N. C 20/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27.1.87
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba
COM(86) 682 def.
(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 22 dicembre 1986)
(87/C 20/02)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che negli Stati membri le disposizioni ten-
denti a limitare il rumore sui posti di guida e il metodo
di misura del rumore propagato nell'aria formano og-
getto di disposizioni che differiscono da uno Stato mem-
bro all'altro; che nel caso specifico dei tosaerba questa
situazione ostacola gli scambi di tali macchine; che oc-
corre pertanto procedere al ravvicinamento di tali dispo-
sizioni;
considerando che la direttiva 79/113/CEE, del Consiglio
del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla determinazione
delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per
cantieri ('), modificata dalla direttiva 85/405/CEE (2), ha
definito in particolare il metodo da applicare nel deter-
minare il rumore propagato nell'aria da un tosaerba e
misurato sul posto di guida;
considerando che, nel corso della sessione del Consiglio
del 18 e 19 dicembre 1978, i ministri dell'ambiente hanno
dichiarato che le disposizioni tecniche per la misurazione
del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di
guida devono figurare negli allegati alle direttive partico-
lari relative a ciascun tipo di macchina considerato;
considerando che è opportuno riunire in un'unica diret-
tiva tutte le disposizioni tecniche necessarie per determi-
nare le emissioni sonore dei tosaerba;
considerando che, per tener conto di tali varie esigenze,
è opportuno modificare la direttiva 84/538/CEE del
Consiglio (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo se-
guente :
1. L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo se-
guente:
«1. La presente direttiva concerne la riduzione del
livello di potenza acustica del rumore prodotto nel-
l'ambiente atmosferico dai tosaerba e del livello di
pressione acustica del rumore propagato nell'aria e
misurato sul posto di guida dei tosaerba aventi una
larghezza di taglio superioe a 120 cm; essa stabilisce i
valori massimi di tali livelli ed i relativi metodi di mi-
surazione».
2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affin-
ché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere im-
messi sul mercato unicamente se:
— il loro livello di potenza acustica, misurato nella
condizioni di cui all'allegato I, non supera il li-
vello di potenza acustica ammesso, indicato nella
tabella seguente in funzione della larghezza di ta-
glio del tosaerba:
Larghezza di taglio del
tosaerba (L)
L
50 cm
L > 120 cm
Livello di potenza acustica
ammesso in dB(A)/l pW
96
100
105
L
50 c
L > 120 c
96
100
105
(») GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.
O GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.
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— se il livello di pressione acustica, ponderata A ed
espressa in dB, del rumore propagato nell'aria dai
tosaerba aventi una larghezza di taglio superiore a
120 cm, misurato nelle condizioni contemplate
dall'allegato I bis, non supera il livello di 92 dB
(A)>
3. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Prima della messa in vendita, i tosaerba devono recare
in modo visibile, ben leggibile e indelebile, diretta-
mente sul tosaerba o su una targhetta ad esso rivettata
o incollata, il marchio di identificazione del costrut-
tore, la designazione del tipo e l'indicazione del li-
vello massimo di potenza acustica, espresso in decibel
e ponderato A rispetto a 1 pW, nonché, nel caso di
tosaerba aventi una larghezza di taglio superiore a
120 cm, l'indicazione del livello di pressione acustica
sul posto di guida, ponderata A ed espressa in dB/20
u\Pa; questi Valori sono garantiti dal costruttore.
Il modello di queste indicazioni figura nell'alle-
gato III.
ALLEGATO I
«Allegato I bis
Metodo di misurazione del rumore propagato nell'aria dai tosaerba sul posto di guida degli operatori
Il presente metodo di misurazione si applica ai tosaerba con larghezza di taglio superiore a 120 cm e con
sedile per l'operatore adeguatamente fissato su un elemento della struttura del tosaerba. Esso stabilisce i
procedimenti di prova per la determinazione del livello equivalente continuo della pressione acustica sul
posto di guida.
Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato II della direttiva
79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, e le disposizioni di tale allegato sono applicabili ai
tosaerba con le modifiche ed aggiunte seguenti:
6. Operatore
Un operatore deve essere presente sul posto di guida.
6.2.1. Operatore in piedi
Non va preso in considerazione.
7.1. Disposizioni generali
La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.
9.1. Disposizioni generali
Le condizioni d'installazione e di funzionamento del tosaerba sono quelle definite al punto 6.2.
dell'allegato I.
9.2. Funzionamento del tosaerba munito di dispositivi regolabili
Non va preso in considerazione.
L'indicazione non è necessaria por i tosaerba con mo-
tore elettrico la cui larghezza di taglio è inferiore a
30 cm.»
4. È aggiunto un allegato I bis, il cui testo figura nell'al-
legato I della presente direttiva.
5. All'allegato III è aggiunto il testo che figura nell'alle-
gato II della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio
1987. Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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10.2.2. Facendo ricorso ai livelli di pressione acustica ponderata A, Lp^
Qualora la misurazione venga eseguita mediante un fanometro, T sarà uguale a cinque secondi. Le
misurazioni da effettuare sono cinque.»
«ALLEGATO II
Modello per l'indicazione del livello di pressione acustica sul posto di guida dell operatore
Tutte le dimensioni indicate possono venir moltiplicate, a titolo d'esempio, per 'A, 'A, 2, 3, 4 ecc., a
condizione di rispettare la disposizioni dell'articolo 4.
Per tutte queste dimensioni é ammessa una tolleranza del 20 %.»
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