22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/5
2.15.2. Il Comitato sottolinea tuttavia ancora una
volta la necessità che i servizi statistici della Comunità
studino e analizzino meglio il settore turistico e le
imprese che vi operano, in modo da ottenere una base
omogenea di dati di riferimento su cui fondare una
politica efficace.
2.16. Allegatoli!:
Come già dichiarato, il Comitato approva le tre propo-
ste della Commissione, fatte salve le osservazioni che
precedono.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Parere in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazio-
ni degli Stati membri relative agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al
consumo umano » (l)
(86/C 328/02)
Il Consiglio, in data 29 aprile 1986, ha deciso, in conformità delle disposizioni dell'articolo
100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione « Ecologia, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia,
ha emesso il parere sulla base della relazione De Grave nella riunione del 1° e 2 settembre
1986.
Il Comitato economico e sociale nella 239a sessione plenaria (seduta del 17 settembre 1986),
ha adottato all'unanimità il seguente parere:
1. Osservazioni generali
1.1. Sino ad oggi è stato possibile armonizzare a
livello comunitario solo quattro elenchi di additivi. Da
oltre dodici anni, vale a dire dall'adozione della direttiva
74/329/CEE(2), il Consiglio non ha promulgato alcuna
direttiva in materia di additivi eccezion fatta per alcune
modifiche apportate alle quattro direttive esistenti, nel-
l'ambito delle quali non si è potuto realizzare alcun
progresso per quanto riguarda le condizioni di impiego.
1.2. Ciò dimostra le necessità di una procedura più
flessibile. Il Comitato economico e sociale se è pronun-
ciato a più riprese in favore dell'adozione di direttive a
maggioranza, anziché all'unanimità.
1.3. Durante questo periodo, la stessa Commissione
ha potuto avanzare solo poche proposte nuove, vista la
complessità della materia e la scarsità di personale della
Commissione. Il Comitato teme che la Commissione
non sia in grado di accelerare i lavori in modo tale che
(!) GU n. C 116 del 16. 5. 1986, pag. 2.
(2) GU n. L 189 del 12. 7. 1974.
le sia possibile realizzare il programma che si è fissata.
Questa accelerazione non dovrebbe comunque recare
pregiudizio alla necessaria attenzione richiesta da una
materia complicata.
1.4. La nuova procedura raccomandata rischia dun-
que di creare grande difficoltà in una materia così
delicata come quella degli additivi.
1.5. I criteri generali per l'impiego degli additivi ali-
mentari, riassunti nell'allegato II, dovrebbero ricondur-
si ai seguenti due punti :
— eventuali implicazioni in materia di salute pubblica,
(tossicità, aspetti nutritivi, ipersensibilità, ecc.);
— necessità tecnologica.
Va aggiunta la correttezza delle transazioni commer-
ciali.
Perché ciascuno di questi aspetti sia esaminato in manie-
ra adeguata occorre prevedere nel testo della direttiva
la consultazione obbligatoria :
— del Comitato scientifico per l'alimentazione umana,
e quindi;
— del Comitato consultivo per i prodotti alimentari.
N. C 328/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 86
1.6. I pareri dei due comitati devono poter essere resi
pubblici.
1.7. Trattandosi di una materia difficile, spesso
oggetto di controversie non solo tra consumatori e
produttori, ma anche tra gli stessi produttori e addirit-
tura tra gli scienziati, occorre garantire al massimo la
consultazione e l'informazione degli ambienti interes-
sati.
Il Comitato suggerisce dunque che la Commissione
renda pubblica la proposta di direttiva richiedendo
il parere del Comitato economico e sociale prima di
sottoporla al voto del Comitato permanente. Il Comita-
to economico e sociale conserverebbe così la possibilità
di fare ascoltare la voce degli ambienti interessati in un
settore nei confronti del quale produttori e consumatori
sono sempre stati molto attenti.
1.8. Inoltre il Comitato suggerisce che nel quadro
dei lavori preparatori del Comitato permanente per i
prodotti alimentari possano essere invitati osservatori
appartenenti agli ambienti interessati, come avviene nel
campo dei cosmetici.
