N. C 328/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari»(*)
(86/C 328/03)
Il Consiglio, in data 29 aprile 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base della relazione Antonsen, in data 1 e 2 settembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 settembre 1986, nel corso della 239a
sessione plenaria all'unanimità il seguente parere :
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione fatte salve le seguente osservazioni.
1.2. Il comitato esprime riserve sulla «Procedura del
Comitato consultivo» proposta, argomento trattato
comunque nel parere sulla « Realizzazione de Mercato
interno: legislazione comunitaria dei prodotti alimen-
tari ».
2. Osservazioni particolari
2.1. Articolo 2
Il Comitato si compiace che la Comissione abbia posto
l'accento sulla salute umana e sottolinea la necessità di
attribuirvi la massima importanza.
2.2. Articolo 2
Le versioni tedesca e inglesa divergono nella frase
« comportare una modifica inaccettabile della composi-
zione del prodotti alimentari o un'alterazione dei loro
caratteri organolettici». Tale divergenza si trova già
nella direttiva in vigore.
2.3. Articolo 2
La parola « inaccettabile » non è abbastanza precisa e
abbisogna di una definizione più chiara.
(J) GU n. C 124 del 23. 5. 1986, pag. 16.
2.4. Articolo 3
Il Comitato auspica che si precisi che, oltre alle disposi-
zioni sulla migrazione, è possibile applicare disposizioni
sulla composizione. Si deve accertare che l'applicazione
dell'articolo 3 non costituirà un ostacolo agli scambi.
2.5. Articolo 5
Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità di tener
particolarmente conto nell'etichettatura delle esigenze
dei ciechi e dei mal vedenti.
2.6. Articolo 9
Il Comitato auspica che, per quanto concerne l'abroga-
zione delle direttiva 76/893/CEE, venga fissato un ter-
mine che concordi con quelli di cui all'articolo 10.
2.7. Allegato I
Il Comitato propone che la Commissione aggiunga
all'elenco i «rivestimenti a base di paraffina o di cere
microcristalline » dato che questi non sono considerati
come « plastiche » ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
82/711/CEE.
2.8. Allegato li, 2
Il Comitato ritiene che l'aggettivo « adeguata » sia poco
preciso e non fornisca indicazioni sulle sperimentazioni
tossicologiche che sarebbero eventualmente richièste.
(La Commissione, nelle riunioni della sezione, ha tutta-
via fatto riferimento alle relazioni del Comitato scienti-
fico dell'alimentazione, terza serie, 1977: Valutazione
tossicologica di una sostanza per quanto riguarda i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con
i prodotti alimentari).
Bruxelles, 17 settembre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy