29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/1
II
(Atti preparatori)
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
240a SESSIONE PLENARIA — OTTOBRE 1986
Parere riguardante la XV relazione sulla politica di concorrenza della Commissione delle
Comunità europee
(86/C 333/01)
La Commissione delle Comunità europee, in data 20 giugno 1986, ha deciso di consultare il
Comitato economico e sociale in merito alla «XV relazione sulla politica di concorrenza
della Commissione delle Comunità europee »
La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere in data 3 settembre 1986.
Il 23 ottobre 1986, nel corso della 240a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale
ha designato il sig. Bagliano relatore generale e ha adottato all'unanimità meno 4 astensioni
il seguente parere :
Premessa
La politica di concorrenza ha oggi raggiunto un alto
grado di riconoscimento della sua funzione indispensa-
bile per il buon funzionamento e lo stimolo del libero
mercato, nella salvaguardia delle libertà e dei diritti dei
consumatori.
La valutazione della XV relazione sulla politica di con-
correnza viene effettuata tenendo presente l'attuale ten-
denza evolutiva dell'economia comunitaria e interna-
zionale.
In particolare due sono i fattori che condizionano oggi
maggiormente una politica di concorrenza, attiva e
realistica, e precisamente : la nuova dimensione dei mer-
cati (mondializzazione) e P«innovazione».
1. Il contesto economico globale — Dimensione mon-
diale dei mercati e innovazione
1.1. Nell'attuale contesto dell'economia internazio-
nale — caratterizzato da accelerati mutamenti in ogni
settore — il Comitato condivide e sottolinea l'afferma-
zione della Commissione, secondo la quale « la promo-
zione di una concorrenza dinamica, basata sull'innova-
zione continuerà ad essere il criterio fondamentale nel-
l'applicazione degli articoli 85 e 86». (XV Relazione
sulla politica di concorrenza — Introduzione).
Questa convinzione dovrà trovare coerente sviluppo e
applicazione in ogni atto politico o amministrativo
nei confronti sia delle imprese sia degli Stati e delle
organizzazioni internazionali.
1.2. La crescente internazionalizzazione dei mercati
a livello mondiale, e l'accelerata dinamica del cambia-
mento innovativo tecnologico, sono i due fattori che
hanno determinato la rottura degli equilibri esistenti.
Di fronte alla nuova realtà, in così rapida evoluzione,
le imprese sono costrette ad adeguare le proprie strate-
gie, nel breve periodo, attraverso processi di ristruttura-
zione e razionalizazione, ma soprattutto di innovazione.
1.3. Chi ha la responsabilità della salvaguardia della
libera concorrenza deve tener conto — soprattutto nel
quadro di una adeguata politica sociale — in questo
momento di transizione così rapida e profonda, di un
indispensabile e urgente processo di adeguamento delle
imprese e delle strutture, economiche-finanziarie-giuri-
diche, e attivare in conseguenza una politica di stimolo
e di agevolazione, pur garantendo il necessario control-
lo ed un sufficiente coordinamento.
La nuova dimensione dei mercati, da un lato, e il
fenomeno innovativo, dall'altro, impongono ormai di
abbandonare schemi rigidi nell'analisi dei fatti e dei
comportamenti, affinché nell'interpretazione e applica-
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zione delle norme la Commissione si orienti verso criteri
più rispondenti alle esigenze del contesto attuale.
1.4. In questo contesto — di forte cambiamento — la
realizzazione del « mercato unico», pur nella necessaria
gradualità, si pone come strumento essenziale ed urgen-
te della nuova strategia comunitaria, nell'ambito della
quale la politica di concorrenza deve svolgere un ruolo
determinante e attivo, in stretta e coerente connessione
con la altre politiche comunitarie (v. anche punto 7).
2. La dimensione del mercato — La cooperazione fra
imprese
2.1. Il processo di integrazione è un passaggio obbli-
gato per effettuare le necessarie razionalizzazioni del-
l'assetto produttivo europeo e per nuove iniziative; la
stessa realizzazione del «mercato interno» costituisce
la condizione necessaria per il suo sviluppo.
