22. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 328/23
Parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : « Realizzazione del mercato interno : legislazione comunitaria dei prodotti
alimentari »
(86/C 328/10)
La Commissione delle Comunità europee, in data 20 novembre 1985, ha deciso di consultare
il Comitato economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo sulla proposta di cui sopra.
La sezione « Ecologia, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base della relazione Hilkens in data 1 e 2 settembre.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 settembre 1986, nel corso della 239a
sessione plenaria, a maggioranza, 2 voti contrari e 9 astensioni il seguente parere :
1. Osservazioni generali 2. Salute
1.1. Il Comitato si compiace dell'intento della Com-
missione di accelerare la creazione di un mercato inter-
no per i prodotti alimentari. Esso si conforma in tal
modo al parere precedentemente formulato in merito
alla realizzazione del mercato interno (1). Il Comitato
deplora che non sia stato possibile attuare già prima
una politica coerente in materia di prodotti alimentari.
1.2. Il Comitato concorda con la Commissione sul
fatto che la realizzazione del mercato comune per i
prodotti alimentari solleva problemi particolari che
richiedono regolamentazioni specifiche.
1.2.1. Ne consegue, fra le altre cose, la necessità di
evitare che questo processo si ripercuota negativamente
sulla salute delle persone e sulle attuali aspettative circa
la qualità dei prodotti alimentari.
1.2.2. A tal fine l'armonizzazione delle disposizioni
giuridiche riguardanti i prodotti alimentari deve mirare
ad un elevato livello di protezione che prenda come
riferimento le norme più avanzate.
1.2.3. Nei suoi pareri il Comitato ha più volte sottoli-
neato il rapporto esistente fra la salute e l'alimentazione
(ad esempio nel parere sul programma d'azione per la
prevenzione del cancro, GU n. C 101 del 28. 6. 1986,
pag. 22 e seguenti).
1.2.4. Nella comunicazione in esame la Commissione
parte dall'idea che, per quanto riguarda la salute e la
qualità dei prodotti, le legislazioni vigenti negli Stati
membri in campo alimentare sono già soddisfacenti.
1.2.4.1. Viste le grandi divergenze fra le legislazioni
nazionali relative ai prodotti alimentari, il Comitato
ritiene impossibile dire se i livelli siano equivalenti. Ad
esempio, per quanto concerne il controllo e l'osservanza
delle leggi, si rilevano enormi disparità che si ripercuo-
tono naturalmente anche sull'effettivo livello di prote-
zione. Il Comitato giudica pertanto necessario che la
Commissione proceda ad un'indagine comparativa al
fine di chiarire le disparità delle disposizioni in campo
alimentare.
(M GU n. C 344 del 31. 12. 1985.
2.1. Il Comitato approva l'intenzione della Commis-
sione d'impegnarsi per introdurre una legislazione
comunitaria riguardante la protezione della salute e la
sicurezza.
Esso reputa che a tal fine debba essere emanata una
direttiva che stabilisca i requisiti necessari per la prote-
zione della salute e la sicurezza. Ciò consentirebbe
altresì di eliminare gli eventuali ostacoli agli scambi.
Senza un'efficace trasparenza nel campo della salute e
della sicurezza sarà impossibile realizzare il mercato
interno per i prodotti alimentari.
2.2. Additivi
Il Comitato può di massima approvare il progetto della
Commissione di completare l'elenco positivo degli addi-
tivi ammissibili. Esso sottolinea però che tali elenchi
debbono poter essere rivisti anche in futuro. L'uso degli
additivi autorizzati dall'elenco positivo nei prodotti ali-
mentari dovrebbe essere consentito solo a condizione
che essi non presentino un rischio per la salute e siano
assolutamente necessari da un punto di vista tecnico.
2.3. Prodotti per il trattamento delle piante e medici-
nali per gli animali
Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che i residui
di prodotti per il trattamento delle piante (es. DDT) e
i preparati medicinali per gli animali (come ormoni o
antibiotici) contenuti nei prodotti alimentari costitui-
scono una minaccia per la salute. Esso ritiene che al
riguardo dovrebbero essere applicate norme severe e
deplora che la Commissione non abbia approfondito
questo punto.
2.4. Norme d'igiene
Il Comitato si rammarica che la Commissione non si
proponga ulteriori iniziative per l'armonizzazione delle
norme d'igiene riguardanti i prodotti alimentari, uno
dei problemi più importanti per la salute della popola-
zione.
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3. Tutela dei consumatori ed etichettatura
3.1. Il Comitato si compiace dell'intenzione della
Commissione di completare la direttiva sull'etichettatu-
ra, il confezionamento e la pubblicità. Al riguardo esso
desidera sottolineare che un vero e proprio sistema
di etichettatura che fornisca un'informazione chiara,
combinato con una formazione sistematica dei consu-
matori, costituirà la premessa indispensabile per evitare
che la proposta realizzazione del mercato interno per i
prodotti alimentari abbia ripercussioni negative per i
consumatori.
