N. C 328/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazione degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione» (l)
(86/C 328/09)
In data 20 marzo 1986 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Flum in data 3 settembre
1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 settembre 1986 nel corso della 239* sessione
plenaria con 100 voti favorevoli e 7 astensioni il seguente parere:
Il Comitato economico e sociale approva la proposta
di direttiva, con riserva delle seguenti osservazioni.
1. Introduzione
1.1. Il 25 aprile 1985 (l) il CES ha approvato in linea
di massima la nuova impostazione di armonizzazione
tecnica della normalizzazione, nella speranza che sareb-
be così stato possibile conseguire un ulteriore progresso
sulla via dello smantellamento degli ostacoli agli scambi
dovuti a disposizioni giuridiche o norme tecniche nazio-
nali. Uno degli obiettivi specifici consiste nell'avviarsi
verso la creazione di un vero e proprio mercato interno
riducendo il numero delle normative nazionali per
determinati gruppi di prodotti. Occorre denunciare gli
attuali ritardi nel conseguimento di questo obiettivo.
1.2. La proposta relativa ai recipienti semplici a pres-
sione è la prima, presentata dopo la risoluzione del
Consiglio del 7 maggio 1985, a stabilire i principi di
base di questa nuova concezione e merita pertanto
un'attenzione del tutto particolare.
1.2.1. Il tentativo di giungere ad un ravvicinamento
delle disposizioni degli Stati membri in materia di reci-
pienti semplici a pressione assume così carattere esem-
plare. La risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985
è volta in particolare a giungere ad una procedura
chiara nel ravvicinamento degli obiettivi di sicurezza.
Occorre perseguire con insistenza gli obiettivi della
controllabilità e della certezza del diritto.
1.3. Questa prima proposta, volta a realizzare l'ar-
monizzazione della normalizzazione in un campo con-
creto, non costituisce solo un tentativo importante per
instaurare la libera circolazione nell'ambito del mercato
interno comunitario, ma ha rilevanza anche per tutte
le proposte in altri settori tecnici. 1 fattori della sicurezza
degli utilizzatori e dei consumatori, come pure la neces-
sità di evitare ostacoli allo sviluppo tecnico, devono
essere particolarmente approfonditi.
1.3.1. La tecnica è una componente dinamica della
politica sociale. La disposizioni tecniche di sicurezza
devono assumere un'importante funzione equilibratrice
tra interessi sociali ed economici (fra l'altro tutela della
salute). Ciò richiede la collaborazione e la partecipazio-
ne delle forze sociali.
1.3.2. L'equilibrio fra gli interessi di chi offre e di
chi consuma i prodotti richiede, nel quadro della Comu-
nità, l'adattamento e l'armonizzazione delle disposizio-
ni tecniche, perché così possano venir smantellati gli
ostacoli tecnici, garantendo il livello di sicurezza
richiesto.
1.3.3. Criterio essenziale per elaborare i nuovi meto-
di a livello comunitario è la distinzione fra i « requisiti
di sicurezza » funzionali e le « specifiche della fabbrica-
zione dei prodotti ».
Il Comitato parte dal presupposto che con questa distin-
zione la discussione circostanziata fra esperti secondo
il « vecchio metodo » possa svolgersi in una sede diversa
dal Consiglio e cioè a livello di CEN o di CENELEC,
ciò che permetterebbe al Consiglio di occuparsi della
questione decisamente più importante della realizzazio-
ne di un mercato libero, nella salvaguardia della sicurez-
za di tutti i cittadini.
1.3.4. Una chiara linea di demarcazione fra requisiti
di sicurezza e specifiche del prodotto non è sempre
facile, da tracciare. I requisiti di controllo assumono
pertanto un'importanza particolare. È quindi indispen-
sabile la partecipazione efficace dei produttori, delle
autorità competenti, dei consumatori e dei lavoratori.
1.3.5. Gli sforzi per ravvicinare i pesi e le misure
fisiche in Europa si sono mostrati, come insegna un'e-
sperienza decennale, estremamente difficili. I problemi
che comporta la trasposizione nella normalizzazione di
concetti multidisciplinari, come quello di « sicurezza dei
prodotti», sono ancora notevolmente più complessi e
necessitano di un approccio particolarmente accurato.
(!) GU n. C 89 del 15. 4. 1986, pag. 2.
(2) GU n. C 169 dell' 8. 7. 1986, pag. 15.
1.3.6. Secondo il Comitato è necessaria in particolare
una definizione sufficientemente precisa del campo di
applicazione della direttiva. Deve essere evitato un
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numero eccessivo di direttive per singoli prodotti,
perchè altrimenti andrebbe perduto l'intero senso della
nuova concezione.
