4.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 313/5
Articolo 8
1. Nel caso in cui si faccia riferimento alla procedura
definita al presente articolo, la questione è deferita senza
indugio al comitato veterinario permanente, in appresso
denominato «comitato», istituito con decisione del Con-
siglio del 15 ottobre 1968, dal presidente, su iniziativa di
quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il
proprio parere sul progetto entro un termine fissato dal
presidente tenuto conto dell'urgenza della questione.
Il comitato si pronuncia a maggioranza di quaranta-
cinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la
ponderazione di cui all'articolo 148, secondo comma,
del trattato. Il presidente non vota.
3. La Commissione adotta le misure e procede alla
loro immediata applicazione se sono conformi al parere
del comitato. Se non sono conformi al parere del comi-
tato, o se quest'ultimo non ha espresso alcun parere al
riguardo, la Commissione presenta immediatamente al
Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Con-
siglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.
Se entro tre mesi dalla data in cui è stato chiamato a
pronunciarsi il Consiglio non adotta alcuna misura, la
Commissione adotta le misure proposte e provvede alla
loro immediata applicazione a meno che il Consiglio non
si sia pronunciato contro tali misure a maggioranza sem-
plice.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il completamento del mercato interno,
che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Co-
munità, richiede l'eliminazione delle frontiere fiscali, vale
Articolo 9
La direttiva 72/462/CEE è modificata come appresso:
1) All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. Gli stati membri non autorizzano le importa-
zioni di animali contemplati dalla presente direttiva,
ai quali sono state somministrate, quale che sia il
mezzo utilizzato, sostanze ad azione tireostatica o
sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena,
esclusi quelli che sono stati trattati per scopi terapeu-
tici con sostanze autorizzate a tal fine conforme-
mente alla normativa comunitaria».
2) L'articolo 20, punto b (i) è sostituito dal seguente testo:
«b. carni fresche:
(i) — provenienti da animali ai quali sono state
somministrate, quale che sia il mezzo uti-
lizzato, sostanze stilbeniche, loro derivati,
sali o esteri; o ancora trembolone o zera-
nolo; o sostanze ad azione tireostatica;
— provenienti da animali ai quali sono state
somministrate, quale che sia il mezzo uti-
lizzato, altre sostanze ad azione estrogena,
androgena o gestagena, esclusi quelli trat-
tati per scopi terapeutici con sostanze au-
torizzate a tal fine conformemente alla
normativa comunitaria».
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri».
a dire la soppressione degli sgravi fiscali all'esportazione
e delle imposizioni all'importazione, nonché dei controlli
alle frontiere sia per i soggetti passivi che per le persone
non soggette ad imposta;
considerando che in materia di imposta sul valore ag-
giunto detta eliminazione presuppone, onde evitare di-
storsioni, l'adozione di una base di calcolo uniforme del-
l'imposta, dello stesso numero di aliquote e di livelli di
aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli stati membri;
considerando che per quanto riguarda le accise, la
realizzazione di detto obiettivo richiede che il campo di
applicazione e le strutture delle accise più importanti
vengano armonizzati e le loro aliquote sufficientemente
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce uno standstill in materia d'imposta sul valore
aggiunto e di accise
COM(85) 606 de/.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 novembre 1985)
(85/C 313/06)
N . C 313/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4.12.85
ravvicinate; che è opportuno prevedere la soppressione
delle accise non armonizzate, ad eccezione di quelle che
per la loro natura o in virtù di una decisione dello stato
membro che le applica non danno luogo a compensa-
zioni o controlli alle frontiere;
considerando che le misure da adottare per conseguire
tali obiettivi debbono essere bensì scaglionate nel tempo,
ma che sin d'ora è necessario già non solo evitare l'au-
mento delle divergenze esistenti tra i sistemi fiscali degli
stati membri, ma favorire la loro convergenza;
considerando che a tal fine è necessario che gli stati
membri non aumentino il numero né i livelli delle ali-
quote dell'IVA; che è tuttavia auspicabile che gli stati
membri che lo desiderano possano modificare il numero
ed i livelli delle aliquote da essi applicate in modo de
ridurre le ampie divergenze attualmente esistenti nella
Comunità;
considerandp che a livello comunitario devono essere
mantenute unicamente le accise sui tabacchi lavorati,
sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali; che gli stati
membri debbono quindi impegnarsi a non introdurre
nuove accise né a maggiorare le aliquote o ad estendere
il campo di applicazione delle altre accise già esistenti;
che è tuttavia opportuno lasciare agli stati membri la pos-
sibilità di introdurre accise che non danno luogo a com-
pensazioni o controlli alle frontiere;
HA ADOTTATO IA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Gli stati membri si astengono dal modificare il nu-
mero ed il livello delle aliquote da essi applicate alla data
di adozione della presente direttiva, fatto salvo il dispo-
sta dei paragrafi 2 e 3.
2. Fatta salva la decisione finale da adottare sul nu-
mero di aliquote che possone venire applicate nella
Comunità,
a) gli stati membri che applicano più di tre aliquote pos-
sone ridurne il numero a tre;
b) gli stati membri che applicano un'aliquota unica pos-
sono istituirne una seconda.
3. Fatta salva la decisione finale da adottare sul livello
delle aliquote da applicare definitivamente nella Comu-
nità,
a) gli stati membri la cui aliquota normale è inferiore
alla media tra l'aliquota normale più bassa e l'aliquota
normale più elevata in vigore nella Comunità alla
data di adozione della presente direttiva possono au-
mentare tale aliquota, senza però superare detta
media;
b) gli stati membri la cui aliquota normale è superiore
alla suddetta media possono ridurre tale aliquota,
senza però scendere al di sotto di tale media;
e) gli stati membri che applicano un'aliquota addizionale
o aliquote superiori alla loro aliquota normale pos-
sono ridurre il livello dell'aliquota più elevata;
d) gli stati membri che applicano un'aliquota addizionale
o aliquote inferiori alla loro aliquota normale possono
modificare l'aliquota più bassa, senza però superare la
media della gamma delle aliquote più basse in vigore
nella Comunità alla data d'adozione della presente di-
rettiva.
4. Ai sensi della presente direttiva per l'aliquota nor-
male si intende,
a) l'aliquota unica nel caso degli stati membri che appli-
cano una sola aliquota; ovvero
b) l'aliquota che procura il gettito di imposta sul valore
aggiunto più elevato nel caso degli stati membri che
applicano più aliquote.
Articolo 2
Disposizioni relative alle accise
1. Gli stati membri si astengono dall'introdurre nuove
accise che danno luogo, negli scambi tra gli stati membri,
a imposizioni all'importazione e sgravi all'esportazione o
a controlli alle frontiere.
2. Gli stati membri si astengono dal maggiorare le ali-
quote o dall'estendere il campo di applicazione delle ac-
cise che danno luogo a imposizioni all'importazione e
sgravi all'esportazione o a controlli alle frontiere.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
alle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e
sugli oli minerali.
Articolo 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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