17. 12.81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 330/7
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Consiglio recante diciassettesima modifica della direttiva 64/54/
CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che pos-
, sono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 dicembre 1981) -
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 64/54/CEE del Consi-
glio ('), modificata da ultimo dalla direttiva 81/214/
CEE (2), contiene un elenco di conservativi autoriz-
zati per proteggere i prodotti alimentari destinati al
consumo umano dal deterioramento provocato da
microorganismi;
considerando che il bisolfito di potassio viene impie-
gato nella produzione di vino come sostanza alterna-
tiva ad altri solfiti il cui impiego è già autorizzato
dalla direttiva e pertanto dovrebbe essere aggiunto
all'elenco con la classificazione E 225;
considerando che, fatte salve le future norme comuni-
tarie sul trattamento in superficie della frutta, per eli-
minare qualsiasi incertezza Sull'accettabilità del tia-
bendazolo (E 233), è necessario sopprimere la data
limite relativa all'autorizzazione per l'impiego di tale
sostanza;
(') GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.
(2) GU n. L 101 dell'I 1. 4. 1981, pag. 10.
considerando che la natamicina possiede taluni van-
taggi tecnologici per proteggere taluni formaggi e
salumi contro la formazione di funghi e per contri-
buire alla prevenzione di un potenziale sviluppo di
micotossine;
considerando che i dati sulla sicurezza della natami-
cina consentono di autorizzarne un impiego limitato
nei prodotti alimentari e che pertanto tale sostanza
dovrebbe essere aggiunta all'elenco con la classifica-
zione E 235,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato alla direttiva 64/54/CEE è modificato
come segue:
1. Tra le rubriche E 224 e E 226 è inserito il punto
seguente:
CEEN.
E 225
Denominazione
Potassio bisolfito
Condizioni d'impiego
2. Alla rubrica E 233 nella colonna «Condizioni d'im-
piego» è soppresso il paragrafo e).
3. Tra le rubriche E 233 ed E 236 è inserito il
seguente punto:
N. C 330/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17. 12.81
CEEN.
E 235
Denominazione
Natamicina
Condizioni d'impiego
Per il trattamento super-
ficiale della crosta di
formaggio in forme inte-
re (semiduro o duro) e
per i budelli da salume-
ria che richiedono una
maturazione prima di es-
sere commercializzati, a
condizione che i residui
di natamicina espressi in
rapporto alla superficie
del budello o della cro-
sta al momento della
vendita non superino
1 mg/dm2 e non siano
presenti ad una profon-
dità di oltre 5 mm
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro e non
oltre il 31 dicembre 1982. Essi ne informano imme-
diatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente diret-
tiva.
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