6.1.87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 2/5
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che dispone l'attuazione della fase preparatoria di
un programma comunitario sul trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale con le reti
di comunicazione (TEDIS)
COM(86) 662 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 dicembre 1986)
(87/C 2/05)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la Comunità ha il compito, attraverso
la creazione di un mercato comune e il graduale ravvici-
namento delle politiche economiche degli Stati membri,
di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività eco-
nomiche in tutta la Comunità e rapporti più stretti tra i
vari Stati membri,
considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti a
Stuttgart, Atene e Fontainebleau hanno sottolineato l'im-
portanza delle telecomunicazioni come fattore essenziale
della crescita economica e lo sviluppo sociale;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua ana-
lisi della situazione e dello sviluppo delle telecomunica-
zioni ha insistito sul ruolo chiave di queste ultime per il
futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Co-
munità (dibattiti del Parlamento europeo sulle telecomu-
nicazione nel 1983, relazione Leonardi, relazione Albert
e Ball 1982);
considerando che, il 17 dicembre 1984, il Consiglio ha
approvato gli elementi principali di una politica comuni-
taria sulle telecomunicazioni ivi compreso l'obiettivo di
sviluppare servizi e reti di telecomunicazioni avanzati at-
traverso azioni comunitarie;
considerando che va dato rilievo all'importanza econo-
mica del settore delle telecomunicazioni relativamente
alle attività industriali connesse e al suo contributo all'ef-
ficienza degli scambi d'informazione nella Comunità;
considerando che le norme nel settore delle tecnologie
dell'informazione e dei lavori necessari per prepararle
rivestono un carattere particolare, in particolare:
— la complessità delle specifiche tecniche e la precisione
necessaria per assicurare gli scambi di dati e Pinter-
funzionalità dei sistemi;
— l'esigenza di disporre rapidamente di norme per evi-
tare che siano messi a punto sistemi di trasferimento
elettronico di dati (commerciali) del tutto incompati-
bili;
— la necessità di assicurare la realizzazione delle norme
internazionali su basi credibili a livello di utilizza-
zione pratica;
considerando che è opportuno attuare un programma
generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni;
considerando che la proposta di direttiva sulla normaliz-
zazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e
delle telecomunicazioni riguarda l'istituzione in tali set-
tori di un quadro generale dell'elaborazione di norme o
di specifiche tecniche comuni al fine in particolare di
favorire gli scambi di informazione nella Comunità e di
ridurre gli ostacoli provocati dalle incompatibilità dovute
all'assenza di norme o di norme poco precise;
considerando che nel quadro del progetto CD (') sono
necessarie delle azioni per assicurare una stretta coopera-
zione con gli ambienti commerciali e industriali al fine di
fornire opportune interfacce di comunicazione e di
scambio di informazione tra i sistemi commerciali e in-
dustriali e quelli delle amministrazioni doganali;
considerando che detto obiettivo può essere raggiunto
soltanto introducendo una stretta cooperazione tra gli
ambienti commerciali e industriali diversi al fine di assi-
curare la necessaria compatibilità tra i sistemi di trasferi-
mento elettronico di dati commerciali;
C) GU n. C 167 del 6. 7. 1985, pag. 3.
N . C 2/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.1.87
considerando che nel quadro del progetto CD è chiesto
di esaminare gli aspetti attinenti alla sicurezza, alla pro-
tezione e alla riservatezza delle informazioni sulle impor-
tazioni, le esportazioni e gli scambi intercomunitari for-
nite alla Commissione, alle amministrazioni doganali e
agli operatori commerciali e gestite dalla Commissione,
da dette amministrazioni e da detti operatori oppure in
corso di trasmissione tra questi tre ultimi;
considerando che le preoccupazioni di cui sopra rien-
trano in una'problematica molto più vasta e precisamente
quella della protezione dell'informazione nel quadro dei
trasferimenti elettronici di dati commerciali tra sistemi di
informazione e che è pertanto indispensabile una coe-
renza tra i provvedimenti adottati nel quadro del pro-
getto CD e quelli attuati nel contesto industriale;
considerando che il libro bianco della Commissione sul
completamento del mercato interno sottolinea l'impor-
tanza che riveste ormai lo sviluppo di nuovi servizi attra-
verso le frontiere e il contributo delle reti di telecomuni-
cazione basate su norme comuni alla realizzazione di un
mercato privo di ostacoli a livello comunitario;
considerando che il potenziamento della competitività
delle imprese europee nel settore della produzione e in
quello dei servizi può essere accresciuto dal trasferimento
elettronico di dati commerciali;
considerando che è in atto un rapido sviluppo di inizia-
tive pubbliche e private volte a introdurre sistemi di tra-
sferimento elettronico di dati commerciali non compati-
bili a livello di società, di gruppo, di settore industriale
nonché sul piano nazionale ed internazionale;
considerando che in materia di trasferimento elettronico
di dati commerciali, la diversità e la frammentazione
delle iniziative a livello di paese o, in via più generale, di
impresa, di consorzi di imprese o di un settore di attività
rischiano di portare alla creazione di sistemi non compa-
tibili e non comunicanti e di impedire ai fornitori di
apparecchiature di servizi nonché agli utilizzatori di
sfruttare pienamente i vantaggi offerti dallo sviluppo di
nuovi sistemi di trasferimento elettronico di dati com-
merciali;
considerando che per evitare la non comunicabilità tra
tali sistemi di trasferimento elettronico di dati commer-
ciali è opportuno varare un programma che comprenda,
da un lato, una prima serie di azioni d'interesse comune
necessarie per lo sviluppo coordinato del trasferimento
elettronico di dati commerciali e, dall'altro, una seconda
serie di azioni in connessione più stretta con i progetti
settoriali al fine di contribuire in modo coordinato alla
soluzione dei problemi comuni incontrati durante il loro
sviluppo;
considerando che in un primo tempo e nel quadro di una
fase preparatoria si devono realizzare lavori e studi per
creare e sviluppare le condizioni favorevoli necessarie
allo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico dei
dati commerciali;
considerando che in base ai risultati ed alle esperienze
acquisite in questa fase preparatoria si dovranno definire
gli oggetti ed i dettagli di una seconda fase concernente
il sostegno di progetti pilota e la continuazione di talune
azioni varate nel corso della fase preparatoria;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri di
azione a tal fine necessari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È disposta l'attuazione di un programma comunitario
concernente il trasferimento elettronico di dati per uso
commerciale con le reti di comunicazione (TEDIS).
