N. C 328/34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
Parere in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le condizioni per
l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via
navigabile in uno Stato membro »
(86/C 328/13)
Il Consiglio, in data 18 dicembre 1985, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo
75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione Fortuyn, in data 16 luglio 1986 (170a riunione).
Il 18 settembre 1986, nel corso della 239a sessione plenaria, il Comitato ha adottato il seguente
parere con 91 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astensioni :
1. Osservazioni di carattere generale
1.1. Come risulta dalla «relazione» che precede il
documento della Commissione, la proposta di regola-
mento in esame va vista nel quadro della sentenza
emessa il 22 maggio 1985 dalla Corte di giustizia sulla
causa 13/83 intentata dal Parlamento europeo contro il
Consiglio, come pure nel contesto dell'obiettivo del
completamento del mercato interno, oggetto del libro
bianco presentato nel giugno 1985 dalla Commissione
al Consiglio, e da questo successivamente accettato.
1.2. Nella sentenza relativa al ricorso per carenza,
la Corte di giustizia ha affermato chiaramente che,
conformemente ai principi, agli obiettivi e alle disposi-
zioni vincolanti del trattato, la libera prestazione dei
servizi va realizzata anche nel settore dei trasporti, e
quindi anche nel comparto della navigazione interna in
quanto elemento della politica comune dei trasporti.
Ne consegue che i vettori devono poter offrire e prestare
i loro servizi anche nell'ambito dei trasporti nazionali
degli Stati membri in cui non hanno la loro sede. Nei
punti del libro bianco dedicato ai trasporti (108-112) è
detto che le necessarie misure in materia dovranno
entrare in vigore nel 1989.
1.3. Il regolamento proposto è importante soprattuto
per la navigazione interna di 5 Stati membri : la Repub-
blica federale di Germania, la Francia e i tre paesi del
Benelux. In tale regione, infatti, grazie all'esistenza di
una vasta rete di fiumi e di canali, una quota rilevante
dei trasporti, nazionali e internazionali, avviene per via
navigabile. Dato che le idrovie sono collegate fra di
loro, i natanti possono passare direttamente da uno
Stato membro all'altro, per cui i vettori sono in grado
di offrire i loro servizi anche negli Stati membri in cui
non hanno sede.
1.4. In una parte della sudetta regione, segnatamente
il Reno e i suoi affluenti, la libera prestazione dei servizi
di trasporto sulle vie navigabili è già stata realizzata da
tempo conformemente alla convenzione di Mannheim.
Alcuni comparti del settore sono però tuttora soggetti a
disposizioni nazionali che limitano l'accesso ai mercati.
1.5. Il Comitato riconosce che è necessario eliminare
gli ostacoli che tuttora si frappongono alla libera presta-
zione dei servizi nella navigazione interna, e questo sia
ai fini del completamento del mercato interno, sia come
elemento della politica comune dei trasporti. Pur appro-
vando le grandi linee del regolamento proposto dalla
Commissione, il quale consente ai vettori di esercitare
un'attività di trasporto nazionale di merci e persone
sulle idrovie di uno Stato membro nel quale non sono
residenti, il Comitato ritiene che in vari punti la propo-
sta non soddisfi alle esigenze in materia e sottopone
quindi alla Commissione e al Consiglio le osservazioni
che seguono.
1.6. Il Comitato ha notato che nella « relazione » che
precede la proposta la Commissione non ha prestato
attenzione ad un problema così importante per la navi-
gazione interna rome la sovraccapacità strutturale. Si
tratta di un problema che potrebbe essere risolto con
un intervento minimo da parte delle autorità in modo
tale da creare una situazione di mercato più sana. Esso
invita pertanto la Commissione a operare attivamente,
di concerto con gli Stati membri, per eliminare detta
sovraccapacità mediante un coordinamento fattivo del-
le campagne di demolizione e mediante misure di
accompagnamento a carattere sociale.
