodernamento è la lun-
ghezza delle imbarcazioni, il Comitato ritiene che la
Commissione dovrebbe farla figurare al punto 2, accan-
to alla stazza, la potenza e l'età.
Il Comitato giudica inoltre importante che venga indica-
to il materiale di cui lo scafo è costituito (legno, acciaio,
fibra di vetro, altri).
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Full & Egal Universal Law Academy