N . C 24/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31.1.87
3. Alimentazione:
— carenze nutritive; conseguenze delle strategie agroalimentari e socioeconomiche sullo stato nutri-
tivo;
— rapporti tra sistemi di produzione, immagazzinamento, abitudini alimentari e stato di salute;
— biodisponibilita degli alimenti e loro tossicità.
L'attuazione delle attività di ricerca previste nei due sottoprogrammi di cui sopra implica anche azioni di
formazione e di mobilità del personale scientifico, di aiuto all'attrezzatura a alla creazione di reti di ricerca.
Proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni pro-
dotti simili
COM(86) 688 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1986)
(87/C 24/07)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consi-
glio (*), modificata da ultimo dalla direttiva 81/487/
CEE (2), non prevede la possibilità di produrre nettari di
frutta senza aggiunta di zuccheri che, vista l'evoluzione
delle abitudini alimentari, è opportuno autorizzare la
fabbricazione di tali prodotti;
impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in ta-
luni nettari;
considerando che per prevenire le frodi è opportuno au-
torizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta
concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al
consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non
vengano superati i limiti consentiti;
considerando che nella Comunità non si fa più ricorso,
ai sensi della legislazione nazionale, all'acido citrico per
correggere l'acidità naturale del succo di uva o del succo
di mela;
considerando che nell'allegato della suddetta direttiva
deve essere aggiunta la categoria di frutti poco acidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
considerando che, non essendo possibile separare il succo
di certi frutti esotici dalla polpa, si ritiene necessario con-
sentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'e-
ventuale impiego della purea del frutto;
considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari
di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli
zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di
O GU n. L 311 dell'I. 12. 1975, pag. 40.
O GU n. L 189 dell'I 1. 7. 1981, pag. 43.
Articolo 1
La direttiva 75/726/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 1, il testo del paragrafò 7 è sostituito dal
testo seguente:
«7. Nettare di frutta
il prodotto non fermentato ma fermentescibile,
ottenuto mediante aggiunta di acqua con o
senza aggiunta di zuccheri al succo di frutta, al
31.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 2 4 / 1 3
succo di frutta concentrato, alla purea di frutta,
alla purea di frutta concentrata o ad un miscu-
glio di questi prodotti e che sia inoltre conforme
all'allegato;».
2. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a), è
sostituito dal testo seguente:
«a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di
frutta (di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5) di
una o più specie;».
3. All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera e) è
sostituito dal testo seguente:
«e) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele,
rispettando il limite del 20 % indicato alla let-
tera a);».
4. All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera d) è
sostituito dal testo seguente:
«d) per la produzione dei nettari di frutta di cui al-
l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), quando siano
ottenuti con mele, pere o pesche o con una me-
scolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido
citrico in una quantità non superiore a 5 g per
litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico
può essere sostituito totalmente o parzialmente
con una quantità equivalente di succo di li-
mone».
5. All'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.
6. All'articolo 8, il testo della lettera a) è sostituito dal
testo seguente:
«a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4
fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2,
lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è autoriz-
zata soltanto per i succhi di frutta concentrati
preconfezionati, destinati al consumo diretto ed
a condizione che essa sia indicata nella denomi-
nazione; in tal caso, la quantità complessiva di
zuccheri aggiunti espressa rispetto al volume di
succo "a base di . . . concentrato" non deve su-
perare i valori indicati al paragrafo, 2 dell'arti-
colo 4, lettera a), i) e ii)».
7. L'articolo 11 ter seguente è inserito dopo l'articolo
11 bis:
«Articolo 11 ter
Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione
tecnica gli articoli 4, 7, 8 e 9 nonché l'allegato sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14».
8. Il tèsto dell'articolo 13 è sostituito dal testo se-
guente :
«Articolo 13
I criteri di identità e di purezza dei prodotti addizio-
nati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 7 sono
determinati, se del caso, con la procedura di cui
all'articolo 14».
9. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo se-
guente :
«Articolo 14
Qualora si ricorra alla procedura definita nel pre-
sente articolo, la Commissione decide, previa consul-
tazione del comitato permanente per i prodotti ali-
mentari istituito con la decisione 69/414/CEE, qui
di seguito denominato "comitato". Il comitato deli-
bera sulle richieste di parere formulate dalla Com-
missione. La Commissione nel sollecitare il parere
del comitato, può fissare il termine entro cui il pa-
rere dovrà essere espresso. Le deliberazioni del comi-
tato non vengono messe ai voti. Tuttavia ciascun
membro del comitato può esigere che la propria opi-
nione sia iscritta a verbale.»
10. L'articolo 15 è soppresso.
11. All'articolo 16 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
«2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere e), d),
e), f), g) ed h) cessano allorché diventa applicabile
una direttiva specifica che disciplini la materia, in
conformità dell'articolo 3, della direttiva del
Consiglio del per il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati relative agli additivi autorizzati
nei prodotti destinati al consumo umano.» Q)
12. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente
direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva. Essi ne informano imme-
diatamente la Commissione.
Tali misure sono applicate in modo da:
— consentire la commercializzazione dei prodotti con-
formi alla presente direttiva a decorrere dal . . . . . .
— vietare la commercializzazione dei prodotti non con-
formi alla presente direttiva a decorrere dal
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(l) Proposta della Commissione COM(86) 87 def. (GU n. C
116 del 16.5. 1986, pag. 2).
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ALLEGATO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA
Nettari
1. Frutti dal succo acido, non commestibile allo stato naturale
Frutti di passiflora (Passiflora edulis)
Solano di Quito (Solanum Quitoense)
Ribes nero
Ribes bianco
Ribes rosso
Uva spina
Frutti di olivello spinoso
Prugnole
Prugne
Susine
Bacche di sorbe
Cinorrodi (frutti di Rosa sp.)
Marasche
Altre ciliegie
Mirtilli neri
Bacche di sambuco
Lamponi
Albicocche
Fragole
More
Mirtilli
Cotogne
Altri frutti appartenenti a questa categoria
2. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal
succo non commestibile allo stato naturale
Manghi
Banane
Guaiave
Papaie
Litchi
Lazzcruole
Anone (Annona Muricata)
Anone reticolate (Annona Reticulata)
Cherimolie
Melagrane
Noci di acagiù (o di anacardio)
Spondiadi (Spondias purpurea)
Imbù (Spondia tuberosa Aroda)
Altri frutti appartenenti a questa categoria
3. Frutti dal succo commestibile allo stato naturale
Mele
Pere
Pesche
Agrumi esclusi limoni e limette
Ananas
Altri frutti appartenenti a questa categoria
Acidità minima espressa
in grammi di acido
tartarico per litro di
prodotto finito
8
5
8
8
8
9
9
8
6
6
8
8
8
6.C)
4
7
7
4 0
5C)
6
9
7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3C)
3 0
3( ' )
5
4
Tenore minimo in succo
ed eventualmente in
purea, espresso in % del
peso del prodotto finito
25
25
25
25
25
30
25
30
30
30
30
40
35
40
40
50
40
40
40
40
30
50
25
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
25
50
50
45
50
50
50
(') Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
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