N . C 333/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.83
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali ed ai congedi per motivi
familiari
Doc. COM(83) 686 de/.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 novembre 1983)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la Commissione nella comunica-
zione al Consiglio del 9 dicembre 1981, relativa ad un
nuovo programma d'azione della Comunità volto a
promuovere la parità delle possibilità per le donne,
1982-1985 ('), ha intrapreso un'azione per pro-
muovere i congedi parentali e i congedi per motivi
familiari;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del
12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità
delle possibilità per le donne (2), ha approvato gli
obiettivi generali della comunicazione della Commis-
sione ed ha espresso la volontà di attuare le misure
appropriate per conseguire tali obiettivi;
considerando che le disposizioni nazionali in materia
di congedi parentali e di congedi per motivi familiari
presentano da uno Stato membro all'altro disparità
non trascurabili che possono nuocere all'armonioso
funzionamento del Mercato comune; che occorre
porvi rimedio ravvicinando le legislazioni nel pro-
gresso, ai sensi dell'articolo 117 del trattato, in modo
da migliorare le condizioni di vita e di lavoro della
manodopera;
considerando che è necessario garantire l'osservanza
in questo campo dei principi della parità di tratta-
mento precisati nella direttiva 76/207/CEE del Con-
siglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionale e le con-
dizioni di lavoro (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si in-
tende per:
«congedo parentale»: il diritto al congedo di durata
determinata concesso ai lavoratori dipendenti, padre
o madre, compresi i pubblici dipendenti, dopo la na-
scita di un figlio e in un periodo successivo al con-
gedo di maternità, nonché ai lavoratori, sopra defi-
niti, in occasione dell'adozione di un figlio, in un pe-
riodo successivo all'arrivo in famiglia del bambino
adottato, periodo di congedo durante il quale il bene-
ficiario si assume la responsabilità di occuparsi del
bambino;
congedi per «motivi familiari»: il diritto ai congedi di
breve durata concessi per motivi familiari gravi ai la-
voratori con responsabilità familiari.
Articolo 2
1. La presente direttiva è finalizzata a conferire ai
lavoratori il diritto a congedi parentali e congedi per
motivi familiari in condizioni armonizzate negli Stati
membri.
2. Le disposizioni per l'applicazione della presente
direttiva devono garantire l'assenza di qualsiasi discri-
minazione fondata sul sesso, direttamente o indiretta-
mente, in particolare mediante riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia.
0) Doc. COM(81) 758 def.
O GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3. (3) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.
9. 12.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 333/7
3. La presente direttiva non pregiudica le disposi-
zioni che concedono al padre un congedo di paternità
in occasione della nascita di un figlio.
Articolo 3
1. Il diritto al congedo parentale e ai congedi per
motivi familiari si applica a tutti i lavoratori dipen-
denti, compresi i pubblici dipendenti.
2. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ai
congedi parentali ed ai congedi per motivi familiari.
Ogni indennità concessa ed ogni periodo di assicura-
zione assimilato è calcolato sulla base e nella propor-
zione stabilite per i lavoratori a tempo pieno che si
trovano nella medesima situazione.
SEZIONE 2
Congedi parentali
Articolo 4
1. Il congedo parentale è concesso per consentire
ad un genitore che lavora di stare a casa per occu-
parsi, da solo o prevalentemente, del proprio figlio.
2. Il congedo parentale costituisce un diritto e non
un obbligo. È concesso, a richiesta ad un genitore che
lavora, fatte salve le seguenti disposizioni:
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la propria in-
tenzione di prendere un congedo parentale;
— i lavoratori devono notificare al rispettivo datore
di lavoro, con sufficiente anticipo, la loro inten-
zione di ritornare a lavorare dopo il congedo pa-
rentale;
— in nessun caso i termini prescritti per la notifica
possono superare i due mesi.
3. Il periodo di congedo parentale di cui possono
beneficiare i lavoratori è di almeno 3 mesi.
4. La durata del congedo parentale può essere pro-
lungata per il genitore solo, nel caso di famiglie mo-
noparentali, e per entrambi i genitori nel caso di un
figlio minorato e convivente.
5. Il diritto al congedo parentale cessa quando il
figlio compie due anni, o cinque nel caso di un figlio
minorato che vive nella famiglia del genitore avente
diritto, o di un figlio adottato.
6. Il diritto di un lavoratore al congedo parentale
non è trasferibile.
Articolo 5
1. Il congedo parentale può essere accordato come
periodo continuato di congedo a tempo pieno o, con
l'accordo tanto del genitore quanto del datore di la-
voro interessato, come congedo ad orario ridotto con
allungamento proporzionale della durata totale del
congedo.
2. Se il congedo parentale è preso in parte, cessa il
diritto ad usufruire della parte rimanente.
