22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/9
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare» (*)
(86/C 328/04)
In data 29 aprile 1986 il Consiglio ha deciso, in conformità all'articolo 100 del trattato che
istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in
merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo», responsabile della preparazione dei lavori
del Comitato in materia, ha adottato il parere nella riunione del 1° e 2 settembre 1986 sulla
base della relazione Williams.
Il Comitato economico e sociale nella 239a sessione plenaria (seduta del 17 settembre 1986),
ha adottato all'unanimità il seguente parere :
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione, fatte salve le seguenti osservazioni :
1.2. Il Comitato esprime delle riserve nei confronti
della proposta «procedura del Comitato consultivo»,
ma tale aspetto del problema viene trattato nel parere
sulla « Realizzazione del mercato interno : legislazione
comunitaria dei prodotti alimentari » (CES 762/86 —
Relatore: Hilkens).
1.3. Il Comitato reputa che, in senso generale,
dovrebbe essere effettuata una distinzione più chiara
nella proposta tra i prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare in senso medico e quelli
di consumo «corrente».
2.2.2. Nella proposta i termini « dietetico » o di « regi-
me» non vengono chiaramente definiti, né in senso
proprio, né in relazione l'uno all'altro. Sembra anche
che possa insorgere qualche confusione quando tali
termini vengono tradotti nelle varie lingue della Comu-
nità. Inoltre, essi si applicano solo a prodotti alimentari
destinati a persone che non godono di buona salute e
non sono pertanto applicabili ai prodotti per i lattanti
o per i bambini nella prima infanzia che godono di
buona salute.
2.2.3. Ciò avvalora l'argomento a favore di una più
chiara distinzione tra coloro che godono di buona salute
e quelli che non ne godono, come richiesto sopra.
2.2.4. Il Comitato chiede che tale articolo sia riesami-
nato alla luce dei commenti che precedono.
2. Osservazioni particolari
2.1. Articolo l(2)(b)
2.1.1. Nella definizione delle categorie di persone cui
la direttiva si applica, non si dovrebbero classificare
categorie di persone che non godono di buona salute (il
cui metabolismo è disturbato o si trovano in condizioni
fisiologiche particolari) insieme con categorie che godo-
no apparentemente di buona salute (cioè lattanti o
bambini nella prima infanzia).
2.1.2. Il fatto che il testo di tale articolo sia lo stesso
di quello della direttiva originaria 77/94/CEE non è una
giustificazione sufficiente per continuare la stessa prassi
nella proposta in oggetto.
2.1.3. Il Comitato chiede pertanto che tale distinzio-
ne venga effettuata ed espressa più chiaramente.
2.2. Articolo 2(1)
2.2.1. Il Comitato evidenzia la necessità di differen-
ziare un prodotto « alimentare » da un prodotto « diete-
tico ».
2.3. Articolo 4(2)
Il Comitato considera la frase « le direttive specifiche
possono prevedere» troppo vaga e fa osservare che
l'elaborazione delle direttive specifiche sarebbe facilita-
ta se si adottasse un approccio più rigoroso.
2.4. Articolo 4(2)(f)
L'espressione «elenco degli additivi» dovrebbe essere
sostituita da «elenco positivo degli additivi autoriz-
zati ».
2.5. Articolo 5
2.5.1. Il Comitato è preoccupato dal problema delle
dichiarazioni fraudolente, soprattutto in riferimento ai
prodotti dietetici e richiama l'attenzione dei governi
degli Stati membri sulla necessità di un'applicazione
rigorosa delle legislazioni nazionali in vigore e della
relativa legislazione comunitaria.
2.5.2. Per quanto riguarda l'etichettatura e la pubbli-
cità in generale, il Comitato richiama l'attenzione sulla
necessità di integrare la normativa con l'educazione e
l'informazione, specialmente quando si tratta di proble-
mi di salute e di tutela dei consumatori.
GU n. C 124 del 23. 5. 1986, pag. 7.
2.6. Articolo 9
È stato trattato nelle « Osservazioni generali
N. C 328/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
2.7. Allegato
2.7.1. Il Comitato osserva che l'allegato I elenca 4
gruppi di alimenti per i quali dovranno essere definite
norme specifiche, ma che due di questi gruppi — le
preparazioni per i lattanti e i latti di proseguimento —
formano già oggetto di una proposta di una direttiva
che copre tutti e due gli aspetti. Pertanto le informazioni
contenute nell'allegato sono tali da creare confusione e
dovrebbero forse essere corrette con una nota a pie di
pagina.
2.7.2. Inoltre i termini utilizzati nelle diverse lingue
comunitarie per indicare i latti di proseguimento presen-
tano alcune anomalie e vanno riesaminati e uniformati.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
1/ Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Parere in merito alla «Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'introduzione
coordinata della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea» (*)
(86/C 328/05)
Il Consiglio in data 9 giugno 1986 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Nierhaus in data.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 settembre 1986 nel corso della 239a sessione
plenaria all'unanimità il seguente parere:
1. Introduzione
1.1. Il fattore chiave per lo sviluppo della telematica
nella Comunità con i suoi effetti sociali ed economici
notevoli, e oggi ancora non valutabili, è sostanzialmente
l'istituzione di una rete digitale di servizi integrati unita-
ria nella Comunità per la trasmissione di informazione
(ISDN). Solo in questo modo si potranno raggiungere
a medio e a lungo termine gli obiettivi principali della
politica comunitaria nel campo delle telecomunicazioni,
approvati dal Consiglio il 17 dicembre 1984. Fra di essi
vanno citati soprattutto :
— la creazione di un mercato comunitario di apparec-
chiature e terminali di telecomunicazione, e
— il miglioramento dello sviluppo di servizi e reti di
telecomunicazione d'avanguardia.
1.2. La necessità della creazione di un'ISDN comuni-
taria è di conseguenza sottolineata più o meno esplicita-
mente in tutti i documenti importanti della Commissio-
ne sulla telematica.
1.3. Il Comitato economico e sociale, in particolare
nei suoi pareri sulla « Comunicazione della Commissio-
ne al Consiglio sulle telecomunicazioni » e sulla relazio-
ne e la Proposta di decisione del Consiglio su un'azione
preparatoria per RACE [doc. COM(85) 113 def. e
COM(85) 145 def.], ha insistito sull'estrema importanza
dello sviluppo di una rete digitale di servizi integrati
nella Comunità per le telecomunicazioni.
1.4. Questo progetto costituisce una delle grandi sfi-
de tecnologiche che, gradualmente, smantellando l'esi-
stente infrastruttura della rete telefonica, dovrebbe esse-
re completata per fine secolo e richiederà un impegno
notevolissimo in materia di investimenti.
(') GU n. C 157 del 24. 6. 1986, pag. 3.
1.5. Il progetto della Commissione riveste particolare
importanza anche perché degli sviluppi analoghi ad
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