3.2. Una direttiva sull'etichettatura dovrebbe preve-
dere uno schema chiaro e comprensibile di etichettatura
obbligatorio per l'intera Comunità, onde evitare che in
consumatori siano tratti in inganno dalle indicazioni
riportate sulle etichette.
4. Concorrenza e qualità dei prodotti alimentari
4.1. Supponendo che nella Comunità i consumi
rimangano invariati, l'intensificarsi della concorrenza
conseguente alla realizzazione del mercato interno per
i prodotti alimentari potrà determinare modifiche nelle
quote delle vendite dei vari fornitori. Una siffatta tra-
sformazione strutturale dell'offerta comporta anche il
rischio di distorsioni della concorrenza e di un deterio-
ramento della qualità.
4.2. Il Comitato fa osservare che le legislazioni vigen-
ti nei singoli Stati membri saranno soggette a pressioni
se l'industria locale dovrà ottemperare a norme (nazio-
nali) più rigorose di quelle cui sono soggette le imprese
che importano nel paese.
4.3. Per garantire il livello qualitativo dei prodotti
alimentari e impedire una concorrenza sleale è probabil-
mente inevitabile stabilire norme minime. Si può pensa-
re a direttive sulla composizione di categorie di prodotti
e di specialità ben note, nonché a sigilli di qualità, a
contrassegni di qualità e ad una chiara indicazione delle
imitazioni. È pure opportuno contemplare codici di
condotta stabiliti di comune accordo dall'industria e
dalle organizzazioni dei consumatori.
4.4. Il Comitato ritiene che anche in avvenire, per
un numero limitato di casi, sarà inevitabile adottare
direttive-quadro verticali nel settore dei prodotti ali-
mentari. Esso si compiace del fatto che la Commissione
abbia assicurato il mantenimento delle attuali direttive
verticali.
4.5. Per preservare prodotti di qualità locali o regio-
nali è necessario un migliore controllo delle condizioni
di concorrenza. In questo campo si deve provvedere ad
agevolare il controllo e la limitazione della concorrenza
sleale sia mediante requisti di qualità sia mediante nor-
me minime cogenti.
4.6. Al riguardo l'affermazione della Commissione
secondo cui non è più necessario includere nella legisla-
zione comunitaria requisiti di qualità non è del tutto
comprensibile specie se si considerano le sentenze della
Corte di giustizia europea a cui la Commissione fa
riferimento. Infatti, nella causa 120/78, nonché nelle
decisioni che ne sono seguite, in merito all'interpretazio-
ne degli articoli 30 e seguenti del trattato CE, la Corte
di giustizia europea ha riconosciuto espressamente, e in
misura sempre maggiore, che gli Stati membri possono
mantenere misure nazionali limitative della libera circo-
lazione delle merci nella Comunità a condizione che
queste risultino necessarie per soddisfare esigenze impe-
rative, tra cui anche la correttezza delle operazioni
commerciali e la tutela dei consumatori.
I controlli ufficiali
5.1. Il Comitato concorda con la Commissione sul
fatto che la materia dei controlli ufficiali intesi a tutelare
la salute deve per sua natura essere legiferarle. Esso
sottolinea la necessità di procedere all'armonizzazione
delle misure nazionali di controllo.
5.2. Per là nuova proposta di direttiva prevista dalla
Commissione il Comitato raccomanda di attuare con-
trolli a tutti i livelli importanti (in particolare nei luoghi
di produzione e di coltivazione, nelle aziende trasforma-
trici nonché nel commercio all'ingrosso e al dettaglio).
53. Per rendere possibile un controllo diretto sulle
aziende produttrici effettive, l'orgine delle merci
andrebbe menzionata sull'imballaggio almeno con un
codice numerico che, nel caso dei prodotti alla rinfusa,
potrebbe figurare sull'imballaggio all'ingrosso. Oltre ai
controlli e alla responsabilità del produttore dovrebbero
essere previsti la responsabilità delle aziende trasforma-
trici e i controlli cui esse andrebbero soggette.
5.4. Occorrerebbe prevedere uno scambio diretto
d'informazioni fra le autorità nazionali di controllo
mediante le nuove tecnologie dell'informazione (pro-
gramma IRIS della Commissione). Ciò consentirebbe,
evitando lungaggini burocratiche, uno scambio d'infor-
mazioni tra le singole autorità locali per determinare
se un prodotto «estero» ottemperi alle disposizioni
nazionali. Inoltre, dovrebbe essere reso possibile uno
scambio dei risultati dei controlli sui componenti dei
prodotti alimentari già analizzati.
5.5. Il Comitato suggerisce altresì di contemplare
una suddivisione dei compiti e della cooperazione fra
le amministrazioni^egli Stati membri in base alla quale :
— le decisioni prese da un laboratorio riconosciuto in
uno Stato membro saranno valide anche per gli
Stati membri : ciò allo scopo di ridurre il rischio di
doppioni nei controlli di frontiera;
— sia incoraggiata la specializzazione delle varie
amministrazioni.
