22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/43
1.7. Il Comitato esorta la Commissione a definire a
sua volta senza indugi il programma a medio termine
e a trasmetterglielo.
2. Azioni particolari
2.1. Il Comitato constata che la proposta si riferisce
anche alla Comunicazione concernente gli « Orienta-
menti di politica a medio termine in materia di infra-
strutture di trasporto » del 14 dicembre 1984 sulla quale
la Commissione ha richiesto il suo parere in data 20
febbraio 1985, parere che è stato emesso il 25 settembre
1985 (4). Gli obiettivi e i criteri menzionati negli articoli
1 e 2 della proposta sembrano corrispondere all'argo-
(!) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 6.
Bruxelles, 18 settembre 1986.
mento discusso nel 1985. Il Comitato auspica tuttavia
che i criteri dei requisiti richiesti per godere del sostegno
finanziario dei progetti di infrastruttura di trasporto di
cui all'articolo 2 della proposta comportino gli elementi
essenziali del catalogo da esso elaborato nel parere del
28 settembre 1983 in merito al programma sperimentale
in materia di infrastrutture di trasporto (5).
2.2. Per quanto riguarda i 390 milioni di ECU previsti
per gli anni dal 1987 al 1990, il Comitato teme che
costituiscano un importo troppo esiguo alla luce soprat-
tuto dei tassi di partecipazione fissati all'articolo 3 della
scheda finanziaria.
(!) GU n. C 341 del 19. 12. 1981, pag. 8 e 9.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
Parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati,
per quanto concerne il campo di applicazione »
(86/C 328/16)
Il Consiglio, in data 20 maggio 1986, ha deciso di consultare, conformemente al disposto
dell'articolo 54 del trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.
Le sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere il 3 settembre 1986 sulla base della relazione del sig. d'Elia.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 1986, con 81 voti favorevoli, 18
contrari e 3 astensioni, nel corso della 239a sessione plenaria, il seguente parere :
1. Il Comitato approva la proposta di direttiva che
tende a completare la quarta direttiva del 25 luglio 1978
relativa ai conti annuali (GU n. L 222 del 14. 8. 1978)
e la settima direttiva del 13 giugno 1983 relativa ai conti
consolidati (GU n. C 193 del 20. 7. 1983) estendendone
il campo di applicazione alle società in nome collettivo
e in accomandita semplice nel caso in cui i loro soli
soci illimitatamente responsabili siano organizzati in
forma di società per azioni o di società a responsabilità
limitata.
(!) GU n. C 144 del 11. 6. 1986, pag. 10.
2. Il Comitato ritiene — concordando pienamente
con l'analisi della Commissione — che l'obiettivo perse-
guito è ampiamente giustificato dall'esistenza, all'inter-
no della Comunità, di un numero considerevole ed in
continuo aumento di tali società in nome collettivo e
in accomandita semplice e che sarebbe pertanto contra-
rio allo spirito della 4a e 7a direttiva non applicare a
tali forme di imprese le stesse disposizioni previste, in
materia contabile, per le società per azioni e a responsa-
bilità limitata.
3. Il Comitato osserva infine che le PMI che tendono
generalmente ad organizzarsi in forme associative sem-
plici, come appunto le società in nome collettivo ed in
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a c c o m a n d i t a semplice, s a r a n n o tocca te dal la p r o p o s t a in ques to caso p o t r a n n o c o m u n q u e beneficiare delle
di diret t iva in e same solo nella misura in cui i l o ro soli de roghe previs te in favore delle P M I dagli ar t icol i I l e
soci i l l imi ta tamente responsabi l i s iano organizza t i in 27 della 4 a d i re t t iva e da l l ' a r t i co lo 6, p a r a g r a f o 1, della
fo rma di società per azioni o a responsabi l i tà l imi ta ta ; 7 a d i re t t iva .
Bruxelles , 18 se t t embre 1986.
/ / Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR
ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
L'emendamento seguente, formulato sulla base del parere della Sezione, presentato conformemente al
regolamento interno, è stato respinto nel corso dei dibattiti :
Sostituire il testo del parere con quanto segue :
«1. La sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi» non può approvare la proposta di direttiva
in esame, che tende a completare la quarta direttiva del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali (GU n. L 222
dal 14. 8. 1978) e la settima direttiva del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati (GU n. C 193 dal 20. 7.
1983) estendendone il campo di applicazione alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nel
caso in cui i loro soci illimitatamente responsabili siano organizzati in forma di società per azioni o di società
a responsabilità limitata.
2. La sezione constata che la presente direttiva, a differenza di tutte le altre direttive sul diritto societario
già adottate o in discussione,' si rivolge non solo alle società di capitali, ma anche, per la prima volta, alle
società di persone. Ciò rischia di compromettere l'estensione del campo d'applicazione di altre direttive non
impostate per tener conto del diritto delle società di persone.
3. La sezione constata inoltre che in uno Stato membro la direttiva in esame comporterebbe l'obbligo della
pubblicità, e in parte anche della revisione contabile, per i conti annuali di circa 60 000 società di persone.
Dato che queste società sono quasi esclusivamente piccole e medie imprese, una tale direttiva comporta un
onere inaccettabile per il settore delle PMI, entrando così in contrasto con l'intento di evitare vincoli e oneri
inutili per le piccole e medie imprese dichiarato il 2 e 3 dicembre 1985 dal Consiglio europeo.
4. La sezione constata infine che il problema delle società di persone che hanno solo soci limitatamente
responsabili era noto sin dall'adozione dell'a quarta e della settima direttiva sul diritto societario e che si era
deciso consapevolmente di lasciare agli Stati membri la facoltà di equiparare o meno questo tipo particolare
di società alle società di capitali per quanto concerne la pubblicità e la verifica dei bilanci. Il compito
dell'armonizzazione assegnato a nome dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE non significa
che le decisioni adottate dagli Stati membri mediante strumenti legislativi possano essere modificate mediante
direttive. »
Motivazione
La proposta di direttiva in esame non è compatibile con gli sforzi della Comunità europea di promuovere le
PMI e di sottrarle a inutili pastoie burocratiche. Essa impone agli Stati membri una nuova modifica di
disposizioni giuridiche appena adattate e ricade quasi esclusivamente sulle PMI. Nel corso del dibattito sulla
quarta e settima direttiva CE il problema dell'inserimento delle società di persone con soci solidalmente
responsabili costituiti esclusivamente da società di capitali era già stato esaminato a fondo e si era convenuto
di lasciare ai legislatori nazionali il compito di prendere una decisione al riguardo. La direttiva non si
giustifica nemmeno con il criterio della tutela dei creditori e dei terzi perchè, ad esempio, una società per
azioni può consentire una migliore tutela dei creditori come «socio» solidalmente responsabile di quanto
non la consenta una persona fisica.
Risultato della votazione
Voti favorevoli: 21, voti contrari: 70, astensioni: 6.
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