2.2. È ormai anacronistica qualsiasi forma di soprav-
vivenza degli spazi economici nazionali, sia per raggiun-
gere un sufficiente grado di effettiva competitività sia
come parametro di riferimento per valutazioni o defini-
zioni di relevant market. La dimensione geografica della
Comunità costituisce ormai il parametro minimo di
riferimento, a condizione che non si perda mai di vista
la dimensione mondiale.
Anche se il concetto di « parte sostanziale » del mercato
comune trova riscontro nel testo stesso del Trattato di
Roma, (ma come alternativa al « mercato comune » oggi
comunque valida in pochi e non rilevanti casi), è il
« mercato comune » la dimensione geografica « mini-
ma» da prendere in considerazione. Peraltro in non
pochi settori essa non è nemmeno più valida, quando
per esempio occorra valutare la « posizione » sul merca-
to di un'impresa o gruppo di imprese impegnate in
concorrenza con imprese extracomunitarie.
2.3. Anche se la vera dimensione è il mondo, lo
spazio economico e commerciale « comunitario » costi-
tuisce però il primo elemento motore per garantire la
competitività dell'industria europea.
2.4. In questo quadro lo sviluppo della cooperazione
tra imprese deve essere favorito.
2.4.1. Si concorda quindi pienamente con il punto
26 della « XV Relazione sulla politica di concorrenza »
dove è chiaramente confermato che « la Commissione
spera di poter accelerare il ritmo dei cambiamenti strut-
turali, agevolando la cooperazione tra le imprese, pur
mantenendo un ambiente competitivo».
Sulla forma di collaborazione del tipo « impresa comu-
ne » (o joint ventures) il Comitato economico e sociale
e gli ambienti economici attendono le annunciate guide-
lìnes, che saranno efficaci — sul piano della certezza
giuridica — nella misura in cui saranno ragionevolmen-
te risolti i problemi del relevant market, dei parametri
e soglie di riferimento, nonché della corretta definizione
degli «effetti strutturali».
2.5. Circa il « controllo delle concentrazioni » l'antica
proposta della Commissione, pur modificata, non ha
ancora trovato il necessario consenso per la sua adozio-
ne da parte del Consiglio. Il Comitato economico e
sociale a suo tempo espresse un parere circostanziato,
al quale ancora si richiama (*), ed esorta il Consiglio ad
adottarla rapidamente.
Poiché peraltro le situazioni nazionali e internazionali
sono nel frattempo mutate, occorrerà ridefinire con
maggior chiarezza, oltre ai capitoli riguardanti il campo
di applicazione, le «soglie» e i parametri, nonché la
procedura, i poteri della Commissione circa l'applica-
zione dell'articolo 86, non dimenticando tuttavia la
diversa situazione degli Stati membri.
L'auspicata chiarezza e certezza del diretto non può,
anche in questa circostanza, che contribuire a creare
condizioni favorevoli per le iniziative delle imprese nel
processo evolutivo in corso.
3. Il fenomeno innovativo
3.1. All'allargamento della dimensione del mercato
— sino alla sua «mondializzazione» — si unisce il
crescente e accelerato processo di innovazione, mag-
giormente sospinto dai settori di punta ma altresì larga-
mente diffuso nei settori cosiddetti «creativi», e che ha
una larga ricaduta generalizzata, anche nel settore di
servizi e in definitiva sull'occupazione.
3.2. Il Comitato ha chiaramente affermato, nel pare-
re sulla XIII Relazione (pagina 12, lettera d) (2), che il
concetto di «innovazione» va inteso nel senso più
ampio, rientrando nella sua definizione sia lo sviluppo
tecnologico del prodotto (miglioramento della qualità
e delle prestazioni) e del processo (diminuzione dei
costi) sia lo sviluppo di nuovi prodotti — finali o
componenti — o di nuovi materiali.