5.6. Il Comitato suggerisce inoltre la creazione di
un ispettorato comunitario incaricato di esercitare un
controllo per campioni sui prodotti alimentari nei punti
di vendita destinati al consumatore finale.
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6. Ripartizione delle competenze legislative fra il Con-
siglio e la Commissióne : la nuova procedura
6.1. Il Comitato approva la proposta della Commis-
sione nella misura in cui prevede una procedura più
snella e più spedita per l'adozione delle direttive sui
prodotti alimentari nel quadro della creazione del mer-
cato interno entro il 1992. D'altro canto il Comitato
tiene però a formulare le osservazioni che seguono.
6.2. Esso rileva che la proposta iniziale della Com-
missione [COM(85) 603 def.], su cui era stato consulta-
to, è stata modificata per tener conto dell'Atto unico.
6.3. Ne consegue che, mentre le direttive quadro sui
prodotti alimentari continuerebbero ad essere sottopo-
ste all'approvazione del Consiglio, con la nuova proce-
dura consultiva la Commissione verrebbe ad avere la
facoltà di adottare direttive specifiche di esecuzione
previa consultazione del Comitato scientifico, qualora
sussistano problemi di sanità, e del Comitato permanen-
te per i prodotti alimentari in tutti i casi. Non è però
più necessaria la votazione nell'ambito del Comitato
permanente per i prodotti alimentari finora richiesta.
La Commissione potrebbe continuare a sentire anche il
parere del Comitato consultivo per i prodotti alimen-
tari.
6.4. Il Comitato è contrario all'adozione della nuova
procedura testé illustrata perché conferisce eccessivi
poteri alla Commissione senza garantire consultazioni
Bruxelles, 17 settembre 1986.
adeguate e sufficienti. Una siffatta procedura non è
abbastanza trasparente.
6.5. Il Comitato si rammarica che in questo caso nei
suoi documenti la Commissione non abbia descritto in
maniera sufficiente la sfera di competenze e il funziona-
mento dei vari comitati competenti per i prodotti ali-
mentari.
6.6.1. Il Comitato insiste affinché in avvenire la
Commissione continui a consultarlo. Al riguardo esso
chiede che le proposte della Commissione siano rese
pubbliche. I pareri del Comitato consultivo per i prodot-
ti alimentari e del Comitato scientifico per i prodotti
alimentari, che sono sempre obbligatori, dovranno esse-
re allegati alla richiesta di parere rivolta al Comitato
economico e sociale.
6.6.2. Il Comitato giudica opportuno mantenere il
principio della votazione nell'ambito del Comitato per-
manente per i prodotti alimentari. Ai fini di una ràpida
realizzazione del mercato internò il Comitato propone
che il Comitato permanente per i prodotti alimentari
voti a maggioranza qualificata.
6.7. Il Comitato ritiene inoltre che la Commissione
dovrebbe sottoporre annualmente al Parlamento euro-
peo una relazione sulle direttive di esecuzione.
// Presidente
del Comitato economico è sociale
Gerd MUHR
^ Ó S ^ ^ ^^cn^u^hc i^d^ i l^C^ornun^^uron^c ^ 1 ^ ^
Nel corso del dibattitoèstato respinto il seguente emendamento:
tnsenre un nuovo punto t . t . cos i formulato:
Nella proposta la Commissione presenta un^bilanciogenerale^dell'armomzzazione dei prodotti alimentari.
Tale bilancioèperòmcompletoeomette ad esempio le direttiveeiregolamenti sui temi seguenti:
— olio di colza,
— latti conservatmdirettivaB^mt^m
— residui di pesticidi^verdure^,
— carneresidui indesiderati per il consumo mormoni,antibiotici,ecc.^,
— contenuto acqueo del pollame,
— divieto dei trattamenti lonizzanti^carn^,
— etichettatura del vino,
— etichettatura dei prodotti ortofrutticoimnorme di qualità^,
— etichettatura delle uova ^freschezza, dimensioni, data del confezionamento^,
— tenore di materie grasse nel burro,
— latte fresco ^tenore delle materie grasse, ecc.^.
Omanziatal i lacune qualè i l vero contenuto del mandato chiesto dalla Commissioneequalèi l vero campo
d'applicazione della proposta di direttiva riguardante l'etichettatura^
Qua lè l ' ob ie t t ivoche laCommiss iones ip re f igge : l ' a rmomzzaz ioned i tu t t i ip rodo t t i a l imen tan ,oso lo
alcuni di essi, l'etichettatura di tu t t i iprodot t iahmentan,osolo alcuni di essi,eallora quah^
Non si puòprendere in considerazione l'idea di una delega di poteri alla Commissione se il suo campo
d'applicazioneècosìmcertoecomporta elementi poco chiari sotto il profilo giuridico.
ti motivo della modifica,che era stata accettata dal relatore nell'ambito del gruppo di studioedella sezione,
risulta evidente dal testo stesso.
Voti favorevoli :^,Voti contrari ^ , astensioni ^ .
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