A prescindere da queste difficoltà si deve mirare a
introdurre tempestivamente nella Comunità una regola-
mentazione uniforme quale premessa per la creazione
di un clima di libera concorrenza in un mercato europeo
unitario.
2. Osservazioni generali
2.1. Titolo della direttiva:
Viene enunciato l'obiettivo di ravvicinare le disposizioni
legislative regolamentari e amministrative in materia di
recipienti semplici a pressione. Vi è motivo di dubitare
seriamente che in certi paesi della Comunità vigano
disposizioni sufficientemente dettagliate e vincolanti di
tipo legislativo. Le norme stabilite da organismi di
diritto privato si limitano di solito alla descrizione delle
condizioni tecniche di preparazione dei prodotti, senza
prevedere la responsabilità di fissare gli obiettivi sanitari
é di sicurezza. Ciò spetta all'azione comune dei poteri
pubblici, con là partecipazione di produttori, lavoratori
e consumatóri.
2.2. Articolo 1 :
Il campo di applicazione specificato è insufficiente :
— manca una concezione globale in materia di « princi-
pali requisiti di sicurezza». Si deve distinguere fra
contenitori a pressióne semplici e complessi (o più
rischiosi) e si deve definire il grado di pregiudizio
subito dai consumatori in caso di danni. Si deve
inoltre distinguere chiaramente fra la fissazione
degli obiettivi di protezione e le possibilità tecniche
per conseguirli;
-^- secondo il Comitato il principio della fissazione dei
requisiti di sicurezza, il cui mancato rispetto implica
delle sanzioni, richiede una chiara definizione del
campo d'applicazione. In tal modo si eviterà anche
che le misure di controllo più rigoroso collegate ai
recipienti à pressione complessi ritardino la proce-
dura per i recipienti a pressione semplici;
—- si propone di rinunciare ad elencare i materiali dei
recipienti a pressione, ciò consente di evitare :
a) problemi connessi all'adattamento al progresso tec-
nico. Dato che non è concepibile presentare al Con-
siglio una risoluzione su ogni ampliamento del cam-
po di applicazione della direttiva dovuto alla scoper-
ta di nuovi materiali, il Comitato propone di esami-
nare se si possa dare alla Commissione la competen-
za necessaria per disciplinare, senza consultazione
del Consiglio, la scelta dei materiali per i recipienti
a pressione.
b) Problemi di distorsioni di concorrenza tra recipienti
a pressione «armonizzati» e «non armonizzati».
Per evitare tali distorsioni sul mercato, il Comitato
insiste sull'opportunità di presentare sollecitamente
nuove proposte in merito ai recipienti a pressione
complessi, con altre categorie di rischi, per coprire
quanto più chiaramente possibile l'intero settore dei
recipienti a pressione.
2.3. Se è corretto, come constata la proposta di diret-
tiva, che le disposizioni obbligatorie non comportano
un livello di sicurezza diverso da Stato membro a Stato
membro, ma che la loro diversa articolazione ostacola
comunque gli scambi intercomunitari, il Comitato si
chiede se delle misure transitorie siano veramente neces-
sarie.
2.3.1. Secondo il Comitato c'è il pericolo che nel
periodo di transizione continuino ad essere possibili di
fatto discriminazioni collegate alle norme, come avviene
ad esempio nel settore disciplinato dalla cosidetta
«direttiva della bassa tensione» (CEE 73/23). Nel con-
tempo, i paesi che già dispongano di norme non avreb-
bero alcuna motivazione ad elaborare norme europee.
Infatti, nel caso concreto dei recipienti a pressione la
situazione è tale che certi Stati membri si basano su
norme volontarie ed altri invece su disposizioni tecniche
vincolanti. Mancando una chiara classificazione giuri-
dica delle disposizioni, si prevedono difficoltà in diversi
Stati membri, i quali, se la direttiva entrasse in vigore
prima che venissero adottate le norme europee, si trove-
rebbero in un «vuoto giuridico». In questa situazione
la Commissione dovrebbe allora trovare nuovamente
altre soluzioni transitorie per tali Stati membri, per
evitare una certa discriminazione fra paesi dotati di
norme e paesi che non ne dispongono.
2.3.li II Comitato propone pertanto di sopprimere il
periodo transitorio e di promuovere con tutti i mezzi
la sollecita elaborazione di norme europee. Esso invita
la Commissione a presentare congiuntamente al CEN/
CENELIC un calendario, come previsto dalla risoluzio-
ne del Consiglio del 7 maggio 1985, in modo che gli
interessati sappiano a partire da quale momento le
norme europee entreranno in vigore.