3.3. Una strategia di sviluppo dell'industria comuni-
taria e delle imprese dei servizi deve essere imperniata
sulla promozione dell'innovazione : la capacità di creare
e di incorporare « innovazione » è oggi il fattore determi-
nante del successo delle imprese competitive su scala
mondiale.
(!) GU n. C 252 del 27. 9. 1982.
(2) GU n. C 343 del 24. 12. 1984.
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale dell
La politica di concorrenza, a tal fine, deve essere
anch'essa orientata nel quadro di questa strategia comu-
nitaria e stimolare l'innovazione creando condizioni
favorevoli agli investimenti nella «ricerca e sviluppo».
3.4. La complessità del fenomeno innovativo — che
si estende in vario modo a tutti Ì settori — riguarda
anche il processo produttivo, che viene coinvolto
in tutte le sue fasi. Lo stimolo agli investimenti nella
R & S — che comprende anche un'attitudine favorevole
alle «collaborazioni», indispensabili nei casi in cui
occorrono somme ingenti — non dovrà pertanto limi-
tarsi alla ricerca «precompetitiva», ma anche alla ricer-
ca applicata e alla stessa industrializzazione. L'innova-
zione può essere tale in ogni fase dell'intero processo
produttivo.
La politica della Commissione in materia di R & S(1),
che ha già nel regolamento (CEE) n. 418/85 un idoneo
strumento di controllo e di stimolo, dovrà in ogni caso
garantire il permanere di una concorrenza effettiva
nonché il progresso tecnico.
4. Gli aiuti di Stato
4.1. Bisogna realisticamente riconoscere che in tutti
i Paesi avanzati lo « sviluppo » — non soltanto indu-
striale — è ormai un capitolo prioritario della politica
economico-industriale nazionale.
I problemi della competitività internazionale sono tal-
mente acuti che è difficile pensare che essi possano
essere risolti pienamente nell'ambito delle strategie e
iniziative autonome delle singole imprese, come ampia-
mente dimostrato ad esempio dal settore europeo della
costruzione navale che, nonostante gli sforzi notevoli
per recuperare produttività e competitività sul mercato
mondiale, continua a dover beneficiare di aiuti, il tra-
guardo di una cantieristica che possa contare sulle sue
sole forze restando ancora lontano nelle prospettive del
settore (2).
4.2. Ma non c'è competitività senza innovazione, e
non c'è innovazione senza «ricerca e sviluppo». Gli
aiuti statali alla « ricerca e sviluppo », e quindi all'inno-
vazione, sono una necessità che deve essere realistica-
mente affrontata.
4.3. La Commissione ha adottato una «disciplina»
degli aiuti statali, dove sono enunciati principi, criteri,
ipotesi: la filosofia comunitaria al riguardo è quindi
nota. Meno conosciuta e riconoscibile, e molto difficile,
è la sua applicazione, sia per la numerosità e diversità
dei «casi» sia per le differenti realtà nazionali.
(!) Vedi parere (GU n. C 206 del 6. 8. 1984).
(2) Vedi parere del CES sugli « orientamenti di una politica
comunitaria nel settore della costruzione navale» (GU n. C
189 del 28. 7. 1986).
Comunità europee N. C 333/3
4.4. Occorre a questo proposito fare alcune osserva-
zioni sulla validità « relativa » — in alcuni casi — di
principi o criteri «generali». Un elemento importante
a questo riguardo è l'importo complessivo di finanzia-
mento agevolato, e/o aiuto, dato dai governi nazionali
alla R & S indipendentemente dal fatto che siano spesi
nell'industria, o in laboratori pubblici, o nelle univer-
sità. Un'impresa si trova in condizioni di vantaggio —
diretto o indiretto — se la sfera (nazionale) in cui opera
è scientificamente « più ricca » di quella in cui operano
le imprese concorrenti di altri paesi della Comunità.