Articolo 2
La' fase preparatoria è attuata conformemente alle dispo-
sizioni del presente regolamento. Essa copre un periodo
di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.
Articolo 3
La fase preparatoria mira a:
1. coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei
vari Stati membri in occasione dello sviluppo di si-
stemi di trasferimento elettronico di dati commer-
ciali;
2. sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;
3. sensibilizzare i produttori europei di hardware e di
software alle opportunità offerte dal trasferimento
elettronico di dati;
4. concedere un appoggio logistico ai gruppi europei
del settore;
5. tener conto delle esigenze specifiche del trasferi-
mento elettronico di dati per uso commerciale nelle
politiche delle telecominicazioni e di normalizza-
zione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;
6. sostenere la creazione di centri di prova di confor-
mità per i software e hardware utilizzati nei sistemi
di TED per uso commerciale;
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7. risolvere i problemi giuridici che potrebbero frenare
lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per
uso commerciale e vigilare affinché eventuali norma-
tive restrittive in materia di telecomunicazioni non
possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elet-
tronico di dati per uso commerciale;
8. analizzare le esigenze dei sistemi di trasferimento
elettronico di dato commerciali in materia di sicu-
rezza onde garantire la riservatezza dei messaggi
trasmessi;
9. studiare i problemi particolari creati dalla moltepli-
cità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esami-
nare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilin-
guismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei
programmi di traduzione automatizzata Systran ed
Euro tra;
10. esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo
dei software specializzati necessari al trasferimento
elettronico di dati per uso commerciale;
11. redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o
potenziali in materia di trasferimento elettronico di
dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi com-
parativa di detti progetti settoriali;
12. determinare le esigenze speciali che dovessero appa-
rire nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferi-
mento elettronico ci dati per uso commerciale e che
potrebbero essere risolti facilmente con un intervento
comunitario;
13. studiare in particolare l'aiuto che potrebbe essere
concesso alle PMI onde possano partecipare attiva-
mente al trasferimento elettronico di dati per uso
commerciale;
14. prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui
progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni
generali ai problemi di interesse comune incontrati
dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elet-
tronico di dati per uso commerciale.
Articolo 4
L'attività della fase preparatoria avverrà in coordina-
mento con le politiche e le azioni esistenti o in progetto
nella Comunità nel campo delle telecomunicazioni, del
mercato dell'informazione, delle reti e dei servizi a va-
lore aggiunto, della normalizzazione e del plurilinguismo
nonché in particolare con i progetti CADDIA e CD al
fine di assicurare la sinergia necessaria con le esigenze
specifiche del trasferimento elettronico di dati commer-
ciali.
Articolo 5
I contratti della fase preparatoria sono attuati con im-
prese, comprese quelle piccole e medie, istituti di ricerca
ed altri organismi con sede nella Comunità.
Articolo 6
1. La Comunità contribuisce a realizzare la fase pre-
paratoria del programma entro i limiti degli stanziamenti
annualmente previsti a tale scopo nel bilancio generale
delle Comunità.
2. L'importo ritenuto necessario per copirire il contri-
buto della Comunità alla realizzazione dei lavori della
fase preparatoria del programma è di 6 milioni di ECU
per la durata della fase preparatoria.
Articolo 7
La Commissione vigila affinché la fase preparatoria del
programma TEDIS si svolga in maniera soddisfacente e
prende le misure esecutive opportune.
Articolo 8
La Commissione presenta al Consiglio entro il 1° gen-
naio 1989 un rapporto sulla realizzazione dei lavori defi-
niti nel quadro del presente regolamento e sugli orienta-
menti relativi alla prosecuzione del programma TEDIS.
Articolo 9
II presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
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