N . C 5/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.1.87
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Consiglio avente per oggetto una prima modifica della direttiva
83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni
personali di privati provenienti da uno Stato membro
COM(86) 584 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 dicembre 1986)
(87/C 5/02)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, in occasione dell'adozione della diret-
tiva 83/183/CEE del 28 marzo 1983 ('), il Consiglio si è
impegnato ad adottare all'unanimità, su proposta della
Commissione, le disposizioni che permettano un sostan-
ziale snellimento, o addirittura la soppressione delle for-
malità relative alla concessione delle franchigie fiscali ap-
plicabili alle importazioni definitive di beni personali di
privati provenienti da uno Stato membro; che il Comi-
tato ad hoc «Europa dei cittadini», nel suo primo rap-
porto (2) approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles
del 29 e 30 marzo 1985, ha invitato la Commissione a
presentare una proposta in questo senso;
considerando che è opportuno facilitare il più possibile la
libera circolazione delle persone all'interno della comu-
nità;
considerando che in attesa dell'abolizione delle frontiere
fiscali al fine di permettere la realizzazione di un vero
mercato interno, è opportuno armonizzare e snellire ta-
lune formalità necessarie alla concessione della franchi-
gia all'importazione prevista dalla direttiva 83/183/CEE,
in particolare per quanto riguarda la compilazione del-
l'inventario dei beni e le prove della residenza normale;
che è opportuno rendere meno vincolanti le norme esi-
stenti relative al periodo di uso dei beni importati e ai
limiti quantitativi relativi a taluni beni,
(') GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 64.
(2) Doc. SN/484/6/85 (EDC): rapporto del Consiglio europeo
di Bruxelles del 29 e 30 marzo 1985.
Articolo 1
La direttiva 83/183/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983 è cosi modificata:
1. All'articolo 2 il paragrafo 2, lettera b) è soppresso e
sostituito dal testo seguente:
«b) sono stati effettivamente destinati all'uso dell'inte-
ressato nello Stato membro di esportazione. Gli
Stati membri possono esigere che i veicoli stradali
a motore (compresi i loro rimorchi), le roulottes
da campeggio, le abitazioni trasportabili, le im-
barcazioni da diporto e gli aerei da turismo, la
cui prima fornitura soggetta a rVA risalga ad al-
meno quattro anni prima della data dell'importa-
zione, siano destinati all'uso dell'interessato da
almeno sei mesi prima del trasferimento di resi-
denza. Tuttavia, per i beni di cui alla seconda
frase della lettera a), gli Stati membri hanno
facoltà di prorogare il periodo menzionato sopra
a dodici mesi.»
2. L'articolo 4 viene soppresso.
3. All'articolo 5 il paragrafo 1 è soppresso e sostituito
dal paragrafo seguente:
«1. Gli Stati membri possono prevedere una limita-
zione delle importazioni in franchigia di beni di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/169/
CEE (3). Tuttavia tale limitazione non può essere infe-
(') GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
9.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 5/3
riore a quattro volte i quantitativi indicati alla colonna II
del suddetto articolo, tranne nel caso dei prodotti a base
di tabacco la cui importazione in franchigia può essere
limitata ai quantitativi indicati alla suddetta colonna.»
4. All'articolo 7:
a) Il paragrafo 1 diventa paragrafo 1, lettera a);
b) Sono aggiunte le seguenti lettera b) e e) :
«b) La concessione della franchigia è subordinata
alla compilazione in carta libera di un inventa-
rio e alla presentazione di una dichiarazione
redatta conformemente al modello allegato
alla presente direttiva in una delle lingue uffi-
ciali della Comunità, secondo le norme previ-
ste dalle autorità competenti dello Stato mem-
bro nel quale vengono espletate le formalità di
immissione al consumo; nessuna menzione in
valore deve figurare nell'inventario.
e) in occasione del trasferimento della residenza
normale, gli Stati membri non richiedono le
prove della precedente residenza normale nel
paese di provenienza.»
e) Viene aggiunta al paragrafo 2 la seguente frase:
«Quando, conformemente all'articolo 3, l'importa-
zione di beni avviene in più riprese nel periodo di
cui sopra, gli Stati membri non possono esigere la
presentazione di un inventario globale al momento
della prima importazione né imporre il passaggio
allo stesso posto di frontiera in occasione dei suc-
cessivi traslochi.»
5. All'articolo 8, paragrafo 2:
a) viene soppressa la parte di frase «per un periodo di
almeno 12 mesi» che figura alla fine del primo
comma;
6. All'articolo 9:
a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «in deroga
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trat-
tino», e anche i termini «ma» e «oltre» che figu-
rano alla seconda riga. La parte di frase «acquistati
o in suo possesso da meno di tre mesi», che figura
al paragrafo 1 è soppressa e sostituita da: «acqui-
stati o destinati ad uso proprio».
b) al paragrafo 2 la cifra di 200 ECU citata alla se-
conda frase viene sostituita dalla frase: «l'importo
della franchigia di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
della direttiva 69/169/CEE (').»
La cifra di 200 ECU, citata alla terza frase viene
sostituita dalle parole: «tale importo».
La cifra di 1 000 ECU viene sostituita dalla frase:
«quattro volte il valore adottato nel suddetto arti-
colo».
(') GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
7. All'articolo 11, paragrafo 1, è soppressa
La parte di frase «fino all'entrata in vigore delle
norme fiscali comunitarie adottate in applicazione del-
l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 77/388/
CEE».
8. Il modello di dichiarazione previsto all'articolo 7, let-
tera b), figura in allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed ammijiistrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio
1987. Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commis-
sione le disposizioni da esso adottate ai fini dell'applica-
zione della presente direttiva.
Articolo 3
b) viene soppresso il terzo comma. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
N.C 5/4 Gazze t ta ufficiale delle Comuni tà europee 9.1.87
ALLEGATO
Dichiarazione relativa ai traslochi di beni in esenzione da dazi e imposte in occasione del trasferimento della
residenza normale da uno Stato membro all'altro
(Consultare la nota esplicativa dello Stato membro d'importazione prima di compilare la dichiarazione)
1. Cognome e nome del richiedente:
2. Norme e indirizzo di chi effettua il trasloco o dell'eventuale incaricato:
3. Precedente residenza normale nel paese di provenienza:
Occupata dal al
4. Nuova residenza normale:
Indirizzo:
Data prevista per il trasferimento della residenza normale:
5. Dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che i beni elencati nell'inventario
— sono stati realmente destinati al proprio uso nello Stato membro di provenienza. Dichiara, inoltre,
che il o i beni seguenti:
— veicolo stradale a motore
— roulotte da campeggio
— imbarcazione da diporto
— aereo da turismo (')
la cui prima fornitura soggetta ad IVA risale ad al-
meno quattri anni prima della data del trasloco,
— era stato (erano stati) destinati al proprio uso personale dal (2)
— sono stati acquistati alle normali condizioni di mercato (imposte comprese) e non beneficiano, a
titolo dell'uscita definitiva del paese di provenienza, di alcuna esenzione o rimborso di imposte.
Il sottoscritto certifica l'esattezza delle precedenti informazioni.
Fatto a , il
(Firma)
(') Cancellare le indicazioni inutili.
(2) Indicare la data.
Full & Egal Universal Law Academy