La valutazione, quindi, della rilevanza dell '«aiuto»
all'impresa va effettuata nel contesto di una specifica
situazione nazionale e comparativamente con le altre
situazioni nazionali.
4.5. Ma anche su un'altra circostanza discriminante
il Comitato vuole attirare l'attenzione della Commis-
sione in materia di politica degli aiuti nel quadro di una
politica di concorrenza.
La persistente diversa « fiscalità » tra gli Stati può provo-
care distorsioni di concorrenza anche nell'ambito di
una pur attenta politica degli aiuti.
La compatibilità con le regole del trattato di un « aiuto »
statale non può infatti essere valutata «di per sé» ma
in in quadro globale, tenendo cioè conto della fiscalità
che grava sull'impresa o sul settore in cui essa opera,
rispetto alle imprese concorrenti situate in paesi con
fiscalità minore o diversamente incidente nel caso speci-
fico.
Il Comitato non intende certamente affidare alla politi-
ca degli aiuti il compito di correggere le differenze fiscali
fra gli Stati, o altre diversità strutturali tra di essi.
La mancata attuazione di una sufficiente armonizza-
zione dei sistemi fiscali, che non ha nemmeno raggiunto
un apprezzabile grado di avanzamento, rende delicata
e difficile non soltanto l'applicazione di una corretta ed
equa politica degli aiuti statali ma anche molte altre
politiche comunitarie, con tutti i conseguenti squilibri
e distorsioni che una pur coraggiosa e lungimirante
politica di concorrenza non può certo pretendere di
cancellare.
4.6. Per quanto riguarda le PMI, esse attendono il
varo di una serie di interventi specifici a garanzia del
rispetto di una reale, libera concorrenza, che non si
limitino soltanto alla previsione di eccezioni in loro
favore, ma realizzino una politica globale di azione al
riguardo.
La recente attribuzione ad un commissario della compe-
tenza esclusiva in materia di PMI costituisce certamente
un primo passo in tale direzione, ma l'attesa delle
stesse PMI è che quanto prima vengano emanate regole
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specifiche per la realizzazione di una tale politica glo-
bale.
4.7. Il Comitato è ben consapevole della complessità
e delicatezza del compito che ha la Commissione nel-
l'applicazione di una politica degli aiuti inserita in una
coerente politica di concorrenza.
Tuttavia, superando la tentazione di affidare a rigidi
automatismi la soluzione del problema, il Comitato
concorda con l'approccio realistico e pragmatico della
Commissione, raccomandando peraltro di tener conto
anche dei fattori in gioco richiamati in questo para-
grafo.
4.8. La prudenza del resto è ancor più necessaria
quando si rendano necessarie valutazioni comparative
tra Stati, in quanto non sempre è agevole la conoscenza
completa, o sufficiente, dell'effettiva situazione esistente
ai livelli nazionali.
Basti pensare, infatti, che non vi sono soltanto aiuti
dello Stato, cioè dell'amministrazione centrale, ma
anche aiuti concessi da autorità locali o regionali, più
difficili da conoscere e comunque inseriti in situazioni
più complesse e articolate. Questa necessaria prudenza
non vuol dire che il problema debba essere trascurato
o, peggio, sottovalutato. Ben fa la Commissione a tenta-
re un inventario degli aiuti. Ma, al di là dei risultati
ufficiali di eventuali indagini, che i lenti meccanismi
amministrativi riveleranno poi superati, la Commissio-
ne deve attentamente seguire la politica, attuale e coe-
rente, degli aiuti nazionali e regionali, allo scopo di
riconsiderare, correggendo e modificando, le proprie
politiche di intervento, ivi compresa anche l'utilizzazio-
ne dei Fondi comunitari.
4.9. Una maggiore informazione, tempestiva e cor-
retta, ed una accresciuta vigilanza sono dunque necessa-
rie per conoscere la realtà delle situazioni in cui si
colloca l'intervento di aiuto, quale che sia la sua forma.