3. Il congedo parentale può essere subordinato ad
un periodo di anzianità di servizio o di lavoro che
non può in alcun caso eccedere dodici mesi.
4. Il congedo parentale è sospeso in caso di malat-
tia del genitore in congedo, alle condizioni stabilite
dall'articolo 4, paragrafo 5.
5. I periodi di congedo parentale non pregiudicano
i diritti acquisiti o in via di acquisizione.
6. I congedi parentali sono considerati alla stessa
stregua dei congedi di maternità ed assimilati a pe-
riodi assicurativi per quanto riguarda le prestazioni di
malattia, disoccupazione, invalidità e vecchiaia.
7. Al termine dei congedi, il lavoratore ha la ga-
ranzia di rioccupare il proprio posto di lavoro o un
posto di lavoro equivalente.
Articolo 6
1. Durante il congedo parentale, i lavoratori pos-
sono ricevere un'indennità di congedo parentale.
2. Detta indennità deve essere erogata dai fondi
pubblici, o dalla sicurezza sociale.
Articolo 7
Le disposizioni che limitano il ricorso al lavoro tem-
poraneo non devono impedire ai datori di lavoro di
sostituire i lavoratori assenti per congedo parentale.
SEZIONE 3
Congedi per motivi familiari
Articolo 8
1. I lavoratori hano diritto, per gravi ragioni fami-
liari, ad un numero minimo di giorni di congedo per
anno (da fissare da parte degli Stati membri).
2. Sono da considerarsi in particolare come tali:
— la malattia del coniuge,
— il decesso di un parente prossimo,
N. C 333/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12. 83
— il matrimonio di un figlio,
— la malattia di un figlio o della persona che si oc-
cupa del figlio.
3. I congedi di cui al paragrafo 1 possono essere
prolungati quando:
— il beneficiario è responsabile di una famiglia mo-
noparentale,
— il beneficiario ha tre o più figli conviventi che non
hanno ancora raggiunto un'età da stabilire.
4. Ai fini delle retribuzioni, dei contributi di sicu-
rezza sociale e delle indennità dei diritti alla pen-
sione, i periodi di congedo per motivi familiari sono
assimilati a ferie retribuite.
SEZIONE 4
Disposizioni finali
Articolo 12
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative ne-
cessarie per conformarsi alla presente direttiva e per
darle applicazione entro il (1).
2. Gli Stati membri sopprimono o emendano le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministra-
tive contrarie alle disposizioni della presente direttiva
e prendono le disposizioni necessarie affinché siano
analogamente soppresse o emendate le disposizioni
contrarie figuranti nei contratti collettivi o individuali
di lavoro, nonché dei regolamenti interni delle im-
prese.
3. Gli Stati membri informano immediatamente la
Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi
alla presente direttiva.
4. Gli Stati membri si assicurano dell'esistenza di
mezzi efficaci che consentano dì vigilare sul rispetto
dell'applicazione dei provvedimenti di attuazione
della direttiva e specialmente del principio della parità
di trattamento fra lavoratori e lavoratrici.
Articolo 9
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordina-
menti giuridici interni i provvedimenti necessari per
consentire, a chiunque si ritenga leso dalla mancata
applicazione delle disposizioni della presente diret-
tiva, di far valere i propri diritti per via giurisdizio-
nale, previo eventuale ricorso ad altri organi compe-
tenti.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
per tutelare i lavoratori contro ogni licenziamento che
costituisca una reazione del datore di lavoro ad un'a-
zione intrapresa dal lavoratore per far rispettare le
disposizioni della presente direttiva.
Articolo 11
Gli Stati membri informano i datori di lavoro ed i la-
voratori del contenuto della presente direttiva fa-
cendo rilevare che il congedo parentale ed il congedo
per motivi familiari può essere concesso ai genitori
che lavorano di ambo i sessi.
Articolo 13
1. Gli Stati membri trasmettono alla Comissione
entro il (2) tutti i dati utili per consentirle di
approntare una relazione da presentare al Consiglio e
al Parlamento europeo sull'applicazione della diret-
tiva stessa.
2. Entro il (2), e successivamente ogni tre
anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione
tutte le informazioni relative ai progressi compiuti
nell'applicazione della presente direttiva, alla ten-
denze nell'applicazione delle disposizioni in essa con-
tenute e all'evoluzione delle attrezzature e servizi
pubblici di assistenza all'infanzia per far sì che la
Commissione stessa possa approntare una relazione
da sottoporre al Consiglio ogni tre anni.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente diret-
tiva.
(') La data è quella in cui scade il periodo di 2 anni succes-
sivo alla notifica.
(2) Scadenza del periodo di 3 anni successivo alla notifica.
Full & Egal Universal Law Academy