1.7. Il disposto dell'articolo 3, il quale prevede che i
trasporti nazionali siano disciplinati dalle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in vigore
nello Stato membro in cui tali trasporti sono effettuati,
anche se il servizio di trasporto è prestato da un vettore
non residente, dà l'impressione che si accetti il permane-
re di comparti di mercato disciplinati da disposizioni
nazionali divergenti.
1.8. Il Comitato si rammarica che la Commissione
si sia limitata a commentare in maniera sommaria
l'articolo in esame e non abbia proceduto a un'analisi
delle disposizioni nazionali e a un raffronto delle dispa-
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rità fra tali disposizioni per stabilire se, e in quale
misura, sia opportuno favorire una loro armonizzazione
nel quadro della politica comune dei trasporti. Al
riguardo è necessario operare una distinzione fra varie
categorie di disposizioni.
1.9. Tenuto presente l'articolo 1 della proposta di
regolamento, il Comitato reputa che il vettore sia esclu-
sivamente soggetto alle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative del paese in cui ha sede per
quanto concerne lo stabilimento, l'accesso alla profes-
sione e l'imposizione sui redditi, le prescrizioni tecniche
e le tasse di registrazione per i natanti dell'impresa, le
disposizioni sociali relative ai lavoratori legati all'im-
presa e il diploma di battelliere. Il Comitato raccoman-
da pertanto di studiare l'armonizzazione delle disposi-
zioni nazionali summenzionate. Al riguardo occorre
far presente che la collaborazione degli Stati membri
rappresentati nella Commissione centrale per la naviga-
zione sul Reno ha consentito un ravvicinamento delle
disposizioni nazionali relative a questo comparto. Il
Comitato rammenta inoltre la proposta di direttiva,
presentata nel 1983 ma non ancora adottata, riguardan-
te l'accesso alla professione di trasportatore di merci
per via navigabile nel settore dei trasporti riazionali ed
internazionali e recante disposizioni per il riconosci-
mento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri
titoli relativi a tale professione [GU n. C 351 del 24.
12. 1983, doc. COM(83) 720 def.]; esso auspica che tale
proposta venga adottata sollecitamente.
1.10. Una seconda categoria di disposizioni è quella
che disciplina i comparti regionali e nazionali, ad esem-
pio in materia di tariffe, accesso ad un determinato
settore del mercato (da distinguere chiaramente dalle
disposizioni di carattere generale concernenti l'accesso
alla professione), le borse noli e i sistemi di rotazione,
come pure le disposizioni fiscali relative alle imposte
indirette come l'IVA. Per questa categoria di disposizio-
ni, i vettori per via navigabile sono soggetti, a prescinde-
re dalla loro cittadinanza, alle regole vigenti nello Stato
membro in cui i servizi di trasporto vengono offerti e
prestati. Anche in tale contesto il Comitato giudica
importante studiare l'armonizzazione delle regolamen-
tazioni divergenti onde consentire ai trasportatori di
offrire i loro servizi in condizioni comparabili anche sui
mercati dei trasporti degli Stati membri nei quali non
sono residenti. Nella Repubblica federale di Germania,
ad esempio, i vettori possono stipulare direttamente i
contratti di trasporto con coloro che hanno un carico
da trasportare a condizione che ottemperino alle dispo-
sizioni tariffarie, mentre in Belgio, in Francia e nei Paesi
Bassi la maggior parte dei noli deve passare attraverso le
borse noli, con l'applicazione di un sistema di rotazione
(equa ripartizione dei carichi).
1.11. Senza pretendere di essere esaurienti, possiamo
citare come terza categoria le disposizioni concernenti
la sicurezza della navigazione, la manutenzione delle
vie navigabili (ad esempio le limitazioni relative alla
velocità e al pescaggio), al pari della riscossione dei
pedaggi per i canali, le chiuse e i ponti e dei diritti
di ormeggio. Tali disposizioni, che dipendono dalle
condizioni locali, devono essere naturalmente rispettate
da tutti coloro che partecipano ai trasporti sulle idrovie,
a prescindere dalla loro cittadinanza.