Se la definizione, teorica, di « aiuto di Stato » non è
agevole, è anche non facile costruire una casistica suffi-
ciente o una «griglia» di controllo qualsiasi. Due soli
esempi : l'esistenza di contratti pubblici di cui un'impre-
sa possa essere titolare in maggior misura di un'altra è
già un fattore di potenziale distorsione.
Inoltre, in alcuni casi, non può dare tranquillità l'esclu-
sione automatica dal controllo di quelle imprese, benefi-
ciarie di un aiuto, la cui attività non interessi l'inter-
scambio comunitario. Queste imprese, infatti, potreb-
bero essere fornitrici di imprese con forte attività di
export nella Comunità.
Un approccio pragmatico e una corretta e tempestiva
informazione possono perfezionare e rendere operante
un quadro teorico di riferimento, che giustamente ricor-
di a tutti — Stati e imprese — i criteri e la filosofia
della Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e
93 del trattato. Nel suo parere sulla XIII relazione sulla
politica di concorrenza (*) il Comitato aveva tra l'altro
auspicato « un attento esame da parte della Commissio-
ne della necessità di ricorso a uno o più regolamenti
del Consiglio, che contribuiscano al raggiungimento
dell'indispensabile consenso degli Stati circa la corretta
applicazione di concetti fondamentali di cui agli articoli
92 e 93 del trattato».
5. Le imprese pubbliche — I monopoli nazionali
5.1. L'estensione incondizionata a tutti i settori,
gestiti da imprese pubbliche, della direttiva « trasparen-
za » dovrebbe assicurare alla Commissione quanto
meno le informazioni e gli elementi di giudizio.
Il Comitato si rende conto delle difficoltà della Commis-
sione di fronte alle resistenze degli Stati, ma auspica
che soddisfacenti risultati possano essere raggiunti
egualmente, soprattutto se la Commissione stessa ren-
derà pubbliche le responsabilità dei governi a questo
riguardo.
5.2. Per quanto riguarda i « monopoli » nazionali
le difficoltà sono ancora maggiori, soprattutto per i
monopoli «fiscali».
La stretta connessione con la struttura delle entrate, e
quindi con il bilancio nazionale stesso, fa sì che i mono-
poli fiscali siano infatti difficili da smantellare.
La Commissione va comunque incoraggiata nella sua
azione, volta quanto meno a ridurre l'area e l'intensità
dell'incidenza sugli scambi di questi monopoli di Stato,
ma il Comitato sottolinea ancora una volta che il vero
problema risiede nel non sufficiente grado di armoniz-
zazione dei sistemi fiscali nella Comunità e auspica che
un approccio globale del problema stimoli nuove e
realistiche proposte. In ogni caso, nella misura in cui i
monopoli nazionali esistono, essi devono rispettare le
regole del mercato.
6. Settori particolari — Trasporti aerei e marittimi
6.1. Le regole di concorrenza sono applicabili a tutti
i settori, di produzione e di servizi, privati e pubblici.
L'azione della Commissione, volta a far rispettare le
regole della libera concorrenza, ha già avuto risultati
positivi e va incoraggiata.
(!) GU n. C 343 del 24. 12. 1984.
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6.2. Nel settore del trasporto aereo, la complessità
del problema e la consolidata struttura associativa a
livello mondiale, ha reso difficile il compito della Com-
missione.
Questo settore, che da alcuni viene definito come un
«microcosmo di comportamento anticoncorrenziale»,
trova anche nel comportamento degli Stati ulteriori
ostacoli per l'avvio di una soluzione.
Il Comitato economico e sociale ha affrontato il proble-
ma del trasporto aereo nel settembre scorso, approvan-
do un parere sul memorandum 2 della Commissione,
dove l'oggetto però era la problematica dell'aviazione
civile nel suo complesso.
Il Comitato manifesta tuttavia, ancora una volta, il
proprio rammarico per la persistente situazione di stallo
o di rinvio del problema del trasporto aereo, in sede di
Consiglio.
