ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 173
Vol. 1986/0065
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMÌ86) 173 def.
Bruxelles, 2 aprile 1986
Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE
che proroga le decisioni n. 1/85 e n. 2/85, e n. 3/85, del
Comitato di‘Cooperazione Doganale ACP-CEE, che derogano alla
definizione della nozione di "prodotti originari" per certi prodotti
fabbricati in Giamaj-c^KlMàiawi, Kenya e nell'Isola Maurizio
C0MC86) 173 def.
R E L A Z I O N E
IL Comitato di Cooperazione doganale ha adottato tre decisioni (n. 1, 2, 3/85)
che derogano alla definizione di "prodotti originari", prevista dal Protocollo
n. 1 della seconda Convenzione di Lomé, in favore di determinati prodotti
ottenuti in Malawi, Kenya, Giamaica e all' isola Maurizio.
Era sin dall'origine previsto che le deroghe si applicassero fino al 2 ottobre
1986 (decisione n. 1/85 riguardante i tappeti "tufted" fabbricati in Giamaica),
al 29 febbraio 1988 (decisione n. 3/85 riguardante il tonno inscatolato nell'
isola Maurizio) e fino all'entrata in vigore della terza Convenzione di Lomé
(il cui protocollo n. 1 introduce una nuova regola permanente - decisione
n. 2/85 per articoli da pesca da Malawi, Kenya e Maurizio).
Tuttavia, essendo basate sulla decisione n. 2/85 del Consiglio dei Ministri
ACP-CEE che doveve decadere al più tardi al 28 febbraio 1986, se la terza
Convenzione di Lomé non fosse entrata in vigore entro quella data, le tre
decisioni non potevano applicarsi dopo la stessa data.
Poiché la decisione del Consiglio dei Ministri è stata ora prorogata da una
decisione del Comitato degli Ambasciatori ACP-CEE (n. ) la data
di scadenza delle deroghe può ora essere modificata corrispondentemente.
Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE
che proroga Le decisioni n. 1/85 e n. 2/85 e n. 3/85, del
Comitato di Cooperazione Doganale ACP-CEE, che derogano alla definizione
della nozione di "prodotti originari" per certi
prodotti fabbricati in Giamaica, Malawi, Kenya e nell'Isola Maurizio
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE :
vista la seconda Convenzione ACP-CEE, firmata à Lomé il 31 ottobre 1979,
considerando che la decisione n. /86 del Comitato degli Ambasciatori
ACP-CEE, del 1986 (1), ha prorogato la ecisione n. 2/85 del Consi
glio dei Ministri ACP-CEE (2), oltre il 28 febbraio 1986,
considerando che le decisioni del Comitato di Cooperazione Doganale ACP-CEE
n. 1/85 e n. 2/85 e n. 3 / 8 5 (3) si
applicano fino al 28 febbraio 1986, conformemente alla decisione n. 2/85
del Consiglio dei Ministri ACP-CEE, data in cui era previsto che tale deci
sione cessasse di essere applicabile se la terza Convenzione ACP-CEE, fir
mata a Lomé 1*8 dicembre 1984, non fosse entrata in vigore a tale data.
(1) G.U. n. L del 1986, pag.
(2) G.U. n. L 61 d ell'1.3.1985, pag. 2
(3) G.U. n. L 244 del 12.9.1985, pag. 15
- 2 -
considerando che L'applicazione della deroga istituita dalla «decisione del
Comitato di Cooperazione Doganale n. 1/85 era stata prevista fino al 2 ot
tobre 1986, quella della decisione n. 2/85 fino all'entrata in vigore del
la terza Convenzione ACP-CEE, e quella della «ecisione n. 3/85 fino al
29 febbraio 1988; che è necessario prevedere la proroga di tali decisioni,
DECIDE :
Articolo 1
1. La data di scadenza "28 febbraio 1986" nella Decisione n. 1/85, arti
colo 5, nella Decisione n. 2/85, articolo 4, e della decisione n. 3/85,
articolo 5, del Comitato di Cooperazione Doganale ACP-CEE, è sostituita
dalla data "30 giugno 1986".
2. Senza pregiudizio per le date di cui all'articolo 2 della decisione
n. 1/85 ed all' articolo 2 della decisione n. 3/85 del Comitato di
Cooperazione Doganale ACP-CEE, qualora la decisione n. 2/85 del
Consiglio dei Ministri ACP-CEE sia prorogata oltre il 30 giugno 1986,
la data di scadenza di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data di
scadenza dei provvedimenti di proroga, senza che sia necessario adottare
a tal fine una nuova decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.
Fatto a Bruxelles, Per il Comitato di Cooperazione
Doganale ACP-CEE
I Presidenti
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