N. C 20/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27.1.87
Proposta di direttiva del Consiglio relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
COM(86) 747 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1986)
(87/C 20/04)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento Europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che gli scambi di prodotti alimentari oc-
cupano una posizione di grande rilievo nel mercato
comune;
considerando che tutti gli Stati membri hanno cura di
tutelare la salute e gli interessi economici dei loro con-
sumatori mediante appropriati controlli dei prodotti
alimentari;
considerando tuttavia che le differenze esistenti tra le le-
gislazioni nazionali a proposito di controlli di questo tipo
sono per loro natura tali da ostacolare la libera circola-
zione dei beni;
considerando che occorre perciò operare un avvicina-
mento delle legislazioni;
considerando che in un primo tempo è opportuno armo-
nizzare i principi generali su cui le attività di controllo
vanno impostate;
considerando che a completamento dei principi generali
potranno all'occorrenza venir adottate successivamente
disposizioni particolari;
considerando che contemporaneamente ai prodotti ali-
mentari è opportuno controllare i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con essi;
considerando che i prodotti alimentari destinati a vali-
care le frontiere intracomunitarie vanno controllati nello
stesso modo di quelli destinati alla commercializzazione
nello Stato membro in cui sono stati prodotti;
considerando che, per essere efficaci, i controlli devono
essere regolari; che essi non devono risultare soggetti a
limiti concernenti l'oggetto, la fase ed il momento scelti
per effettuarli, e che tali controlli devono assumere le
forme più idonee a garantirne l'efficacia;
considerando che è necessario attribuire ai controllori
poteri adeguati;
considerando che, se da un lato non è opportuno ricono-
scere alle imprese il diritto di opporsi a detti controlli,
occorre d'altro canto salvaguardare i diritti legittimi, con
particolare riguardo al segreto di produzione e al diritto
di presentare ricorso;
considerando che le autorità responsabili del controllo
dei prodotti alimentari possono variare tra uno Stato
membro e l'altro; che è quindi opportuno pubblicare un
elenco delle autorità competenti in questo settore in cia-
scuno Stato membro, nel quale siano anche indicati i ter-
ritori di rispettiva competeza, e dei laboratori abilitati a
svolgere i lavori di analisi nell'ambito dei controlli sud-
detti;
considerando che i controlli pubblici devono avere valore
preventivo piuttosto che repressivo; che conviene quindi
elaborare a livello nazionale programmi previsionali di
controllo; che è opportuno che la Commissione sia te-
nuta informata del contenuto di tali programmi e dei
loro risultati;
considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri
un certo grado di libertà per quanto riguarda i mezzi
pratici di attuazione dei controlli, al fine di non interfe-
rire in sistemi ben collaudati e adeguati alle situazioni
particolari di ogni Stato membro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva definisce i principi generali per
eseguire il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per «con-
trollo ufficiale di prodotti alimentari» (denominato d'ora
innanzi «controllo») il controllo, effettuato dalle autorità
competenti, della conformità di:
— prodotti alimentari,
— materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con
tali prodotti,
alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pub-
blica sanità o le frodi attinenti all'etichettatura ed alla
presentazione.
3. L'applicazione della presente direttiva non reca
pregiudizio alle disposizioni adottate nel quadro di
regolamenti comunitari più specifici.
4. La presente direttiva non si applica ai controlli
metrologici.
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Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti ne-
cessari perché il controllo sia effettuato conformemente
alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri hanno cura che i prodotti destinati
ad essere spediti verso un altro Stato membro siano con-
trollati nello stesso modo di quelli destinati ad essere
commercializzati nel proprio territorio.
Articolo 3
1. Il controllo si effettua:
a) in modo regolare;
b) nei casi in cui si sospetti la non conformità dei pro-
dotti.
2. Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione,
della fabbricazione, dell'importazione nella Comunità,
della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della
distribuzione e del commercio.
La competente autorità è tenuta in ogni singolo caso a
scegliere tra le fasi elencate al primo paragrafo quella più
idonea in considerazione della ricerca prevista. Essa
prende i provvedimenti necessari affinché i controlli
siano effettuati rapidamente.