Oggi, dopo la recente sentenza della Corte di giustizia,
la linea di azione della Commissione non può più essere
ostacolata o disattesa. Questa sentenza dovrebbe anzi
stimolare, pur nella gradualità necessaria, tenendo con-
to dei molteplici aspetti del problema, un'idonea inizia-
tiva legislativa da tempo attesa, che anche per il consu-
matore potrà avere tangibili effetti, quanto meno in
termini di tariffe.
6.3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, nel
confermare il suo parere al riguardo (l) il Comitato
auspica che anche in questo settore dei progressi rapidi
vengano realizzati dal Consiglio, soprattutto per i bene-
fici effetti che si avranno sul mercato interno.
7. Correlazione con le altre politiche comunitarie
7.1. La politica di concorrenza deve potersi sviluppa-
re secondo le finalità del trattato, così come tutte le
altre politiche, sociale, commerciale, fiscale, trasporti,
nonché la politica globale di protezione del consuma-
tore.
La mancanza di armonizzazione o di coordinamento
costituisce un pesante vincolo per una politica di con-
correnza dinamica e innovativa.
7.2. L'Atto unico prevede l'armonizzazione di uno
spazio sociale, che il Comitato auspica possa realizzarsi
effettivamente al più alto livello; ma proprio nel quadro
di questa visione politica globale una efficace « politica »
di concorrenza deve anche tener conto di eventuali
distorsioni causate da situazioni differenziate nel campo
sociale e comunque non provocare nuovi squilibri. E
ciò non soltanto all'interno della Comunità, dove la
Commissione può operare con più efficacia, ma anche
nei rapporti con i paesi terzi.
(') GUn. C 344 del 31. 12. 1985.
7.3. Anche una politica comunitaria volta all 'armo-
nizzazione dei sistemi fiscali, ancorché oggi soltanto
allo stadio iniziale, costituisce un fattore decisivo per
una efficace politica di concorrenza.
Distorsioni di concorrenza provocate da differenti
situazioni e strutture fiscali nei Paesi membri nonché
da certe misure nazionali troppo favorevoli ad imprese
o produzioni effettuate in zone franche non possono
essere eliminate senza una più vigorosa azione della
Commissione, sia nella sfera dei suoi poteri sia nella
sua capacità e responsabilità propositiva.
7.3.1. Vi sono attualmente ancora vere e proprie
«frontiere» fra gli Stati membri. Le distorsioni di con-
correnza provocate nelle regioni frontaliere dai differen-
ti livelli nazionali delle accise e dell'IVA sono un concre-
to e clamoroso esempio. Queste situazioni riguardano
soprattutto le PMI.
7.3.2. Il « libro bianco » prevede, è vero, un graduale
ravvicinamento delle accise, consentendo un modesto
margine differenziale; analogamente per PIVA la propo-
sta di stand-stili va nello stesso senso. Ma un'effettiva
politica di armonizzazione, volta ad eliminare o ridurre
le distorsioni di concorrenza, deve poter incidere sulle
strutture dei bilanci nazionali e sui rapporti relativi tra
le varie specie di imposte. Soltanto così una politica di
concorrenza potrebbe esplicare tutta la sua efficacia di
controllo e di stimolo.
7.4. I vantaggi derivanti da una politica di concorren-
za che garantisca il libero scambio, e la libera scelta del
consumatore, saranno tangibili e crescenti se anche la
politica di protezione del consumatore sarà strettamente
correlata alle altre politiche comunitarie.
7.5. Il Comitato auspica che la politica di concorren-
za coinvolga la responsabilità complessiva della politica
comunitaria della Commissione, ogniqualvolta ritardi,
incertezze o rinunce nelle altre politiche, possano costi-
tuire intralcio alla realizzazione di una effettiva concor-
renza non falsata, che è il presupposto per una effettiva
integrazione economica e, quindi, per una durevole
capacità competitiva della Comunità nel suo complesso
sul piano internazionale.
8. Procedura e certezza giuridica
8.1. Il Comitato constata il sensibile miglioramento
delle procedure, con riguardo sia ai tempi sia alle garan-
zie per le parti in causa.
8.2. Va senz'altro incoraggiato il progetto di istituire
un doppio grado di controllo giudiziario, al fine di
offrire maggiori garanzie per i diritti della difesa.
N. C 333/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 12. 86
8.3. Un decentramento alle giurisdizioni nazionali,
per l'applicazione degli articoli 85 e 86, va del pari
appoggiato. Una più diffusa e frequente informazione
è senz'altro utile a questo fine.
Particolare attenzione dovrà tuttavia essere data alle
diverse situazioni interne degli Stati, al fine di evitare
che le norme sulla concorrenza vengano in pratica
applicate in modo non uniforme e «con gradi diversi
di efficacia » (come la stessa Commissione giustamente
teme: punto 41 della XV relazione).
Ai vantaggi di rapidità e di possibilità di risarcimento
danni, a livello nazionale, non dovrebbero potersi con-
trapporre gli svantaggi di ulteriori discriminazioni e
distorsioni.
8.4. Il Comitato constata inoltre con favore che la
Commissione, anche forse incoraggiata dal parere posi-
tivo del Comitato, adotta con maggior frequenza lo
strumento della « comunicazione » e delle « guide-lines »
per far conoscere i propri orientamenti ed offrire così
alle imprese ed agli Stati un quadro di riferimento che
contribuisce certamente ad una maggiore chiarezza ed
anche sicurezza giuridica.
9. Politica di concorrenza — Ruolo e mezzi
9.1. La politica di concorrenza ha un ruolo essenziale
nel quadro della costruzione comunitaria, ed ha conse-
guenze immediate e dirette sui comportamenti e sulle
scelte delle imprese e dei governi nazionali. A questo
riguardo, la Commissione dovrebbe predisporre uno
studio comparato volto a valutare le diverse politiche
nazionali nel campo della concorrenza, per ricavarne
utili elementi indispensabili a favorire la realizzazione
del mercato unico.
L'applicazione degli articoli 85 e 86, nonché 92 e 93,
richiede un impegno continuo di analisi, valutazione e
intervento, anche su singoli «casi» molto complessi,
sovente superiore rispetto ad altri compiti e funzioni in
cui si articolano le politiche comunitarie.
9.2. Il Comitato ha già nel passato sottolineato l'esi-
genza di potenziare gli organici della direzione generale
concorrenza. L'esperienza conferma ora l'urgenza di
aumentare le risorse umane qualificate, ed anche i mezzi
materiali, a disposizione della DG IV affinché possa
efficacemente assolvere i suoi compiti di alta responsa-
bilità e qualità.
Gli ambienti economico-sociali, che il Comitato rappre-
senta, ben conoscono la complessità e la delicatezza
delle situazioni da investigare, controllare, o agevolare
e si rendono ben conto dello sforzo, umano e materiale,
che viene richiesto a tal fine.
Il Comitato auspica pertanto che l'insistenza con la
quale questa improrogabile esigenza viene ancora una
volta segnalata — affiancandosi peraltro ad analoghe
proposte del Parlamento europeo — trovi finalmente
l'ascolto che merita e provochi l'adozione urgente dei
provvedimenti necessari.
10. Rapporti con le organizzazioni internazionali
10.1. Non si può sottacere l'importanza crescente di
una partecipazione attiva della Comunità europea ai
lavori delle Organizzazioni internazionali, soprattutto
quando queste ultime sono impegnate su temi che anche
le politiche comunitarie gestiscono ai sensi del trattato
di Roma.
10.2. Al riguardo si deve ammettere che un più alto
grado di integrazione comunitaria, e di coesione, confe-
rirebbe alla presenza della Comunità europea ai tavoli
internazionali una forza ed una efficacia maggiori.