1.12. Anche se non è detto che l'eliminazione delle
restrizioni che permangono nel campo della libera pre-
stazione dei servizi consente di apportare modifiche di
rilievo sui mercati dei trasporti per via navigabile, per
adottare provvedimenti sociali di accompagnamento è
necessario effettuare un'analisi accurata dell'evoluzione
sul mercato.
2. Osservazioni particolari sui singoli articoli
2.1. Articolo 1
2.1.1. In relazione a quanto già detto al punto 2.3.
nelle osservazioni di carattere generale, il Comitato
constata che attualmente nella navigazione interna non
esiste alcuna disposizione circa l'ammissione all'eserci-
zio della professione, per cui non viene operata alcuna
distinzione fra ammissione ai trasporti nazionali e
ammissione ai trasporti internazionali. Fintanto che
non sarà stata approvata la direttiva presentata nel
1983, l'ammissione ai trasporti internazionali dovrà
essere decisa mediante autorizzazione da parte degli
Stati membri. Preferibilmente ciò dovrebbe essere disci-
plinato secondo quanto avviene per la navigazione sul
Reno.
2.1.2. Il Comitato ritiene che la disposizione secondo
cui un vettore che non sia residente in uno Stato mem-
bro può esercitarvi un'attività di trasporto solo a titolo
temporaneo non è abbastanza chiara e può dar luogo
ad interpretazioni divergenti.
Sui mercati dei trasporti in cui è consentito anche il
cabotaggio non viene imposta alcuna limitazione di
tempo.
2.2. Articolo 2
2.2.1. L'articolo in esame intende proteggere contro
un'eventuale concorrenza « sleale » da parte di imprese
di paesi terzi, le quali, pur avendo formalmente sede in
uno Stato membro, non vi hanno in realtà alcun « vinco-
lo reale ».
2.2.2. Il Comitato reputa che prevedendo nel regola-
mento in esame una disposizione al riguardo si sia
realizzato solo in minima parte l'obiettivo della tutela,
cioè solo nel caso in cui tali imprese si siano avvalse
del diritto di cabotaggio. In effetti, esse possono presta-
re, senza alcuna limitazione, dei servizi di trasporto
negli Stati membri in cui hanno una sede nonché parte-
cipare ai trasporti internazionali.
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2!2.3. È pertanto opportuno non solo prevedere tale
disposizione nel regolamento sul cabotaggio, bensì
anche predisporre una normativa di carattere generale
per proteggere nella Comunità l'intero settore della
navigazione interna dalla concorrenza «sleale». Una
tale regolamentazione quadro andrà tuttavia attuata
con la necessaria cautela in modo da non limitare
inutilmente la libera circolazione dei capitali con paesi
che hanno un sistema economico simile a quello della
Comunità.
2.2.4. Per la navigazione sul Reno una tale regola-
mentazione è già stata adottata (GU n. L 280 del
22. 10. 1985, pag. 4. Protocollo di firma al protocollo
addizionale n. 2, relativo alla convenzione riveduta
per la navigazione sul Reno e relativo regolamento di
applicazione).
2.2.5. Il Comitato si compiace che nel regolamento
in esame la Commissione si sia conformata agli orienta-
menti seguiti in precedenza a proposito del regolamento
summenzionato : ne consegue che tra le due regolamen-
tazioni vi è una coerente interconnessione.