2. Osservazioni particolari
2.1. Il Comitato ritiene indispensable che la materia
oggetto di una delega di poteri alla Commissione sia
meglio precisata al fine di evitare ogni incertezza giuri-
dica.
Talune sostanze possono olfatti trovarsi al limite tra :
— additivi e alimenti;
— additivi e antiparassitari;
— additivi considerati o no nella direttiva in esame;
— additivi e ausiliari di fabbricazione.
È questo per esempio il caso dell'ossido di etilene,
dello zafferano, del sorbitolo, degli enzimi, degli amidi
modificati e di sostanze estratte da prodotti alimentari
(concentrato di proteine di soja, caseina, gelatina, fibre,
albumina, ecc.). D'altra parte alcuni prodotti di tratta-
mento dei prodotti alimentari, dopo la raccolta, sono
considerati talvolta additivi talvolta antiparassitari:
prodotti che favoriscono la maturazione, antibatterici,
anticrittogamici, ecc. Taluni anticrittogamici applicati
agli agrumi sono classificati nell'elenco degli additivi
(es.: il definile), ma divengono antiparassitari se applica-
ti ad altri prodotti alimentari. D'altronde anche gli
anticrittogamici utilizzati al posto del difenile sono
anch'essi catalogati come antiparassitari (es. : il beno-
mile).
Occorrerebbe raggruppare in un solo elenco di additivi
tutti i prodotti utilizzati per il trattamento dei vegetali
dopo la raccolta.
2.2. Articolo 2.2.
2.2.1. Gli additivi ad uso multiplo dovrebbero conti-
nuare a figurare in elenchi multipli di additivi.
2.3. Articolo 3.2.
2.3.1. Secondo il Comitato, le direttive specifiche
esistenti possono essere modificate solo per quanto
riguarda gli additivi figuranti su uno dei quattro elenchi
comunitari, cosa che esclude le categorie di additivi
àncora disciplinate dal diritto nazionale e non valutate
a livello comunitario.
2.4. Articolo 3.3.
2.4.1. Bisogna aggiungere la lettera g) che copra la
materia disciplinata dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera
d), (istruzioni per l'uso).
2.4.2. Inoltre l'ultima frase dovrebbe essere modifi-
cata per prevedere la consultazione obbligatoria del
Comitato consultivo per i prodotti alimentari e del
Comitato scientifico.
2.5. Articolo 4
2.5.1. Bisogna seguire la stessa procedura di consul-
tazione raccomandata per l'articolo 3.
2.6. Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
2.6.1. Redigere come segue: «tutte le informazioni
speciali concernenti le condizioni di magazzinaggio e/o
di uso ».
2.7. Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
2.7.1. Redigere come segue : « le istruzioni per l'uso ».
2.7.2. Gli additivi possono essere utilizzati da nume-
rose aziende, comprese quelle piccole e medie che non
sempre hanno familiarità con le condizioni d'uso.
2.8. Articolo 9
2.8.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni generali di
cui sopra, nonché al proprio parere sulla realizzazione
del mercato interno :• legislazione comunitaria dei pro-
dotto alimentari.
2.9. Allegato 1
2.9.1. L'elenco dovrebbe portare il titolo «categorie
di funzioni tecnologiche di additivi alimentari». Esso
risponde meglio alle esigenze dell'articolo 2 che cita le
« funzioni tecnologiche » descritte e « definite » nell'alle-
gato I.
22. 12. 86 Gazzetta ufficiale del
2.9.2. Il Comitato ritiene che la presenza su questo
elenco di categorie di additivi non autorizzati nella
maggior parte degli Stati membri non debba anticipare
la loro autorizzazione ulteriore (es. agenti di resistenza,
agenti di trattamento della farina). Se del caso tali
additivi dovrebbero essere esclusi dalla delega di poteri
conferita alla Commissione.
2.9.3. D'altro canto, il Comitato richiama l'attenzio-
ne su sostanze particolarmente pericolose da usare,
soprattutto per la salute dei bambini e degli adolescenti.