10.3. La prospettiva di nuove negoziazioni multilate-
rali in sede GATT (x) dovrà offrire alla Comunità euro-
pea l'occasione per far valere tutto il suo peso di mag-
gior partner commerciale mondiale. I principi del tratta-
to di Roma, e gli interessi legittimi dei consumatori
della Comunità, attraverso le clausole di reciprocità
e/o di salvaguardia, dovranno non soltanto essere affer-
mati, ma trovare anche pratica applicazione regolamen-
tare.
Conclusione
Il Comitato ritiene di dover espressamente manifestare
il proprio apprezzamento sul documento annuale che
la Commissione dedica alla «politica di concorrenza».
Questa periodica « relazione » è assai utile (non soltanto
agli addetti ai lavori) e consente altresì di verificare
annualmente lo stato d'avanzamento del libero inter-
scambio comunitario, essenziale all'integrazione econo-
mica e sociale e ad una sempre maggiore competitività.
Il presente parere è collocato quest'anno nell'ottica del
«trend» di accelerato mutamento dell'intero sistema
economico-sociale, con particolare riguardo ai due fat-
tori di spinta che sono : l'allargamento della dimensione
del mercato e l'innovazione.
(!) Vedi parere (GU n. C 207 del 18. 8. 1986).
29. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/7
La politica di concorrenza della Comunità sarà vincente sono la vera sfida del nostro tempo,
nella misura in cui terrà conto di questi due fattori, che
Bruxelles, 23 ottobre 1986.
// Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/
CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(86/C 333/02)
Il Consiglio, in data 20 maggio 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base della relazione orale Corell Ayora, in data 10 settembre 1986.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 23 ottobre 1986, nel corso della
240a sessione plenaria (relatore generale : Corell Ayora; articolo 18 del R.I.) il seguente parere :
1. Osservazioni generali
1.1. Il Comitato accoglie con favore gli obiettivi della
proposta di direttiva che è volta in primo luogo a
migliorare la sicurezza stradale e che potrebbe inoltre
contribuire ad esercitare un impatto su :
— la protezione dell'ambiente limitando le emissioni
sonore e riducendo le emissioni di gas di scarico
(riduzione delle emissioni di ossido di carbonio,
d'idrocarburi e di ossido d'azoto);
— i risparmi di carburante, la creazione di nuovi posti
di lavoro, una migliore disponibilità di veicoli e una
più approfondita informazione dei proprietari dei
veicoli e dei costruttori.
1.2. Inoltre, tale proposta, essendo una misura di
ravvicinamento delle legislazioni, contribuirà ad elimi-
nare le divergenze fra gli Stati membri e ad unificare
ulteriormente lo spazio comunitario in un settore tanto
nevralgico come quello della sicurezza stradale.
1.3. In proposito, va menzionato il fatto che alcuni
Stati membri accusano ritardi e lacune considerevoli in
materia di controllo tecnico dei veicoli, il che comporta
conseguenze estremamente gravi per la sicurezza strada-
le. Questa situazione è peggiorata a causa del fortissimo
aumento del numero di veicoli in circolazione negli
ultimi anni. Al riguardo, il Comitato si rammarica della
lunga inattività delle istituzioni comunitarie, e in primo
luogo del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione
di una legislazione comunitaria per il controllo tecnico
dei veicoli leggeri.
1.4. Non bisogna tuttavia dimenticare che l'estensio-
ne del controllo tecnico alle automobili private, ai
camioncini e ai furgoncini concerne solo uno degli
aspetti della sicurezza stradale. Solo se verranno pure
prese delle misure in altri campi e nei tempi più brevi
— come ha suggerito il Comitato nel parere sull'anno
europeo della sicurezza stradale (1986) (2) — sarà possi-
bile ottenere miglioramenti apprezzabili nel campo della
sicurezza stradale. In proposito, si attendono con impa-
zienza le proposte della Commissione.
(!) GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pagina 3. (2) GU n. C 101 del 28. 4. 1985, pagina 8.
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