31 12.80 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.C 358/31
II
Atti preparatori)
CORTE DEI CONTI
PARERE
della Corte dei conti delle Comunità europee sulla proposta di regolamento del Consiglio
recante istituzione di una tassa sulle catture di salmone effettuate nel Mar Baltico dalle
navi comunitarie
LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea, in particolare l'articolo 209,
vista la decisione del Consiglio del 27 ottobre 1980
di consultare la Corte dei conti delle Comunità eu-
ropee su una proposta di regolamento del Consiglio
recante istituzione di una tassa sulle catture di sal-
mone effettuate nel Mar Baltico dalle navi comuni-
tarie,
considerando che l'imposizione di una tassa ri-
chiede l'elaborazione di uno strumento giuridico
che definisca senza ambiguità la natura della tassa, i
casi di tassazione, il meccanismo della sua riscos-
sione nonché gli obblighi dei contribuenti; conside-
rando che è pertanto auspicabile conferire maggiore
precisione alla proposta di regolamento, al fine di
prevenire controversie giuridiche e garantire un
eguale trattamento dei contribuenti ;
considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977(1),
il complesso delle entrate copre il complesso delle
spese; considerando che pertanto non è possibile
destinare delle entrate a fini particolari;
considerando che le entrate attribuibili alla Co-
munità dovrebbero essere riscosse e versate alla
C ommissione senza indebiti ritardi;
considerando che l'articolo del bilancio cui deve es-
sere imputata l'entrata dovrebbe consentire di di-
scernere nettamente il gettito della tassa da altre en-
trate della Comunità;
(M GUn. L 356 del 31. 12. 1977.
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
La Corte dei conti,
riguardo al meccanismo della tassa,
— propone che il termine «navi comunitarie» di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, venga definito con
maggiore precisione, come è stato fatto all'arti-
colo 1 del regolamento (CEE) n. 753/80, del 26
marzo 1980, che prevede le modalità di registra-
zione e di trasmissione delle informazioni rela-
tive alle catture effettuate dai pescherecci degli
Stati membri (2);
— ritiene che il regolamento debba stabilire chiara-
mente l'obbligo per un individuo di pagare la
tassa e che a tal fine l'articolo 1, paragrafo 2, do-
vrebbe essere completato da una definizione
della persona soggetta alla tassa; propone inoltre
che per garantire l'adempimento di tale obbligo,
il regolamento dovrebbe ingiungere agli Stati
membri di adottare disposizioni adeguate da ap-
plicare in caso di mancato pagamento della
tassa;
— fa osservare che il momento della dichiarazione
di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non è definito
con esattezza nel regolamento (CEE) n. 753/80 e
che l'applicazione dell'articolo 4 di tale regola-
mento potrebbe essere fonte di confusione
quando la dichiarazione venga fatta da una nave
ancora in mare; propone pertanto che vengano
stabilite norme più precise volte a definire la
data di tassazione in casi siffatti;
— ritiene che l'articolo 1, paragrafo 4, dovrebbe
specificare la natura della tassa (cioè in ECU per
(2) GUn L 84 del 28. 3. 1980.
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kg) e stabilire le norme di conversione, in monete
nazionali, dell'importo espresso in ECU;
— propone che il regolamento preveda norme parti-
colari in materia di determinazione dell'aliquota
della tassa per il 1981, dato che non può essere
rispettata la scadenza del 1° novembre 1980;
riguardo alla destinazione delle entrate.
— ritiene che il gettito della tassa proposta do-
vrebbe essere versato al bilancio generale della
Comunità e che l'uso del termine «compensare»
nell'ultima frase del preambolo è ambiguo e po-
trebbe essere inteso come destinazione di entrate
a fini particolari, il che contrasta con le disposi-
zioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
finanziario del 21 dicembre 1977; propone di eli-
minare tale ambiguità sopprimendo l'ultima
parte della frase in questione, dallespressione
«destinata a . ..» sino alla fine;
— teme che la parola «constitutes» nella versione
inglese dell'articolo 1, paragrafo 5, possa impli-
Fatto a Lussemburgo, il 22 dicembre 1980.
care la destinazione di entrate e propone di sosti-
tuirla con l'espressione «is equal to» ;
riguardo alla trasmissione delle entrate alla Commis-
sione,
— ritiene che non vi sia ragione alcuna per cui gli
Stati membri debbano avere facoltà di utilizzare
il gettito della tassa durante il periodo definito al
paragrafo 6; propone di conseguenza che il pe-
riodo di «60 giorni» previsto all'articolo 1, para-
grafo 6, venga sostituito dal periodo più breve
possibile compatibile con le procedure contabili
degli Stati membri,
riguardo all'imputazione di bilancio,
— ritiene che l'articolo 999 del bilancio non sia in-
dicato per l'iscrizione del gettito di questa tassa,
dal momento che esso comprende entrate varie
provenienti da altre fonti e propone di inserire
nel titolo 9 una nuova linea appositamente desti-
nata a tal fine.
Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei
conti nella sua riunione del 18 dicembre 1980.
Per la Corte dei conti
Il Presidente
Michael N. MURPHY
Full & Egal Universal Law Academy