Articolo 4
Il controllo consiste in una o più delle operazioni se-
guenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli
da 5 ad 8 ed in funzione della ricerca prevista:
1) ispezione;
2) prelievo ed analisi di campioni;
3) esame del personale;
4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario
genere;
5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati
dall'impresa.
Articolo 5
1. Sono sottoposti ad ispezione :
a) lo Stato e l'impiego nelle differenti fasi di cui all'arti-
colo 3, paragrafo 2, di terreni, locali, uffici, installa-
zioni, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali;
b) materie prime, ingredienti, additivi e coadiuvanti tec-
nologici utilizzati per la fabbricazione dei prodotti
alimentari;
e) i prodotti semilavorati;
d) i prodotti finiti;
e) i prodotti di pulizia e manutenzione;
f) i processi utilizzati per fabbricare o lavorare i prodotti
alimentari;
g) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimen-
tari.
2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 possono all'oc-
correnza essere integrate:
— dall'audizione del responsabile dell'impresa e del suo
personale;
— dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di
misurazione messi in opera dall'impresa.
Articolo 6
1. A fini d'analisi possono venire prelevati campioni
dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da
b) a e).
2. Le analisi sono svolte da laboratori ufficiali o ap-
provati dalla competente autorità.
Articolo 7
Sono sottoposte all'esame del personale le persone che,
direttamente o indirettamente, per esercitare le loro man-
sioni entrino in contatto con le materie ed i prodotti di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e).
L'esame mira a verificare che siano rispettate le norme
igieniche riguardanti la pulizia personale e l'abbiglia-
mento; esso viene effettuato senza pregiudicare gli esami
medici.
Articolo 8
1. Gli agenti incaricati del controllo possono prendere
conoscenza del materiale scritto e dei documenti d'altro
genere in possesso delle persone fisiche e giuridiche nelle
differenti fasi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Il mate-
riale scritto ed i documenti d'altro genere riguardanti i
processi di fabbricazione esulano tuttavia dall'esame in
questione.
2. Gli agenti incaricati del controllo possono pari-
menti fare copie od estratti del materiale scritto e dei
documenti d'altro genere sottoposti al loro esame.
Articolo 9
1. Gli Stati membri garantiscono agli agenti incaricati
del controllo il diritto di procedere alle operazioni previ-
ste dagli articoli da 5 ad 8.
2. Gli Stati membri prescrivono che le persone fisiche
e giuridiche interessate siano tenute a sottoporsi al con-
trollo esercitato conformemente alla presente direttiva e
ad assistere gli agenti incaricati del controllo nell'eserci-
zio delle loro funzioni.
Articolo 10
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti neces-
sari perché le persone fisiche e giuridiche interessate dal
controllo godano del diritto di presentare ricorso per ot-
tenere l'annullamento o la modifica dei provvedimenti
presi dall'autorità competente in seguito al controllo.
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2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incari-
cati del controllo siano tenuti al segreto professionale.
Articolo 11
1. Le competenti autorità degli Stati membri elabo-
rano ogni anno un programma previsionale di prelievo
che fissa il numero minimo di campioni da prelevare per
ogni categoria di prodotto alimentare. Questo numero è
determinato in funzione dell'importanza di tali categorie.
Gli Stati membri comunicano il suddetto programma alla
Commissione.
2. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Com-
missione prima del 1° maggio le informazioni relative al-
l'applicazione del programma previsto dal paragrafo 1, al
numero di controlli effettuati ed al numero di infrazioni
constatate.
Articolo 12
Ogni Stato membro comunica alla Commissione:
— l'elenco delle autorità competenti e l'estensione del
territorio di loro competenza;
— l'elenco dei laboratori ufficiali o approvati dalle com-
petenti autorità cui è stato affidato l'incarico di effet-
tuare le analisi nell'ambito del controllo.
Detti elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C.
Articolo 13
Gli Stati membri mettono in vigore (entro e non oltre
dodici mesi dalla notifica della presente direttiva) le di-
sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva (entro e
non oltre ventiquattro mesi dopo la notifica della pre-
sente). Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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