È il caso delle sostanze sequestranti che possono
mascherare la presenza di difetti nel processo di fabbri-
cazione. Nella definizione la Commissione dovrebbe
precisare se per agenti « sequestranti » intende indicare
la stessa cosa degli additivi aventi proprietà di « chela-
zione ».
2.9.4. Il termine edulcorante deve essere scisso in
due categorie: «edulcoranti artificiali» e «edulcoranti
naturali».
2.9.5. L'espressione «agente di trattamento della
farina » deve essere sostituita dall'indicazione di una o
più funzioni tecnologiche, in modo che non tutto sia
consentito (ad es. l'imbianchimento).
2.9.6. Occorrerebbe pure sopprimere nell'allegato I
la voce «enzimi», in quanto non rappresentano una
funzione tecnologica e includere gli enzimi utilizzati
come additivi nella categoria cui appartengono (antios-
sidanti, stabilizzanti, ecc.)
2.9.7. Il Comitato si meraviglia che non siano indica-
ti i «sali di fusione», categoria prevista dalla direttiva
« etichettatura »
2.9.8. La denominazione degli additivi stabilizzanti
della schiuma e antischiumogeni non è corrispondente
nelle varie lingue. Del resto, in generale, le varie tradu-
zioni dell'allegato non sono concordanti tra loro.
2.9.9. Il Comitato si chiede se non sia necessario
definire ognuno dei termini dell'allegato, per evitare
qualsiasi equivoco.
2.10. Allegato II
2.10.1. Il Comitato ha preso nota del fatto che l'alle-
gato rappresenta una sintesi di altri documenti. Trattan-
dosi di un testo di natura giuridica, esso preferirebbe
che venisse incluso il testo completo nell'allegato piutto-
sto che una sintesi.
Bruxelles, 17 settembre 1986.
le Comunità europee N. C 328/7
2.10.2. Il Comitato constata che il paragrafo 1 si
riferisce sia alla valutazione tossicologica (da effettuare
da parte del Comitato scientifico) sia alla valutazione
dell'utilità tecnologica (da effettuare specificamente da
parte del Comitato consultivo per i prodotti alimentari).
Esso ritiene che, salvo eccezioni molto specifiche, non
sia competenza del Comitato scientifico pronunciarsi
individualmente sull'opportunità della presenza di un
additivo in un alimento. Chiede dunque che il paragrafo
1 non riunisca i due aspetti.
2.10.3. D'altra parte, i diversi aspetti relativi alla
salute (tossicità, ipersensibilità, aspetti nutritivi) figura-
no in paragrafi diversi (punto 1, punto 5, lettera a), ecc)
dell'allegato II.
2.10.4. Occorrerebbe pertanto rivedere la redazione
e raggruppare separatamente le considerazioni relative
alla salute e quelle relative all'opportunità tecnologica.
2.10.5. Sarebbe necessario mettere in maggior rilievo
un terzo criterio su cui sono d'accordo da molto tempo
produttori e consumatori : quello della correttezza delle
transazioni commerciali.
2.10.6. Modificare come segue l'inizio del paragra-
fo 2: «Potranno essere autorizzati.» La redazione
attuale è ambigua e non tiene conto del criterio dell'uti-
lità tecnologica. Eventualmente tale paragrafo 2 potreb-
be essere soppresso, perché è un doppione del paragra-
fo 1. Se fosse mantenuto occorrerebbe modificarne inol-
tre la redazione, in modo che non si possa autorizzare
un additivo se « le prove tossicologiche presentemente
disponibili » sono insufficienti.
2.10.7. Il Comitato chiede che sia modificato il para-
grafo 5, lettera a), che appare del resto in contraddizione
con il paragrafo 5, lettera e), in modo che l'additivo
non possa ridurre il valore nutritivo dell'alimento, salvo
se è necessario per la produzione di alimenti destinati
a gruppi di consumatori che abbiano bisogni nutritivi
particolari.
2.10.8. Nella prima riga del paragrafo 6, lettra e),
sopprimere «nella misura del possibile». La nozione di
«dose giornaliera ammissibile» perde ogni significato
se accompagnata da tale restrizione.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy