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80/1213/CEE: Parere della Commissione, del 10 dicembre 1980, indirizzato al governo francese, in merito al progetto di decreto che modifica il decreto n. 49-1473 del 14 novembre 1949 relativo al coordinamento e all'armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 31/12/1980 pag. 0038 - 0039
PARERE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1980 indirizzato al governo francese, in merito al progetto di decreto che modifica il decreto n. 49-1473 del 14 novembre 1949 relativo al coordinamento e all'armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali (80/1213/CEE)
In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, che istituisce una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (1), modificata dalla decisione 73/402/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973 (2), il governo francese ha fatto pervenire alla Commissione, con lettera in data 8 ottobre 1980 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo di un progetto di decreto che modifica il decreto n. 49-1473 del 14 novembre 1949 relativo al coordinamento e all'armonizzazione dei trasporti ferroviari e stradali.
La lettera della rappresentanza permanente della Francia è pervenuta alla Commissione il 14 ottobre 1980 e, a norma dell'articolo 1 della decisione del 21 marzo 1962, essa è stata trasmessa agli altri Stati membri.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del 21 marzo 1962, la Commissione formula il seguente parere: 1. La Commissione constata che i provvedimenti previsti riguardano principalmente: - una maggiore libertà per taluni trasporti nazionali di viaggiatori su strada, più in particolare per taluni trasporti aventi carattere sociale, per taluni trasporti organizzati senza diretta rimunerazione del vettore da parte del viaggiatore, nonché per i trasporti effettuati a titolo oneroso e offerti «a posto», mediante veicoli atti al trasporto di nove persone come massimo, compreso il conducente,
- un decentramento dei poteri delle autorità, che consente di adottare decisioni al livello amministrativo più vicino possibile al livello a cui si presentano i problemi,
- una maggiore flessibilità nel settore dei trasporti di merci, laddove la tariffazione obbligatoria cessa di essere la regola, per divenire l'eccezione,
- un nuovo quadro per le relazioni fra lo Stato, l'organizzazione professionale degli spedizionieri e quella dei noleggiatori di veicoli per il trasporto di merci su strada, che consente alle suddette di esercitare le loro competenze con maggiore efficacia.
2. La Commissione constata con soddisfazione che le misure previste sono consone agli obiettivi della politica comune dei trasporti più in particolare a quelli che la Commissione ha raccomandato nelle comunicazioni presentate al Consiglio nel 1973 e nel 1975. Pertano, la Commissione non può che formulare un parere positivo sui provvedimenti in questione, segnatamente sulla maggiore flessibilità in materia di tariffazione obbligatoria per il traffico di merci su strada.
3. Riguardo alle definizioni che il progetto di decreto prevede per i servizi regolari e i servizi occasionali, sarebbe auspicabile che il governo francese approfittasse dell'occasione per allineare le proprie definizioni a quelle adottate, a livello comunitario, per i trasporti internazionali di viaggiatori su strada tra gli Stati membri, previste nel regolamento n. 117/66/ CEE (3), al fine di agevolare l'attuazione della libertà di stabilimento.
La Commissione aveva già formulato questo desiderio nel proprio parere del 20 febbraio 1973 (4) indirizzato al governo francese, nel quale aveva evidenziato l'utilità di modificare la definizione nazionale al fine di realizzare un'armonizzazione, su scala comunitaria, delle definizioni per i trasporti di viaggiatori su strada.
4. Per quanto riguarda il regolamento di esercizio dei servizi regolari, la cui elaborazione sarà affidata al ministro dei trasporti, la Commissione chiede al governo francese di volergliene trasmettere, al momento opportuno, il testo. Tale testo riveste infatti, interesse per la Commissione, poiché, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati effettuati mediante autobus tra gli Stati membri (5), la Commissione è incaricata di sottoporre al Consiglio una proposta di modello di regolamento di esercizio per questi ultimi servizi.
5. La Commissione non ha ritenuto necessario prendere l'iniziativa di una riunione d'informazione (1) GU n. 23 del 3.4.1962, pag. 720/62. (2) GU n. L 347 del 27.12.1973, pag. 48. (3) GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66. (4) GU n. L 235 del 23.8.1973, pag. 17. (5) GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 19. con i rappresentanti del governo francese, né di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 21 marzo 1962.
6. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.
Per la Commissione
Richard BURKE
Membro della Commissione
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