2.3. Articolo 3
2.3.1. In relazione a quanto detto nei punti 1.7-1.12.
delle osservazioni di carattere generale, il Comitato
rileva che sarebbe utile mettere a disposizione di tutti
coloro che si occupano nella pratica della navigazione
interna un quadro sintetico, ma al tempo stesso chiaro,
Bruxelles, 18 settembre 1986.
delle regolamentazioni nazionali da tener presenti per
potersi avvalere del diritto di cabotaggio. Ciò servirebbe
da un lato, ferma restando la responsabilità propria del
vettore, a evitare malintesi ed errori dovuti a scarse
conoscenze e, d'altro canto, a giudicare in quale misura
sia opportuno armonizzare le disposizioni nazionali e
quindi avanzare nella realizzazione di un'organizzazio-
ne, a livello europeo, del mercato dei trasporti per via
navigabile.
Termine per l 'entrata in vigore
2.3.2. Sulla base delle osservazioni che precedono, e
visto che l'articolo 4 del regolamento in esame impone
agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari
all'esecuzione del medesimo, il Comitato giudica che la
data del 1° gennaio 1988 prevista all'articolo 1 sia
troppo ravvicinata. Il Libro bianco della Commissione
sul completamento del mercato comune indica il 1989
come anno della realizzazione della libera prestazione
dei servizi e il 1992 come anno del totale completamento
del mercato interno. Per tale motivo il Comitato racco-
manda di accordare un arco di tempo più lungo per
l'entrata in vigore del regolamento in esame.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
26. 5. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/37
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Nel corso del dibattito è stata respinta la seguente proposta d'emendamento.
Punto 2.2.
Dopo il punto 2.2.5. inserire un nuovo capoverso del seguente tenore :
« La Sezione desidera richiamare l'attenzione sulle discussioni in corso al Consiglio per quanto riguarda la
libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo con lo scopo di considerare il criterio delle « navi che
battono badiera di uno Stato membro» come criterio alternativo per l'esercizio della sudetta libertà, che si
potrebbe anche introdurre. La Sezione desidera accennare in proposito al suo parere sulla politica comune
dei trasporti marittimi (CES 1023/85) adottato all'unanimità il 27 novembre 1985, in cui si accetta il suddetto
criterio e si suggerisce di uniformare il trattamento dei due modi di trasporto sopra menzionati (2). »
Motivazione
Il suddetto emendamento è stato presentato per due ragioni :
1. Come seguito logico del Parere CES sulla politica comune dei trasporti marittimi che aggiungeva il
criterio alternativo delle navi che battono bandiera di uno Stato membro agli Allegati II-l, II-2 e H-6.
2. Secondo, oltre alla cittadinanza delle persone fisiche, la nazionalità delle navi è un principio consolidato
nel diritto internazionale, cioè le navi hanno la nazionalità del paese di cui battono bandiera. Ciò è menzionato
esplicitamente (fra l'altro) nelle seguenti convenzioni internazionali :
a) Convenzione ONU sull'Alto Mare, 1958 (articolo 6),
b) Convenzione ONU sul Diritto del mare, 1984 (articolo 92),
e) Convenzione sulle condizioni per l'immatricolazione delle navi (1986) (articolo 4, paragrafo 2).
Risultato della votazione
Voti favorevoli : 29, voti contrari : 29, astensioni : 48.
(!) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.
Parere in merito alla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica dei
regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 270/79, n. 1360/78 e n. 355/77 in materia di strutture agrarie
e concernente l'adeguamento dell'agricoltura alla nuove situazione dei mercati, nonché il
mantenimento dello spazio rurale »
(86/C 328/14)
Il 12 maggio 1986 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere
sulla base della relazione orale del sig. Zinkin in data 10 luglio 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 1986, nel corso della 239a sessione
plenaria, all'unanimità, il seguente parere:
1. Introduzione tica sociostrutturale : parere sulla proposta di regola-
mento relativo al miglioramento dell'efficienza delle
1.1. Il Comitato ha formulato vari pareri in cui sono strutture agrarie, parere sulle prospettive per la PAC;
esposte alcune osservazioni su diversi aspetti della poli- parere sulla Fissazione dei prezzi per taluni prodotti
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