N . C 318/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 11. 84
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dai motori dei veicoli a
motore
Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 ottobre 1984 (') — COM(84) 564 def.
(84/C 318/09)
1) Completare il quarto considerando con il seguente
testo :
«che i valori limite per il 1995 non dovrebbero es-
sere fissati a dei livelli che escludono dall'omolo-
gazione europea le vetture che soddisfino, al mo-
mento della fissazione di tali livelli, alle condizioni
in vigore negli Stati Uniti ed in Giappone in mate-
ria di gas prodotti da veicoli a motore».
Nello stesso considerando la data del 1988 è sosti-
tuita da 1986.
2) Sostituire l'articolo 3 con il seguente testo:
«Articolo 3
1. A decorrere dal 1° ottobre 1995 gli Stati
membri, per motivi attinenti all'inquinamento
atmosferico dovuto ai gas prodotti dal motore
oppure alle esigenze del motore stesso in fatto di
carburanti :
— non possono più accordare l'omologazione
CEE né rilasciare il documento di cui all'arti-
colo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della
direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a
motore ;
possono rifiutare l'omologazione di portata
nazionale per un tipo di veicolo a motore;
possono vietare la prima messa in circolazione
dei veicoli se :
— le emissioni di questo tipo di veicolo a
motore o di tali veicoli sono superiori ai va-
lori limite che il Consiglio, conformemente
all'articolo 100 del trattato e non oltre il
31 dicembre 1986, dovrà fissare all'interno
delle seguenti forcelle:
massa di ossido di fra 10 g/prova
carbonio: e 35 g/prova;
massa combinata di fra 2,6 g/prova
idrocarburi e di
ossidi di azoto:
massa di ossidi di
azoto :
e 8,2 g/prova;
(') GU n. C 178 del 6. 7. 1984, pag. 9.
fra 1,1 g/prova
e 4 g/prova.
— le esigenze del motore in fatto di carbu-
ranti non corrispondono alle disposizioni
della direttiva 70/220/CEE modificata da
ultimo dalla presente direttiva.
2. Su proposta della Commissione e non oltre il
31 dicembre 1986, il Consiglio adotta a maggio-
ranza qualificata, le decisioni tecniche di attua-
zione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 e
una nuova direttiva che fissa un sistema di con-
trollo tecnico sull'impiego dei veicoli che rientrano
nel campo di applicazione della presente direttiva».
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