16.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 323/7
d'informazione degli esperimenti su animali ma che pre-
vedano l'utilizzo di un minor numero di animali o com-
portino procedimenti meno dolorosi e prendono tutte le
misure che ritengono opportune per favorire la ricerca
nel settore. La Commissione e gli Stati membri seguono
l'evoluzione dei metodi sperimentali.
2. Prima della fine del 1987 la Commissione farà una
relazione sulla possibilità di modificare le prove e gli
orientamenti stabiliti dalla legislazione comunitaria in vi-
gore, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Gli a l l ega t i I I I , IV e V sono soppress i
Proposta dì decisione del Consiglio relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle
operazioni di controllo e di sorveglianza delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità
o alla giurisdizione del Portogallo
COM(86) 673 def
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1 ° dicembre 1986)
(86/C 323/06)
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, prima dell'adesione del Portogallo, la
Comunità ha dichiarato di confermare che poteva essere
previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza e il
controllo delle acque soggette alla sovranità o alla giuri-
sdizione del Portogallo (*) ;
considerando che i mezzi di cui dispone il Portogallo per
controllare e sorvegliare, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di politica comune della pesca, le
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Por-
togallo devono essere modernizzati e migliorati affinché
siano più efficaci;
considerando che è opportuno che la Comunità concorra
al finanziamento delle spese sostenute dal Portogallo per
le operazioni di modernizzazione e di miglioramento in
questione;
considerando che la Comunità dovrebbe finanziare il
50 % delle spese, entro i limiti di un importo massimo
stabilito;
considerando che è necessario verificare se i mezzi mo-
dernizzati e migliorati sono effettivamente impiegati e se
la spesa è stata corettamente eseguita,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità
concorre al finanziamento delle spese sostenute dal Por-
togallo per la modernizzazione e il miglioramento dei
mezzi di controllo e di sorveglianza delle attività di pesca
nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione
portoghese ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della politica comune della pesca.
2. La Comunità rimborsa, entro i limiti di un contri-
buto massimo di 8 milioni di ECU, il 50 % delle spese
imputabili sostenute dal Portogallo nel periodo compreso
tra il 1° luglio 1987 e il 30 giugno 1989.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, la Co-
munità può concedere anticipi fino al 25 % delle spese
imputabili.
Articolo 2
(') GU n. L 302 del 15. 12. 1985, pag. 493.
La Repubblica portoghese è destinataria della presente
decisione.
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ALLEGATO
1. Le spese relative ai mezzi di controllo e di sorveglianza delle acque soggette alla sovranità o alla giuri-
sdizione del Portogallo che possono fruire di un finanziamento comunitario riguardano:
a) l'acquisto di attrezzature destinate a migliorare e modernizzare navi e aeromobili adibiti al controllo
e alla sorveglianza delle attività di pesca;
b) l'acquisto di attrezzature destinate a migliorare e modernizzare il sistema di comunicazione tra navi,
aeromobili e centri terrestri incaricati di sorvegliare le attività di pesca.
2. Entro il 31 marzo 1987, il Portogallo invia alla Commissione un programa circostanziato delle spese di
cui al paragrafo 1. Nel programma si dovranno indicare, tra l'altro :
— le caratteristiche tecniche delle attrezzature, i relativi costi e le modalità di pagamento proposte;
— l'impiego previsto delle attrezzature, compresa la data di entrata in servizio;
— se le attrezzature sono destinate ad una nave o ad un aeromobile, il programma operativo previsto di
controllo e di sorveglianza da parte di tale unità.
3. Il Portogallo deve dimostrare in che modo il finanziamento dei mezzi in causa permetterà di rendere più
efficace il controllo. A compimento del programma di psesa, il Portogallo comunicherà come sono state
utilizzate le attrezzature, precisando quale miglioramento si è ottenuto in materia di controllo e di
sorveglianza.
4. Nei due mesi successivi alla notifica del programma di cui al paragrafo 2, la Commissione decide se le
spese previste possono essere sovvenzionate.
5. Il rimborso delle spese e il pagamento degli anticipi si effettuano conformemente alle disposizioni della
direttiva 77/62/CEE del Consiglio (l). Gli anticipi sono pagati soltanto se viene provato che la spesa è
connessa ad un contratto stipulato nella debita forma.
6. Il Portogallo fornisce alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per poter espletare le
proprie funzioni per quanto riguarda la presente decisione.
Qualora ritenga che i mezzi di controllo per i quali è stato concesso un contributo finanziario della
Comunità ai sensi della presente decisione non siano utilizzati per le finalitè stabilite e conformemente
alle condizioni previste dalla decisione, la Commissione ne informa il Portogallo, il quale avvia in tal
caso un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare agenti della Commissione. Il Portogallo co-
munica alla Commissione gli sviluppi e i risultati dell'inchiesta e trasmette inoltre alla Commissione
copia della relazione sull'inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della rela-
zione.
La Commissione può verificare mediante ispezioni sul posto l'applicazione della presente decisione da
parte del Portogallo, il quale è tenuto a fornire il proprio aiuto agli agenti designati a tale scopo dalla
Commissione.
le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento
(CEE) n. 2057/82 del Consiglio (').
C) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
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