2.4. Nel parere sulla nuova concezione del 25 aprile
1985 il Comitato già aveva fatto rilevare che essa impli-
ca la necessità che il Consiglio adotti la direttiva sulla
responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva
85/374/CEE). Il Comitato invita la Commissione a stu-
diare quali conseguenze avrà l'attuale proposta di diret-
tiva per i consumatori e i produttori, in particolare in
riferimento all'articolo 7, lettera d), della direttiva sulla
responsabilità, la quale non stablisce chiaramente la
responsabilità nel caso di disposizioni da parte delle
autorità pubbliche.
2.5. La direttiva dovrebbe coprire i requisiti di sicu-
rezza essenziali e il controllo dei recipienti. I requisiti
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di sicurezza essenziali della proposta di direttiva tengo-
no però finora conto, nel loro complesso, unicamente
della fabbricazione dei recipienti a pressione; gli aspetti
connessi alla sicurezza del funzionamento dei recipienti,
della loro installazione, utilizzazione e manutenzione
non sono sufficientemente approfonditi (punto 4, alle-
gato 1) e secondo il Comitato devono essere definiti in
modo più preciso. Diversamente il Comitato teme che
ciò potrebbe portare ad una limitazione del ruolo dei
servizi di ispezione e dei comitati preposti alla sicurezza.
Per il Comitato non sarebbe inoltre nemmeno opportu-
no risolvere il problema con una direttiva separata. Ciò
non sarebbe un buon esempio per le ulteriori direttive.
3. Osservazioni particolari
3.1. Articoli 1 e 3
Agli articoli 1 e 3 vengono indicati dei valori limite per
il potenziale di pressione (20/10 000 bar x litro) e per
le temperature di funzionamento :
— i limiti 10 000 bar x litro e di 20 bar x litro
sembrano troppo elevati; non scaturiscono da nessu-
na visione sistematica della sicurezza. Nei paesi
della CEE esistono concezioni diverse sul potenziale
di pressione e diversi requisiti di prova.
— il Comitato raccomanda alla Commissione di proce-
dere con spirito pratico ad un'enumerazione delle
caratteristiche di funzionamento e dei campi di uti-
lizzazione dei recipienti a pressione semplici, sulla
cui base si dovrebbe sviluppare una concezione in
materia di sicurezza.
Si dovrebbero fra l'altro considerare in particolare i
seguenti punti :
— la temperatura massima e minima di funziona-
mento;
— i limiti della pressione;
— la protezione contro i frammenti;
— la garanzia di qualità nel periodo di funzionamento,
in particolare tenendo conto della corrosione.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
3.2. Articolo 6
In tale articolo si stabilisce che sia gli Stati membri che
la Commissione possono consultare il comitato perma-
nente (costituito in base alla direttiva 83/189/CEE) su
questioni di interpretazione. Il Comitato deve allora
pronunciarsi tempestivamente senza indugi su queste
questioni.
Secondo il Comitato il comitato permanente può essere
consultato su questioni di normalizzazione solo una
volta che la Commissione e il Consiglio avranno fissato
i principi in materia di requisiti di sicurezza per i reci-
pienti a pressione. Si deve inoltre garantire che la defini-
zione di tali requisiti di sicurezza non sia affidata a
istituzioni private.
3.3. Articoli 8, 10 e 11
Riguardo all'esame CE di tipo la composizione degli
organismi di controllo, nonché i criteri di verifica sono
poco chiari. Il sistema di certificazione, i limiti di sicu-
rezza della pressione e il tipo delle verifiche devono
essere ancora coordinati tra di loro.
3.4. Articoli 12 e 16
Agli articoli 12-16 sono indicati gli aspetti della sicurez-
za e del marchio di verifica CE. Al riguardo il Comitato
constata che la sicurezza di funzionamento dei recipienti
a pressione dipende da un sistema equilibrato di qualità
nelle fasi di progettazione, fabbricazione, funzionamen-
to e verifica. Un marchio CE è garanzia di sicurezza
solo se tale sistema di qualità viene obbligatoriamente
introdotto e può essere sorvegliato con accuratezza. Il
Comitato invita la Commissione a dedicare particolare
attenzione a queste riflessioni.
3.5. Allegato
Il Comitato ritiene che si debba dare alla Commissione
la possibilità di adeguare l'allegato della proposta di
direttiva allo stato più avanzato della tecnica (ad esem-
pio scelta dei materiali per i recipienti a pressione),
senza che il Consiglio debba avviare una procedura
formale di modifica.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy